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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 211 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
E
( ), nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CALDERAZZO
EMANUELE, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, Piazza Matteotti –
Centro Direzionale;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/02/2024 , Parte_3
premettendo di aver contratto matrimonio a PENTONE (CZ) il 02/04/2006 e che dalla loro unione Per_ sono nate tre figlie, (7.09.2006), (4.12.2007) ed (1.05.2019), chiedevano Persona_1 Per_3 che, decorsi i termini di legge, venisse dichiarata dall'intestato Tribunale adito la separazione personale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 In data 19.04.2024, è intervenuta la sentenza non definitiva di separazione n. 3/2024 e con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata, per la precisazione delle conclusioni sulle domanda di divorzio all'udienza del 18.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con provvedimento del 26.09.2024, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato.
Con ordinanza del 12.02.2025, rilevato il decorso del termine semestrale necessario al fine di poter pronunciare la sentenza in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, raccolte le conclusioni del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pentone, nonché confermare quale ex dimora coniugale,
l'immobile ubicato in Sant'Elia di Pentone, via Dei Bruzi nr. 14.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Per_ 3. Confermare l'affidamento delle figlie , ed ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita come da scadenze concordate in sede di separazione consensuale (vedasi punti 4a/4b)
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 500, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente
2 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. La Signora dichiara di rinunciare all'assegno divorzile”. Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a PENTONE (CZ), il
02/04/2006 (atto n.1, parte 1, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENTONE (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott. Francesca Garofalo
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