TRIB
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 23.1.2024 con il deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9115/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 23/9/1966 in Catania, c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, per procura in atti, dall'avv. Anselmi Vittorio Antonio;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti della consulenza d'ufficio disposta nel procedimento sommario, formulando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto da patologie gravi e permanenti tali da Parte_1 comportare una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo del normale ai sensi della Legge 222/84, riconoscendogli conseguentemente il diritto a percepire il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità previsto dalla vigente normativa con decorrenza dalla data della domanda, o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “il signor è da considerare risulta affetto da Parte_1
Diabete mellito tipo 2 scompensato (Hb glicata 8.7, Vedi ricovero del aprile 2023), in trattamento insulinico, complicato da retinopatia essudativo emorragica, e nefropatia,
(Malattia renale cronica I stadio), marcata neuropatia sensitivo motoria distale cronica
Spondiloartrosi Coxartrosi bilaterale ad elevata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva (55% FE). Deficit visivo OO 1/10 visus naturale. Riconosciuto invalido con capacità lavorativa perduta nella misura del 100% (Cento percento) - Trattasi di un complesso patologico la cui gravità è tale da ridurre in atto la capacità lavorativa a meno di un terzo in attività confacenti (bracciante agricolo) dunque, SI invalido secondo i criteri della Legge 222/84. Per quanto attiene la decorrenza essa può farsi ascendere a far data dal recente ricovero di aprile 2023 presso il
[...]
che riporta un aggravamento delle condizioni cliniche (vedi Organizzazione_1
Lettera di dimissioni) con cardiopatia ipertensiva FE 55% (Seconda Classe NYHA) e retino patia emorragica essudativa”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza da aprile 2023; rigetta per il resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 24/01/2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 23.1.2024 con il deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9115/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 23/9/1966 in Catania, c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, per procura in atti, dall'avv. Anselmi Vittorio Antonio;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti della consulenza d'ufficio disposta nel procedimento sommario, formulando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto da patologie gravi e permanenti tali da Parte_1 comportare una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo del normale ai sensi della Legge 222/84, riconoscendogli conseguentemente il diritto a percepire il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità previsto dalla vigente normativa con decorrenza dalla data della domanda, o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “il signor è da considerare risulta affetto da Parte_1
Diabete mellito tipo 2 scompensato (Hb glicata 8.7, Vedi ricovero del aprile 2023), in trattamento insulinico, complicato da retinopatia essudativo emorragica, e nefropatia,
(Malattia renale cronica I stadio), marcata neuropatia sensitivo motoria distale cronica
Spondiloartrosi Coxartrosi bilaterale ad elevata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva (55% FE). Deficit visivo OO 1/10 visus naturale. Riconosciuto invalido con capacità lavorativa perduta nella misura del 100% (Cento percento) - Trattasi di un complesso patologico la cui gravità è tale da ridurre in atto la capacità lavorativa a meno di un terzo in attività confacenti (bracciante agricolo) dunque, SI invalido secondo i criteri della Legge 222/84. Per quanto attiene la decorrenza essa può farsi ascendere a far data dal recente ricovero di aprile 2023 presso il
[...]
che riporta un aggravamento delle condizioni cliniche (vedi Organizzazione_1
Lettera di dimissioni) con cardiopatia ipertensiva FE 55% (Seconda Classe NYHA) e retino patia emorragica essudativa”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza da aprile 2023; rigetta per il resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 24/01/2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2