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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1347/2020
PROMOSSA DA
(P.I. , con sede legale in Anagni (FR), Via Le Parte_1 P.IVA_1
Fosse 16, in persona dei legali rappresentanti p.t. Signori nato ad CP_1
Arezzo (AR) in data 08/01/1962 e residente in [...] (C.F.
, e nato a [...] C.F._1 Controparte_2
(AR) in data 11/01/1957 e residente in [...]
( ), entrambi nella predetta qualità e quali fideiussori, tutti C.F._2 rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Angelo Ciolina (C.F.
), Carlo Maltese (C.F. ) e Luigi Mazza C.F._3 C.F._4
(C.F. ), nonché elettivamente domiciliati presso il loro studio sito C.F._5 in Roma, via F. Siacci n. 39 APPELLANTI
CONTRO
con sede Sociale in Torino, P.zza San Carlo 156 - Numero di Controparte_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale - Partita IVA P.IVA_2
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo P.IVA_3
Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al n.
5.361 e Capogruppo del gruppo bancario , iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, in persona dell'avv. Bruna Controparte_3
Pastinese, in forza di procura a rogito Notaio di Milano, del 20.02.2019 Persona_1 rep.n.42433 racc.13755 (in atti), ai sensi del vigente Statuto Organico, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso lo studio dell'avv. (CF Controparte_4
) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla C.F._6 comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATA
Udienza collegiale del 25.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. n. 1 di 22 Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 1055/2020, resa inter partes dal Tribunale di Torino, I
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gabriella Ratti – R.G. n. 26049/2016
- pubblicata il 26/02/2020 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le domande di parte attrice/appellante qui trascritte, già formulate in primo grado e non accolte:
- Accertare e dichiarare: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c.;
- accertare e dichiarare la bontà del tenore testuale dei contratti di c/c n. 10/247 e c/c n.
62987820158, in ordine, altresì, alla indeterminatezza delle condizioni ex art. 1346, 1350
c.c. nonché ex art. 116, 117 e 118 Tub;
- accertare e dichiarare: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi di interesse, nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
- accertare e dichiarare la mancata approvazione, pubblicizzazione e comunicazione al cliente delle modifiche unilaterali sui prezzi, tassi, valute e le altre condizioni incorse per tutta la pendenza dei contesi rapporti, in difetto dell'art. 118 Tub;
- accertare e dichiarare: la nullità, inefficacia, indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'addebito in c/c da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2 e 1346 c.c.;
- accertare e dichiarare: l'illegittimità del calcolo dei cd giorni valuta concretizzatosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio di interesse;
- accertare e dichiarare la mancata osservanza ad opera dell'istituto di credito dell'art.
119 Tub, disponendo, ex art 210 cpc, l'esibizione degli estratti conto completi di scalare non ancora in atti e a decorrere dal giugno 2006, oltre ai contratti di apertura di credito, per i motivi esposti in narrativa;
e per l'effetto
- ordinare: all'istituto di credito di rideterminare il dare e avere tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi, del tasso ultra soglia legale, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
- condannare: la convenuta a restituire a parte attrice tutte le somme corrisposte in CP_5 eccesso da quest'ultima, oltre gli interessi legali;
Pag. n. 2 di 22 - accertare e dichiarare: la liberazione dei fideiussori e CP_1 CP_2 er le ragioni esposte in narrativa;
[...]
• disporre le spese di CTU a carico della per i motivi esposti. Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
• ordinare, ex art. 210 cpc, alla banca convenuta di esibire gli estratti conto a decorrere dal giugno 2006, ancora mancanti in atti, oltre ai contratti di apertura di credito collegati ai rapporti di conto corrente oggetto di causa;
• disporre integrazione della CTU già disposta in primo grado al fine di rideterminare i rapporti di dare avere tra le parti”.
Per l'appellata
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario ed in conseguenza confermare integralmente, anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Torino n.1055/2020 del 26 febbraio
2020; in ogni caso confermare l'accertamento statuito dal Tribunale in primo grado, dell'intervenuta prescrizione di quanto già eventualmente pagato alla ed in CP_5 generale la prescrizione dei diritti tutti azionati e relativi al periodo anteriore al 5 ottobre
2006, stante la solutorietà di tutte le rimesse intervenute sul conto;
Quanto al conto corrente n. 6298782015 ex , estinto nel 2008, Controparte_6 stante l'assenza di affidamenti, confermarsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti tutti effettuati sul conto corrente in data anteriore al 5 ottobre
2006 in quanto aventi natura solutoria e comunque la prescrizione dei diritti tutti azionati
e relativi al periodo anteriore al 5 ottobre 2006; in ogni caso confermarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948
n.4 c.c. dell'eventuale diritto maturato da controparte alla corresponsione di interessi creditori su entrambe i conti correnti e dunque dichiarare prescritto il diritto eventualmente accertato al pagamento di qualsivoglia somma a tale titolo maturato ante il 6 ottobre 2011; con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e 15% T.F.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e i sigg. Parte_1 CP_1
e hanno convenuto davanti al Tribunale di Torino
[...] Controparte_2 [...]
esponendo: CP_3
- di aver stipulato due rapporti di conto corrente con la Banca convenuta: il conto corrente
Pag. n. 3 di 22 n. 62987820105 con , chiuso, ed il conto corrente n.10/2467 Controparte_6 con l' di Torino, ancora in essere al momento della domanda Controparte_7 giudiziale (entrambi gli istituti di credito poi confluiti in;
CP_3 Controparte_3
- che i due contratti di conto corrente: il n. 6298782015 ed il n. 2467, erano stati oggetto di una verifica contabile che avrebbe evidenziato addebiti illegittimi sul primo conto per €
82.930,31 a titolo di interessi, per € 10.039,52 per CMS e per € 3317,93 e sul secondo conto per € 203.707,43 a titolo di interessi, per € 10.813,64 per CMS e per € 25.492,91 per spese. ed i signori e chiedevano quindi, in via Parte_1 CP_1 Parte_2 preliminare, accertare la mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente n.
62987820105 e n.10/2467, delle condizioni sfavorevoli e comunque la mancanza della forma scritta, anche dei contratti collegati al conto corrente principale e dichiarare la nullità dei contratti oggetto di causa.
