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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NE Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa TA Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.765/2022
Tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Tarara ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Foligno (PG), Via Piermarini n.8, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del liquidatore p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Daniele Vincenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno
(PG), Piazza Giacomo Matteotti n.27, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
e nei confronti
, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Patrizio Tofi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Assisi (PG), Via San
NO da Siena n.35, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.447/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la nullità della sentenza n.447/2022 resa nel procedimento avente ad oggetto domanda di revocatoria in ragione del fatto che l'azione veniva rivolta nei confronti di un soggetto fallito in corso di causa e la causa non veniva interrotta, con vittoria delle spese di lite;
In via gradata e nel merito: senza recesso alcuno dalla sollevata eccezione di nullità pregiudiziale e preliminare dirimente, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la sentenza n.447/2022, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, nella persona della Dott.ssa
TA TA in data 14/6/2022, pubblicata in data 24/6/2022, resa nella causa iscritta al R.G.
n.203/2017.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza contraria rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per LI LE : CP_2
“Previo accertamento dell'omessa dichiarazione di interruzione del processo di primo grado e dell'omessa notifica al e previo espletamento di ogni conseguente Controparte_2 necessario incombente, dichiarare l'estensione degli effetti della sentenza di primo grado e di quella del giudizio di appello in favore del , con ogni conseguente statuizione di CP_2 CP_2 legge;
Rigettare in ogni caso l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e, nel merito, rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti.”.
Con delibera dell'8/5/2023 l'Ordine degli Avvocati di Perugia aveva ammesso in via anticipata e provvisoria il al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
Con ordinanza del 24/7/2023 veniva disposto il deposito, da parte della società appellata, della documentazione attestante l'avvenuta notifica, in favore della dell' dell'atto di citazione Pt_1 CP_2 in I grado (effettuato in data 27/9/2023). La causa veniva quindi dapprima trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 14/6/2024 ma poi, in data
28/3/2025 - atteso che in relazione al trasferimento della dott. presso il Tribunale di Spoleto Pt_2 veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo incarico, ciò che non consentiva di celebrare la camera di consiglio prima del trasferimento di quest'ultima - la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 18/6/2025 il giudizio veniva quindi rimesso al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che (oggi in Parte_1 Controparte_1 liquidazione giudiziale) l'aveva convenuta in giudizio insieme all'ex marito , fallito CP_2 nel corso del procedimento di I grado, per veder dichiarato inefficace nei propri confronti, ai sensi degli artt.2901 e ss. cc, l'atto del 23/12/2014 a rogito del Notaio (Rep. n.18550-Racc. n.7269). Per_1
Nello specifico, parte attrice – riferiva la – aveva asserito che: con il citato atto l' aveva Pt_1 CP_2 trasferito all'ex moglie – così come stabilito dall'art.1 dell'accordo di separazione personale Pt_1 sottoscritto in data 12/12/2014 – la sua quota di comproprietà pari al 50% della casa coniugale sita in
Foligno, Via Montello n.9/A, a titolo di mantenimento mediante corresponsione una tantum; in epoca anteriore al succitato atto, tra l'anno 2011 e il febbraio 2015, essa attrice aveva intrattenuto rapporti commerciali con l' il quale aveva acquistato da lei merce per un importo complessivo di euro CP_2
70.586,53; dall'inizio dell'anno 2013 sino al febbraio 2015 l' non aveva più fatto fronte ai CP_2 pagamenti omettendo di saldare le cambiali scadute il 31/12/2013, il 15/3/2014, il 30/3/2014, il
30/7/2014, il 30/9/2014, il 30/11/2014, il 31/12/2014, il 30/4/2015, il 30/5/2015 e il 30/6/2015, nonché gli assegni postali del 31/12/2014, del 10/1/2015 e del 28/2/2015; al gennaio 2017, il proprio credito nei confronti del predetto era pari ad euro 46.464,43 ed era comprovato dagli assegni CP_2
e dalle cambiali emesse dallo stesso quest'ultimo, posto che era suo debitore per una CP_2 consistente somma di denaro, non avrebbe dovuto spogliarsi dell'unico bene immobile presente nel suo patrimonio (di cui era proprietario nella misura del 50%) giacché tramite tale atto il predetto le aveva precluso la possibilità di soddisfarsi sull'unico suo bene aggredibile. L'odierna CP_2 appellante evidenziava quindi che la aveva concluso in I grado chiedendo revocarsi e, per CP_1
l'effetto, dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti ai sensi degli artt.2901 e ss. cc dell'atto di
“attribuzione immobiliare a seguito di separazione tra coniugi”, ordinarsi al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della sentenza di accoglimento che fosse stata emanata con esonero da ogni responsabilità, e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni ad essa cagionati da liquidarsi nella misura o di euro 46.464,43 o che sarà ritenuta accertata all'esito del giudizio ovvero in via equitativa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La dava infine atto di essere rimasta contumace in I grado così come l' Pt_1 CP_2
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva: “Dichiara l'inefficacia nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 cc, Controparte_1 dell'atto di attribuzione immobiliare a seguito di separazione tra coniugi ricevuto dal notaio , Per_1 avente rep. n.18550 e raccolta n.7.269, del 23/12/2014;
Respinge la domanda risarcitoria di parte attrice;
Nulla sulle spese.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la eccepiva la nullità della sentenza di I grado in quanto Pt_1 pronunciata nei confronti di un soggetto, l' dichiarato fallito nel corso di tale fase di giudizio CP_2
(cfr. sent. n.27/2018 della Sezione Fallimentare dal Tribunale di Spoleto); al riguardo, osservava che l'intervenuto fallimento dell' lo avevo privato della capacità di stare in giudizio e avrebbe CP_2 dovuto automaticamente determinare l'interruzione della causa ai sensi dell'art.43 L.F.; dato che però ciò non aveva avuto luogo, l'impugnata sentenza doveva considerarsi nulla.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza del Tribunale per aver accolto la Pt_1 domanda revocatoria ex adverso proposta, deducendo, nello specifico, l'inesistenza del profilo oggettivo dell'eventus damni. Osservava, al riguardo, che il Giudice di prime cure non aveva considerato il fatto che il bene immobile oggetto dell'atto di attribuzione dell' risultava, e risulta CP_2 tutt'ora, gravato da due ipoteche in ragione di due diversi mutui, sicché la domanda revocatoria avrebbe dovuto essere rigettata per mancanza del presupposto del danno sul rilievo che la CP_1
quale creditrice chirografaria, ove anche la cessione in questione non avesse avuto luogo,
[...] difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito. Specificava quindi che l'atto di attribuzione operato dall' in sede di separazione non aveva potuto CP_2 pregiudicare le ragioni creditorie della e concludeva quindi come sopra. CP_1
La in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto CP_1 al primo motivo di appello, che l'eccezione di nullità della sentenza appellata era infondata perché né
i convenuti né la Curatela avevano comunicato al Tribunale l'evento interruttivo del fallimento dell' potendo il processo essere interrotto solo dal momento in cui il fatto interruttivo viene CP_2 documentato dall'altra parte o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario ex art.300, co.4, cpc.
