Art. 2.
Nel caso che, decorso il termine di cui all'articolo precedente, le operazioni di liquidazione, non fossero ancora ultimate, esse verranno affidate al Ministero del tesoro, il quale procedera' nel piu' breve termine alla chiusura della liquidazione.
Nel caso che, decorso il termine di cui all'articolo precedente, le operazioni di liquidazione, non fossero ancora ultimate, esse verranno affidate al Ministero del tesoro, il quale procedera' nel piu' breve termine alla chiusura della liquidazione.