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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 5954/2015 R.G., avente ad oggetto: restituzione somme rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1
Di Matteo domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Emma Tortora e dall'avv. Franco Marruso con i quali elettivamente domicilia come in atti
CONVENUTO
E
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 CP_3
Giuseppe Corona con il quale elettivamente domicilia come in atti .-
CONVENUTO
All'udienza del 24.02.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva Parte_1 in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore e gli CP_4
avvocati e assumendo in primo luogo di aver diritto alla Controparte_2 CP_3 CP_ restituzione da parte dell' convenuto dell'importo di € 3.900,00 trattenutogli sullo stipendio in forza di atto di pignoramento presso terzi RGE 2974/2008, dichiarata estinta in data 27.10.2014.-
In secondo luogo deduceva di avere diritto al risarcimento dei danni che avrebbe patiti a causa del comportamento degli avvocati convenuti i quali tenendo un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, per circa sei anni non si sono attivati ad estinguere la procedura.-
Pertanto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accogliere la domanda e per l'effetto condannare i convenuti o chi degli stessi ritenuto obbligato alla restituzione nei confronti dell'istante della somma di € 3900,00 trattenutagli sullo stipendio in forza del primo atto di pignoramento presso terzi, procedura estinta il 27.10.2014 oltre interessi legali dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo condannare le convenute al risarcimento del danno CP_2 subito dall'istante in virtù del loro comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede da liquidarsi nella misura in cui risulterà provata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia dal giudicante vinte le spese con attribuzione.-
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale preliminarmente CP_4 eccepisce che l 'Azienda convenuta ha già provveduto a restituire l'importo di
€ 3.900,00, rivendicato da parte attore, giusta Decreto n. 363 del 12/08/2015.-
Tale circostanza non è oggetto di contestazione, tant'è che parte attrice espressamente la riconosce sin dalla sua prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.. Ne consegue che, limitatamente ai rapporti il l' e il dott. CP_4
, non può che considerarsi cessata la materia del contendere Parte_1
per carenza di interesse, atteso che la correlata azione risarcitoria è stata promossa esclusivamente avverso l'altra parte convenuta.-
Si convenivano le convenute le quali chiedevano in rigetto della CP_2
domanda ritenendo la stessa azione una duplicazione rispetto al precedente giudizio di opposizione.-
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini del 190 cpc all'udienza del
24.02.2024.
……….. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell' per l'intervenuto pagamento della somma richiesta.- CP_4
Non hanno pregio le argomentazioni attoree circa la responsabilità dell'
[...]
, per non avere effettuato prima la restituzione. Il trattenimento degli CP_4 importi pignorati oltre il tempo necessario è dipeso anzitutto dall'inerzia degli altri convenuti, che hanno impiegato ben sei anni per provvedere all'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 2974/2008 del Tribunale di Salerno. Come
è dipesa anche dalla negligenza dell'attore stesso, che per il medesimo periodo di tempo non si è curato di recuperare quanto dovutogli, e forse avrebbe tranquillamente continuato a non curarsene, se non fosse stata attivata una nuova procedura esecutiva nei suoi confronti. Non è superfluo ricordare che, a norma dell'art. 546 c.p.c., in un procedura di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non può liberare le somme accantonate, fintantoché non gli venga formalmente comunicata l'estinzione della procedura esecutiva. Il terzo pignorato, inoltre, non ha alcun onere di verificare se la procedura esecutiva sia o meno ancora in essere. Spetta al creditore pignorante, quale parte attrice, ovvero al debitore pignorato, quale parte avente interesse, premurarsi di far sapere al terzo pignorato che può liberare le somme accantonate.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria nei confronti delle Ippoliti essa non può trovare accoglimento perché non provata.-
Quanto alle spese, considerata la vetustà della presente controversia ,ne dispone la compensazione.-
PQM
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell'
[...]