Con riguardo al secondo motivo di appello l'odierna società appellata ha rilevato che correttamente il primo Giudice aveva qualificato l'atto dispositivo quale atto a titolo gratuito e non a titolo oneroso e ha rilevato il corretto accertamento della sussistenza del credito da essa vantato nei confronti dell' dell'elemento oggettivo dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo della scientia CP_2 damni; relativamente, infine, alle ipoteche gravanti sull'immobile, ha evidenziato che, posto che l'azione revocatoria tutela l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art.2740 cc – sicché la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo del debitore determina soltanto il possibile assoggettamento dell'immobile ceduto all'esecuzione forzata – e che, dall'altra parte, eventuali pregresse garanzie reali possono sempre subire vicende modificative o estintive, la sussistenza di iscrizioni ipotecarie in favore di precedenti creditori non preclude aprioristicamente ogni possibilità per il creditore successivo di soddisfare il proprio credito. Concludeva pertanto come sopra.
La Curatela del LI dell' costituitasi in questa sede, ha anzitutto chiesto, a tutela delle CP_2 ragioni creditorie della massa fallimentare, l'estensione nei suoi confronti degli effetti dell'accoglimento della revocatoria ex art.2901 cc al fine di ottenere il “reintegro” del bene nell'attivo fallimentare, specificando che ciò, nel corso del giudizio di I grado, era stato precluso al CP_2 in quanto detto processo non era stato interrotto ex art.43 L.F., con conseguente impossibilità per la curatela fallimentare di intervenire per fare propri gli effetti della revocatoria ordinaria introdotta dalla società In ordine poi al secondo motivo di appello, il ha rilevato la CP_1 CP_2 correttezza della sentenza gravata, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti di cui all'art.2901 cc ed ha concluso quindi come sopra.
Deve anzitutto essere preliminarmente trattata la questione concernente l'eccepita nullità della sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in quanto il giudizio di I grado, a dire dell'odierna appellante, avrebbe dovuto essere interrotto ex art.43 L.F.. Quanto alla portata applicativa dell'art.43, co.3, L.F.
– ai sensi del quale “L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.” – si richiamano le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione (sent. n.12154 del 7/5/2021), le quali hanno chiarito che “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, co.3, L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 cpc e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt.52 e
93 L.F. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176, co.2, cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.”; in tal senso, si veda anche Cass. civ., Sez. I, ord. n.18285 del 4/7/2024, la quale ha da ultimo ribadito che “In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art.43, co.3, L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo” (cfr. conforme ord. n.34785 del 28/12/2024). In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, i termini, a seguito dell'interruzione, per la riassunzione del processo decorrono dalla dichiarazione di interruzione e non in seguito né all'istanza di interruzione con la quale si porta a conoscenza delle altre parti il fatto che una delle parti è fallita né da eventuali epoche precedenti in cui si possa ritenere che le parti già conoscevano la circostanza del fallimento e ciò in ragione del fatto che il momento in cui iniziano a decorrere i tre mesi per la riassunzione del processo interrotto deve essere certo e l'unica scansione processuale certa è data dal provvedimento con cui l'autorità procedente dichiara l'interruzione: viceversa, se si ancorasse la decorrenza dei tre mesi a scansioni temporali che possono essere incerte – quali quelle su indicate – si verificherebbero numerosi inconvenienti, non potendo sempre definirsi con certezza di tale termine, con i conseguenti rischi di estinzione del giudizio.
Ebbene, pure nel caso di specie laddove il fatto interruttivo aveva riguardato una parte contumace, alla luce di quanto osservato, l' seppure per l'appunto aveva deciso di non costituirsi a fronte CP_2 della regolare citazione in giudizio ad opera di parte attrice (cfr. ricevute di ritorno della notifica dell'atto di citazione di I grado-nota di deposito del 27/9/2023), era parte del giudizio e in quanto tale avrebbe dovuto portare a conoscenza sia della società attrice sia del Giudicante, al fine di consentire allo stesso la dichiarazione dell'interruzione del giudizio, il suo fallimento;
posto però che tale evento interruttivo non era stato portato a conoscenza né della né del Tribunale, il suo CP_1 fallimento non poteva produrre automaticamente l'interruzione del processo, non potendo un tale automatismo andare a sfavore della controparte che, ignara della circostanza, non avrebbe potuto riassumere tempestivamente il giudizio rimanendo esposta al rischio di estinzione dello stesso.
L'eccezione in esame va dunque integralmente rigettata. Seppure quindi, a questo punto, ad abundantiam, la Corte ritiene sia appena il caso di osservare anche che l'esigenza di interrompere il giudizio non si è posta neanche in questa sede perché la nell'impugnare la sentenza di I grado, Pt_1 ha portato a conoscenza della l'evento interruttivo e al contempo ha citato la Curatela Controparte_1 fallimentare, succeduta processualmente all' CP_2
Ciò premesso, si ritiene che l'appello sia infondato anche nel merito.
Quanto anzitutto alla questione relativa alla qualificazione dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, la Corte ritiene che debba essere qualificato come atto a titolo gratuito e non già come atto a titolo oneroso, non risultando provato che la – sulla quale cedeva il relativo onus probandi Pt_1 trattandosi di un fatto a sé favorevole – avesse diritto al mantenimento.
