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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
RA ZI Presidente
AR NA IU
Francesco De Perna IU relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997 / 2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VALERIA Parte_1 C.F._1
MONTECASSIANO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. RENZO Controparte_1 C.F._2
MERLINI, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.12.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione senza il riconoscimento ad alcuna delle parti di assegno di mantenimento.
Motivazione
ricorreva al Tribunale istaurando il presente giudizio Parte_1
di separazione dal marito , coniuge per matrimonio contratto Controparte_1
in data 02.10.1983, trascritto (numero 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1) presso il registro dello stato civile del comune di Monte San Giusto (MC) (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Alla prima udienza del 04.12.2025 veniva esperito dal IU delegato alla trattazione il tentativo di cui all'art. 473 bis.21, comma III, primo periodo, c.p.c., che dava esito negativo.
Le parti, tuttavia, raggiungevano un accordo, consistente in particolare nell'addivenire alla separazione senza il riconoscimento ad alcuna delle parti di assegno di mantenimento.
Il IU delegato alla trattazione, dato atto, omessa in ragione dell'accordo l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda merita accoglimento, non ravvisandosi alcuna ragione di contrasto dell'accordo di separazione con gli interessi dell'unico figlio, peraltro maggiorenne, nonché economicamente indipendente, come non contestato tra le parti (cfr. ricorso introduttivo e comparsa di costituzione).
Le spese di lite, in ragione dell'intervenuto accordo, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa la separazione di e Parte_1 CP_1
, alle condizioni pattuite di cui alla parte motiva;
[...]
❖ compensa tra le parti le spese di lite;
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Monte San Giusto) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA ZI
Il IU est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
RA ZI Presidente
AR NA IU
Francesco De Perna IU relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997 / 2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VALERIA Parte_1 C.F._1
MONTECASSIANO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. RENZO Controparte_1 C.F._2
MERLINI, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.12.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione senza il riconoscimento ad alcuna delle parti di assegno di mantenimento.
Motivazione
ricorreva al Tribunale istaurando il presente giudizio Parte_1
di separazione dal marito , coniuge per matrimonio contratto Controparte_1
in data 02.10.1983, trascritto (numero 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1) presso il registro dello stato civile del comune di Monte San Giusto (MC) (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Alla prima udienza del 04.12.2025 veniva esperito dal IU delegato alla trattazione il tentativo di cui all'art. 473 bis.21, comma III, primo periodo, c.p.c., che dava esito negativo.
Le parti, tuttavia, raggiungevano un accordo, consistente in particolare nell'addivenire alla separazione senza il riconoscimento ad alcuna delle parti di assegno di mantenimento.
Il IU delegato alla trattazione, dato atto, omessa in ragione dell'accordo l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda merita accoglimento, non ravvisandosi alcuna ragione di contrasto dell'accordo di separazione con gli interessi dell'unico figlio, peraltro maggiorenne, nonché economicamente indipendente, come non contestato tra le parti (cfr. ricorso introduttivo e comparsa di costituzione).
Le spese di lite, in ragione dell'intervenuto accordo, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa la separazione di e Parte_1 CP_1
, alle condizioni pattuite di cui alla parte motiva;
[...]
❖ compensa tra le parti le spese di lite;
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Monte San Giusto) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA ZI
Il IU est.
Dott. Francesco De Perna