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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 436 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Maurizia GIUSTA Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 436-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
, Codice fiscale e Partita Iva – Parte_1 P.IVA_1
Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali-, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI LL nei confronti di
(CF ) e nei Controparte_1 P.IVA_2 confronti dei soci illimitatamente responsabili (c.f. CP_1
) ed (c.f. ), C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Jeantet, Riccardo Sirito, Irene Gobbo e Alberto Bava
- CONVENUTI –
***
Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 Parte_2 ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] [...]
che con decreto di fissazione di udienza Controparte_1 del 28.7.2025 è stato specificato da intendersi estesa ex art. 256 co 1 CCII anche ai soci illimitatamente responsabili ed . CP_1 Controparte_2
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notifica alla società a mezzo pec della cancelleria il 29 luglio 2025 e ai soci tramite notifica effettuata dalla ricorrente all'indirizzo di residenza, a mani del custode, il 5 agosto 2025.
La società si è costituita l'8 settembre tramite l'avv. Marco Gardino e all'udienza tenutasi il 9 settembre questi è comparso, insieme al socio chiedendo rinviarsi CP_1
l'udienza di 30 / 60 giorni per poter verificare il debito nei confronti della ricorrente e verificare la possibilità di formulare un'offerta tramite risorse esterne.
Parte ricorrente si è rimessa alle valutazioni del Tribunale circa l'istanza di rinvio e il giudice, rilevata la mancanza dell'informativa richiesta ad in data 29.7.2025 e ritenuto Pt_2 opportuno acquisirla per l'esatta quantificazione del debito erariale, ha rinviato l'udienza al
14.10.2025.
Con atto depositato il 30 settembre 2025 l'avv. Gardino ha dichiarato di dismettere il mandato e, successivamente, con memoria depositata il 13 ottobre 2025, si sono costituiti per la società e per i soci convenuti gli avvocati Luca Jeantet, Riccardo Sirito, Irene Gobbo e
Alberto Bava, aderendo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, all'udienza 14.10.2025 la ricorrente ha insistito nella domanda, i convenuti si sono associati e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente che, a prescindere dalla mancata contestazione da parte dei convenuti, appare creditrice sulla base degli estratti di ruolo depositati (doc. 4). Con l'informativa datata 12.9.2025 il credito complessivo di è stato Pt_2 quantificato in euro 5.386.122,88 (di cui euro 5.379.592,47 quale “importo scaduto comprensivo degli onere accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 6.530,41 per “Importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché la sede legale della società convenuta è a Torino (TO) in Via Alfieri n. 22 (cfr. visura camerale del
29.7.2025 in atti);
2 - la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e così pure i soci, e si sono costituiti tutti associandosi alla domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale l'organizzazione di congressi e corsi di formazione, come risulta dalla visura in atti) e la prova che, in ragione dell'ammontare dei debiti riportati nell'informativa trasmessa da , superiori a 5 milioni Pt_2 di euro, non si tratta di impresa minore (artt. 2 co 1 lett. d) e 121 CCII);
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestata dalla società convenuta, si ricava comunque dalla considerazione dell'elevatissimo ammontare dell'indebitamento con l'erario (5.386.122,88 euro), nonché dalla perdita del cliente principale e dalla sospensione di un progetto formativo rilevanti di cui è stato dato atto dalla società nella propria memoria 30.9.2025;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di . Pt_2
Ritenuto dunque che emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, deve osservarsi che l'art. 256 CCII prevede che la Sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, tra cui le snc, produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, dunque la dichiarazione deve estendersi ai sopra menzionati soci, che saranno onerati di depositare quanto prima possibile istanza autorizzativa ex art. 146 co 2 CCII al GD, fornendo allegazione e prova in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi a qualsiasi titolo percepiti ed alle spese necessarie al mantenimento.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(CF ) e nei confronti dei soci illimitatamente Controparte_1 P.IVA_2 responsabili (c.f. ) ed CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. );
[...] C.F._2 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII; stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15.45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
invita
5 i soci a depositare quanto prima possibile istanza autorizzativa ex art. 146 co 2 CCII al GD, fornendo allegazione e prova in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi a qualsiasi titolo percepiti ed alle spese necessarie al mantenimento;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.10.2025
ll Giudice estensore La Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott.ssa Maurizia Giusta)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Maurizia GIUSTA Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 436-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
, Codice fiscale e Partita Iva – Parte_1 P.IVA_1
Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali-, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI LL nei confronti di
(CF ) e nei Controparte_1 P.IVA_2 confronti dei soci illimitatamente responsabili (c.f. CP_1
) ed (c.f. ), C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Jeantet, Riccardo Sirito, Irene Gobbo e Alberto Bava
- CONVENUTI –
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Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 Parte_2 ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] [...]
