Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3081/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”,
promossa da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Stefania Sanna presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 08/01/2025, di seguito riportate
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 Per_2
dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre che trasferirà la casa familiare nella abitazione in Alghero nella via Enrico Costa n. 28 a far data dal prossimo 29 settembre, ove sposterà la propria residenza e quella dei figli. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi,
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3. Il padre potrà tenere con sé e , ogni qual volta lo desideri, previo accordo con Persona_1 Per_2
la madre e a garanzia di continuità della relazione parentale e dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali, potrà vedere e tenere con sé i minori almeno due pomeriggi a settimana (indicativamente il lunedì ed il mercoledì), da concordarsi con la madre in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, prelevandoli all'uscita di scuola (alle ore 14 ed alle ore 16.30 ) e Persona_1 Per_2
riaccompagnandoli presso abitazione materna dopo cena, alle ore 21.00 nel periodo invernale, ed alle 22.00
durante le vacanze estive;
4. nel fine settimana alternando dalle ore 13.00 del venerdì, con prelievo dall'istituto scolastico ovvero dalla madre, sino alle ore 19.00 del sabato;
e dalle 19.00 del sabato fino alla domenica dopo cena alle 21.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.00 nel periodo estivo.
5. per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre,
il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
così si seguirà
il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il
1°novembre e l'8 dicembre. Preferibilmente i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, in caso contrario ad anni alterni con ciascuno di loro;
6. i bambini trascorreranno con la madre la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del compleanno del medesimo e della festa del papà.
7. durante la permanenza dei minori con il padre, la madre potrà vederli quando lo desideri e, viceversa,
durante il soggiorno dei bambini con la madre, il padre potrà vederli quando lo desideri;
8. le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente;
9. i contatti quotidiani dovranno avvenire senza interferenze da parte dell'altro genitore il quale si dovrà
attivare nel sensibilizzare i minori nelle ipotesi in cui questi ultimi non intendano farlo spontaneamente;
pagina 2 di 4 10. ciascun genitore si impegna ad accompagnare e riprendere i bambini nelle attività sportive, ludiche o extrascolastiche, nei giorni in cui gli stessi si trovino presso di sé. Nel caso di difficoltà di uno dei due, per l'accudimento dei minori dovrà essere data priorità all'altro genitore, ai nonni e, solo in via residuale, a persone di fiducia di entrambe le parti;
in alternativa e tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
11. Il signor si impegna e si obbliga a corrispondere a titolo di contributo nel mantenimento dei figli Pt_1
l'importo mensile di € 500,00; tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere versata a mezzo bonifico presso l'Iban della signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. La Pt_1
signora percepirà inoltre l'intero importo dell'assegno unico universale, che alla scadenza annuale Pt_1
sarà Sua cura richiedere. I genitori dovranno altresì dividere nella giusta metà tra loro le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate - compresa la mensa scolastica della minore
-, così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 Per_2
che si allegano per formare parte integrante del presente atto.
12.Disporre che tutte le altre questioni attinenti le condizioni dell'affidamento dei minori figli siano regolamentate come da piano genitoriale allegato, congiuntamente predisposto e condiviso tra i coniugi;
13.I ricorrenti dichiarano, altresì, di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
14.I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
08/01/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO, Atto N. 22, Parte 2, Serie A - Anno
2012, Ufficio 1). Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di Trattazione scritta del 08/01/2025, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 20.01.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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