Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2025, proposto da
NT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Patrizia Gozzoli e Francesco Fiorello, con domicilio eletto presso lo studio Claudio De Portu in Roma, via Barberini, n. 47;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi GO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SP Costruzioni Generali S.p.a., non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- della nota recante “Affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 D.L. 34/20, convertito nella legge 77/20. Riscontro a Vs note di richiesta adeguamento compensi D.L. per revisione prezzi appalto di lavori”, adottata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi GO di BA, S.S. Affari Generali e Legali, e trasmessa a mezzo PEC a NT in data 9 maggio 2025;
- nonché dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi;
E quindi per la condanna
dell’OU BA alla rideterminazione del corrispettivo previsto nel contratto di appalto concluso con NT in data 26 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi GO e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. EN AR IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte NT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a. (d’ora in avanti anche NT) impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi GO di BA (d’ora in avanti anche l’OU) rigettava l’istanza di adeguamento prezzi avanzata da parte ricorrente nell’ambito di un contratto appalto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020.
Le prestazioni oggetto del contratto in essere tra la ricorrente e l’OU riguardavano, in particolare, il « Servizio di Progettazione; Direzione Lavori; Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione » (dedotte all’interno sub-lotto n. 2), relativo alle prestazioni (dedotte all’interno del sub-lotto n. 1) aventi ad oggetto « Lavori o Appalti integrati relativi alla Progettazione esecutiva e realizzazione dei Lavori », aggiudicate in favore dell’impresa SP Costruzioni Generali S.p.a.
L’istanza di adeguamento del corrispettivo veniva fondata sull’intervenuto aumento dell’importo dei lavori relativi al sub-lotto n. 1 (da euro 4.067.701,56 a euro a 6.252.892,46), circostanza che, nella prospettiva dell’operatore economico, imponeva anche l’adeguamento dei corrispettivi previsti per le ancillari prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. Tale revisione, peraltro, si rendeva necessaria anche in ragione dell’ulteriore modifica relativa al rapporto tra l’OU e l’impresa SP, relativa alla configurazione del contratto come “a misura” e non “a corpo”, come originariamente pattuito. In ultimo, parte ricorrente evidenziava la necessità adeguare l’assetto economico del contratto anche tenuto conto della maggiore durata del contratto (oltre 13 mesi) rispetto a quella originariamente prevista (9 mesi).
Il diniego veniva fondato sulla considerazione per cui il contratto relativo al sub-lotto n. 2 era stato stipulato tenendo conto del valore delle opere come fissato al tempo della stipula, senza prendere in considerazione l’eventualità di un mutamento di tale valore nelle more della conclusione del contratto relativo al sub-lotto n. 1. Inoltre, in simili casi, un aumento del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dai professionisti (quali quelle dedotte nel sub-lotto n. 2) potrebbe essere configurabile solo quando l’aumento del corrispettivo previsto per i lavori determini, in concreto, un aggravio di attività derivante proprio dall’aggiornamento dei prezzi. Secondo l’amministrazione resistente, in ultimo, in relazione al diverso profilo dell’incremento della durata dei lavori, l’invocata revisione del corrispettivo sarebbe priva di un fondamento normativo.
Il provvedimento veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016 portante “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Eccesso di potere per illogicità manifesta. Il diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di adeguamento dei compensi non considera che l’incremento del valore dei lavori incide direttamente sulla determinazione dei compensi spettanti per i servizi di ingegneria. Segue. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di tutela dell’affidamento.
2. Violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (ora anche esplicitato nell’art. 9, d. Lgs. 36/2023).
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza, inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione.
Si costituivano in giudizio parte resistente Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi GO di BA e parte intimata Ministero della salute con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Parte ricorrente e parte resistente depositavano memorie a norma dell’art. 73 c.p.a.
All’odierna udienza le parti discutevano ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va presa in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, sollevata in udienza da parte resistente. In particolare, secondo la ricostruzione di parte, la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia si imporrebbe in quanto una delle rationes poste a fondamento del ricorso è quella che fa riferimento all’esistenza di un obbligo legale di adeguamento del contratto, con la conseguenza che in simili casi dovrebbe trovare applicazione l’orientamento della Cassazione (condivisa anche da Cons. Stato, 4.12.2025, n. 9568) che attribuisce la giurisdizione, in tali casi, al giudice ordinario.
L’eccezione non è fondata.
In punto di riparto di giurisdizione in materia di revisione prezzi il condivisibile orientamento della Cassazione afferma che « se il contenuto della clausola esprime e quindi implica la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell’autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore, così da confluire nella giurisdizione ordinaria. La natura del contratto quale fonte di posizione paritetica per le parti che lo hanno stipulato rispetto agli obblighi esecutivi e ai correlati diritti soggettivi trova allora logicamente, prima ancora che normativamente, un limite nel contenuto delle specifiche clausole. Se, dunque, la clausola di revisione dei prezzi non include alcuna discrezionalità determinativa della parte pubblica, ai fini del riparto giurisdizionale vale la situazione paritetica che ne discende, salvo, ex art. 386 c.p.c., ogni successivo esito nel merito, inclusa l’eventuale nullità della clausola stessa. Se, invece, la clausola rimette alla stazione appaltante una discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ricorre, perché la pariteticità non è stata raggiunta nella specifica regola negoziale della revisione e pertanto non può sussistere nella fase esecutiva di detta regola ».