Va premesso che l'atto di attribuzione immobiliare in luogo dell'assegno di mantenimento, anche se contenuto in un accordo di separazione omologato, è revocabile tramite l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art.2901 cc e deve intendersi a titolo gratuito se la parte interessata non prova che il succitato atto abbia effettivamente rappresentato l'adempimento dell'obbligo giuridico di mantenimento nei suoi confronti, obbligo che può configurarsi solo in presenza di un effettivo divario tra le condizioni patrimoniali ed economiche dei due coniugi. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.26127 del 7/10/2024), puntualizzando che “Questa Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale
o di divorzio congiunto (cfr. Cass., sez. I, 23/3/2004, n.5741; Cass., sez. III, 26/7/2005, n.15603;
Cass., sez. III, 14/3/2006, n.5473; Cass., sez. I, 12/4/2006, n.8516; Cass., sez. I, 20/3/2008, n.7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., sez. III, 13/5/2008, n.11914; Cass., sez. I,
10/4/2013, n.8678; Cass., sez. III, 5/7/2018, n.17612) [omissis] Al tempo stesso, questa Corte ha costantemente riconosciuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., sez. I, 15/5/1997, n.4306; Cass., sez. I, 11/11/1992, n.12110) ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in primis, il diritto di abitazione (cfr., in tal senso, già la remota Cass., sez. I, 12/6/1963, n.1594), clausole che presentano, peraltro, una loro propria "individualità", quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (cfr. Cass., sez. I, 2/12/1991,
n.12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art.1322 cc
(Cass., sez. II, 17/6/2004, n.11342; Cass., sez. I, 11/11/1992, n.12110; Cass., sez. II, 21/12/1987,
n.9500; Cass., sez. I, 27/10/1972, n.3299; con riguardo altresì alla clausola inserita in un accordo per la separazione di fatto, Cass., sez. I, 17/6/1992, n.7470). Considerato, tuttavia, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, si è pure affermato che nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione – ove ricorrano i relativi presupposti – tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. I, 23/3/2004, n.5741) quanto fallimentare;
spiegando che tali azioni non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione (cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, e che lascia comunque inalterata la natura negoziale della pattuizione), né dalla pretesa "inscindibilità" della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione. (Cass., n.8516/2006, cit.), discutendosi, nell'ipotesi considerata, ‹‹non già di una revocatoria "della" separazione, quanto piuttosto di una (peraltro difficilmente concepibile) revocatoria "nella" separazione: l'impugnativa mira a colpire, cioè, non la separazione in sé, ma il segmento della fattispecie complessa in cui si annida il vulnus alle aspettative di soddisfacimento dal ceto creditorio» (Cass., n.8516/2006, cit.).”
(cfr. pag. n.15 e 16). L'ordinanza ha poi concluso, ritenendo che “Deve ribadirsi l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione giudiziale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, sicché l'accordo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art.2901, terzo comma, cc (Cass., sez. III, 22/1/2015, n.1144; Cass., sez. 6-3, 6/10/2020, n.21358). Invero, la volontà, espressa nell'accordo di separazione, di trasferire un bene al coniuge, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio e, dunque, l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione. In relazione
[omissis] al requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato o arrecabile dall'atto di trasferimento immobiliare, occorre rammentare, in linea generale, che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra
i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di ‹‹donazione›› vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva ‹‹onerosità›› oppure di quelli della gratuità, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 cc., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione ‹‹solutorio-compensativa›› più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (così già Cass., sez. I, 23/3/2004 n.5741; e, in senso conforme, Cass., sez.
II, 25/10/2019, n.27409; Cass., sez. III, 30/12/2023, n.36562). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque, farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. I, 10/04/2013, n.8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipendeva dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.” (cfr. pag. n.20 e
21). Ebbene, secondo tale orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, posta la revocabilità ex art.2901 cc delle attribuzioni immobiliari poste in essere quale modalità sostitutiva dell'assegno di mantenimento in sede di separazione (sia essa consensuale o giudiziale) ove siano pregiudicate le ragioni creditorie, tale attribuzione può considerarsi a titolo oneroso solo se, in base alla documentazione in atti, risulti effettivamente che il coniuge beneficiario dell'attribuzione aveva diritto al mantenimento in quanto coniuge economicamente più debole;
viceversa, se tale condizione patrimoniale ed economica deteriore, rispetto a quella dell'altro coniuge, non emerge dalle risultanze istruttorie tale attribuzione deve essere considerata a titolo gratuito.
Ciò posto e venendo al caso di specie, né dall'accordo di separazione personale tra coniugi del
12/12/2014 né dall'atto pubblico di attribuzione immobiliare datato 23/12/2014 (cfr. doc. n.
8- fascicolo I grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) – poi trascritto in data
31/12/2014 così come risulta dall'ispezione telematica presso l'Agenzia delle Entrate effettuata il
27/10/2015 (cfr. doc. n.6 e n.7 allegati al citato fascicolo di I grado) – risultano quali fossero le condizioni patrimoniali dei due coniugi;
non è dato infatti sapere se effettivamente la versasse Pt_1 in condizioni patrimoniali ed economiche deteriori rispetto a quelle del marito ed avesse pertanto diritto al mantenimento: in altri termini, dal succitato accordo e dal succitato atto notarile non emergono indicazioni precise che possano consentire a questa Corte di ricondurre l'atto in esame all'adempimento dell'obbligo di mantenimento. Pertanto la - sulla quale, come sopra precisato, Pt_1 gravava il relativo onere della prova – non ha dimostrato che sussistesse a carico dell' un CP_2 obbligo di mantenimento nei suoi confronti né, quindi, che l'atto di trasferimento controverso fosse stato compiuto in funzione solutoria del sopracitato obbligo. Deve quindi ritenersi che la cessione in questione fosse stata effettuata a titolo gratuito.
Dall'accertata gratuità della cessione del 50% della casa coniugale consegue che, relativamente all'elemento soggettivo della revocatoria, la società creditrice non avrebbe dovuto provare, oltre alla scientia damni del debitore, anche la circostanza che la in qualità di terzo, fosse consapevole Pt_1 del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni creditorie in quanto l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis non rileva nelle fattispecie aventi ad oggetto atti a titolo gratuito (peraltro nella specie deve osservarsi che, ove pure la cessione in questione fosse stata qualificabile come atto a titolo oneroso, sarebbe stato comunque agevole ritenere dimostrata, in via indiziaria, la consapevolezza della circa il pregiudizio che tale atto arrecava ai creditori Pt_1 dell' stanti gli strettissimi rapporti di parentela tra i due). Dunque correttamente il Tribunale CP_2 aveva affermato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Seppure non oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante, la Corte ritiene poi di evidenziare, per completezza, la sussistenza del credito della nei confronti dell' CP_1 CP_2 credito originato dalle relazioni commerciali dalle stesse parti intrattenute tra il 2011 e il 2015; a riprova di tale rapporto, la società appellata aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la propria ragione di credito, costituita dalle cambiali e dagli assegni emessi in suo favore dal debitore
(cfr. doc. da n.1 a n.4 allegati al citato fascicolo di I grado). Com'è noto, qualora tanto le cambiali quanto gli assegni vengano usati, nei rapporti diretti tra le parti, come promessa di pagamento ex art.1988 cc con riferimento al rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, la citata norma determina un'inversione processuale dell'onere della prova (la c.d. astrazione processuale della causa), ciò significando che spetterà al debitore (nel caso di specie l' dimostrare eventualmente CP_2
l'insussistenza del credito, mentre al creditore (nel caso de quo la spetterà allegare CP_1 quale sia il rapporto obbligatorio sottostante azionato;
in altri termini, per utilizzare i succitati titoli come prova del credito, il beneficiario del titolo deve indicare espressamente e in modo chiaro nella sua domanda giudiziale quale sia il rapporto fondamentale posto a base dell'azione (nella fattispecie in esame l'acquisto di materiale edile), non essendo dispensato dall'obbligo di allegare l'esistenza e la natura del rapporto azionato posto che una promessa di pagamento non rappresenta la causa debendi sottostante. E, a fronte delle allegazioni della società creditrice circa i pregressi rapporti commerciali, l' stante la sua contumacia in I grado, non aveva fornito la prova dell'inesistenza, CP_2 dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto obbligatorio su cui il credito della controparte si fondava.
