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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Zita che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra e Parte_1 il Sig. in data 06/12/2017 in SE AN GI (MI), e trascritto nei registri dello Stato CP_1 Civile del Comune di SE AN GI (MI), al n. 125, Parte I, Anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE AN GI (MI) e dei rispettivi Comuni di nascita di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. pagina 1 di 3 2) Dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di ogni bene mobile posseduto in comune.
3) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo di adeguate risorse proprie, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
4) Dare atto che le parti godono di soluzioni abitative autonome ed indipendenti.
5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ex art. 2 D.M. 55/14, da distrarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati. Premesso che:
- OR Di e hanno contratto matrimonio a SE AN GI (MI) Pt_1 CP_1 il 6.12.2017 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva, in particolare, che “(…) a decorrere dalla fine dell'anno 2019, il Sig. CP_1 (…) esercitava reiterate violenze fisiche e morali nei confronti dell'odierna ricorrente”, descriveva i diversi episodi che avevano determinato la pronuncia della separazione con addebito al coniuge e l'emissione del provvedimento cautelare (in sede penale) dell'allontanamento dalla casa coniugale;
ricostruiva le condizioni patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 5.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni di parte ricorrente, dichiarava la contumacia di in considerazione della regolarità della CP_1 notifica degli atti introduttivi, ordinava la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
ritenuto che:
- relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con sentenza n. 612/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 15.2.2024, pubblicata il 21.2.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata;
non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. A tal fine, la ricorrente ha dichiarato all'udienza del 5.11.2025;” L'ultima volta che ho visto mio marito è stato un anno e mezzo fa circa all'udienza in sede penale nel processo per maltrattamenti, da allora non l'ho più visto né sentito”. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi come confermato dalle parti. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55 per cui va emessa la richiesta pronuncia.
pagina 2 di 3 Le spese devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente che non si è opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in SE AN GI (MI) il 6.12.2017 (trascritto al n. 125 Parte I del CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2017);
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SE AN GI (MI) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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