Nel caso specifico in cui il contratto in vigore tra le parti non contenga una clausola espressa di revisione del prezzo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che i principi enunciati dalla Cassazione devono trovare applicazione anche a fronte della pretesa dell’operatore economico avente ad oggetto « l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotta direttamente dalla legge ». In particolare, la disciplina normativa di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 prevede un adeguamento dei prezzi « erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l’adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell’art. 26) » (Cons. Stato, Sez. V, 4.12.2025 n. 9568).
La stessa pronuncia chiarisce, inoltre, che l’istituto di cui all’art. 26 citato « non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità consiste nell’esigenza “di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il c.d. sinallagma funzionale quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni” (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023; sulla funzione “integrativa” della revisione prezzi vedasi anche Cons. St., Ad. Plen., 6 agosto 2021, n. 14). Diversamente, il d.l. n. 50/2022 (c.d. “decreto-aiuti”) ha previsto l’adeguamento quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia ».
Facendo applicazione di tali principi al caso oggetto di giudizio deve rilevarsi come la pretesa della ricorrente alla rinegoziazione del contratto in base ad un principio generale, di fonte legale, di conservazione dell’equilibrio del contratto, non presenti le caratteristiche, in termini di erosione della discrezionalità, che la giurisprudenza richiede al fine di qualificare la situazione sostanziale come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
L’eventuale operatività di un generalizzato principio di conservazione del contratto, prospettata dalla parte mediante il secondo motivo di ricorso, non eliderebbe, infatti, la discrezionalità dell’amministrazione in punto di an e quantum della revisione prezzi, con la conseguenza che non potrebbe ritenersi configurabile, in capo all’operatore, una pretesa in termini di diritto soggettivo.
Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, salva qualsiasi considerazione, attinente al merito, relativa alla effettiva configurabilità di un principio generale di adeguamento del contratto.
Con un primo motivo di impugnazione parte ricorrente afferma la contrarietà del diniego opposto dall’OU alla richiesta di adeguamento dei compensi formulata da NT rispetto al D.M. 17.6.2016 (c.d. “Decreto Parametri”).
In particolare, secondo la ricorrente, a fronte del rilevante incremento del valore dei lavori operato all’atto della stipula del Contratto SP (da euro 4.067.701,56 a euro 6.252.892,45, al lordo del ribasso), l’applicazione dei criteri di determinazione previsti dal citato Decreto avrebbe dovuto condurre ad un corrispondente ricalcolo dei corrispettivi spettanti per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, atteso che tali compensi sono commisurati, secondo la disciplina parametrica applicabile, al valore dell’opera cui afferiscono.
Inoltre, parte ricorrente evidenzia la contraddittorietà della condotta dell’amministrazione, la quale avrebbe, in un primo tempo, riconosciuto la spettanza della revisione invocata da NT.
Il motivo di ricorso è infondato.
Ai fini della decisione sul motivo di ricorso viene in rilievo la disciplina dettata dal D.M. 17.6.2016, avente ad oggetto l’« Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 201 6».
In particolare, l’art. 1 del D.M., al comma 4, prevede che i corrispettivi previsti dal decreto « possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento ».
Ciò posto, le argomentazioni svolte dal ricorrente in relazione al primo motivo di ricorso non sono meritevoli di condivisione in quanto il decreto in esame prevede criteri di determinazione del valore delle prestazioni ai fini dell’individuazione dell’importo del contratto, sul quale innestare la competizione tra gli operatori economici, mentre non vi sono disposizioni che prevedano criteri di adeguamento dei contratti in corso di esecuzione a fronte di sopravvenienze che ne alterino l’equilibrio economico-giuridico.
Dunque, l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento dell’obbligo di revisione prezzi non possono trovare fondamento sulla disciplina di cui al citato D.M.
Peraltro, è solo il caso di evidenziare come il D.M. costituisca fonte normativa di rango secondario, con la conseguenza che, in assenza di una specifica “autorizzazione” in punto di revisione prezzi da parte della norma di rango primario (l’art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016) esso non potrebbe, neanche in via interpretativa, essere posto a fondamento di un diritto all’adeguamento dei corrispettivi in corso di rapporto, né di un diritto alla rinegoziazione (intesa come mera attivazione di trattative volte alla revisione dei prezzi).
