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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. - 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26056 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 17.3.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento notificato il 25.10.2024 per TOSAP dovuta nell'anno 2019 per il passo carrabile di accesso alla sua abitazione. A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: che egli non era tenuto a pagare la tassa prevista per l'occupazione di suolo pubblico in quanto Indirizzo_1, ove risiedeva, era una strada privata, come risultava dalla segnaletica esistente;
che spettava all'ente impositore dare la prova del presupposto impositivo e cioè della natura pubblica della strada;
che egli aveva tramite un legale ripetutamente segnalato alla Dogre che la via in cui abitava non era pubblica;
che il credito era comunque prescritto;
che l'avviso di accertamento non risultava sottoscritto da dipendente con qualifica dirigenziale;
che l'atto impugnato era nullo per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Dogre RL, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, deducendo: che l'avviso di accertamento riguardava l'anno 2019 e non vi era prova che in quell'anno Indirizzo_1 fosse strada privata, riguardando le foto prodotte dal ricorrente l'anno 2022; che peraltro mancava la prova che la segnaletica esistente nell'anno 2022 fosse stata affissa con l'autorizzazione del Comune;
che le altre doglianze del contribuente erano manifestamente infondate;
che, in particolare, era stato rispettato il termine quinquennale di prescrizione, mentre la disciplina relativa alla sottoscrizione da parte dei dirigenti degli avvisi di accertamento non riguardava le imposte locali;
quanto al criterio di calcolo degli interessi, era agevolmente ricostruibile dall'atto impugnato.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, spetta all'Ente impositore dimostrare il presupposto impositivo e, quindi, nella specie la natura pubblica della strada prospiciente l'abitazione del contribuente.
Nel caso in esame il ricorrente ha contestato la natura pubblica di Indirizzo_1 ed ha sostenuto che si trattava di una strada privata, fornendo un principio di prova di tale assunto, esibendo delle foto relative all'anno
2022 comprovanti la presenza di segnali che avvisavano i passanti del divieto di accesso.
A fronte di tale principio di prova la RE RL si è limitata a contestare quanto documentato dal contribuente, senza però fornire alcuna prova del presupposto impositivo e senza considerare che una strada privata nel
2022 ben difficilmente poteva essere pubblica nell'anno 2019.
Il ricorso va quindi accolto con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150/00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. - 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26056 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 17.3.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento notificato il 25.10.2024 per TOSAP dovuta nell'anno 2019 per il passo carrabile di accesso alla sua abitazione. A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: che egli non era tenuto a pagare la tassa prevista per l'occupazione di suolo pubblico in quanto Indirizzo_1, ove risiedeva, era una strada privata, come risultava dalla segnaletica esistente;
che spettava all'ente impositore dare la prova del presupposto impositivo e cioè della natura pubblica della strada;
che egli aveva tramite un legale ripetutamente segnalato alla Dogre che la via in cui abitava non era pubblica;
che il credito era comunque prescritto;
che l'avviso di accertamento non risultava sottoscritto da dipendente con qualifica dirigenziale;
che l'atto impugnato era nullo per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Dogre RL, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, deducendo: che l'avviso di accertamento riguardava l'anno 2019 e non vi era prova che in quell'anno Indirizzo_1 fosse strada privata, riguardando le foto prodotte dal ricorrente l'anno 2022; che peraltro mancava la prova che la segnaletica esistente nell'anno 2022 fosse stata affissa con l'autorizzazione del Comune;
che le altre doglianze del contribuente erano manifestamente infondate;
che, in particolare, era stato rispettato il termine quinquennale di prescrizione, mentre la disciplina relativa alla sottoscrizione da parte dei dirigenti degli avvisi di accertamento non riguardava le imposte locali;
quanto al criterio di calcolo degli interessi, era agevolmente ricostruibile dall'atto impugnato.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, spetta all'Ente impositore dimostrare il presupposto impositivo e, quindi, nella specie la natura pubblica della strada prospiciente l'abitazione del contribuente.
Nel caso in esame il ricorrente ha contestato la natura pubblica di Indirizzo_1 ed ha sostenuto che si trattava di una strada privata, fornendo un principio di prova di tale assunto, esibendo delle foto relative all'anno
2022 comprovanti la presenza di segnali che avvisavano i passanti del divieto di accesso.
A fronte di tale principio di prova la RE RL si è limitata a contestare quanto documentato dal contribuente, senza però fornire alcuna prova del presupposto impositivo e senza considerare che una strada privata nel
2022 ben difficilmente poteva essere pubblica nell'anno 2019.
Il ricorso va quindi accolto con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150/00, oltre accessori come per legge, se dovuti.