Nel merito gli attori eccepivano la nullità delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente, la nullità della clausola contrattuale anatocistica, la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi di interesse nonché delle altre condizioni contrattuali, l'applicazione di interessi usurari, la nullità degli addebiti delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittimità del calcolo dei giorni valuta.
Chiedevano quindi ordinarsi all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, senza tasso ultralegale ed usurario, senza la commissione di massimo scoperto e le valute, con la condanna della banca convenuta a restituire tutte le somme corrisposte in eccesso da quest'ultima, così come indicato dalle perizie prodotte o in quella maggiore o minore misura risultante dalla espletanda CTU contabile oltre gli interessi legali, con il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificare.
Veniva chiesta altresì la condanna della Banca ex art. 96 cpc e la liberazione dei fideiussori.
Costituitasi la ha in primo luogo prodotto i contratti oggetto di causa, regolarmente CP_5 stipulati per iscritto ed ha quindi contestato le tesi e le domande attoree, rilevato la mancata produzione di documentazione indicata nella perizia di parte e nell'elenco documenti dell'atto di citazione, ed eccepito la prescrizione.
La causa è stata istruita mediante Ctu, trattenuta una prima volta a decisione, rimessa in istruttoria per un supplemento di Ctu, trattenuta nuovamente a decisione con assegnazione del termine di gg. 20 + 20 per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Con sentenza n. 1055/2020, pubblicata in data 26.2.2020 il Tribunale di Torino rigettava le domande di parte attrice con la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU.
Pag. n. 4 di 22 La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1
i signori e hanno proposto tempestiva impugnazione contro CP_1 Parte_2 la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha omesso qualsiasi pronuncia circa le domande di nullità contrattuale e illegittimità dei movimenti effettuati dall' bancario formulate da parte attrice in CP_7 relazione ai c.c. n. 629/87820105 e n. 00287/1000/2467, ritenendo implicitamente essere stata formulata esclusivamente domanda volta alla ripetizione dell'indebito;
b) laddove ha ritenuto di non poter disporre l'ordine di esibizione richiesto dalla parte attrice e relativo agli estratti conto mancanti in atti ed aventi ad oggetto gli ultimi 10 anni di rapporto;
c) laddove ha riportato le risultanze della CTU contabile;
d) laddove ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze della CTU, inattendibile la ricostruzione del conto corrente estinto nel 2008 (629/87820105);
e) laddove ha condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite.
4. Con comparsa depositata in data 13.4.2021 si costituiva in giudizio la CP_5 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 12.7.2022 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 12.10.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Con successiva ordinanza pubblicata in data 3.3.2023 la Corte ordinava ad
[...]
in persona del legale rappresentante, di esibire, ex art.210 c.p.c., con Controparte_3 deposito entro il 15.4.2023 presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte
d'Appello di Torino, copia di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari in contestazione dal 21.6.2006 al 31.12.2008, quanto al conto corrente n. 629/87820105, e dal 21.6.2006 al 31.12.2015, quanto al conto corrente n. 00287/1000/2467, riservando all'esito ogni valutazione in ordine all'integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, rinviando per la verifica dell'adempimento all'ordine ex art.210 c.p.c. all'udienza del 9.5.2023, udienza successivamente rinviata d'ufficio al 16.5.2023 con provvedimento pubblicato in data 26.4.2023.
7. Con istanza depositata in data 2.5.3023 il procuratore di parte appellata chiedeva la revoca dell'ordinanza di esibizione ex art. 210 cpc a carico della per tutte le CP_5 motivazioni meglio ivi esposte.
8. All'udienza del 16.5.2023, dopo una breve relazione della causa, le parti insistevano nelle proprie istanze e la Corte si riservava di provvedere: con successiva
Pag. n. 5 di 22 ordinanza pubblicata in data 23.5.2023 veniva reiterato l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., con deposito entro il 16.6.2023 presso la cancelleria della prima sezione civile della
Corte riservando, all'esito, ogni valutazione in ordine all'integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, rinviando per la verifica dell'adempimento all'ordine ex art.210 c.p.c. all'udienza del 4.7.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
9. Con successiva ordinanza riservata pubblicata in data 12.7.2023 la Corte
- viste le produzioni documentali operate ex art.210 c.p.c. dalla banca, rilevato che per una corretta ricostruzione dei fatti di causa alla luce dei rilievi di nullità delle condizioni applicate ai conti correnti in contestazione - ancora ribaditi dagli appellanti in questa sede di impugnazione - appariva opportuno disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio secondo il quesito meglio ivi formulato:
;oiciffU'd acinceT aznelusnoC a isredecorp avenopsid -
li rep avaivnir e oniroT ni oiduts noc , .ttod li UTC elauq avanimon - Persona_2 giuramento ed il conferimento dell'incarico all'udienza del 10.10.2023.
10. Depositata la relazione peritale, con ordinanza pubblicata in data 26.6.2024 la
Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 24 settembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
11.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di pronunciare circa le domande di nullità contrattuale e illegittimità dei movimenti effettuati dall'Istituto bancario formulate da parte attrice in relazione ai c.c. n.
629/87820105 e n. 00287/1000/2467.
L'odierna appellante deduce di avere chiesto con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio e con la prima memoria istruttoria accertarsi e dichiararsi la nullità ed inefficacia delle condizioni contrattuali previste nei contratti oggetto di causa, la nullità della clausola contrattuale anatocistica, la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate dal cliente secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c., l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta
Pag. n. 6 di 22 concretizzatosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse, nonché la nullità, inefficacia, indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'addebito in c/c da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3,
1325 e 1418 c. 2 e 1346 c.c.
Tali domande avevano importanza decisiva, in ragione della pendenza tra le parti del c.c.
n. 00287/1000/2467, con conseguente interesse concreto della società attrice ad avere la certezza definitiva circa la legittimità delle condizioni applicate (e ciò, pertanto, a prescindere da qualsiasi eventuale diritto alla restituzione).
Ciò nonostante il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le questioni dibattute, nulla dichiarando circa la legittimità o meno delle condizioni pattuite e delle modifiche unilateralmente introdotte.
L'interesse sotteso all'accoglimento della domanda di accertamento della nullità, difatti, soprattutto in pendenza del rapporto dedotto in giudizio, non può essere assorbito dall'accoglimento o rigetto della differente domanda di ripetizione.
Deduce l'appellante che il CTU, in sede di relazione peritale e relativamente al conto corrente n. 00287/1000/2467, aveva confermato che non era stato pattuito tra le parti il tasso debitore applicabile intra fido, ovvero il tasso concretamente applicato a decorrere dal 25/10/1993 e che le parti avevano convenuto il tasso debitore applicabile al rapporto solo a decorrere dal 24/09/2015.
Per quel che riguardava il Conto corrente n. 629/87820105, il CTU aveva confermato la sola pattuizione del tasso di interesse creditore nella misura del 3%, precisando quindi che non era stata pattuita tra le parti la commissione di massimo scoperto, nè risultavano pattuiti i tassi debitori.
Deduceva l'appellante che anche per tale conto all'esito della CTU avevano trovato conferma le doglianze aventi ad oggetto la mancata pattuizione di un tasso di interesse debitorio ultralegale, l'applicazione di commissioni e spese non pattuite (vd. CMS) e l'illegittima unilaterale modifica delle condizioni contrattuali.
11.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non poter disporre l'ordine di esibizione richiesto dalla parte attrice e relativo agli estratti conto mancanti in atti ed aventi ad oggetto gli ultimi
10 anni di rapporto.
Deduce l'appellante che con ordinanza dell'8.02.2019 il Giudice di prime cure aveva ordinato alla banca di esibire in giudizio, relativamente ai c/c n. 6298782 e n. 10/2467, gli estratti conto e scalari, copia delle originare convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, copia degli estratti conto riferiti ai movimenti bancari effettuati nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze trimestrali a scalare, stante la mancata soddisfazione della richiesta ex art. 119
Pag. n. 7 di 22 t.u.b. correttamente trasmessa dalla parte attrice ante causa.
Tale ordinanza veniva però successivamente revocata in ragione del rilievo, espresso dal
CTU all'udienza del 10 aprile 2019, secondo cui gli estratti conto degli ultimi dieci anni erano in atti e risultavano indicati nella relazione CTU così che il perito aveva dichiarato che poteva ragionevolmente rispondere ai quesiti a lui demandati sulla base della documentazione in atti.
In precedenza, all'udienza del 2.4.2019 parte convenuta aveva precisato che parte attrice era in possesso degli estratti conto ma non li avrebbe prodotti per propria scelta processuale, pur precisando che gli estratti conto che in perizia venivano dichiarati indisponibili erano tutti anteriori al 2006, e dunque al decennio prima della notifica dell'istanza ex art.119 e dell'atto di citazione, così che la non era tenuta alla loro CP_5 conservazione.
Le richieste di parte attrice all'udienza del 9 Maggio 2019 (in cui si faceva valere il diritto della correntista, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. regolarmente e tempestivamente esercitato, di chiedere ed ottenere la documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, precisando che la banca era tenuta ad esibire la documentazione integrale a partire dal gennaio 2006) ed all'udienza del 18 dicembre 2019 (in cui veniva reiterata la richiesta di ordine di esibizione relativamente agli estratti conto completi a partire dal gennaio 2006 e del contratto di apertura di credito in conto corrente) rimanevano senza esito.
Deduce quindi la correntista che nonostante fosse stato regolarmente e tempestivamente esercitato il diritto ex art. 119 t.u.b. riferito agli estratti conto, anche scalari, relativi agli ultimi 10 anni e sebbene non vi fosse alcun elemento che potesse indurre il Giudice a ritenere il possesso da parte della correntista degli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni e non in atti, il giudicante non concedeva l'ordine di esibizione ritenendo, del tutto erroneamente e sulla base delle prospettazioni del CTU e della parte convenuta, che i documenti richiesti fossero già completamente in atti.
Al fine di fugare ogni dubbio, parte appellante precisa che il presente motivo di appello ha ad oggetto la mancata concessione dell'ordine di esibizione degli estratti conto mancanti e relativi agli ultimi 10 anni, oltre che dei contratti di apertura di credito collegati al conto
629/87820105 e al conto n. 00287/1000/2467, che avevano la funzione di provare l'importo degli affidamenti concessi e la natura dei pagamenti.
Secondo la correntista, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'ordine di esibizione dei suddetti documenti ex art. 119 TUB.
11.3 Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che le competenze maturate fino al 30.6.2006 risultassero completamente prescritte.
Tale ricostruzione, secondo l'appellante, sarebbe in contrasto con il riconoscimento
Pag. n. 8 di 22 dell'affidamento del conto oggetto di analisi (cfr. pagg. 15 e ss CTU): gli affidamenti risultavano confermati sia in seguito all'adesione al conto “Business Servizi 150” pur non risultando pattuito il tasso degli interessi debitori da applicare agli affidamenti (cfr. pag. 23 integrazione di CTU), sia in seguito all'adesione al conto “Business Servizi 400” del
07.02.2006, anch'esso privo del tasso debitore.
A decorrere dal 24/09/2015 le parti sottoscrivevano infine un “documento di modifica consensuale di condizioni economiche” ove venivano dettagliatamente indicate le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente e di affidamento.
Secondo parte appellante, quindi, il conto corrente n. 00287/1000/2467 sarebbe stato sempre affidato, così che avrebbe errato il CTU laddove ha concluso ritenendo le competenze maturate ante 30.6.2006 prescritte.
11.4 Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inattendibile la ricostruzione del conto corrente estinto nel 2008
(629/87820105), sulla scorta delle risultanze della CTU.
Tale argomentazione risulterebbe in contrasto con le illegittimità riscontrate in corso di causa e con gli art. 1284 c.c., 117 e 118 TUB.
Parte appellante contesta altresì la scelta del CTU di ritenere il conto come non affidato, sebbene dall'esame dei conteggi scalari si potesse dedurre che già dal secondo trimestre
1998 fosse operante una apertura di credito di lire 200.000.000 (cfr. pg. 18 relazione peritale).
