Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 119 del 2020 vertente
TRA
P.IVA 1 ) in persona del (C.F. Parte 1
Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
CP 1 , (C.F. C.F. 1 con l'Avv. Antonino Piro
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come nelle note in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il Parte 1 ha impugnato la sentenza n. 1341/2019 con cui il Tribunale
[...] ordinario di Viterbo ha respinto il ricorso e confermato il decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale n. 277/2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha condannato l'opponente a rifondere le spese di lite della opposta che sono state liquidate in euro 1.750,00 per compenso professionale oltre accessori di legge
17.3.2018 emesso nel procedimento R.G. 657/2018 con cui il Tribunale di Viterbo l'aveva condannato pagina 3 di 4 a pagare la somma di € 53.190,12, oltre interessi e spese di giudizio, a favore di CP_1 per crediti relativi a canoni locatizi ed oneri condominiali relativi ad immobili siti in Montefiascone. Esponeva parte opponente che il decreto era stato concesso sulla base di n. 2 contratti di locazione, stipulati tra il Comune di Montefiascone e Parte 2 per le esigenze del
Tribunale di Viterbo - sezione distaccata di Montefiascone e da adibire ad uso archivio;
che la opposta CP_1 aveva agito quale successore mortis causa di Persona 1 deceduto il 10.3.2003; che i contratti in questione erano stati stipulati con il Comune di Montefiascone il 29.1.2003, per una durata di sei anni ed in seguito tacitamente rinnovati;
che con il contratto n. 623 del 4.4.2003 il canone mensile era stato rideterminato ed aumentato;
che dall'1.9.2015 al Comune di Montefiascone era subentrato il Ministero della Giustizia in forza della legge n. 190/2014; che da detta data non erano più stati corrisposti i canoni di locazione e gli oneri condominiali;
che il 30.5.2017 erano state riconsegnate le chiavi alla opposta;
che parte opposta aveva errato nella indicazione del titolo azionato;
che infatti i due contratti stipulati con il Comune di Montefiascone con decorrenza dall'1.1.2003 avevano durata di anni sei ed erano scaduti il
31.12.2008; che detti contratti non si erano tacitamente rinnovati non avendo la
PA manifestato la sua volontà con un atto scritto "ad substantiam"; che dunque dal 31.12.2008 1'Amministrazione aveva occupato senza titolo gli immobili, in via di mero fatto;
che non era dovuto alcun corrispettivo ma solo un'indennità di occupazione;
che inoltre la morte del contraente originario Parte 2 era avvenuta il 10.3.2003 prima della variazione contrattuale del 4.4.2003; che inoltre non era stato rispettato il disposto dell'art. 3 comma 4 del DL 6 luglio 2012 n. 95; che infatti non era stata applicata la riduzione del 15% prevista dall'art. 3 comma 4 del DL 6 luglio 2012 n. 95; che in applicazione di detta previsione era eventualmente dovuta per il periodo 1.9.2015 - 31.5.2015 la somma di € 39.500,62, oltre agli oneri condominiali;
che la opposta non aveva provato la debenza degli oneri condominiali non avendo allegato alcuna delle prove previste dall'art. 633 co. 1 n. 1) e che non aveva mai ricevuto le fatture per i canoni di locazione in questione. Si costituiva CP 1 esponendo che i contratti erano stati originariamente stipulati con il Comune di Montefiascone;
che il Ministero. della Giustizia era subentrato nel rapporto locatizio dall'1.9.2015 ai sensi dell'art. 1, comma 526 della L. 23.12.2014 n. 190; che l'Amministrazione opponente non aveva esercitato il diritto di recesso previsto dalla normativa;
che i locali erano stati riconsegnati solo il 30 maggio 2017; che i contratti di locazione originari erano rimasti produttivi di effetti;
che i contratti si erano rinnovati per ulteriori sei anni dal 28.1.2015, prima del subentro del Ministero al Comune di Montefiascone;
che il Comune di Montefiascone aveva continuato a versare il canone sino all'agosto 2015; che il Ministero della Giustizia dall' 1.9.2015 aveva continuato ad utilizzare gli immobili omettendo di corrispondere il canone;
che al momento del subentro i contratti si erano rinnovati sino al 28.1.2021; che comunque le somme erano dovute a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero per indennità di occupazione senza titolo ex art. 2043 c.c.; che sino alla riconsegna del 30.5.2017 non aveva avuto la disponibilità del bene occupato dalla opponente;
che Parte_2 era deceduto il 10.5.2003 dopo l'integrazione contrattuale del 4.4.2003; che la riduzione del canone del 15% era stata prevista dall'art. 3 comma 4 del DL 6 luglio 2012 n. 95 solo a favore delle Amministrazioni Centrali mentre i contratti erano stati stipulati dal Comune di Montefiascone;
che il subentro si era verificato dopo l'entrata in vigore della richiamata disposizione normativa;
che gli oneri condominiali erano stati determinati in forza delle tabelle millesimali già applicate al rapporto, che i relativi importi erano stati sempre corrisposti dal Comune di pagina 4 di 4 Montefiascone e che le fatture non erano state inviate non avendo il Parte 1 mai corrisposto alcuna somma. Alla udienza 14.11.19 le parti concludevano come da verbale."
