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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9646/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 14.09.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
GI e dall'Avv. Marianna Gambardella, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 14.12.2024, il ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo: che, in data 07/11/2022, aveva presentato domanda di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998; che la richiesta di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998, non aveva avuto alcun riscontro;
che la condotta della parte resistente configurava gli estremi del cd. "silenzio inadempimento"; che sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ed il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Chiedeva di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempimento della
[...]
in merito alla istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale n. CP_1 del 24.4.2023 e successivo atto di invito e diffida del 4.10.2024; b) accertare nel merito la NumeroD_1 fondatezza dell'istanza ex art. 19 l. 286/1998 dunque del diritto a vedersi rilasciare il permesso di soggiorno richiesto, e per l'effetto ordinare alla Questura di il rilascio al ricorrente di permesso CP_1 di soggiorno per protezione speciale;
c) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio”.
Parte resistente si costituiva con comparsa in data 01.03.2025, deducendo che la Questura aveva provveduto a trasmettere alla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Salerno,
l'istanza di rilascio presentata dal ricorrente;
che il relativo procedimento amministrativo si trovava, pertanto, nella fase istruttoria, in attesa del parere richiesto alla Commissione Territoriale di Salerno.
Parte ricorrente, con note in data 04.09.2025, chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale richiesta.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza dell'intervenuto rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno oggetto di causa.
In detta situazione, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr. Cass.95/9781;
Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva infatti il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100 c.p.c.
Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla pagina 2 di 3 definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse).
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 24.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 14.09.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
GI e dall'Avv. Marianna Gambardella, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 14.12.2024, il ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo: che, in data 07/11/2022, aveva presentato domanda di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998; che la richiesta di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998, non aveva avuto alcun riscontro;
che la condotta della parte resistente configurava gli estremi del cd. "silenzio inadempimento"; che sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ed il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Chiedeva di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempimento della
[...]
in merito alla istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale n. CP_1 del 24.4.2023 e successivo atto di invito e diffida del 4.10.2024; b) accertare nel merito la NumeroD_1 fondatezza dell'istanza ex art. 19 l. 286/1998 dunque del diritto a vedersi rilasciare il permesso di soggiorno richiesto, e per l'effetto ordinare alla Questura di il rilascio al ricorrente di permesso CP_1 di soggiorno per protezione speciale;
c) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio”.
Parte resistente si costituiva con comparsa in data 01.03.2025, deducendo che la Questura aveva provveduto a trasmettere alla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Salerno,
l'istanza di rilascio presentata dal ricorrente;
che il relativo procedimento amministrativo si trovava, pertanto, nella fase istruttoria, in attesa del parere richiesto alla Commissione Territoriale di Salerno.
Parte ricorrente, con note in data 04.09.2025, chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale richiesta.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza dell'intervenuto rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno oggetto di causa.
In detta situazione, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr. Cass.95/9781;
Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva infatti il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100 c.p.c.
Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla pagina 2 di 3 definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse).
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 24.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
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