11.4.1. Rileva la Corte che i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano complessivamente fondati e meritevoli di accoglimento, per quanto di ragione, in forza delle considerazioni che seguono.
Nella sentenza impugnata il Tribunale, sulla scorta di quanto riferito dal CTU, ha rilevato che gli estratti conto degli ultimi 10 anni erano in atti e che il problema si poneva per gli estratti conto antecedenti, in ordine ai quali il Ctp di parte attrice aveva dichiarato che detta documentazione era presente nel fascicolo depositato in modalità cartacea.
Purtuttavia il Ctu aveva anche precisato che tale documentazione non era presente in atti né il Ctp attore l'aveva mai fornita.
Precisava il Tribunale (cfr. pag. 5 sentenza impugnata) che parte attrice era in possesso della documentazione rilevante che però non aveva prodotto per autonoma scelta processuale e che l'art. 119 Tub non consente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere ante decennio.
Da ciò derivava che le domande di parte attrice potevano essere esaminate solo tenendo conto della documentazione prodotta e degli accertamenti contabili che ne sarebbero conseguiti.
In relazione al c/c estinto nel 2008 (629/87820105) il Giudice di prime cure ha respinto le
Pag. n. 9 di 22 domande in quanto non provate, posto che il CTU aveva considerato inattendibile la ricostruzione del conto.
Per quanto invece riguardava il c/c acceso nel 1993 e ancora in essere (00287/1000/2467),
l'unico dato sul quale potevano essere fatte considerazioni attendibili era quello relativo all'estratto conto al 30.9.1997: si trattava comunque di un accertamento non rilevante ai fini di causa, e ciò in quanto le competenze maturate fino al 30.6.2006 risultavano completamente prescritte con un saldo iniziale di euro 139.707,32 a debito (seconda relazione Ctu, pag. 33).
Ulteriori accertamenti non erano possibili e ciò in quanto, come verificato dal Ctu, agli atti di causa non erano presenti né gli estratti conto ed i conteggi scalari degli anni 1998-2005, né l'estratto conto ed il conteggio scalare al 31.3.2016, né altro documento che attestasse l'ammontare del saldo del conto al 31.3.2016.
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale ha respinto le domande attoree.
****
La motivazione del Tribunale non è condivisibile.
Con ordinanza pubblicata in data 3 marzo 2023 la Corte ha evidenziato che non risultava chiaro il tenore delle dichiarazioni rese dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott. nel corso dell'udienza del 10.4.2019 rispetto al contenuto Persona_3 dell'elaborato peritale, integrativo della relazione tecnica già redatta, poi depositato in data
10.12.2019: nel corso dell'udienza il CTU aveva infatti dichiarato che per entrambi i conti correnti oggetto di controversia (l'uno chiuso nel 2008, l'altro ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio) vi erano gli estratti conto completi per l'ultimo decennio, mentre mancavano le annualità precedenti con conseguente difficoltà di ricostruzione contabile dei rapporti.
Nell'elaborato depositato il CTU dava invece atto di lacune documentali, sia quanto agli estratti conto ordinari sia quanto agli scalari, anche nell'ultimo decennio.
Dunque la Corte,
- poiché risultava ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., preceduto da istanza ex art.119 TUB e tempestivamente richiesto dall'appellante nei confronti di già nel giudizio di primo grado, limitatamente agli estratti conto Controparte_3 completi relativi ai due conti correnti oggetto di contestazione, per il periodo dal 21.6.2006 al 31.12.2008, quanto al conto corrente n.629/87820105, e dal 21.6.2006 al 31.12.2015 quanto al conto corrente n.00287/1000/2467 (l'ordine di esibizione formulato dagli attori appellanti era stato inizialmente accolto dal primo Giudice, in modo più ampio esteso all'intera durata dei rapporti in contestazione e comprensivo anche della documentazione negoziale relativa agli stessi;
l'ordinanza ammissiva era stata successivamente revocata sul presupposto, ancora esplicitato in sentenza, che le lacune nella documentazione prodotta
Pag. n. 10 di 22 fossero state conseguenza di una scelta processuale della parte attrice: l'istanza era stata reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni);
- poiché non poteva affermarsi che la parte appellante avesse prodotto tempestivamente solo parte della documentazione di cui aveva disponibilità e, in particolare, solo parte di quanto ricevuto dalla banca in adempimento dell'istanza ex art.119 TUB;
- poichè l'ordine di esibizione degli estratti conto completi appariva giustificato posto che la parte avrebbe potuto avere la disponibilità legittima dei documenti stessi ove la banca avesse ottemperato integralmente e quindi correttamente alla richiesta ex art.119 TUB ordinava alla di esibire, ex art.210 c.p.c., con deposito entro il 15.4.2023 copia di CP_5 tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari in contestazione dal 21.6.2006 al
31.12.2008, quanto al conto corrente n. 629/87820105, e dal 21.6.2006 al 31.12.2015, quanto al conto corrente n. n. 00287/1000/2467, riservando all'esito ogni valutazione in ordine all'integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito di istanza di revoca dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc proposta dalla
[...]
, con ordinanza pubblicata in data 23.5.2023 precisava che detto ordine era volto CP_8 ad integrare gli estratti conto del decennio che la banca era tenuta a consegnare tutti, scalari e ordinari, e completi e che invece erano in atti, quanto agli estratti conto ordinari, solo in relazione ad un mese per ogni trimestre (come emergeva dall'elaborato peritale di primo grado, nonostante il CTU ne avesse rilevato, all'udienza del 10.4.2019, la completezza che invece c'era solo per gli scalari).