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: "La domanda in esame
è stata proposta dal per ottenere la revoca o Parte 1
l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 277/2018 del 17.3.2018 emesso nel procedimento R.G. 657/2018 con cui il Tribunale di Viterbo l'aveva condannato a pagare la somma di € 53.190,12, oltre interessi e spese di giudizio, a favore di CP 1 per crediti relativi a canoni locatizi ed oneri condominiali relativi ad immobili siti in Montefiascone. La domanda di parte opponente è respinta perché infondata, essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opposta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16). In particolare i contratti di locazione originariamente stipulati con il Comune di Montefiascone si sono rinnovati per sei anni dal 28.1.2015, prima del subentro del Ministero della
Giustizia. L'originario contraente ha continuato ad occupare l'immobile ed ha provveduto ad adempiere spontaneamente versando i canoni previsti, ragion per cui il Parte 1 poteva solo recedere dal contratto. Il rapporto si è dunque risolto solo a seguito della riconsegna dei locali avvenuta il 30.5.2017. Sino a tale data e da quella del subentro dell' 1.9.2015, il Ministero della Giustizia è tenuto a corrispondere i canoni a titolo di indennità di occupazione ex art. 2043 cc. oltre agli oneri condominiali, sempre versati in precedenza dell'Amministrazione
Comunale, e calcolati sulla base delle tabelle millesimali mai contestate. Il decreto n. 277/2018 del 17.3.2018 è confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo."
ha proposto appello per il motivo che di 3.- Il Parte 1 seguito si enuncia mentre ha chiesto rigettarsi integralmente CP 1 il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari. In ordine all'eccezione di legittimità costituzionale da quest'ultima sollevata si veda Corte cost. sentenza n. 64 del 2016.
4.- L'appellante deduce la "Violazione dell'art. 3 comma 4 del DL 6 luglio 2012 n. 95 conv. con modificazioni dalla L. 135/2012 omessa pronuncia” per non aver il Tribunale statuito in ordina alla richiesta applicazione della riduzione del 15% prevista dalla normativa richiamata e dunque condannato il Parte 1 alla corresponsione della minor somma di Euro 39.500,62, oltre interessi legali. In particolare, in relazione alle somme richieste a titolo di canoni di locazione, il Tribunale avrebbe errato nel non applicare la suddetta riduzione del 15% ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DL 6 luglio 2012 n. 95 conv. con modificazioni dalla L.
135/2012. Secondo l'appellante tale norma prevederebbe un automatico inserimento della riduzione del canone di locazione nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Inoltre, per espressa disposizione normativa «Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto». A sostegno adduce giurisprudenza di legittimità secondo cui si tratterebbe di una riduzione "ope legis" della controprestazione a carico della P.A. per ragioni di contenimento della spesa applicabile alle Amministrazioni centrali e, dunque, anche nel caso di specie, nonostante il fatto che i contratti originariamente siano stati stipulati dal Comune di Montefiascone.
Inoltre, vi sarebbe un esplicito richiamo alle eventuali modifiche legislative all'art. 20 di entrambi i contratti oggetto di impugnazione. Pertanto, secondo l'appellante la somma complessivamente dovuta dal Parte 1 per il periodo 1.9.2015 - 31.5.2015 [recte 2017] sarebbe pari ad euro 39.500,62, diversa da quella indicata nel decreto ingiuntivo e confermata dalla sentenza impugnata
5.- Il motivo è fondato.
La ratio sottesa alla norma in esame è la riduzione della spesa pubblica, inizialmente con riferimento alle Amministrazioni centrali, quindi, con la novella di cui al d.l. 66/2014 anche per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/200. Di conseguenza, la riduzione automatica del 15% del canone si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie. Nel caso in esame la sentenza di primo grado, non censurata sul punto, ha riconosciuto che a partire dalla data del subentro del Ministero della Giustizia (1.9.2025) e sino alla riconsegna dei locali (30.5.2027) «il Parte_1 è tenuto a corrispondere i canoni a titolo di indennità di occupazione ex art. 2043».
In considerazione del chiaro disposto normativo del citato art. 3, comma 4, del DL n. 95 del 2012 in base al quale «A naloga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto» la riduzione richiesta deve essere applicata al caso in esame. D'altronde, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale riduzione si applica a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene affermando che "ai fini dell'applicabilità della norma (e quindi della riduzione ope legis nella misura del 15 per cento) non rileva che il bene sia nella disponibilità dell'ente pubblico in forza di un contratto efficace o in forza di un titolo contrattuale fisiologicamente scaduto o patologicamente venuto meno o, da ultimo, per una occupazione sine titulo, sia essa derivata ab origine dalla mera assunzione di un potere di fatto sul bene ovvero conseguente all'eliminazione giudiziale del titolo contrattuale" (Cass. sez. III, n. 6389/2018).
5. In conclusione, l'appello del Parte 1 è fondato e deve essere accolto.
6.- L'esito della lite giustifica la compensazione di ¼ delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal in parziale riforma della sentenza n.Parte 1 1341/2019 del Tribunale Ordinario di Viterbo, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Parte 1 al pagamento di euro 39.500,62 in favore di oltre interessi dalle CP 1 singole scadenze al saldo;
al pagamento delle spese di lite, al netto
2) condanna il Parte 1 della compensazione, in favore di CP_1 che si liquidano in euro 2.800 per il primo grado di giudizio ed euro 3.000 per questo grado, oltre spese generali,
Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 02.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati