Art. 167. (Personale postelegrafonico a contratto)
Le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti gia' stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.
Il personale assunto ai sensi del precedente comma puo' essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 .
Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, e' valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, gravera' sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti gia' stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.
Il personale assunto ai sensi del precedente comma puo' essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 .
Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, e' valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, gravera' sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.