Pertanto, non risultando in atti alcuna indicazione documentale che permettesse di affermare univocamente che la banca, ottemperando alla richiesta ex art.119 TUB, avesse consegnato anche gli estratti conto ordinari per le rimanenti mensilità e che quindi l'omessa allegazione degli stessi alle produzioni degli attori appellanti fosse stata frutto di una scelta difensiva, vi era spazio per valutare positivamente l'istanza ex art.210 c.p.c., tempestivamente svolta dagli attori appellanti fin dal giudizio di primo grado, limitatamente all'acquisizione in atti di tutti gli estratti conto relativi al decennio coperto ex art.119 TUB: quindi l'istanza di revoca dell'ordinanza precedente veniva respinta con la conferma del precedente ordine di esibizione e della riserva di ogni valutazione in ordine all'integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con successiva ordinanza pubblicata in data 12.7.2023, rilevato:
- che la aveva ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e che quindi CP_5 erano in atti gli estratti conto completi dei rapporti bancari in contestazione per il periodo dal 21.6.2006 al 31.12.2008 (data dell'estinzione del rapporto), quanto al conto corrente n.629/87820105, e per il periodo dal 21.6.2006 al 31.12.2015, quanto al conto corrente n.00287/1000/2467 (ancora in essere);
- che prima del 21.6.2006 la documentazione prodotta dagli appellanti era incompleta
Pag. n. 11 di 22 perché non copriva con continuità, nemmeno per periodi significativi, gli anni a far data dall'apertura dei rapporti in contestazione così che, a prescindere dall'operatività, in concreto, dell'eccepita prescrizione, prima della data indicata (praticamente corrispondente a quella, 5.10.2006, fino alla quale opererebbe la prescrizione) non era possibile alcun conteggio che potesse assicurare risultati seri sull'andamento dei conti in contestazione la Corte riteneva opportuno - per una corretta ricostruzione dei fatti di causa, ed alla luce delle produzioni documentali operate ex art.210 c.p.c. dalla banca e dei rilievi di nullità delle condizioni applicate ai conti correnti in contestazione ancora ribaditi dagli appellanti in sede di impugnazione - disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio secondo il quesito meglio ivi specificato, nominando a tal fine quale Tecnico d'Ufficio il dott.
. Persona_2
*****
Chiarito l'andamento del giudizio, e come si è giunti ad acquisire la documentazione rilevante ai fini della decisione della causa (la negli scritti difensivi finali non ha CP_5 contestato la legittimità dell'ordine di esibizione, ritenendo la questione superata sulla base dell'avvenuta produzione, cfr. pag. 7 seconda comparsa conclusionale), prima di esaminare le doglianze della correntista occorre rilevare che l'appellante ha chiesto
“ordinare all'istituto di credito di rideterminare il dare e avere tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto” eliminando i contestati addebiti illegittimi, con la condanna della a restituire tutte le somme corrisposte in eccesso, oltre gli interessi CP_5 legali.
Dei due conti correnti oggetto di causa, solo in relazione al conto corrente estinto nel 2008
(n. 629/87820105) è possibile, in linea teorica, una condanna della banca alla restituzione.
Per quanto concerne invece il c/c acceso nel 1993 ed in essere al momento della proposizione della domanda (n. 00287/1000/2467), contrariamente a quanto dedotto da parte appellata (cfr. pag. 9 seconda comparsa conclusionale), è invece certamente ammissibile la domanda diretta all'accertamento del saldo al 31.12.2015, così come parimenti ammissibile è l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla
CP_5
Rileva la Corte che fermo l'interesse del correntista ad accertare, prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, ovvero l'esistenza o meno di addebiti illegittimi in suo danno, quindi, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato (cfr.
Cass.4214/2024; Cass. ord. n. 6707 del 13 marzo 2024; Cass. 30850/2023; Cass. n.
5904/2021), l'eccezione di prescrizione è certamente ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel rapporto di conto corrente, qualora il
Pag. n. 12 di 22 correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (cfr. Cass. Civ. 16113/2024).
In sostanza, la S.C. afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente (cfr. Cass. Civ. n. 9756/24).
Detto ciò, il correntista ha un interesse di sicura consistenza, anche a c/c ancora aperto, a proporre azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime;
b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca
(a titolo di interesse, commissione, spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere.
Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo (con la rideterminazione dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo) e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione.
L'interesse all'accertamento negativo rileva per il correntista, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito).
Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 21646/2018).
Il cliente, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito
Pag. n. 13 di 22 entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).
Correttamente parte appellante ha rilevato (cfr. pag. 9 atto di appello) che l'interesse sotteso all'accoglimento della domanda di accertamento della nullità non può essere assorbito dall'accoglimento o rigetto della differente domanda di ripetizione.
Infatti, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria ed eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c è affidato).
In definitiva l'azione di accertamento negativo deve intendersi proposta e risulta quindi decidibile nel merito, nonostante la mancanza di allegazione e prova di pagamenti, ogni qual volta il cliente, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito, abbia chiesto espressamente (come in specie: vedi le conclusioni in epigrafe)
l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno, con ricalcolo del dare-avere.
Ritiene la Corte che il cliente non possa agire in ripetizione di indebito, a conto aperto, se non individua e prova l'esistenza di almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento, ma ciò non impedisce affatto al cliente di proporre, in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (amplius di accertamento negativo) diretta ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, con ricalcolo del rapporto di dare-avere.
Nell'ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente ancora in essere, sussiste quindi un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 del c.p.c. del cliente volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all'esattezza o meno di un determinato saldo a una certa data, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale.
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Premesso quanto sopra, occorre passare all'esame dei conti correnti oggetto di causa, anche alla luce delle risultanze della CTU del dr. . Persona_2
Quanto al conto corrente n. 629/87820105 (acceso in data 9.10.1990 e chiuso il
30.12.2008) nel contratto risulta pattuito esclusivamente il tasso di interesse creditore nominale annuo al 3% (cfr. pag. 35 CTU): alla luce delle risultanze documentali in atti risultano fondate le doglianze aventi ad oggetto la mancata pattuizione di un tasso di interesse debitorio ultralegale, l'applicazione di commissioni e spese non pattuite (vd.
CMS) e l'illegittima unilaterale modifica delle condizioni contrattuali.
Si è chiesto al CTU di determinare il saldo finale del conto al 31.12.2008 nei seguenti
Pag. n. 14 di 22 termini: “un primo ricalcolo deve essere effettuato a partire dal saldo presentato dall'estratto conto del 21.6.2006 (saldo banca), applicando gli interessi debitori ai sensi dell'art.117 TUB, secondo il criterio più favorevole alla correntista, espungendo le commissioni di massimo scoperto e non tenendo conto delle variazioni apportate in corso di rapporto dalla banca alle condizioni concordate tra le parti, salvo che le stesse risultino più favorevoli alla correntista (la clausola 16, pur specificamente approvata, non può legittimare la variazione degli oneri del rapporto non concordati); un secondo ricalcolo deve essere effettuato alle stesse condizioni appena indicate, ma a partire dal saldo banca al 5.10.2006;
- dovranno essere quindi predisposti altri due ricalcoli, l'uno a partire dal saldo banca al
21.6.2006 e l'altro a partire dal saldo banca al 5.10.2006, alle stesse condizioni appena indicate ma con eliminazione anche dell'anatocismo applicato nel corso dello stesso periodo”.
La data del 21.6.2006 corrisponde alla data di maturazione del decennio antecedente alla richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla correntista a mezzo pec in data 21.6.2016 (la norma consente di chiedere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni), mentre quella del 5.10.2006 si riferiva alla data fino alla quale, in astratto, può operare la prescrizione decennale (data di notifica dell'atto di citazione 5.10.2016).
Il CTU ha quindi provveduto ad applicare gli interessi debitori ai sensi dell'art. 117 TUB secondo il criterio più favorevole al correntista, come richiesto dal quesito e gli interessi creditori ai tassi previsti contrattualmente, ovvero di quelli di fatto applicati se più favorevoli, secondo le precisazioni di cui a pag. 46 della perizia.
Il dr. ha poi escluso la CMS, addebitata ma non pattuita, si è soffermato sulle Per_2 singole voci di spesa e sui criteri di espunzione o mantenimento delle stesse (cfr. pagg. 51-
53) ed è poi passato al ricalcolo del saldo del conto corrente al 31.12.2008 secondo le ipotesi previste nel quesito, ovvero (cfr. pagg. 55 e seguenti CTU):
- Conteggio 1: muovendo dal saldo banca 21.6.2006 ed articolato in due ricalcoli 1-A) applicazione degli interessi debitori ex art. 117 TUB - espunzione della C.M.S. - disapplicazione delle variazioni in peius delle condizioni economiche del rapporto (la clausola 16 che attribuiva alla Banca la facoltà di variazione delle norme e delle condizioni economiche del rapporto non risultava specificamente approvata, cfr. pag. 35 CTU, e comunque non poteva legittimare la variazione in peius degli oneri del rapporto non concordate) e 1-B) stesse condizioni di cui al ricalcolo 1-A) con l'eliminazione dell'anatocismo;
- Conteggio 2: muovendo dal saldo banca 5.10.2006 pure articolato in due ricalcoli 2-A) applicazione degli interessi debitori ex art. 117 TUB - espunzione della - Pt_3
Pag. n. 15 di 22 disapplicazione delle variazioni in peius delle condizioni economiche del rapporto (la clausola 16 che attribuiva alla Banca la facoltà di variazione delle norme e delle condizioni economiche del rapporto non risultava specificamente approvata, cfr. pag. 35 CTU, e comunque non poteva legittimare la variazione in peius degli oneri del rapporto non concordate) e 2-B) stesse condizioni di cui al ricalcolo 2-A) con l'eliminazione dell'anatocismo.
Dei due scenari proposti dal CTU a pag. 55 della perizia (muovendo dal saldo banca
21.6.2006, oppure dal saldo banca 5.10.2006) la Corte ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente, quello che ha preso le mosse dal saldo al 5.10.2006: la CTU svolta in primo CP_5 grado (cfr. pagg. 29 e seguenti relazione integrativa) ha chiarito che per il conto in esame non sono presenti agli atti documenti che provino l'esistenza di un affidamento.
Secondo il perito del primo grado di giudizio i limiti riscontrati per l'applicazione della
CMS “non sono sufficienti per provare in modo univoco l'esistenza e l'importo dell'affidamento in quanto essi potrebbero essere stati inseriti per gestire l'eventualità di pattuizioni diverse sull'applicazione della CMS. Anche i limiti riportati negli scalari per gli interessi debitori non paiono sufficienti per provare l'esistenza dell'affidamento in quanto potrebbero essere stati indicati esclusivamente per l'applicazione di condizioni diverse. Quindi il conto viene esaminato ritenendolo non affidato”.
Considerando il conto come non affidato, e sulla base della eccezione di prescrizione proposta dalla tutte le rimesse in conto anteriori al 5.10.2006 (ovvero oltre il CP_5 decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, 5.10.2016) hanno avuto natura solutoria (hanno cioè pagato interessi, cms etc. etc.), risultando quindi prescritto il diritto di alla ripetizione di quanto indebitamente pagato. Parte_1
Delle due ipotesi di calcolo all'interno di tale scenario di riferimento è poi applicabile alla fattispecie quella che non tiene conto dell'anatocismo, ricalcolo 2-B: sul punto occorre solo ricordare il consolidato principio secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle
Pag. n. 16 di 22 predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione” (cfr.
Cass. Civ. n. 28215/2024; Cass. Civ. n. 19396/2023; Cass. Civ. n. 35210/2023; Cass.Civ.
n. 17634/2021; Cass. Civ., n. 9140/2020; Cass. Civ. n. 7105/2020; Cass. Civ. n.
26769/2019; Cass. Civ. n. 26779/2019).
Rileva la Corte che il contratto di conto corrente, stipulato in data 9.10.1990, prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e quella annuale per gli interessi a credito (cfr. pag. 36 CTU), periodicità ribadita nel Foglio Informativo Analitico del
1.10.1997 (cfr. pag. 37 CTU).
La mancata specifica pattuizione della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi rende nulla l'applicazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in contestazione.
Quindi l'importo differenziale tra (cfr. pag. 59 CTU):
- il totale degli interessi passivi, commissioni e spese addebitati dalla Banca (dedotti gli interessi attivi accreditati), pari a complessivi Euro 5.125,54;
- il Totale delle corrispondenti voci così come ricalcolate dal C.T.U., pari a complessivi
Euro 2.206,84 (Euro 690,32 + Euro 1.516,52); risulta pari ad Euro 2.918,70 ed esprime l'importo a credito della correntista conteggiato per il periodo 05/10/2006 - 31/12/2008.
Da tale importo occorre detrarre € 25,49 pari agli interessi attivi netti calcolati dal CTU, in accoglimento della eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. proposta dalla così che il saldo del conto corrente n. 629/87820105 CP_5 al 31.12.2008 (data di chiusura del conto) era pari ad € 2.893,21 a credito della correntista.
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Quanto al conto corrente n. 00287/1000/2467 (acceso in data 21.10.1993 ed in essere al momento della proposizione della domanda) nel contratto risulta pattuito (cfr. pagg. 38-39
CTU) il tasso creditore nominale annuo: 5% fino a giacenze di lire 10 milioni, 5,50% per giacenze tra lire 10 milioni e lire 20 milioni, il tasso debitore per scoperto di conto e di mora: 17,25%, le spese per tenuta conto: lire 50.000, la commissione per massimo scoperto trimestrale: 0,5% ed il costo unitario per comunicazione ex lege 154/1992: lire 1500.
Risultano in atti poi quattro atti negoziali il cui contenuto è descritto sinteticamente dal
CTU alle pagg. 39-44 della perizia.
Dunque si è chiesto al CTU di determinare “il conteggio esatto dei rapporti di dare avere tra le parti al 31.12.2015 -data riferimento per la domanda di rideterminazione del saldo in relazione al conto corrente ancora in essere-: il primo ricalcolo deve essere effettuato
a partire dal saldo presentato dall'estratto conto del 21.6.2006 (saldo banca)
-1. applicando gli interessi debitori sull'intrafido in base alle disposizioni dell'art.117
Pag. n. 17 di 22 TUB, secondo il criterio più favorevole alla correntista (sia nel primo contratto post 2000, sia nel contratto del 7.2.2006 è pattuito il solo interesse debitore per scoperto di conto e mora), fino all'effettiva pattuizione della misura degli interessi debitori per l'affidamento
(del 24.9.2015, data in cui si concorda l'interesse debitore con riferimento all'affidato) alla quale si dovrà fare riferimento per il periodo successivo;
-2. espungendo le commissioni di massimo scoperto ed ogni successiva commissione fino al 24.9.2015 (data in cui risulta pattuita tra le parti l'applicazione della commissione disponibilità fondi);
- 3. verificando se le eventuali modifiche peggiorative intervenute nel corso del rapporto emergano dalla documentazione in atti, comprensiva degli estratti conto completi da esaminare;
- 4. applicando per i profili residui le condizioni emergenti dagli atti negoziali prodotti in atti (il contratto in essere al 21.6.2006, che è quello del 7.2.2006 e, per quanto in esso non pattuito, quello precedente, senza data ma certamente stipulato non prima del 1.1.2002 riportando valori in euro;
vi sono poi le modifiche del 24.9.2015 -il contratto quadro del
12.6.2016 è successivo la periodo controverso);
- 5. ove emerga in concreto nell'andamento economico del rapporto l'applicazione di variazioni peggiorative alle condizioni concordate, non riscontrabili dalla documentazione prodotta e in particolare dalle comunicazioni periodiche contenute negli stessi estratti conto, predisponga un secondo conteggio che, ferme le altre indicazioni di calcolo, non tenga conto delle variazioni stesse;
-un secondo ricalcolo dovrà essere effettuato alle stesse condizioni sopra indicate e fino al 31.12.2015 ma partendo dal saldo banca al 5.10.2006”.
Come detto la data del 21.6.2006 corrispondeva alla data di maturazione del decennio antecedente alla richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla correntista a mezzo pec in data
21.6.2016 (la norma consente di chiedere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni), mentre quella del 5.10.2006 si riferiva alla data fino alla quale, in astratto, può operare la prescrizione decennale (data di notifica dell'atto di citazione 5.10.2016).
Il CTU, riguardo agli interessi da utilizzare nel ricalcolo del saldo del conto corrente n.
00287/1000/2467, ha spiegato di avere provveduto all'applicazione, per i due sottoperiodi di indagine, dei tassi di interesse debitori e creditori indicati alle pagg. 46 - 48 della perizia secondo le indicazioni del quesito (117 TUB più favorevole al correntista fino al
24.9.2015).
Ha poi escluso la CMS (cfr. pag. 50 CTU), addebitata dal secondo trimestre 2006 sino al secondo trimestre 2009: rileva la Corte che non risulta alcuna pattuizione riferita alla CMS sia con riferimento alla determinazione in concreto della sua entità, sia con riferimento alle
Pag. n. 18 di 22 modalità di calcolo ed ai presupposti della sua applicazione.
La CMS non è stata regolarmente pattuita nella lettera di “Adesione al Conto Business
Soluzioni 400” (documento datato 07/02/2006, in essere alla data del 21/06/2006, a decorrere dalla quale ha preso le mosse il ricalcolo del saldo del conto corrente, cfr. pagg.
41-42 CTU): in tale documento è solo prevista la misura percentuale della CMS (per superi affidamento: 1,50% trimestrale).
In ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa.
E' dunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa (nel caso di specie la locuzione “per superi affidamento” è del tutto generica), posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun preciso riferimento alle modalità di calcolo della stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n.
19825/2022).
Per quanto riguarda la C.D.F. risulta essere stata addebitata dalla dal 3° trimestre CP_5
2009 sino al 4° trimestre 2015: in ossequio a quanto previsto dal quesito (in cui si dava atto che la CDF era pattuita solo nel contratto 24.9.2015: la nulla ha eccepito sul punto), CP_5 il CTU ha escluso dai conteggi effettuati la C.D.F. addebitata dalla dal 3° trimestre CP_5
2009 sino al 2° trimestre 2015.
La C.D.F. addebitata nel 3° trimestre 2015 è stata rideterminata secondo il criterio pro-rata temporis, così da far decorrere la sua applicazione dal 24/09/2015 e quella addebitata nel
4° trimestre 2015 è stata mantenuta così come applicata dalla (cfr. pag. 51 CTU). CP_5
Il CTU si è infine soffermato sulle singole voci di spesa e sui criteri di espunzione o mantenimento delle stesse (cfr. pagg. 53-54 della perizia) ed è poi passato al ricalcolo del saldo del conto corrente al 31.12.2015 secondo le ipotesi previste nel quesito, ovvero (cfr. pagg. 60 e seguenti CTU):
- Conteggio 1: muovendo dal saldo banca 21.6.2006 ed articolato in due ricalcoli 1-A) - applicazione degli interessi debitori sugli utilizzi intrafido ex art. 117 TUB sino al
24/09/2015 - espunzione della di ogni successiva commissione sino al 24/09/2015 Pt_3
- applicazione per i profili residui delle condizioni emergenti dagli atti negoziali presenti in atti (indicati nel quesito) e 1-B) stesse condizioni di cui al ricalcolo 1-A) tranne che per
Pag. n. 19 di 22 la disapplicazione delle variazioni in peius delle condizioni economiche del rapporto;
- Conteggio 2: muovendo dal saldo banca 5.10.2006 pure articolato in due ricalcoli 2-A) applicazione degli interessi debitori sugli utilizzi intrafido ex art. 117 TUB sino al
24/09/2015 - espunzione della di ogni successiva commissione sino al 24/09/2015 Pt_3
- applicazione per i profili residui delle condizioni emergenti dagli atti negoziali presenti in atti (indicati nel quesito) e 2-B) stesse condizioni di cui al ricalcolo 2-A) tranne che per la disapplicazione delle variazioni in peius delle condizioni economiche del rapporto.
Dei due scenari proposti dal CTU a pag. 60 della perizia (muovendo dal saldo banca
21.6.2006, oppure dal saldo banca 5.10.2006) la Corte ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente, quello che ha preso le mosse dal saldo al 5.10.2006: la CTU svolta in primo CP_5 grado (cfr. pag. 29 relazione integrativa) ha chiarito che per il conto corrente n.
00287/1000/2467 “fino al 5/10/2006 non esistono indicazioni sull'affidamento concesso dalla neppure dai conteggi scalari e, quindi, si considererà non affidato il conto CP_5 per tutto il periodo in esame”.
Considerando il conto come non affidato, e sulla base della eccezione di prescrizione proposta dalla tutte le rimesse in conto anteriori al 5.10.2006 (ovvero oltre il CP_5 decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, 5.10.2016) hanno avuto natura solutoria (hanno cioè pagato interessi, cms etc. etc.), risultando quindi prescritto il diritto di alla ripetizione di quanto indebitamente pagato. Parte_1
Delle due ipotesi di calcolo all'interno di tale scenario di riferimento è poi applicabile alla fattispecie quella che ha disapplicato le modifiche in peius delle condizioni economiche del rapporto (secondo i criteri indicati dal CTU alle pagg. 53 e 54 della perizia) perché dalla documentazione prodotta non risulta alcuna comunicazione in merito.
Quindi l'importo differenziale tra (cfr. pag. 64 CTU):
- il totale degli interessi passivi, commissioni e spese addebitati dalla Banca (dedotti gli interessi attivi accreditati), pari a complessivi Euro 117.464,76;
- il Totale delle corrispondenti voci così come ricalcolate dal C.T.U., pari a complessivi
Euro 22.078,24; risulta pari ad Euro 95.386,52 ed esprime l'importo a credito della correntista conteggiato per il periodo 05/10/2006 - 31/12/2015, così che il saldo del conto corrente n.
00287/1000/2467 rideterminato al 31/12/2015 risulta pari ad Euro 27.453,86 a debito della cliente (ovvero la differenza tra saldo banca al 31.12.2015, pari ad € 122.840,38 a debito della correntista e gli addebiti illegittimi calcolati dal CTU pari ad € 95.386,52).
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Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il dr. vadano condivise, Persona_2 posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia
Pag. n. 20 di 22 danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Collegio al momento del conferimento dell'incarico.
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11.5. Con il quinto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere le domande formulate da parte attrice e conseguentemente gravare la parte convenuta delle spese di lite e di CTU o, quantomeno, compensare totalmente le prime, con le seconde a carico della
CP_5
11.5.1. La doglianza è inammissibile, poiché non è diretta a censurare la sentenza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
In ogni caso, l'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, come di seguito verrà precisato.
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12. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, deve quindi trovare accoglimento, con la riforma della sentenza impugnata.
Come detto, l'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma, cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Dunque andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi a favore di parte appellante che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado - tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del decisum, differenza tra saldi banca e quelli qui accertati), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi nei seguenti importi: per fase di studio € 2.552,00#, per fase introduttiva € 1.628,00#, per fase istruttoria €
5.670,00#, per fase decisoria € 4.253,00# e così in complessivi € 14.103,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 545,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio €
2.977,00#, per fase introduttiva, € 1.911,00#, per fase istruttoria € 4.326,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 14.317,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 804,00# (contributo unificato e diritti),
Pag. n. 21 di 22 CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv. ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese
e Luigi Mazza dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU di primo e secondo grado, già liquidate in atti, vanno parimenti poste a carico di , ai soli fini del rapporto interno tra le parti. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 CP_1 [...]
e quindi in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 1055/2020, CP_2 pubblicata in data 26.2.2020, pronunciata nella causa iscritta al n. 26049/2016 RG
- accerta e dichiara che alla data del 31.12.2008 (data di chiusura del conto) il saldo del conto corrente n. 629/87820105 per cui è causa era pari ad € 2.893,21 a credito della correntista e per l'effetto dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_3
a favore di della somma di € 2.893,21 oltre interessi legali dal dovuto Parte_1 al saldo;
- accerta e dichiara che alla data del 31.12.2015 (conto in essere) il saldo del conto corrente n. 00287/1000/2467 per cui è causa risultava pari ad € 27.453,86 a debito della correntista, e per l'effetto, ordina a in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, di rettificare in tal senso il saldo alla predetta data;
- condanna a rimborsare a parte appellante ovvero a Controparte_3 Parte_1
[...
e le spese processuali del doppio grado che si CP_1 Controparte_2 liquidano quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 545,00#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in complessivi € 14.317,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 804,00#, CPA e IVA, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori antistatari Avv. Angelo Ciolina, Avv.
Carlo Maltese e Avv. Luigi Mazza;
- pone le spese della C.T.U. di primo e secondo grado, liquidate come in atti, a carico di nei soli rapporti interni tra le parti. Controparte_3
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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