Ordinanza presidenziale 27 settembre 2016
Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Sentenza 26 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 08/04/2021, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00193/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00924/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2015, proposto da
LI IO, AR MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Uff. Legale - corso Palladio n. 98;
nei confronti
Piscine di Vicenza Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Muner, Andrea Tiso, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Federazione Italiana Nuoto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera comunale n. 9 del 16.04.2015 approvazione accordo transattivo con piscine di vicenza s.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso n. r.g. 1721/2006;
Ritenuto che tra i ricorsi n. r.g. 1721/2006 e n. r.g. 924/2015 potrebbero essere ravvisati profili di connessione, tali da giustificare la riunione dei suddetti ricorsi;
Ritenuto che il ricorso n. r.g. 1721/2006 e i motivi aggiunti potrebbero divenire improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti resistenti e/o dai controinteressati nel giudizio n. r.g. 924/2015;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la discussione con modalità da remoto, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e 4, comma 1, settimo periodo, del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione relativa alla procedibilità del ricorso n. r.g. 1721/2006 e dei motivi aggiunti, rilevata ex officio;
Rilevato che le parti che non intendano partecipare alla discussione orale, con modalità da remoto, potranno depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente all’udienza;
P.Q.M.
Dispone che la discussione del presente ricorso, fissato per l’udienza pubblica del 13 aprile 2021, avvenga con modalità da remoto.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 8 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO