Ordinanza presidenziale 13 settembre 2022
Sentenza 13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 13/01/2023, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00611/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11443/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11443 del 2020, proposto da
Leaseplan Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Goisis e Miriam Allena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento comunicato con nota USAN/NU/99897-104031-2019/RP del 16 novembre 2020 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ex art. 213, co. 8, d.lgs. 50/2016, ha inserito la seguente annotazione a carico di LeasePlan: “ Con segnalazione acquisita al prot. ANAC al n. 104031 del 24.12.2019, la stazione appaltante CONSIP S.p.A. ha comunicato che con nota prot. n. 40801 del 6.11.2019 ha disposto l'applicazione di penali pari ad euro 2.439,56, nei confronti dell'operatore economico Leaseplan Italia S.p.A (C.F. 06496050151), in relazione alla “Convenzione per la fornitura dei veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni-Ordinativi nn. 4678802-4678799-4678796-4678792-4678798”, per inadempimento dovuto ai ritardi nelle consegne di cui al punto 2.2. del Capitolato Tecnico. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213, c.10, del d.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 225 del 10.9.2020, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ";
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente, ancorché allo stato incognito alla ricorrente, ivi comprese la nota di comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico e, in quanto occorrer possa, la segnalazione di Consip acquisita al protocollo ANAC al n. 104031 del 24 dicembre 2019;
- e/o disapplicazione, in quanto occorra e nei limiti di interesse, delle Linee Guida n. 6 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti “ Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice ”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293/2016 e aggiornate con Delibera n. 1008/2017, della Delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la nota del 3 gennaio 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che entrambe le parti – rispettivamente con note del 30 dicembre 2022 e del 3 gennaio 2023 – hanno dato atto che del fatto che l’Autorità resistente ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha rimosso dal Casellario informatico la contestata annotazione in considerazione del fatto che la stessa « ha un contenuto del tutto analogo a quello dei provvedimenti ANAC n. 1587 del 26 febbraio 2019 e n.14407 del 20 febbraio 2019, già annullati con le sentenze del TAR Lazio n.1999 e n.1997 del 2021 » (cfr. nota ANAC depositata il 30 dicembre 2022);
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, altresì, che – in considerazione dell’annullamento d’ufficio del provvedimento disposto dall’ANAC, della complessiva condotta processuale delle parti e dell’attività difensiva concretamente svolta dalle stesse – appare equo condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente limitatamente alla somma di € 800,00, oltre spese e altri accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Autorità resistente al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente nella misura di € 800,00 oltre spese e altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO