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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5236/2022 promossa da:
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Follaro Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Marittima n. 180, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Franzè Antonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia, Via Giustiniano n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la società proponendo opposizione avverso il
[...] CP_2
precetto notificato in data 22 settembre 2022, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 52.951,78 in forza del decreto ingiuntivo n. 316/2022 del 8.2.2022.
pagina 1 di 8 Esponeva che il titolo esecutivo era stato emesso nei confronti del Consorzio “La Città Ideale”, e non era stato opposto da quest'ultimo, mentre il precetto, e dunque la minacciata esecuzione forzata, era stato invece intimato alla quale consorziata, per l'intera somma portata CP_1
dal titolo, peraltro erroneamente maggiorata di somme ulteriori, sul presupposto che la stessa dovesse ritenersi obbligata per l'intero verso la presunta creditrice procedente.
In particolare, deduceva che nel precetto opposto era pretesa la somma di euro 6.748,20 per rimborso spese generali, ovvero il 15% dei compensi del monitorio ex art. 2 d.m. 55/14 che però ammontavano ad euro 1305,00; inoltre, la somma pretesa a titolo di compenso per la redazione del precetto era indicata in euro 567,00 e dunque ben maggiore del compenso stabilito per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/14 (da 26.000,00/52.000,00) che ammontava ad euro 315 secondo i valori medi.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il presupposto, non dimostrato, affinché potesse ravvisarsi la solidarietà passiva della per le Controparte_3
obbligazioni assertivamente assunte dal Consorzio “La Città Ideale”, era che la fosse CP_1
consorziata al momento del sorgere della presunta obbligazione rimasta inadempiuta verso il terzo e che la stessa fosse stata assunta dal Consorzio anche nell'interesse della
[...]
; nella specie, tuttavia, non ricorreva né l'una né l'altra delle Controparte_1
suddette condizioni che era onere dell'opposta, non assolto, dimostrare;
peraltro, non esisteva alcuna delibera dell'assemblea consortile autorizzativa all'assunzione delle obbligazioni ora rivendicate dalla nei confronti dell'attuale opponente. Invocava il disposto di cui CP_2
all'art. 2615, comma 1, c.c., in forza del quale i terzi, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, possono far valere le loro pretese solo sul fondo consortile, sicché in assenza di prova della incapienza del fondo consortile l'opposta non poteva agire direttamente nei confronti dell'opponente.
Ancora, assumeva l'erronea applicazione del regime della responsabilità per le obbligazioni dei consorziati nei consorzi di urbanizzazione, i quali dovevano essere tenuti distinti da altri tipi di consorzi che avevano ricevuto una espressa disciplina dal codice civile, e che per consolidata dottrina e giurisprudenza le obbligazioni assunte dai partecipanti al consorzio avevano natura di obbligazioni propter rem, essendo caratterizzate da una stretta inerenza alla res, cioè ai lotti edificatori ricompresi nel consorzio ed ai beni messi in comune tra i consorziati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Trattandosi di organismi fondati sull'autonomia pagina 2 di 8 privata, in caso di contestazioni occorreva avere in primo luogo riguardo alla volontà manifestata nello statuto e soltanto ove questo nulla disponesse, passare ad individuare la normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati nella controversia. Quindi, la riconosciuta analogia con la proprietà condominiale aveva portato i Giudici della S.C. ad estendere al consorzio i risultati dell'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità dei condomini verso i terzi e nei rapporti interni. Dunque, una volta riconosciuto che i consorzi di urbanizzazione, in quanto organizzazioni per la realizzazione, manutenzione e gestione di parti comuni funzionali alla valorizzazione di proprietà esclusive (i lotti edificatori o le singole costruzioni), hanno una struttura giuridica analoga a quella del condominio negli edifici e che la dinamica dei rapporti tra compartecipanti e terzi creditori si atteggia in maniera del tutto simile, doveva applicarsi ai consorzi di urbanizzazione la stessa disciplina della responsabilità dei condomini per debiti contratti dall'amministratore di condominio. Di conseguenza, il regime giuridico della responsabilità era quello della responsabilità parziaria dei singoli consorziati per le obbligazioni contratto dall'amministratore del consorzio.
