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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3075/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, vertente TRA (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
alleg all'avv. Gabriella Marini Serra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla G. Barrio n. 6-8, E (c.f.: , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Achille Francesco Esposito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via D. Milelli, n.19, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 5/2/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 4/11/2024, ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 10/9/2011 con
[...] Per_
, dalla cui unione sono nate le figlie il 28/1/2013, e in CP_1 Per_2 data 19/7/2016. La ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito di sentenza n. 1749/2023 del 26/10/2023 con cui questo tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento condiviso delle figlie minori da collocarsi presso la madre nella 2
casa coniugale che resta a lei assegnata, regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, chiedendo la cessione e la conseguente intestazione, in favore delle figlie, della quota di 1/3 della nuda proprietà di cui il sig. è titolare sull'immobile sito in CP_1
Cosenza, alla via Scuola Agraria n. 28, Piano T, dal momento che, sin dall'emissione della sentenza di separazione, si è reso inadempiente al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie. Si è costituito in giudizio per aderire alla domanda di Controparte_1 cessazione egli effetti civili del matrimonio concordatario, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione per ciò che concerne l'affidamento condiviso delle figlie e le modalità del diritto di visita, chiedendo che per il mantenimento delle minori non venga disposto a suo carico alcun contributo, in ragione delle precarie condizioni economiche in cui versa e tenuto conto della circostanza che la propria moglie percepisce per intero sia l'assegno d'inclusione che l'assegno unico erogato dall'INPS; si è opposto, altresì, alla domanda di cessione ed intestazione, in favore delle figlie, della quota di 1/3 della nuda proprietà dell'immobile sito in Cosenza, alla via Scuola Agraria n. 28, di cui egli è titolare. Alla prima udienza del 5/2/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie, concordando affinché l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla sig.ra. , ferme restando le Parte_1 ulteriori condizioni già previste in sede di separazione. Al termine dell'udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 10/9/2011 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Rende. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata con sentenza n. 1749/2023 di questo tribunale depositata in data 26/10/2023. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (avvenuta in data 23/10/2023 per come si desume dalla sentenza di separazione in atti) e deve inoltre ritenersi che la separazione non si sia mai interrotta, non avendo il convenuto eccepito l'interruzione. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario possono recepirsi in questa sede, apparendo le condizioni 3
concordate corrispondenti all'interesse delle figlie minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto alle quali sono regolate le modalità di visita del padre, dovendosi necessariamente tenere conto, nella quantificazione del mantenimento a carico del sig. , delle precarie condizioni economiche CP_1 in cui versa e dell'assenso prestato dal resistente a che l'assegno unico familiare venga integralmente percepito dalla ricorrente. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rende, il 10 settembre 2011, tra e Parte_1 Controparte_1 annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 56, parte 2, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- restano confermate le modalità del diritto di visita del genitore non collocatario per come stabile nella sentenza di separazione personale n. 1749/2023 del 26/10/2023.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma