Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 832/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 27/03/2025 nella causa n. 832/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. GRATTAROLA MASSIMO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dagli avv.ti DARDO FRANCA e DIATO LILIANA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 14.9.2023, ha dedotto di essere stato assunto con Parte_1 decorrenza dal 14.10.2020 da con mansioni di responsabile tecnico ed CP_2 inquadramento nel III livello CCNL Terziario Confcommercio e di aver pattuito, in sede di assunzione, una retribuzione complessiva lorda di € 2.700,00, effettivamente corrisposta in corso di rapporto;
che successivamente la veniva rilevata da con cui CP_2 CP_1 proseguiva il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza variazione delle condizioni contrattuali;
che nei mesi seguenti, infatti, la retribuzione restava fissata in € 2.700,00 lordi;
che in data 1.6.2023 gli sottoponeva un nuovo contratto di assunzione che prevedeva una CP_1 diversa ed inferiore retribuzione lorda mensile, quantificata in € 2.450,00; di aver rifiutato di sottoscrivere il nuovo contratto e che, nonostante ciò, si era visto corrispondere nei mesi da giugno
2023 in poi una retribuzione lorda mensile di € 2.450,00, decurtata della voce “straordinario forfettizzato” pari ad € 250,00 mensili;
che tuttavia detta voce retributiva doveva intendersi quale superminimo, parte della retribuzione ordinaria e come tale non riducibile unilateralmente dal
1
datore di lavoro. Sulla scorta di quanto esposto, egli ha chiesto “accertare e dichiarare che la retribuzione dovuta al Sig. è pari a € 2.700,00 lordi e, per l'effetto dichiarare Parte_1 tenuta e condannare la sedente ad Alba (CN) Corso Asti n. 25 in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €750,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché dichiarare tenuta la a CP_1 corrispondere al ricorrente, dal mese di settembre 2023 fino all'emananda sentenza, la retribuzione di € 2.700,00.
Vinte le spese”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, CP_1 affermando che in realtà la variazione della retribuzione lorda mensile era stata il frutto di un accordo tra le parti, avendo il lavoratore sottoscritto il contratto che gli era stato effettivamente sottoposta in data 1.6.2023; in ogni caso, la resistente ha sostenuto che, per qualificare come corrisposta a diverso titolo la voce retributiva “straordinario forfettizzato”, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che la somma che gli era stata in precedenza corrisposta non fosse volta a compensare prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di lavoro ordinario. La società ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza 7.12.2023 il ricorrente ha prodotto lettera datata 15.6.2023, inviata a mezzo pec alla società in pari data, con cui il medesimo ha impugnato il contratto del 1.6.2023 ai sensi degli artt.
2113 e 2103 c.c..
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori, la causa, avente natura documentale, è così decisa.
Considerato che:
− nella lettera di assunzione di alle dipendenze di datata Parte_1 CP_2
9.10.2020 si legge che il lavoratore è stato assunto con decorrenza 14.10.2020 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di operaio ed inquadramento del 3° livello CCNL Commercio, per lo svolgimento di mansioni di
Responsabile Tecnico;
la sede di lavoro era individuata ad Alessandria, Via Roberto Di
Ferro 24, e l'orario di lavoro a tempo pieno era distribuito su cinque giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00; al paragrafo 6 si legge: “La scrivente si riserva la facoltà di richiederLe prestazioni di lavoro eccedenti l'orario attualmente previsto cosi come durante il sabato e la domenica, anche con brevissimo preavviso, a seconda delle esigenze della stessa;
le prestazioni Le verranno remunerate con le maggiorazioni di legge previste dal C.C.N.L.”; al paragrafo 8 risulta stabilito che “Le verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda di € 2700,00 così composta: Parte_2
€ 1263,15 CONTINGENZA € 527,90 III ELEMENTO € 2,07 EL.DIS.BIL. € 5,37 AFA €
651,51 STRAORD. € 250,00” (doc. 1 ric.); Pt_3
2 RGL n. 832/2023
− dall'esame delle buste paga emesse dalla prodotte emerge come nel corso CP_2 del rapporto lavorativo con la tale società, il datore di lavoro abbia erogato al lavoratore, oltre alla retribuzione fissa determinata in contratto e pari ad € 2.700,00, altresì somme a titolo di “straord. fino 48h 15%” e somme a titolo di “straord. oltre 48h 20%” in misura variabile a seconda del numero di ore indicato come lavorato (doc. 2 ric.);
− alla luce di quanto evidenziato deve concludersi che la somma erogata mensilmente a titolo di “straord. forfait”, pari ad € 250,00, fosse senz'altro stata pensata dalle parti quale voce retributiva non correlata alla effettiva, ma neppure alla presumibile, prestazione di lavoro eccedente l'orario di lavoro ordinario previsto in contratto;
da un lato, infatti, in contratto era stato espressamente indicato che l'eventuale prestazione di lavoro straordinario, senza previsione del superamento di alcuna soglia oraria minima, sarebbe stata remunerata con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato e, nonostante tale previsione, venne contestualmente individuata, quale componente fissa della retribuzione mensile, una somma a titolo di “straord. forfait” e, dall'altro, nel concreto spiegarsi del rapporto, le ore di lavoro eccedenti l'orario contrattuale, eventualmente prestate e nella misura corrispondente a quanto indicato nello stesso cedolino (che indica altresì quando sono state prestate nel mese di riferimento), risultano essere state effettivamente retribuite separatamente ed in aggiunta alla retribuzione fissa, comprensiva della voce “strard. forfait”;
− è pacifico che subentrata alla abbia continuato a praticare le CP_1 CP_2 medesime condizioni contrattuali, compresa quella inerente da determinazione della retribuzione fissa mensile, fino a maggio 2023 (doc. 3 ric.);
− appare quindi correttamente invocato da parte ricorrente il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di lavoro straordinario, il compenso forfettario della prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro.”