Rappresentava quindi l'insussistenza del diritto del Consorzio Città Ideale a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti della opponente difettando totalmente i presupposti di fatto e di diritto della minacciata esecuzione forzata, e concludeva chiedendo: “voglia il Tribunale adito: - disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi CP_2
esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la esponendo che il Consorzio “La Città Ideale” era un CP_2
consorzio volontario di urbanizzazione costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 870 c.c. nonché dell'art. 23 Legge Urbanistica n° 1150/1942, con conseguente inapplicabilità delle norme contenute negli artt. 2602 e successivi del Codice Civile e, in particolare, del disposto di cui all'art. 2615 c.c. in materia di responsabilità del Consorzio oltreché dei singoli consorziati.
Precisava che i consorzi di urbanizzazione, consistendo in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mercé la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, erano figure atipiche connotate da un forte profilo di realità, motivo per cui, nell'individuare la disciplina applicabile, si doveva avere pagina 3 di 8 riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa e ai principi in materia di comunione.
Nel caso di specie, l'art. 3 dell'atto di costituzione del Consorzio “La Città Ideale” stabiliva che:
“I comparenti, al fine dello svolgimento dell'attività materiale e giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo suddetto, conferiscono mandato con rappresentanza al costituendo
Consorzio, in persona del legale rappresentante, perché in loro nome e conto intervenga in ogni contratto e rapporto con il necessario ed occorrente per la realizzazione delle Controparte_4
opere di urbanizzazione, nonché nei confronti delle imprese alle quali saranno affidati i relativi lavori anche mediante contratto di appalto (…)”.
Il Consorzio “La Città Ideale”, stipulando un contratto di appalto con l'odierna opposta avente per oggetto la realizzazione di una serie di lavori di urbanizzazione primaria, aveva dunque agito in virtù di un mandato allo stesso conferito con rappresentanza diretta, in nome e per conto dei singoli consorziati. Agire nel diretto interesse dei singoli consorziati implicava che gli effetti degli atti giuridici compiuti dal Consorzio mandatario dovessero ricadere direttamente sui singoli consorziati i quali, nel caso di specie, ricoprivano il ruolo di mandanti, perciò, titolari dei diritti ed obblighi relativi al contratto di appalto concluso con la società Ne derivava la CP_2
responsabilità solidale e illimitata di tutti i consorziati per le obbligazioni assunte dal Consorzio
“La Città Ideale” e, dunque, l'infondatezza in fatto come in diritto dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Parte opposta produceva altresì documentazione comprovante la qualità di consorziata in capo alla controparte, nonché la partecipazione alle assemblee e il ruolo attivo che da diversi anni la società ricopriva all'interno del Consorzio, in particolar modo, Controparte_1
nel periodo in cui quest'ultimo ebbe ad assumere le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato con la società unitamente a documentazione attestante l'esecuzione a regola CP_2
d'arte dei lavori appaltati alla società da parte del Consorzio “La Città Ideale”. CP_2
Soggiungeva che agli artt. 9 e 10 dell'atto di costituzione del Consorzio erano precisamente stabiliti i criteri di ripartizione interna tra i singoli consorziati aventi ad oggetto le spese e le obbligazioni connesse alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
che i consorziati erano responsabili solidalmente con il Consorzio anche perché quest'ultimo, agendo quale intermediario nel rapporto intercorrente tra i proprietari dei singoli lotti e il CP_4
, si era obbligato alla realizzazione degli impianti e delle opere di urbanizzazione primaria
[...]
pagina 4 di 8 e secondaria di cui alle convenzioni di lottizzazione stipulate direttamente con i consorziati;
che l'art. 6 dell'atto costitutivo prevedeva che “i proprietari consorziati sono tra loro reciprocamente impegnati e vincolati a dare attuazione ed esecuzione alle prescrizioni provenienti dal
[...]
che trovano la loro fonte nelle convenzioni di approvazione del piano di lottizzazione CP_4
(…)”; che, pertanto, in esecuzione delle opere prescritte dal Comune di Aprilia in seno all'approvazione dei piani di lottizzazione, sia il Consorzio in veste di intermediario che i singoli consorziati erano tenuti, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'atto costitutivo, a sostenere gli oneri e le spese connessi alle divisate opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle relative all'appalto stipulato con l'odierna società opposta.