Il Tribunale ha poi condivisibilmente accertato sia l'altro presupposto oggettivo dell'eventus damni, consistente nella compromissione (totale o parziale) della garanzia patrimoniale, sia l'elemento soggettivo della scientia damni, consistente nella consapevolezza da parte del solo debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo da lui compiuto arrecava alle ragioni creditorie, la cui prova “…può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato…” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ord.
n.16221 del 18/06/2019).
Quanto all'eventus damni, posto che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui è revocabile anche l'atto che renda solo più difficile o incerta la realizzazione del credito, fermo restando l'onere della prova, a carico del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria in ordine all'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, ord. n.19207 del 19/7/2018), si rileva come l'odierna appellante e l' in quanto contumaci in I grado, non abbiano adeguatamente provato la capienza del CP_2 patrimonio di quest'ultimo; al contrario, è rimasto incontestato il fatto che con tale atto lo stesso si era spogliato dell'unico bene immobile presente nel suo patrimonio, di cui era proprietario nella misura del 50%. Né, peraltro, coglie nel segno la doglianza di parte appellante laddove ha sostenuto che la società non avrebbe potuto essere pregiudicata dall'atto di trasferimento oggetto CP_1 di revocatoria perché il bene era gravato da due ipoteche. Sul punto vanno qui richiamati i principi giurisprudenziali correttamente citati in atti dall'odierna appellata quale, tra l'altro, Cass. civ., Sez.
III, sent. n.11121 del 10/6/2020 secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare
l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., Sez. III, sent. n.11892 del 10/6/2016, Rv.640191-01; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6-3, ord. n.20671 dell'8/8/2018, Rv.650481-01; Cass., Sez. III, sent. n.25733 del 22/12/2015, Rv.638077-01; Cass., Sez.
III, sent. n.16793 del 13/8/2015, Rv.636390-01; cfr. altresì, sempre in tal senso: Cass., Sez. III, ord.
n.30736 del 26/11/2019, Rv.655974-01).”. Orbene, tenuto conto del fatto che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art.2740 cc, non producendo effetti recuperatori o restitutori poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso, ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), giacché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore sia del terzo: in altri termini, stante l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto tali iscrizioni potranno incidere sul valore del bene, potendo la garanzia venir meno o ridimensionarsi, non può aprioristicamente escludere che un creditore successivo possa soddisfare il proprio credito.
Relativamente, infine, alla dimostrazione della scientia damni dell' si osserva come agli atti CP_2 risultino le seguenti circostanze: l'atto di attribuzione immobiliare a seguito di separazione, posto in essere dall' in favore della aveva ad oggetto il suo intero patrimonio immobiliare;
CP_2 Pt_1
l' pur essendosi spogliato dell'unico suo bene, successivamente a ciò aveva contratto nuovi CP_2 debiti, rilasciando in pagamento cambiali con scadenza al 31/12/2014, al 30/4/2015, al 30/5/2015, al
30/6/2015, nonché assegni postali del 31/12/2014, del 10/1/2015 e del 28/2/2015, che non aveva poi onorato;
nonostante il trasferimento immobiliare in favore della predetta il predetto ha Pt_1 CP_2 continuato ad abitare presso l'immobile controverso, avendo soltanto formalmente trasferito la residenza presso altro immobile, di proprietà della convenuta e abitato dalla madre della stessa, dove poi è risultato irreperibile (correttamente il Tribunale ex art.232 cpc aveva ritenuto ammessi tali fatti dedotti nell'interrogatorio formale della e dell' richiesto dalla società attrice in ragione Pt_1 CP_2 della mancata comparizione dei convenuti). Ebbene, alla luce delle richiamate circostanze, è evidente come l' fosse ben consapevole della sua esposizione debitoria nei confronti della CP_2 CP_1
così come era certamente conscio del fatto che l'attribuzione alla quale mantenimento
[...] Pt_1 una tantum, della propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile di Foligno avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie dell'odierna società appellata.
Infine, relativamente alla richiesta della Curatela circa l'estensione degli effetti della dichiarazione di revocatoria ex art.2901 c.c. dell'atto controverso anche nei confronti del LI di , CP_2 se ne deve rilevare l'inammissibilità ex art.345 cpc in ragione del fatto che, trattandosi di una vera e propria domanda, la Curatela non avrebbe dovuto limitarsi a proporla con la mera costituzione in giudizio, ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali del I grado di giudizio, posto che la società appellata non ha proposto appello incidentale, la statuizione del Tribunale sul punto non costituisce oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno. Quanto invece alle spese processuali del presente grado di giudizio relative al rapporto tra la e la le stesse seguono la Pt_1 CP_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria. Quanto poi alle spese processuali tra la e il LI si Pt_1 Controparte_3 rileva che, all'esito del presente giudizio, la prima è risultata interamente soccombente, mentre il secondo è risultato in parte soccombente (confermato accoglimento dell'azione revocatoria/dichiarazione di inammissibilità della domanda di estensione degli effetti della sentenza di I grado): pertanto, si ritiene sussistano valide ragioni per disporre una compensazione integrale delle spese ex art.92, co.2, cpc.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.765/2022
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
[...] nel presente grado di giudizio – da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele Controparte_1
Vincenti che si è dichiarato antistatario – che si liquidano in euro 7.100,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra la e il Pt_1
; Controparte_4
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25/9/25. La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. TA Paini Dott. NE Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NE Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa TA Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.765/2022
Tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Tarara ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Foligno (PG), Via Piermarini n.8, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del liquidatore p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Daniele Vincenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno
(PG), Piazza Giacomo Matteotti n.27, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
e nei confronti
, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Patrizio Tofi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Assisi (PG), Via San
NO da Siena n.35, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.447/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la nullità della sentenza n.447/2022 resa nel procedimento avente ad oggetto domanda di revocatoria in ragione del fatto che l'azione veniva rivolta nei confronti di un soggetto fallito in corso di causa e la causa non veniva interrotta, con vittoria delle spese di lite;
In via gradata e nel merito: senza recesso alcuno dalla sollevata eccezione di nullità pregiudiziale e preliminare dirimente, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la sentenza n.447/2022, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, nella persona della Dott.ssa
TA TA in data 14/6/2022, pubblicata in data 24/6/2022, resa nella causa iscritta al R.G.
n.203/2017.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza contraria rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per LI LE : CP_2
“Previo accertamento dell'omessa dichiarazione di interruzione del processo di primo grado e dell'omessa notifica al e previo espletamento di ogni conseguente Controparte_2 necessario incombente, dichiarare l'estensione degli effetti della sentenza di primo grado e di quella del giudizio di appello in favore del , con ogni conseguente statuizione di CP_2 CP_2 legge;
Rigettare in ogni caso l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e, nel merito, rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti.”.
Con delibera dell'8/5/2023 l'Ordine degli Avvocati di Perugia aveva ammesso in via anticipata e provvisoria il al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
Con ordinanza del 24/7/2023 veniva disposto il deposito, da parte della società appellata, della documentazione attestante l'avvenuta notifica, in favore della dell' dell'atto di citazione Pt_1 CP_2 in I grado (effettuato in data 27/9/2023). La causa veniva quindi dapprima trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 14/6/2024 ma poi, in data
28/3/2025 - atteso che in relazione al trasferimento della dott. presso il Tribunale di Spoleto Pt_2 veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo incarico, ciò che non consentiva di celebrare la camera di consiglio prima del trasferimento di quest'ultima - la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 18/6/2025 il giudizio veniva quindi rimesso al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che (oggi in Parte_1 Controparte_1 liquidazione giudiziale) l'aveva convenuta in giudizio insieme all'ex marito , fallito CP_2 nel corso del procedimento di I grado, per veder dichiarato inefficace nei propri confronti, ai sensi degli artt.2901 e ss. cc, l'atto del 23/12/2014 a rogito del Notaio (Rep. n.18550-Racc. n.7269). Per_1
Nello specifico, parte attrice – riferiva la – aveva asserito che: con il citato atto l' aveva Pt_1 CP_2 trasferito all'ex moglie – così come stabilito dall'art.1 dell'accordo di separazione personale Pt_1 sottoscritto in data 12/12/2014 – la sua quota di comproprietà pari al 50% della casa coniugale sita in
Foligno, Via Montello n.9/A, a titolo di mantenimento mediante corresponsione una tantum; in epoca anteriore al succitato atto, tra l'anno 2011 e il febbraio 2015, essa attrice aveva intrattenuto rapporti commerciali con l' il quale aveva acquistato da lei merce per un importo complessivo di euro CP_2
70.586,53; dall'inizio dell'anno 2013 sino al febbraio 2015 l' non aveva più fatto fronte ai CP_2 pagamenti omettendo di saldare le cambiali scadute il 31/12/2013, il 15/3/2014, il 30/3/2014, il
30/7/2014, il 30/9/2014, il 30/11/2014, il 31/12/2014, il 30/4/2015, il 30/5/2015 e il 30/6/2015, nonché gli assegni postali del 31/12/2014, del 10/1/2015 e del 28/2/2015; al gennaio 2017, il proprio credito nei confronti del predetto era pari ad euro 46.464,43 ed era comprovato dagli assegni CP_2
e dalle cambiali emesse dallo stesso quest'ultimo, posto che era suo debitore per una CP_2 consistente somma di denaro, non avrebbe dovuto spogliarsi dell'unico bene immobile presente nel suo patrimonio (di cui era proprietario nella misura del 50%) giacché tramite tale atto il predetto le aveva precluso la possibilità di soddisfarsi sull'unico suo bene aggredibile. L'odierna CP_2 appellante evidenziava quindi che la aveva concluso in I grado chiedendo revocarsi e, per CP_1
l'effetto, dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti ai sensi degli artt.2901 e ss. cc dell'atto di
“attribuzione immobiliare a seguito di separazione tra coniugi”, ordinarsi al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della sentenza di accoglimento che fosse stata emanata con esonero da ogni responsabilità, e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni ad essa cagionati da liquidarsi nella misura o di euro 46.464,43 o che sarà ritenuta accertata all'esito del giudizio ovvero in via equitativa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La dava infine atto di essere rimasta contumace in I grado così come l' Pt_1 CP_2
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva: “Dichiara l'inefficacia nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 cc, Controparte_1 dell'atto di attribuzione immobiliare a seguito di separazione tra coniugi ricevuto dal notaio , Per_1 avente rep. n.18550 e raccolta n.7.269, del 23/12/2014;
Respinge la domanda risarcitoria di parte attrice;
Nulla sulle spese.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la eccepiva la nullità della sentenza di I grado in quanto Pt_1 pronunciata nei confronti di un soggetto, l' dichiarato fallito nel corso di tale fase di giudizio CP_2
(cfr. sent. n.27/2018 della Sezione Fallimentare dal Tribunale di Spoleto); al riguardo, osservava che l'intervenuto fallimento dell' lo avevo privato della capacità di stare in giudizio e avrebbe CP_2 dovuto automaticamente determinare l'interruzione della causa ai sensi dell'art.43 L.F.; dato che però ciò non aveva avuto luogo, l'impugnata sentenza doveva considerarsi nulla.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza del Tribunale per aver accolto la Pt_1 domanda revocatoria ex adverso proposta, deducendo, nello specifico, l'inesistenza del profilo oggettivo dell'eventus damni. Osservava, al riguardo, che il Giudice di prime cure non aveva considerato il fatto che il bene immobile oggetto dell'atto di attribuzione dell' risultava, e risulta CP_2 tutt'ora, gravato da due ipoteche in ragione di due diversi mutui, sicché la domanda revocatoria avrebbe dovuto essere rigettata per mancanza del presupposto del danno sul rilievo che la CP_1
quale creditrice chirografaria, ove anche la cessione in questione non avesse avuto luogo,
[...] difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito. Specificava quindi che l'atto di attribuzione operato dall' in sede di separazione non aveva potuto CP_2 pregiudicare le ragioni creditorie della e concludeva quindi come sopra. CP_1
La in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto CP_1 al primo motivo di appello, che l'eccezione di nullità della sentenza appellata era infondata perché né
i convenuti né la Curatela avevano comunicato al Tribunale l'evento interruttivo del fallimento dell' potendo il processo essere interrotto solo dal momento in cui il fatto interruttivo viene CP_2 documentato dall'altra parte o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario ex art.300, co.4, cpc.