In ultimo, non è meritevole di condivisione l’argomentazione della ricorrente secondo cui l’amministrazione, nel corso del procedimento, avrebbe espresso una volontà favorevole all’adeguamento del contratto, atteso che l’atto richiamato a tal fine dalla parte (DDG n. 126/2023, vedi doc. 13 allegato al ricorso) non può ritenersi idoneo a veicolare all’esterno una espressa volontà provvedimentale di accoglimento dell’istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente. Ciò in quanto trattasi di atto con cui la stazione appaltante si limita ad approvare il piano economico del rapporto di appalto (materialmente predisposto dalla stessa società ricorrente), non potendo tale determinazione assurgere a provvedimento dotato di efficacia provvedimentale esterna nei confronti della parte del rapporto che abbia chiesto l’adeguamento del contratto, in assenza di una specifica ed espressa motivazione in punto di an e quantum dell’accoglimento dell’istanza di revisione dei prezzi.
Per tutte le ragioni sopra esposte il primo motivo di ricorso va rigettato.
Con un secondo motivo di impugnazione parte ricorrente deduce che il diniego impugnato è illegittimo anche perché, a fronte di sopravvenienze incidenti in modo significativo sul contenuto e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, ha consolidato, mantenendo invariato il corrispettivo per le attività di DL e CSE in corso di esecuzione da parte di NT, lo squilibrio contrattuale dell’incarico.
Il motivo di ricorso è infondato.
Viene in rilievo, ai fini della decisione, quanto previsto dalle “ Condizioni Generali per i Sub-lotto Prestazionale 2 ” (doc. 18 di parte resistente).
In particolare, l’art. 2 stabilisce che: « Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co. 1 del codice civile » e che « Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità ».
L’art. 3 prevede che « Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione », che « Il prezzo offerto dall’Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati » e che « Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e nell’Appalto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dell’Appalto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi » .
Trattasi di previsioni, confluite nel contratto oggetto del presente giudizio e non espressamente censurate da parte ricorrente, che escludono la possibilità, per l’operatore economico di ottenere un adeguamento delle condizioni contrattuali pur a fronte di sopravvenienze che alterino l’equilibrio economico-giuridico del contratto.
Tale esito, comunque, si impone anche alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui « ai contratti pubblici regolati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quale il contratto in oggetto, la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate dall’art. 106, comma 1, lett. a), vale a dire se prevista “nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili” e sempre che non alteri la natura generale del contratto » (Cons. Stato, Sez. V, 18.11.2024, n. 9212).
La stessa pronuncia ha, inoltre, escluso la possibilità di applicare, anche ai contratti sottoposti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, i principi e regole introdotti dal d.lgs. n. 36 del 2023, atteso che « La revisione obbligatoria dei prezzi contrattuali costituisce infatti un’innovazione rispetto alla disciplina del previgente Codice dei contratti pubblici, prevista come novità già dall’art. 1, comma 2, lett. g), della legge delega n. 78 del 2022, cui l’art. 60 del decreto legislativo ha dato attuazione rendendo obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara della clausola corrispondente.
La portata innovativa della disposizione impedisce che la stessa fornisca un criterio interpretativo della previgente disciplina, volta a rendere facoltativo l’inserimento di clausole revisionali nei contratti stipulati nella vigenza del D.Lgs. n. 50 del 2016 ».
Neanche può dirsi meritevole di condivisione l’argomentazione di parte ricorrente relativa all’asserita operatività di un principio generale di adeguamento del contratto, fondato sulla clausola generale di buona fede che ispira la condotta delle parti nella fase esecutiva del contratto. Sul punto, infatti, la citata pronuncia del Consiglio di Stato ha affermato, in modo condivisibile, che « Parimenti infondata è l’invocazione dei principi della buona fede e della leale collaborazione da parte dell’amministrazione. Pur essendo il primo espressamente previsto anche per la fase esecutiva del contratto (arg. ex art. 1375 cod. civ.), non può essere spinto fino ad imporre ad una delle parti obbligazioni che vanno oltre le previsioni contrattuali o addirittura contro queste ultime ».
Né, in ultimo, potrebbe ritenersi configurabile un affidamento dell’operatore economico circa la possibilità di un adeguamento dell’assetto economico-giuridico del contratto, alla luce dell’espressa previsione contrattuale di intangibilità del contenuto del contratto in ragione di circostanze sopravvenute.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte si impone il rigetto anche del secondo motivo di ricorso.
Con un terzo motivo di impugnazione parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’OU ha respinto l’istanza senza misurarsi con i presupposti fattuali e contrattuali dedotti (richiamo del D.M. 17 giugno 2016; incidenza delle sopravvenienze sull’assetto economico-giuridico dell’incarico; contenuto della DDG n. 126/2023), limitandosi a formulare enunciazioni apodittiche.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, risulta adeguatamente motivato in quanto viene essenzialmente fondato sull’assenza di un fondamento normativo da porre a supporto dell’invocato adeguamento del contratto.
Inoltre, alla luce di quanto sopra affermato in merito al primo e secondo motivo di ricorso, la decisione della resistente nel senso di negare la revisione prezzi richiesta dalla ricorrente doveva ritenersi vincolata, con conseguente impossibilità di giungere ad un esito diverso rispetto a quello a cui in concreto l’OU è pervenuta.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto del ricorso, in quanto complessivamente infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
EN AR IC, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR IC | RO NA |
IL SEGRETARIO