Quanto ai rilievi ex adverso esposti in ordine al preteso errore nell'indicazione dei compensi professionali richiesti con l'atto di precetto, richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il precetto non poteva, in alcun modo, essere sanzionato sul punto con una declaratoria di nullità e/o di illegittimità qualora tale atto intimasse il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
Quanto all'istanza di sospensione, fermi i rilievi svolti in ordine all'infondatezza e pretestuosità delle domande tutte ex adverso formulate, deduceva la totale carenza del paventato imminente e concreto grave pregiudizio.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, - rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo non sussistendone gli indefettibili presupposti di legge essendo, peraltro, carente anche il benché minimo sostrato probatorio al riguardo;
- rideterminare l'importo relativo al compenso legale di cui al precetto, avuto specifico riguardo alle spese forfettarie del 15% e CPA 4% e, dunque, per le ragioni enucleate in narrativa, rigettare la domanda volta alla declaratoria di nullità del precetto;
in via principale e nel merito, - accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo alla consorziata
[...]
e, dunque, per le ragioni enucleate in narrativa, rigettare le domande Controparte_1
tutte avanzate da parte opponente volte alla declaratoria di nullità, inammissibilità e/o inefficacia dell'atto di precetto come, parimenti, all'accertamento dell'insussistenza del diritto della ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna opponente in forza del CP_2
decreto ingiuntivo n° 316/2022 emesso dal Tribunale di Latina e, ormai, definitivo giacché non
pagina 5 di 8 opposto nei termini di legge;
in ogni caso, vittoria nelle spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore di questo difensore che si dichiara antistatario”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183
c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione spiegata, da ascriversi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I,
c.p.c., avendo l'opponente contestato il diritto della controparte di agire in executivis per conseguire l'adempimento di quanto intimato nell'atto di precetto, merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, è pacifico che il Consorzio “La Città Ideale” costituisca un consorzio volontario di urbanizzazione, costituito allo scopo di dare esecuzione agli obblighi assunti nei confronti del con le convezioni di lottizzazione, ai sensi dell'art. 870 c.c. e dell'art. 23 della Controparte_4
legge urbanistica n. 1150/1942 (cfr. art. 1 dell'atto costitutivo del Consorzio).
Si tratta, quindi, di una figura atipica, caratterizzata dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentando i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute, ed al contempo connotata da un profilo di realità, nella misura in cui, per il tramite della titolarità dei beni facenti parte il comprensorio, gli associati beneficiano dei vantaggi dal medesimo offerti, assumendo al contempo una serie di obblighi il cui adempimento è strumentale alla predisposizione dei servizi offerti dal sodalizio. Ne consegue che il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, ove questo non disponga, alla normativa della comunione o dell'associazione. (Cass. civ., Sez. I, 16/12/2020, n. 28715).
Pertanto, la responsabilità per le obbligazioni assunte dal Consorzio è da ritenersi regolata non dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (cfr. in tal senso Cass Civ.. n. 18792/2021).
Nel caso di specie, in mancanza di una specifica disposizione statutaria, deve quindi farsi applicazione della disciplina di cui al citato art. 38 c.c., a mente del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul
pagina 6 di 8 fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Ebbene, se è vero che ai sensi dell'art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute sussiste la responsabilità solidale e personale di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione stessa, ciò non consente di estendere automaticamente l'efficacia esecutiva del titolo ottenuto nei confronti dell'associazione anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido.
Difatti, la responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto di associazioni non riconosciute ex art. 38 c.c. è radicalmente diversa da quella che incombe in capo ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, ed è invece assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (per la quale non risulta mai prospettata una possibile automatica estensione al garante dell'efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore principale), di guisa che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può legittimare l'esecuzione forzata direttamente nei confronti del soggetto che si assume solidalmente obbligato con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo.
In tal senso, si è recentemente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, sancendo il principio per cui “l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c. (..), al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto” (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 14.5.2019, n. 12714; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 2506/2023, Cass. Civ. n.
1915/2024).
Dunque, in conformità al suesposto orientamento giurisprudenziale, il creditore dell'associazione non riconosciuta, qualora intenda valersi della disposizione di cui all'art. 38 c.c., è tenuto a convenire in giudizio, insieme all'associazione, anche il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, chiedendo accertarsi la sua responsabilità solidale, onde ottenere la condanna sia dell'associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, ai sensi dell'art. 38 c.c., atteso che, altrimenti, il titolo esecutivo sarà idoneo a spiegare efficacia esecutiva esclusivamente contro l'associazione.
pagina 7 di 8 Nella fattispecie oggetto di causa, il decreto ingiuntivo azionato quale titolo esecutivo è stato pacificamente reso all'esito di un giudizio monitorio incardinato esclusivamente nei confronti del
Consorzio, sicché l'efficacia esecutiva del titolo non può estendersi nei confronti della singola consorziata.
Neppure rileva, in senso contrario, il richiamo contenuto nell'atto costitutivo del Consorzio all'istituto del mandato con rappresentanza, conferito dai consorziati al consorzio, atteso che il mandante non può essere annoverato tra i soggetti contemplati dall'art. 2909 c.c., tra cui fa stato ad ogni effetto l'accertamento della cosa giudicata, estendendosi ad esso unicamente gli effetti dell'attività negoziale del mandatario, non viceversa quelli del giudicato;
parte opposta, al fine di agire nei confronti della mandataria, avrebbe pertanto dovuto chiedere ed ottenere un titolo esecutivo direttamente contro di essa, invocando la disciplina di cui all'art. 1388 c.c. quanto agli effetti del contratto concluso con il mandante.
Per le ragioni esposte, si impone l'accoglimento dell'opposizione, restando assorbiti gli ulteriori motivi posti a fondamento della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00) ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto della di CP_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
in forza del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
[...]
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 delle spese di lite in favore della che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Follaro dichiaratosi antistatario.
Latina, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5236/2022 promossa da:
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Follaro Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Marittima n. 180, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Franzè Antonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia, Via Giustiniano n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la società proponendo opposizione avverso il
[...] CP_2
precetto notificato in data 22 settembre 2022, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 52.951,78 in forza del decreto ingiuntivo n. 316/2022 del 8.2.2022.
pagina 1 di 8 Esponeva che il titolo esecutivo era stato emesso nei confronti del Consorzio “La Città Ideale”, e non era stato opposto da quest'ultimo, mentre il precetto, e dunque la minacciata esecuzione forzata, era stato invece intimato alla quale consorziata, per l'intera somma portata CP_1
dal titolo, peraltro erroneamente maggiorata di somme ulteriori, sul presupposto che la stessa dovesse ritenersi obbligata per l'intero verso la presunta creditrice procedente.
In particolare, deduceva che nel precetto opposto era pretesa la somma di euro 6.748,20 per rimborso spese generali, ovvero il 15% dei compensi del monitorio ex art. 2 d.m. 55/14 che però ammontavano ad euro 1305,00; inoltre, la somma pretesa a titolo di compenso per la redazione del precetto era indicata in euro 567,00 e dunque ben maggiore del compenso stabilito per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/14 (da 26.000,00/52.000,00) che ammontava ad euro 315 secondo i valori medi.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il presupposto, non dimostrato, affinché potesse ravvisarsi la solidarietà passiva della per le Controparte_3
obbligazioni assertivamente assunte dal Consorzio “La Città Ideale”, era che la fosse CP_1
consorziata al momento del sorgere della presunta obbligazione rimasta inadempiuta verso il terzo e che la stessa fosse stata assunta dal Consorzio anche nell'interesse della
[...]
; nella specie, tuttavia, non ricorreva né l'una né l'altra delle Controparte_1
suddette condizioni che era onere dell'opposta, non assolto, dimostrare;
peraltro, non esisteva alcuna delibera dell'assemblea consortile autorizzativa all'assunzione delle obbligazioni ora rivendicate dalla nei confronti dell'attuale opponente. Invocava il disposto di cui CP_2
all'art. 2615, comma 1, c.c., in forza del quale i terzi, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, possono far valere le loro pretese solo sul fondo consortile, sicché in assenza di prova della incapienza del fondo consortile l'opposta non poteva agire direttamente nei confronti dell'opponente.
Ancora, assumeva l'erronea applicazione del regime della responsabilità per le obbligazioni dei consorziati nei consorzi di urbanizzazione, i quali dovevano essere tenuti distinti da altri tipi di consorzi che avevano ricevuto una espressa disciplina dal codice civile, e che per consolidata dottrina e giurisprudenza le obbligazioni assunte dai partecipanti al consorzio avevano natura di obbligazioni propter rem, essendo caratterizzate da una stretta inerenza alla res, cioè ai lotti edificatori ricompresi nel consorzio ed ai beni messi in comune tra i consorziati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Trattandosi di organismi fondati sull'autonomia pagina 2 di 8 privata, in caso di contestazioni occorreva avere in primo luogo riguardo alla volontà manifestata nello statuto e soltanto ove questo nulla disponesse, passare ad individuare la normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati nella controversia. Quindi, la riconosciuta analogia con la proprietà condominiale aveva portato i Giudici della S.C. ad estendere al consorzio i risultati dell'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità dei condomini verso i terzi e nei rapporti interni. Dunque, una volta riconosciuto che i consorzi di urbanizzazione, in quanto organizzazioni per la realizzazione, manutenzione e gestione di parti comuni funzionali alla valorizzazione di proprietà esclusive (i lotti edificatori o le singole costruzioni), hanno una struttura giuridica analoga a quella del condominio negli edifici e che la dinamica dei rapporti tra compartecipanti e terzi creditori si atteggia in maniera del tutto simile, doveva applicarsi ai consorzi di urbanizzazione la stessa disciplina della responsabilità dei condomini per debiti contratti dall'amministratore di condominio. Di conseguenza, il regime giuridico della responsabilità era quello della responsabilità parziaria dei singoli consorziati per le obbligazioni contratto dall'amministratore del consorzio.
Rappresentava quindi l'insussistenza del diritto del Consorzio Città Ideale a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti della opponente difettando totalmente i presupposti di fatto e di diritto della minacciata esecuzione forzata, e concludeva chiedendo: “voglia il Tribunale adito: - disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi CP_2
esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la esponendo che il Consorzio “La Città Ideale” era un CP_2
consorzio volontario di urbanizzazione costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 870 c.c. nonché dell'art. 23 Legge Urbanistica n° 1150/1942, con conseguente inapplicabilità delle norme contenute negli artt. 2602 e successivi del Codice Civile e, in particolare, del disposto di cui all'art. 2615 c.c. in materia di responsabilità del Consorzio oltreché dei singoli consorziati.
Precisava che i consorzi di urbanizzazione, consistendo in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mercé la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, erano figure atipiche connotate da un forte profilo di realità, motivo per cui, nell'individuare la disciplina applicabile, si doveva avere pagina 3 di 8 riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa e ai principi in materia di comunione.
Nel caso di specie, l'art. 3 dell'atto di costituzione del Consorzio “La Città Ideale” stabiliva che:
“I comparenti, al fine dello svolgimento dell'attività materiale e giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo suddetto, conferiscono mandato con rappresentanza al costituendo
Consorzio, in persona del legale rappresentante, perché in loro nome e conto intervenga in ogni contratto e rapporto con il necessario ed occorrente per la realizzazione delle Controparte_4
opere di urbanizzazione, nonché nei confronti delle imprese alle quali saranno affidati i relativi lavori anche mediante contratto di appalto (…)”.