(Cass. civ. sez. lav., 12/01/2011, n.542; conf. Cass. 05/01/2015 n. 4 e Cass. 30/10/2020
n.24145);
− in data 1.6.2023 la società ha sottoposta al lavoratore un nuovo testo contrattuale che, lasciando immutati qualifica, mansioni, inquadramento, sede lavorativa e orario, modificava la retribuzione, riducendola ad € 2.450,00 lordi mensili, decurtando, nello specifico, la componente di € 250,00 a titolo di “straord. forfait” (doc. 4 ric. e doc. 1 res.); detto contratto, che di fatto ben può essere considerato quale atto di rinuncia da parte del lavoratore al c.d. superminimo/trattamento di miglior favore precedentemente pattuito, risulta sottoscritto dal
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il quale tuttavia lo ha impugnato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2113 Pt_1
e 2103 c.c. (prod. ric. ud. 7.12.2023);
− si ritiene, in ogni caso, che la retribuzione riconosciuta al ricorrente non potesse legittimamente essere ridotta neppure sulla base di espresso accordo tra le parti;
− in merito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, “il principio di irriducibilità della retribuzione dettato dall'art. 2103 c.c., si applica a tutte le voci dello stipendio che siano collegate al contenuto delle mansioni svolte ed alla professionalità del dipendente” e “Possono viceversa essere ridotte quelle erogazioni retributive che trovano la loro causa non nel contenuto della mansione richiesta al lavoratore, ma in modalità estrinseche di svolgimento delle stesse, che vengano meno con l'assegnazione al nuovo incarico (ex plurimis Cassazione n. 11362/2008, Cass. Sez. Lav. 6763/2002)”
(Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22401);
− nel caso in esame, come osservato in precedenza, il superminimo è stato concesso in maniera del tutto svincolata dalle modalità estrinseche di svolgimento delle mansioni, pertanto, è divenuto parte integrante della retribuzione, alla quale si applica il principio di irriducibilità previsto dall'art. 2103 c.c.;
− deve darsi atto, infatti, del superamento da parte della Suprema Corte dell'orientamento secondo cui “in tema di rapporto di lavoro subordinato il cosiddetto superminimo, quale emolumento che si aggiunge alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, è nella piena disponibilità delle parti, non riguardando l'applicazione di disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi;
quindi è sempre possibile che le parti, dopo aver stabilito in un accordo individuale l'erogazione del superminimo, ne prevedano con un successivo accordo l'eliminazione in tutto o in parte. Peraltro l'adesione del lavoratore a un accordo modificativo di tal fatta può consistere in un comportamento concludente dello stesso che continui a prestare la propria opera mostrando di adeguarsi spontaneamente alle nuove condizioni retributive, sempre che tale comportamento – in relazione alle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro in corso – non debba ritenersi determinato da intento diverso da quello di accettare il mutamento predetto” (in questi termini si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5655 del 18.11.1985), oggetto di consapevole rimeditazione in numerose e costanti pronunce successive, nelle quali è stato ribadito che il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. implica che “la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della
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retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate”: così
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16106 del 27.10.2003 (che in motivazione ha espressamente dissentito rispetto alla diversa soluzione confermata da Cass. 5 luglio 1997,
n. 6083, secondo cui l'art. 2103 c.c. “è inderogabile solo nel senso che il datore di lavoro non può, nel corso del rapporto, modificare unilateralmente la retribuzione attribuita al lavoratore”, osservando che “anzitutto questa pronuncia oblitera la chiara lettera dell'art.
2103, secondo comma, c.c. cit. Quanto alla motivazione, poi, essa si basa soltanto sul richiamo di Sez. Un. 8 novembre 1971 n. 3145, riferita ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 13 L. 20 maggio 1970, n. 300, che novellò l'art. 2103 c.c. cit., formulando il testo attualmente vigente”) nonché, in senso conforme, Id., sentenza n.
10449 dell'8.5.2006;
− in conclusione, il patto contenuto nel contratto 1.6.2023 è da ritenersi nullo per contrarietà a norma imperativa e deve affermarsi quindi il diritto del lavoratore ricorrente a percepire, anche per il mese di giugno 2023 e successivi, la retribuzione lorda mensile fissa di €
2.700,00, comprensiva di € 250,00 quale superminimo individuale, con conseguente condanna della società resistente a corrispondergli le differenze retributive maturate con decorrenza dal mese di giugno 2023, detratte le somme corrisposte in corso di causa (da novembre 2023) a titolo di “Premio produzione” e pari ad € 180,00 mensili, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto del lavoratore ricorrente a percepire la retribuzione lorda mensile fissa di € 2.700,00;
− condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate con decorrenza dal mese di giugno 2023, detratto quanto già percepito in corso di causa (da novembre 2023) a titolo di “Premio produzione” pari ad € 180,00 mensili, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
5 RGL n. 832/2023
− condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.059,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed € 21,50 per c.u..
Alessandria, 27.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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