Con riguardo al secondo motivo di appello l'odierna società appellata ha rilevato che correttamente il primo Giudice aveva qualificato l'atto dispositivo quale atto a titolo gratuito e non a titolo oneroso e ha rilevato il corretto accertamento della sussistenza del credito da essa vantato nei confronti dell' dell'elemento oggettivo dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo della scientia CP_2 damni; relativamente, infine, alle ipoteche gravanti sull'immobile, ha evidenziato che, posto che l'azione revocatoria tutela l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art.2740 cc – sicché la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo del debitore determina soltanto il possibile assoggettamento dell'immobile ceduto all'esecuzione forzata – e che, dall'altra parte, eventuali pregresse garanzie reali possono sempre subire vicende modificative o estintive, la sussistenza di iscrizioni ipotecarie in favore di precedenti creditori non preclude aprioristicamente ogni possibilità per il creditore successivo di soddisfare il proprio credito. Concludeva pertanto come sopra.
La Curatela del LI dell' costituitasi in questa sede, ha anzitutto chiesto, a tutela delle CP_2 ragioni creditorie della massa fallimentare, l'estensione nei suoi confronti degli effetti dell'accoglimento della revocatoria ex art.2901 cc al fine di ottenere il “reintegro” del bene nell'attivo fallimentare, specificando che ciò, nel corso del giudizio di I grado, era stato precluso al CP_2 in quanto detto processo non era stato interrotto ex art.43 L.F., con conseguente impossibilità per la curatela fallimentare di intervenire per fare propri gli effetti della revocatoria ordinaria introdotta dalla società In ordine poi al secondo motivo di appello, il ha rilevato la CP_1 CP_2 correttezza della sentenza gravata, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti di cui all'art.2901 cc ed ha concluso quindi come sopra.
Deve anzitutto essere preliminarmente trattata la questione concernente l'eccepita nullità della sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in quanto il giudizio di I grado, a dire dell'odierna appellante, avrebbe dovuto essere interrotto ex art.43 L.F.. Quanto alla portata applicativa dell'art.43, co.3, L.F.
– ai sensi del quale “L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.” – si richiamano le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione (sent. n.12154 del 7/5/2021), le quali hanno chiarito che “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, co.3, L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 cpc e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt.52 e
93 L.F. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176, co.2, cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.”; in tal senso, si veda anche Cass. civ., Sez. I, ord. n.18285 del 4/7/2024, la quale ha da ultimo ribadito che “In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art.43, co.3, L.F., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo” (cfr. conforme ord. n.34785 del 28/12/2024). In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, i termini, a seguito dell'interruzione, per la riassunzione del processo decorrono dalla dichiarazione di interruzione e non in seguito né all'istanza di interruzione con la quale si porta a conoscenza delle altre parti il fatto che una delle parti è fallita né da eventuali epoche precedenti in cui si possa ritenere che le parti già conoscevano la circostanza del fallimento e ciò in ragione del fatto che il momento in cui iniziano a decorrere i tre mesi per la riassunzione del processo interrotto deve essere certo e l'unica scansione processuale certa è data dal provvedimento con cui l'autorità procedente dichiara l'interruzione: viceversa, se si ancorasse la decorrenza dei tre mesi a scansioni temporali che possono essere incerte – quali quelle su indicate – si verificherebbero numerosi inconvenienti, non potendo sempre definirsi con certezza di tale termine, con i conseguenti rischi di estinzione del giudizio.
Ebbene, pure nel caso di specie laddove il fatto interruttivo aveva riguardato una parte contumace, alla luce di quanto osservato, l' seppure per l'appunto aveva deciso di non costituirsi a fronte CP_2 della regolare citazione in giudizio ad opera di parte attrice (cfr. ricevute di ritorno della notifica dell'atto di citazione di I grado-nota di deposito del 27/9/2023), era parte del giudizio e in quanto tale avrebbe dovuto portare a conoscenza sia della società attrice sia del Giudicante, al fine di consentire allo stesso la dichiarazione dell'interruzione del giudizio, il suo fallimento;
posto però che tale evento interruttivo non era stato portato a conoscenza né della né del Tribunale, il suo CP_1 fallimento non poteva produrre automaticamente l'interruzione del processo, non potendo un tale automatismo andare a sfavore della controparte che, ignara della circostanza, non avrebbe potuto riassumere tempestivamente il giudizio rimanendo esposta al rischio di estinzione dello stesso.
L'eccezione in esame va dunque integralmente rigettata. Seppure quindi, a questo punto, ad abundantiam, la Corte ritiene sia appena il caso di osservare anche che l'esigenza di interrompere il giudizio non si è posta neanche in questa sede perché la nell'impugnare la sentenza di I grado, Pt_1 ha portato a conoscenza della l'evento interruttivo e al contempo ha citato la Curatela Controparte_1 fallimentare, succeduta processualmente all' CP_2
Ciò premesso, si ritiene che l'appello sia infondato anche nel merito.
Quanto anzitutto alla questione relativa alla qualificazione dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, la Corte ritiene che debba essere qualificato come atto a titolo gratuito e non già come atto a titolo oneroso, non risultando provato che la – sulla quale cedeva il relativo onus probandi Pt_1 trattandosi di un fatto a sé favorevole – avesse diritto al mantenimento.