Il Consorzio “La Città Ideale”, stipulando un contratto di appalto con l'odierna opposta avente per oggetto la realizzazione di una serie di lavori di urbanizzazione primaria, aveva dunque agito in virtù di un mandato allo stesso conferito con rappresentanza diretta, in nome e per conto dei singoli consorziati. Agire nel diretto interesse dei singoli consorziati implicava che gli effetti degli atti giuridici compiuti dal Consorzio mandatario dovessero ricadere direttamente sui singoli consorziati i quali, nel caso di specie, ricoprivano il ruolo di mandanti, perciò, titolari dei diritti ed obblighi relativi al contratto di appalto concluso con la società Ne derivava la CP_2
responsabilità solidale e illimitata di tutti i consorziati per le obbligazioni assunte dal Consorzio
“La Città Ideale” e, dunque, l'infondatezza in fatto come in diritto dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Parte opposta produceva altresì documentazione comprovante la qualità di consorziata in capo alla controparte, nonché la partecipazione alle assemblee e il ruolo attivo che da diversi anni la società ricopriva all'interno del Consorzio, in particolar modo, Controparte_1
nel periodo in cui quest'ultimo ebbe ad assumere le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato con la società unitamente a documentazione attestante l'esecuzione a regola CP_2
d'arte dei lavori appaltati alla società da parte del Consorzio “La Città Ideale”. CP_2
Soggiungeva che agli artt. 9 e 10 dell'atto di costituzione del Consorzio erano precisamente stabiliti i criteri di ripartizione interna tra i singoli consorziati aventi ad oggetto le spese e le obbligazioni connesse alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
che i consorziati erano responsabili solidalmente con il Consorzio anche perché quest'ultimo, agendo quale intermediario nel rapporto intercorrente tra i proprietari dei singoli lotti e il CP_4
, si era obbligato alla realizzazione degli impianti e delle opere di urbanizzazione primaria
[...]
pagina 4 di 8 e secondaria di cui alle convenzioni di lottizzazione stipulate direttamente con i consorziati;
che l'art. 6 dell'atto costitutivo prevedeva che “i proprietari consorziati sono tra loro reciprocamente impegnati e vincolati a dare attuazione ed esecuzione alle prescrizioni provenienti dal
[...]
che trovano la loro fonte nelle convenzioni di approvazione del piano di lottizzazione CP_4
(…)”; che, pertanto, in esecuzione delle opere prescritte dal Comune di Aprilia in seno all'approvazione dei piani di lottizzazione, sia il Consorzio in veste di intermediario che i singoli consorziati erano tenuti, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'atto costitutivo, a sostenere gli oneri e le spese connessi alle divisate opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle relative all'appalto stipulato con l'odierna società opposta.
Quanto ai rilievi ex adverso esposti in ordine al preteso errore nell'indicazione dei compensi professionali richiesti con l'atto di precetto, richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il precetto non poteva, in alcun modo, essere sanzionato sul punto con una declaratoria di nullità e/o di illegittimità qualora tale atto intimasse il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
Quanto all'istanza di sospensione, fermi i rilievi svolti in ordine all'infondatezza e pretestuosità delle domande tutte ex adverso formulate, deduceva la totale carenza del paventato imminente e concreto grave pregiudizio.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, - rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo non sussistendone gli indefettibili presupposti di legge essendo, peraltro, carente anche il benché minimo sostrato probatorio al riguardo;
- rideterminare l'importo relativo al compenso legale di cui al precetto, avuto specifico riguardo alle spese forfettarie del 15% e CPA 4% e, dunque, per le ragioni enucleate in narrativa, rigettare la domanda volta alla declaratoria di nullità del precetto;
in via principale e nel merito, - accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo alla consorziata
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e, dunque, per le ragioni enucleate in narrativa, rigettare le domande Controparte_1
tutte avanzate da parte opponente volte alla declaratoria di nullità, inammissibilità e/o inefficacia dell'atto di precetto come, parimenti, all'accertamento dell'insussistenza del diritto della ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna opponente in forza del CP_2
decreto ingiuntivo n° 316/2022 emesso dal Tribunale di Latina e, ormai, definitivo giacché non
pagina 5 di 8 opposto nei termini di legge;
in ogni caso, vittoria nelle spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore di questo difensore che si dichiara antistatario”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183
c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione spiegata, da ascriversi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I,
c.p.c., avendo l'opponente contestato il diritto della controparte di agire in executivis per conseguire l'adempimento di quanto intimato nell'atto di precetto, merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, è pacifico che il Consorzio “La Città Ideale” costituisca un consorzio volontario di urbanizzazione, costituito allo scopo di dare esecuzione agli obblighi assunti nei confronti del con le convezioni di lottizzazione, ai sensi dell'art. 870 c.c. e dell'art. 23 della Controparte_4
legge urbanistica n. 1150/1942 (cfr. art. 1 dell'atto costitutivo del Consorzio).