che con decreto di fissazione di udienza Controparte_1 del 28.7.2025 è stato specificato da intendersi estesa ex art. 256 co 1 CCII anche ai soci illimitatamente responsabili ed . CP_1 Controparte_2
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notifica alla società a mezzo pec della cancelleria il 29 luglio 2025 e ai soci tramite notifica effettuata dalla ricorrente all'indirizzo di residenza, a mani del custode, il 5 agosto 2025.
La società si è costituita l'8 settembre tramite l'avv. Marco Gardino e all'udienza tenutasi il 9 settembre questi è comparso, insieme al socio chiedendo rinviarsi CP_1
l'udienza di 30 / 60 giorni per poter verificare il debito nei confronti della ricorrente e verificare la possibilità di formulare un'offerta tramite risorse esterne.
Parte ricorrente si è rimessa alle valutazioni del Tribunale circa l'istanza di rinvio e il giudice, rilevata la mancanza dell'informativa richiesta ad in data 29.7.2025 e ritenuto Pt_2 opportuno acquisirla per l'esatta quantificazione del debito erariale, ha rinviato l'udienza al
14.10.2025.
Con atto depositato il 30 settembre 2025 l'avv. Gardino ha dichiarato di dismettere il mandato e, successivamente, con memoria depositata il 13 ottobre 2025, si sono costituiti per la società e per i soci convenuti gli avvocati Luca Jeantet, Riccardo Sirito, Irene Gobbo e
Alberto Bava, aderendo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, all'udienza 14.10.2025 la ricorrente ha insistito nella domanda, i convenuti si sono associati e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente che, a prescindere dalla mancata contestazione da parte dei convenuti, appare creditrice sulla base degli estratti di ruolo depositati (doc. 4). Con l'informativa datata 12.9.2025 il credito complessivo di è stato Pt_2 quantificato in euro 5.386.122,88 (di cui euro 5.379.592,47 quale “importo scaduto comprensivo degli onere accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 6.530,41 per “Importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché la sede legale della società convenuta è a Torino (TO) in Via Alfieri n. 22 (cfr. visura camerale del
29.7.2025 in atti);
2 - la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e così pure i soci, e si sono costituiti tutti associandosi alla domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale l'organizzazione di congressi e corsi di formazione, come risulta dalla visura in atti) e la prova che, in ragione dell'ammontare dei debiti riportati nell'informativa trasmessa da , superiori a 5 milioni Pt_2 di euro, non si tratta di impresa minore (artt. 2 co 1 lett. d) e 121 CCII);
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestata dalla società convenuta, si ricava comunque dalla considerazione dell'elevatissimo ammontare dell'indebitamento con l'erario (5.386.122,88 euro), nonché dalla perdita del cliente principale e dalla sospensione di un progetto formativo rilevanti di cui è stato dato atto dalla società nella propria memoria 30.9.2025;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di . Pt_2
Ritenuto dunque che emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, deve osservarsi che l'art. 256 CCII prevede che la Sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, tra cui le snc, produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, dunque la dichiarazione deve estendersi ai sopra menzionati soci, che saranno onerati di depositare quanto prima possibile istanza autorizzativa ex art. 146 co 2 CCII al GD, fornendo allegazione e prova in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi a qualsiasi titolo percepiti ed alle spese necessarie al mantenimento.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(CF ) e nei confronti dei soci illimitatamente Controparte_1 P.IVA_2 responsabili (c.f. ) ed CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. );
[...] C.F._2 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII; stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15.45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
invita
5 i soci a depositare quanto prima possibile istanza autorizzativa ex art. 146 co 2 CCII al GD, fornendo allegazione e prova in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi a qualsiasi titolo percepiti ed alle spese necessarie al mantenimento;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.10.2025
ll Giudice estensore La Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott.ssa Maurizia Giusta)
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