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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
N.R. 808/2025
Provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
- visto l'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
- letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, mentre il giudice provvede entro i successivi trenta giorni;
- evidenziato che il citato art. 127 ter c.p.c. dispone che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;
- considerato l'art. 128 c.p.c. che prevede tra l'altro che “Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.” emesso da questo Giudice in data 27 novembre 2025 e comunicato alle parti costituite;
- lette le note depositate dalle parti;
- rilevato che parte opponente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione e decisione della causa;
- evidenziato che il precedente Giudice, dott aveva già rinviato la causa Persona_1 ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 dicembre 2025., poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
- ritenuto dunque di dover decidere la causa;
PQM
il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa IA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa IA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 808 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e resa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ed entro il termine di 30 giorni previsto da tale disposizione;
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), alla Via Parte_1 C.F._1
EL UF, presso lo studio dell'avv. Domenico Nobile che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato
Opponente
e
(P. Iva e CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in 00142 Roma, Via Grezar n° 14, con domicilio digitale presso la PEC: e studio legale, sito in Grumo Email_1
NO (Na), al Corso Garibaldi n. 38 dell'avv. Maria Cavassi che la rappresenta e difende giusta allegata in atti e da considerarsi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta nonché
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Dirigente e legale rappresentante pro tempore che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o separatamente, ai funzionari all'uopo delegati, in servizio presso la stessa sede in , Controparte_2 via Monsignor Lanza, n. 11, ivi elettivamente domiciliati
Opposti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Locri l' e l' per ottenere Controparte_3 Controparte_4
l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 094 2025 9007513062 000 notificata in data
22/07/2025 dell'importo complessivo di € 7.289,33, limitando l'impugnazione al credito portato dalla Cartella di Pagamento n. 094 2016 0016432846 000 dell' importo di € 7.017,16, avente ad oggetto sanzioni amministrative anno 2010. A sostegno della propria azione parte avversa eccepiva quale unico motivo di doglianza l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando di aver interrotto il decorso del Controparte_5 termine prescrizionale mediante la notifica dei seguenti atti interruttivi:
- il Preavviso di Fermo n. 094 80 2018 00007822 000 in data 07/02/2019;
- l'Intimazione di Pagamento n. 094 2019 9001478583 000 in data 05/07/2019;
- l'Intimazione di Pagamento n. 094 2023 900762617 000 in data 12/06/2023.
Precisava, poi, che la prescrizione non risultava comunque maturata, tenendo conto dell'intervenuta disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che aveva sospeso la riscossione dal giorno 8 Marzo 2020 al giorno 31 Dicembre del 2021.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito “Preliminarmente: - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per quanto precedentemente esposto;
In via gradata: - Dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione dalla notifica della Cartella di Pagamento sottesa l'Intimazione di Pagamento impugnata;
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore, condannandolo a manlevare
[...]
da qualsivoglia pregiudizio e con compensazione delle spese di lite;
- Il tutto Controparte_3 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva, altresì, in giudizio, l' , chiedendo Controparte_6 al Tribunale di “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
Cont
e comunque il difetto di legittimazione a contraddire del medesimo con riguardo
[...] alle censure che investono l'attività di - nel merito dichiarare inammissibile l'azione in CP_8 quanto tardiva ove esperita con intento recuperatorio e in ogni caso rigettare la domanda ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto in relazione ad ogni ritenuta eccezione di merito che investa l'attività di competenza dell'ente creditore;
- con vittoria di spese di giudizio, oltre oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 D.Lgs n. 149/2015, - nella denegata ipotesi in cui vengano accolte le richieste di controparte per vizi inerenti alla procedura di riscossione di competenza di si chiede, per le ragioni in premessa esposte, che la P.A. CP_8 resistente sia tenuta indenne dalle spese di lite: “essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite (cfr. ordinanza Cass. n. 7716 del 9 marzo
2022, v. anche sentenza Corte d'Appello di Reggio Cal., Sez. lavoro n. 344/2025)”.
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 09420259007513062/000, limitatamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n° 09420160016432846000, senza mai contestare che la predetta cartella di pagamento le sia stata notificata, con la conseguenza che nella presente sede deve essere presa in considerazione l'eccepita prescrizione intervenuta dopo tale notifica, quale contestazione sull'an della pretesa di pagamento.
Si deve, altresì, premettere che, in relazione alla eccepita prescrizione, nel presente giudizio deve affermarsi la legittimazione (rectius titolarità) passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore. Infatti, va riconosciuto l'interesse a prendere parte al presente giudizio di opposizione dell'esattore, soggetto che ha emesso il provvedimento gravato e che, comunque, sarebbe interessato dall'eventuale accoglimento dell'opposizione, nonché dell'ente impositore, effettivo titolare della situazione sostanziale di credito contestate e destinatario dei proventi dell'esecuzione stessa (v. Cass.,25 gennaio 2012 n. 1039; Cass.,10 novembre 2011 n. 23459; Cass.,2 febbraio 2011
n. 2439; Cass.,20 novembre 2007 n. 24154; Cass.,26 settembre 2007 n. 19950; Cass.,25 novembre
2003 n. 17936; Cass.,18 giugno 2002 n. 8759; Cass.,9 aprile 2001 n. 5277; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Padova, sez. I, 06/05/2016, n. 1449).
Infine, va ravvisato l'attuale e concreto interesse di parte opponente ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale atteso che, divenuta concreta ed attuale la minaccia di esecuzione con l'intimazione di pagamento notificata il 22.7.2025, lo strumento per far valere l'eccepita prescrizione trattasi appunto dell'odierna opposizione prevista dall'art. 615 C.P.C. (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, 09/03/2017 n. 6034, in motivazione), che non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Orbene, parte attrice si duole della prescrizione del credito per essere decorso successivamente alla notifica della cartella un periodo ben superiore al termine quinquennale di prescrizione cui soggiacciono le sanzioni amministrative.
Sennonché, l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, ha allegato e provato l'avvenuta interruzione della prescrizione mediante la notifica del Preavviso di Fermo n. 094 80 2018 00007822 000 (notifica perfezionatasi il 07/02/2019), dell'Intimazione di Pagamento n. 094 2019
9001478583 000 (notifica perfezionatasi il 5/7/2019) e dell'Intimazione di Pagamento n. 094
2023 900762617 000 (notifica perfezionatasi il 10/6/2023). Pertanto, considerando che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta nel 2016 e che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione nel 2018, nel 2019 e nel 2023, è evidente che nel 2025, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione il termine quinquennale di prescrizione non era decorso.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e riduzione dei compensi previsti per le altre fasi, stante la non complessità delle questioni trattate e l'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere a ciascuna delle parti opposte le spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA AR