TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13380/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 12/02/1962), codice fiscale Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MAFFEY C.F._1
ALESSANDRA;
(ROMA (RM), 11/10/1963), codice fiscale CP_1
, con il patrocinio dell'avv. BEZZI C.F._2
MASSIMILIANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1999, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) Viene revocato l'assegno di mantenimento per le figli ed Per_1 Per_2
poiché economicamente autosufficienti.
[...]
b) Entro tre mesi dalla sentenza di divorzio, dovranno essere formalizzati, mediante atto notarile, le seguenti attribuzioni patrimoniali:
i. la IG.ra cederà al marito IG. il 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via Paolo della Celia n. 30, con annesso giardino e ricovero attrezzi (riportato al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 1161, Numero 1452, Sub. 1 e 3 - Categoria A/2, e al Foglio 1161, Numero
336 - Categoria C/2); dunque il IG. già proprietario Parte_1 del 50% dell'immobile suddetto, diverrà proprietario del 100% dell'immobile di Via Paolo della Celia 30 e relative pertinenze. ii. IG. corrisponderà alla moglie, all'atto del rogito Parte_1 notarile per il trasferimento immobiliare, la somma di euro 95.000/00
(novantacinquemila/00), già detratta la somma di euro 10.000,00, riconosciuta dalla IG.ra come dovuta al IG. quale metà di CP_1 Pt_1 quanto dal medesimo corrisposto per la ristrutturazione della casa.
iii. Le spese relative al negozio di trasferimento della suddetta quota saranno interamente a carico del IG. Pt_1 iv. L'attribuzione patrimoniale del 50% al marito, dell'immobile di Via Paolo della Celia n.30 e relative pertinenze, sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.898/70 e successive modifiche (Corte Cost.154/99) e dovrà essere parte integrante del verbale d'udienza del procedimento per la cessazione civile degli effetti del matrimonio tra i coniugi, nel quale verrà dato atto che tale attribuzione patrimoniale - e il successivo trasferimento immobiliare - ha costituito la ragione fondante dell'accordo di divorzio, senza il quale non si sarebbe potuto addivenire alla consensualizzazione del medesimo e che quindi detta operazione immobiliare riveste carattere funzionale al perfezionamento dell'accordo medesimo trattandosi di acquisto finalizzato a dirimere il conflitto familiare in ordine agli assetti economici.
c) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente ad intervenire e/o prestare il consenso in ogni competente sede ai fini del trasferimento di proprietà sopraindicato. d) I coniugi danno atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente ricorso, viene definita ogni questione patrimoniale tra i medesimi, nonché qualsiasi possibile reciproca pretesa economica anche in ordine alla comunione dei beni e a qualunque altro titolo.
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/12/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13380/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
03/12/1994 tra (ROMA (RM), 12/02/1962) e Parte_1
OMA (RM), 11/10/1963) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2704, Parte 1, Serie 01, Anno
1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 25/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13380/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 12/02/1962), codice fiscale Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MAFFEY C.F._1
ALESSANDRA;
(ROMA (RM), 11/10/1963), codice fiscale CP_1
, con il patrocinio dell'avv. BEZZI C.F._2
MASSIMILIANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1999, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) Viene revocato l'assegno di mantenimento per le figli ed Per_1 Per_2
poiché economicamente autosufficienti.
[...]
b) Entro tre mesi dalla sentenza di divorzio, dovranno essere formalizzati, mediante atto notarile, le seguenti attribuzioni patrimoniali:
i. la IG.ra cederà al marito IG. il 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via Paolo della Celia n. 30, con annesso giardino e ricovero attrezzi (riportato al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 1161, Numero 1452, Sub. 1 e 3 - Categoria A/2, e al Foglio 1161, Numero
336 - Categoria C/2); dunque il IG. già proprietario Parte_1 del 50% dell'immobile suddetto, diverrà proprietario del 100% dell'immobile di Via Paolo della Celia 30 e relative pertinenze. ii. IG. corrisponderà alla moglie, all'atto del rogito Parte_1 notarile per il trasferimento immobiliare, la somma di euro 95.000/00
(novantacinquemila/00), già detratta la somma di euro 10.000,00, riconosciuta dalla IG.ra come dovuta al IG. quale metà di CP_1 Pt_1 quanto dal medesimo corrisposto per la ristrutturazione della casa.
iii. Le spese relative al negozio di trasferimento della suddetta quota saranno interamente a carico del IG. Pt_1 iv. L'attribuzione patrimoniale del 50% al marito, dell'immobile di Via Paolo della Celia n.30 e relative pertinenze, sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.898/70 e successive modifiche (Corte Cost.154/99) e dovrà essere parte integrante del verbale d'udienza del procedimento per la cessazione civile degli effetti del matrimonio tra i coniugi, nel quale verrà dato atto che tale attribuzione patrimoniale - e il successivo trasferimento immobiliare - ha costituito la ragione fondante dell'accordo di divorzio, senza il quale non si sarebbe potuto addivenire alla consensualizzazione del medesimo e che quindi detta operazione immobiliare riveste carattere funzionale al perfezionamento dell'accordo medesimo trattandosi di acquisto finalizzato a dirimere il conflitto familiare in ordine agli assetti economici.
c) Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente ad intervenire e/o prestare il consenso in ogni competente sede ai fini del trasferimento di proprietà sopraindicato. d) I coniugi danno atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente ricorso, viene definita ogni questione patrimoniale tra i medesimi, nonché qualsiasi possibile reciproca pretesa economica anche in ordine alla comunione dei beni e a qualunque altro titolo.
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/12/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13380/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
03/12/1994 tra (ROMA (RM), 12/02/1962) e Parte_1
OMA (RM), 11/10/1963) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2704, Parte 1, Serie 01, Anno
1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 25/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi