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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2247/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2247
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 293/2023 (R.G. 768/2023),
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
case (NA) e (C.F. nata il [...] Parte_2 C.F._2
a Boscotrecase (NA), entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Monica Cirillo (C.F. ) C.F._3
- PEC e dall'avv. Fausta Antonella Cirillo (C.F. Email_1 [...]
) – PEC presso il cui studio C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliano in Torre Annunziata (NA) al corso Umberto I n. 47/E,
- opponenti -
1 E
p. iva , con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(MI) in Piazza Della Trivulziana n. 4/A in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. ) e per Controparte_2 C.F._5
essa, quale procuratore, (p. iva - C.F. Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del Consigliere Delegato (C.F. P.IVA_3 Controparte_2
) con sede legale in Milano (MI) in Piazza della Trivulziana C.F._5
n. 4/A, nonché sede operativa in La SP (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n.
170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele
Zurlo (C.F. ) - PEC ed Andrea Or- C.F._6 Email_3
nati (C.F. - PEC con studio in La Spe- C.F._7 Email_4
zia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La SP (SP) alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
- opposta -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 20.04.2023, Parte_3
e spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
293/2023 R.G. n. 768/2023 dell'11.02.2023 emesso da Questo Tribunale per l'im-
porto di euro 9.736,45 oltre interessi legali e spese del procedimento.
Gli opponenti chiedevano:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito dell'opposta per i motivi indicati;
2 2) nel merito, dichiarare nullo ovvero inammissibile e/o improponibile il decreto di ingiunzione opposto ed in ogni caso rigettare nel merito la domanda di pagamento formulata dall'opposta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto anche per totale mancanza di prova del credito;
3) condannare l'opposta al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
Si costituiva ritualmente l'opposta impugnando e contestando la domanda. CP_1
Chiedeva:
in via pregiudiziale, concederle termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto de-
creto ingiuntivo n. 293/2023, R.G. n. 768/2023, dell'11.02.2023 emesso da Questo
Tribunale, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 293/2023, R.G. n. 768/2023,
dell'11.02.2023 emesso da Questo Tribunale;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, e Parte_1 [...]
al pagamento in favore di della diversa, mag- Parte_2 Controparte_1
giore o minore somma risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
Il Tribunale in data 01.11.2023 invitava la parte opposta ad effettuare il T.M.O..
Successivamente il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e,
poi, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
3 In primis, va subito dichiarata l'improcedibilità della domanda per omessa effettua-
zione del tentativo di mediazione obbligatorio, disposto da Questo Tribunale a ca-
rico dell'opposta.
Consegue l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato assolvimento del predetto onere.
Superfluo, pertanto, l'esame delle eccezioni sollevate e del merito del giudizio.
Va, pertanto revocato il D.I. n. 293/2023 - R.G. n. 768/2023, dell'11.02.2023
emesso da Questo Tribunale.
Riguardo le spese di giudizio, le stesse, trattandosi di pronuncia in rito, vanno poste a carico della parte onerata ad effettuare il er la metà e compensate per il Pt_4
residuo 50%. Si liquidano come segue.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara improcedibile la domanda per omessa effettuazione del tentativo di media-
zione obbligatorio ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013;
2) revoca il D.I. n. 293/2023 - R.G. n. 768/2023, dell'11.02.2023 emesso da Questo
Tribunale;
3) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida, per tale 50%, nella misura di euro 2.500,00 di cui euro 100,00
per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge, con attribuzione alle avv.sse Fausta Antonella Cirillo e
Monica Cirillo, dichiaratesi anticipatarie;
4) compensa fra le parti, la residua metà di spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.05.2025
4 Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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