Articolo 1941 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1920 bisArticolo 1942
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1941. Rito innanzi al giudice civile 1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il termine di dieci giorni dall'arruolamento. Entro tale termine il ricorso va notificato all'Amministrazione e depositato nella cancelleria del giudice competente. 2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza. 3. Se il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso, il ricorrente e' rimandato alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso. 4. Il ricorso si propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'organo che ha adottato l'atto contestato. 5. Il Tribunale decide in via di urgenza, in contraddittorio con l'Amministrazione. 6. La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. 7. Contro la stessa e' ammesso ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso ricorso per cassazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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