Va premesso che l'atto di attribuzione immobiliare in luogo dell'assegno di mantenimento, anche se contenuto in un accordo di separazione omologato, è revocabile tramite l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art.2901 cc e deve intendersi a titolo gratuito se la parte interessata non prova che il succitato atto abbia effettivamente rappresentato l'adempimento dell'obbligo giuridico di mantenimento nei suoi confronti, obbligo che può configurarsi solo in presenza di un effettivo divario tra le condizioni patrimoniali ed economiche dei due coniugi. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.26127 del 7/10/2024), puntualizzando che “Questa Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale
o di divorzio congiunto (cfr. Cass., sez. I, 23/3/2004, n.5741; Cass., sez. III, 26/7/2005, n.15603;
Cass., sez. III, 14/3/2006, n.5473; Cass., sez. I, 12/4/2006, n.8516; Cass., sez. I, 20/3/2008, n.7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., sez. III, 13/5/2008, n.11914; Cass., sez. I,
10/4/2013, n.8678; Cass., sez. III, 5/7/2018, n.17612) [omissis] Al tempo stesso, questa Corte ha costantemente riconosciuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., sez. I, 15/5/1997, n.4306; Cass., sez. I, 11/11/1992, n.12110) ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in primis, il diritto di abitazione (cfr., in tal senso, già la remota Cass., sez. I, 12/6/1963, n.1594), clausole che presentano, peraltro, una loro propria "individualità", quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (cfr. Cass., sez. I, 2/12/1991,
n.12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art.1322 cc
(Cass., sez. II, 17/6/2004, n.11342; Cass., sez. I, 11/11/1992, n.12110; Cass., sez. II, 21/12/1987,
n.9500; Cass., sez. I, 27/10/1972, n.3299; con riguardo altresì alla clausola inserita in un accordo per la separazione di fatto, Cass., sez. I, 17/6/1992, n.7470). Considerato, tuttavia, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, si è pure affermato che nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione – ove ricorrano i relativi presupposti – tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. I, 23/3/2004, n.5741) quanto fallimentare;
spiegando che tali azioni non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione (cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, e che lascia comunque inalterata la natura negoziale della pattuizione), né dalla pretesa "inscindibilità" della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione. (Cass., n.8516/2006, cit.), discutendosi, nell'ipotesi considerata, ‹‹non già di una revocatoria "della" separazione, quanto piuttosto di una (peraltro difficilmente concepibile) revocatoria "nella" separazione: l'impugnativa mira a colpire, cioè, non la separazione in sé, ma il segmento della fattispecie complessa in cui si annida il vulnus alle aspettative di soddisfacimento dal ceto creditorio» (Cass., n.8516/2006, cit.).”
(cfr. pag. n.15 e 16). L'ordinanza ha poi concluso, ritenendo che “Deve ribadirsi l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione giudiziale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, sicché l'accordo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art.2901, terzo comma, cc (Cass., sez. III, 22/1/2015, n.1144; Cass., sez. 6-3, 6/10/2020, n.21358). Invero, la volontà, espressa nell'accordo di separazione, di trasferire un bene al coniuge, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio e, dunque, l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione. In relazione
[omissis] al requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato o arrecabile dall'atto di trasferimento immobiliare, occorre rammentare, in linea generale, che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra
i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di ‹‹donazione›› vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva ‹‹onerosità›› oppure di quelli della gratuità, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 cc., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione ‹‹solutorio-compensativa›› più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (così già Cass., sez. I, 23/3/2004 n.5741; e, in senso conforme, Cass., sez.
II, 25/10/2019, n.27409; Cass., sez. III, 30/12/2023, n.36562). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque, farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. I, 10/04/2013, n.8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipendeva dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.” (cfr. pag. n.20 e
21). Ebbene, secondo tale orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, posta la revocabilità ex art.2901 cc delle attribuzioni immobiliari poste in essere quale modalità sostitutiva dell'assegno di mantenimento in sede di separazione (sia essa consensuale o giudiziale) ove siano pregiudicate le ragioni creditorie, tale attribuzione può considerarsi a titolo oneroso solo se, in base alla documentazione in atti, risulti effettivamente che il coniuge beneficiario dell'attribuzione aveva diritto al mantenimento in quanto coniuge economicamente più debole;
viceversa, se tale condizione patrimoniale ed economica deteriore, rispetto a quella dell'altro coniuge, non emerge dalle risultanze istruttorie tale attribuzione deve essere considerata a titolo gratuito.
Ciò posto e venendo al caso di specie, né dall'accordo di separazione personale tra coniugi del
12/12/2014 né dall'atto pubblico di attribuzione immobiliare datato 23/12/2014 (cfr. doc. n.
8- fascicolo I grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) – poi trascritto in data
31/12/2014 così come risulta dall'ispezione telematica presso l'Agenzia delle Entrate effettuata il
27/10/2015 (cfr. doc. n.6 e n.7 allegati al citato fascicolo di I grado) – risultano quali fossero le condizioni patrimoniali dei due coniugi;
non è dato infatti sapere se effettivamente la versasse Pt_1 in condizioni patrimoniali ed economiche deteriori rispetto a quelle del marito ed avesse pertanto diritto al mantenimento: in altri termini, dal succitato accordo e dal succitato atto notarile non emergono indicazioni precise che possano consentire a questa Corte di ricondurre l'atto in esame all'adempimento dell'obbligo di mantenimento. Pertanto la - sulla quale, come sopra precisato, Pt_1 gravava il relativo onere della prova – non ha dimostrato che sussistesse a carico dell' un CP_2 obbligo di mantenimento nei suoi confronti né, quindi, che l'atto di trasferimento controverso fosse stato compiuto in funzione solutoria del sopracitato obbligo. Deve quindi ritenersi che la cessione in questione fosse stata effettuata a titolo gratuito.
Dall'accertata gratuità della cessione del 50% della casa coniugale consegue che, relativamente all'elemento soggettivo della revocatoria, la società creditrice non avrebbe dovuto provare, oltre alla scientia damni del debitore, anche la circostanza che la in qualità di terzo, fosse consapevole Pt_1 del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni creditorie in quanto l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis non rileva nelle fattispecie aventi ad oggetto atti a titolo gratuito (peraltro nella specie deve osservarsi che, ove pure la cessione in questione fosse stata qualificabile come atto a titolo oneroso, sarebbe stato comunque agevole ritenere dimostrata, in via indiziaria, la consapevolezza della circa il pregiudizio che tale atto arrecava ai creditori Pt_1 dell' stanti gli strettissimi rapporti di parentela tra i due). Dunque correttamente il Tribunale CP_2 aveva affermato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Seppure non oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante, la Corte ritiene poi di evidenziare, per completezza, la sussistenza del credito della nei confronti dell' CP_1 CP_2 credito originato dalle relazioni commerciali dalle stesse parti intrattenute tra il 2011 e il 2015; a riprova di tale rapporto, la società appellata aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la propria ragione di credito, costituita dalle cambiali e dagli assegni emessi in suo favore dal debitore
(cfr. doc. da n.1 a n.4 allegati al citato fascicolo di I grado). Com'è noto, qualora tanto le cambiali quanto gli assegni vengano usati, nei rapporti diretti tra le parti, come promessa di pagamento ex art.1988 cc con riferimento al rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, la citata norma determina un'inversione processuale dell'onere della prova (la c.d. astrazione processuale della causa), ciò significando che spetterà al debitore (nel caso di specie l' dimostrare eventualmente CP_2
l'insussistenza del credito, mentre al creditore (nel caso de quo la spetterà allegare CP_1 quale sia il rapporto obbligatorio sottostante azionato;
in altri termini, per utilizzare i succitati titoli come prova del credito, il beneficiario del titolo deve indicare espressamente e in modo chiaro nella sua domanda giudiziale quale sia il rapporto fondamentale posto a base dell'azione (nella fattispecie in esame l'acquisto di materiale edile), non essendo dispensato dall'obbligo di allegare l'esistenza e la natura del rapporto azionato posto che una promessa di pagamento non rappresenta la causa debendi sottostante. E, a fronte delle allegazioni della società creditrice circa i pregressi rapporti commerciali, l' stante la sua contumacia in I grado, non aveva fornito la prova dell'inesistenza, CP_2 dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto obbligatorio su cui il credito della controparte si fondava.
Il Tribunale ha poi condivisibilmente accertato sia l'altro presupposto oggettivo dell'eventus damni, consistente nella compromissione (totale o parziale) della garanzia patrimoniale, sia l'elemento soggettivo della scientia damni, consistente nella consapevolezza da parte del solo debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo da lui compiuto arrecava alle ragioni creditorie, la cui prova “…può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato…” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ord.
n.16221 del 18/06/2019).
Quanto all'eventus damni, posto che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui è revocabile anche l'atto che renda solo più difficile o incerta la realizzazione del credito, fermo restando l'onere della prova, a carico del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria in ordine all'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, ord. n.19207 del 19/7/2018), si rileva come l'odierna appellante e l' in quanto contumaci in I grado, non abbiano adeguatamente provato la capienza del CP_2 patrimonio di quest'ultimo; al contrario, è rimasto incontestato il fatto che con tale atto lo stesso si era spogliato dell'unico bene immobile presente nel suo patrimonio, di cui era proprietario nella misura del 50%. Né, peraltro, coglie nel segno la doglianza di parte appellante laddove ha sostenuto che la società non avrebbe potuto essere pregiudicata dall'atto di trasferimento oggetto CP_1 di revocatoria perché il bene era gravato da due ipoteche. Sul punto vanno qui richiamati i principi giurisprudenziali correttamente citati in atti dall'odierna appellata quale, tra l'altro, Cass. civ., Sez.
III, sent. n.11121 del 10/6/2020 secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare
l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., Sez. III, sent. n.11892 del 10/6/2016, Rv.640191-01; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6-3, ord. n.20671 dell'8/8/2018, Rv.650481-01; Cass., Sez. III, sent. n.25733 del 22/12/2015, Rv.638077-01; Cass., Sez.
III, sent. n.16793 del 13/8/2015, Rv.636390-01; cfr. altresì, sempre in tal senso: Cass., Sez. III, ord.
n.30736 del 26/11/2019, Rv.655974-01).”. Orbene, tenuto conto del fatto che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art.2740 cc, non producendo effetti recuperatori o restitutori poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso, ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), giacché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore sia del terzo: in altri termini, stante l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto tali iscrizioni potranno incidere sul valore del bene, potendo la garanzia venir meno o ridimensionarsi, non può aprioristicamente escludere che un creditore successivo possa soddisfare il proprio credito.
Relativamente, infine, alla dimostrazione della scientia damni dell' si osserva come agli atti CP_2 risultino le seguenti circostanze: l'atto di attribuzione immobiliare a seguito di separazione, posto in essere dall' in favore della aveva ad oggetto il suo intero patrimonio immobiliare;
CP_2 Pt_1
l' pur essendosi spogliato dell'unico suo bene, successivamente a ciò aveva contratto nuovi CP_2 debiti, rilasciando in pagamento cambiali con scadenza al 31/12/2014, al 30/4/2015, al 30/5/2015, al
30/6/2015, nonché assegni postali del 31/12/2014, del 10/1/2015 e del 28/2/2015, che non aveva poi onorato;
nonostante il trasferimento immobiliare in favore della predetta il predetto ha Pt_1 CP_2 continuato ad abitare presso l'immobile controverso, avendo soltanto formalmente trasferito la residenza presso altro immobile, di proprietà della convenuta e abitato dalla madre della stessa, dove poi è risultato irreperibile (correttamente il Tribunale ex art.232 cpc aveva ritenuto ammessi tali fatti dedotti nell'interrogatorio formale della e dell' richiesto dalla società attrice in ragione Pt_1 CP_2 della mancata comparizione dei convenuti). Ebbene, alla luce delle richiamate circostanze, è evidente come l' fosse ben consapevole della sua esposizione debitoria nei confronti della CP_2 CP_1
così come era certamente conscio del fatto che l'attribuzione alla quale mantenimento
[...] Pt_1 una tantum, della propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile di Foligno avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie dell'odierna società appellata.
Infine, relativamente alla richiesta della Curatela circa l'estensione degli effetti della dichiarazione di revocatoria ex art.2901 c.c. dell'atto controverso anche nei confronti del LI di , CP_2 se ne deve rilevare l'inammissibilità ex art.345 cpc in ragione del fatto che, trattandosi di una vera e propria domanda, la Curatela non avrebbe dovuto limitarsi a proporla con la mera costituzione in giudizio, ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali del I grado di giudizio, posto che la società appellata non ha proposto appello incidentale, la statuizione del Tribunale sul punto non costituisce oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno. Quanto invece alle spese processuali del presente grado di giudizio relative al rapporto tra la e la le stesse seguono la Pt_1 CP_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria. Quanto poi alle spese processuali tra la e il LI si Pt_1 Controparte_3 rileva che, all'esito del presente giudizio, la prima è risultata interamente soccombente, mentre il secondo è risultato in parte soccombente (confermato accoglimento dell'azione revocatoria/dichiarazione di inammissibilità della domanda di estensione degli effetti della sentenza di I grado): pertanto, si ritiene sussistano valide ragioni per disporre una compensazione integrale delle spese ex art.92, co.2, cpc.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.765/2022
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
[...] nel presente grado di giudizio – da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele Controparte_1
Vincenti che si è dichiarato antistatario – che si liquidano in euro 7.100,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra la e il Pt_1
; Controparte_4
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25/9/25. La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. TA Paini Dott. NE Salcerini