Si tratta, quindi, di una figura atipica, caratterizzata dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentando i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute, ed al contempo connotata da un profilo di realità, nella misura in cui, per il tramite della titolarità dei beni facenti parte il comprensorio, gli associati beneficiano dei vantaggi dal medesimo offerti, assumendo al contempo una serie di obblighi il cui adempimento è strumentale alla predisposizione dei servizi offerti dal sodalizio. Ne consegue che il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, ove questo non disponga, alla normativa della comunione o dell'associazione. (Cass. civ., Sez. I, 16/12/2020, n. 28715).
Pertanto, la responsabilità per le obbligazioni assunte dal Consorzio è da ritenersi regolata non dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (cfr. in tal senso Cass Civ.. n. 18792/2021).
Nel caso di specie, in mancanza di una specifica disposizione statutaria, deve quindi farsi applicazione della disciplina di cui al citato art. 38 c.c., a mente del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul
pagina 6 di 8 fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Ebbene, se è vero che ai sensi dell'art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute sussiste la responsabilità solidale e personale di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione stessa, ciò non consente di estendere automaticamente l'efficacia esecutiva del titolo ottenuto nei confronti dell'associazione anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido.
Difatti, la responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto di associazioni non riconosciute ex art. 38 c.c. è radicalmente diversa da quella che incombe in capo ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, ed è invece assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (per la quale non risulta mai prospettata una possibile automatica estensione al garante dell'efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore principale), di guisa che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può legittimare l'esecuzione forzata direttamente nei confronti del soggetto che si assume solidalmente obbligato con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo.
In tal senso, si è recentemente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, sancendo il principio per cui “l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c. (..), al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto” (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 14.5.2019, n. 12714; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 2506/2023, Cass. Civ. n.
1915/2024).
Dunque, in conformità al suesposto orientamento giurisprudenziale, il creditore dell'associazione non riconosciuta, qualora intenda valersi della disposizione di cui all'art. 38 c.c., è tenuto a convenire in giudizio, insieme all'associazione, anche il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, chiedendo accertarsi la sua responsabilità solidale, onde ottenere la condanna sia dell'associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, ai sensi dell'art. 38 c.c., atteso che, altrimenti, il titolo esecutivo sarà idoneo a spiegare efficacia esecutiva esclusivamente contro l'associazione.
pagina 7 di 8 Nella fattispecie oggetto di causa, il decreto ingiuntivo azionato quale titolo esecutivo è stato pacificamente reso all'esito di un giudizio monitorio incardinato esclusivamente nei confronti del
Consorzio, sicché l'efficacia esecutiva del titolo non può estendersi nei confronti della singola consorziata.
Neppure rileva, in senso contrario, il richiamo contenuto nell'atto costitutivo del Consorzio all'istituto del mandato con rappresentanza, conferito dai consorziati al consorzio, atteso che il mandante non può essere annoverato tra i soggetti contemplati dall'art. 2909 c.c., tra cui fa stato ad ogni effetto l'accertamento della cosa giudicata, estendendosi ad esso unicamente gli effetti dell'attività negoziale del mandatario, non viceversa quelli del giudicato;
parte opposta, al fine di agire nei confronti della mandataria, avrebbe pertanto dovuto chiedere ed ottenere un titolo esecutivo direttamente contro di essa, invocando la disciplina di cui all'art. 1388 c.c. quanto agli effetti del contratto concluso con il mandante.
Per le ragioni esposte, si impone l'accoglimento dell'opposizione, restando assorbiti gli ulteriori motivi posti a fondamento della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00) ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto della di CP_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
in forza del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
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- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 delle spese di lite in favore della che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Follaro dichiaratosi antistatario.
Latina, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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