per l'avvenuto pagamento della somma di euro 3900,00; CP_4
2) Rigetta la domanda risarcitoria nei confronti delle convenute CP_2
3) Compensa le spese del presente giudizio tra le parti
Così deciso in Salerno, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 5954/2015 R.G., avente ad oggetto: restituzione somme rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1
Di Matteo domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Emma Tortora e dall'avv. Franco Marruso con i quali elettivamente domicilia come in atti
CONVENUTO
E
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 CP_3
Giuseppe Corona con il quale elettivamente domicilia come in atti .-
CONVENUTO
All'udienza del 24.02.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva Parte_1 in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore e gli CP_4
avvocati e assumendo in primo luogo di aver diritto alla Controparte_2 CP_3 CP_ restituzione da parte dell' convenuto dell'importo di € 3.900,00 trattenutogli sullo stipendio in forza di atto di pignoramento presso terzi RGE 2974/2008, dichiarata estinta in data 27.10.2014.-
In secondo luogo deduceva di avere diritto al risarcimento dei danni che avrebbe patiti a causa del comportamento degli avvocati convenuti i quali tenendo un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, per circa sei anni non si sono attivati ad estinguere la procedura.-
Pertanto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accogliere la domanda e per l'effetto condannare i convenuti o chi degli stessi ritenuto obbligato alla restituzione nei confronti dell'istante della somma di € 3900,00 trattenutagli sullo stipendio in forza del primo atto di pignoramento presso terzi, procedura estinta il 27.10.2014 oltre interessi legali dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo condannare le convenute al risarcimento del danno CP_2 subito dall'istante in virtù del loro comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede da liquidarsi nella misura in cui risulterà provata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia dal giudicante vinte le spese con attribuzione.-
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale preliminarmente CP_4 eccepisce che l 'Azienda convenuta ha già provveduto a restituire l'importo di
€ 3.900,00, rivendicato da parte attore, giusta Decreto n. 363 del 12/08/2015.-
Tale circostanza non è oggetto di contestazione, tant'è che parte attrice espressamente la riconosce sin dalla sua prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.. Ne consegue che, limitatamente ai rapporti il l' e il dott. CP_4
, non può che considerarsi cessata la materia del contendere Parte_1
per carenza di interesse, atteso che la correlata azione risarcitoria è stata promossa esclusivamente avverso l'altra parte convenuta.-
Si convenivano le convenute le quali chiedevano in rigetto della CP_2
domanda ritenendo la stessa azione una duplicazione rispetto al precedente giudizio di opposizione.-
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini del 190 cpc all'udienza del
24.02.2024.
……….. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell' per l'intervenuto pagamento della somma richiesta.- CP_4
Non hanno pregio le argomentazioni attoree circa la responsabilità dell'
[...]
, per non avere effettuato prima la restituzione. Il trattenimento degli CP_4 importi pignorati oltre il tempo necessario è dipeso anzitutto dall'inerzia degli altri convenuti, che hanno impiegato ben sei anni per provvedere all'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 2974/2008 del Tribunale di Salerno. Come
è dipesa anche dalla negligenza dell'attore stesso, che per il medesimo periodo di tempo non si è curato di recuperare quanto dovutogli, e forse avrebbe tranquillamente continuato a non curarsene, se non fosse stata attivata una nuova procedura esecutiva nei suoi confronti. Non è superfluo ricordare che, a norma dell'art. 546 c.p.c., in un procedura di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non può liberare le somme accantonate, fintantoché non gli venga formalmente comunicata l'estinzione della procedura esecutiva. Il terzo pignorato, inoltre, non ha alcun onere di verificare se la procedura esecutiva sia o meno ancora in essere. Spetta al creditore pignorante, quale parte attrice, ovvero al debitore pignorato, quale parte avente interesse, premurarsi di far sapere al terzo pignorato che può liberare le somme accantonate.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria nei confronti delle Ippoliti essa non può trovare accoglimento perché non provata.-
Quanto alle spese, considerata la vetustà della presente controversia ,ne dispone la compensazione.-
PQM
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell'
[...]
per l'avvenuto pagamento della somma di euro 3900,00; CP_4
2) Rigetta la domanda risarcitoria nei confronti delle convenute CP_2
3) Compensa le spese del presente giudizio tra le parti
Così deciso in Salerno, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio