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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1667/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Strada Statale Parte_1
Appia7 15 82010 ROTONDI ITALIA, presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO
PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 elettivamente domiciliato in alla via Foschini , rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 24/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 parte ricorrente ha chiesto di “IN VIA
PRELIMINARE, sospendere – anche inaudita altera parte - per le ragioni di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione pagamento n. 01-003045231 –
Mancato versamento ritenute contributive e assistenziali avviso di accertamento
1 n. relativa all'atto di accertamento n. .1100.24/06/2024.0178277 del CP_1
24.06.2024 e riferite all'anno 2022 - NEL MERITO, accertare l'assenza in capo al ricorrente, sig. , di responsabilità debitoria solidale con la Parte_1
società (CF/PI: in ragione delle omissioni Controparte_2 P.IVA_1 contributive rivendicate dall' con l'ingiunzione pagamento n. 01- CP_1
003045231 – Mancato versamento ritenute contributive e assistenziali avviso di accertamento n. relativa all'atto di accertamento n.
.1100.24/06/2024.0178277 del 24.06.2024 e riferite all'anno 2022; - CP_1 conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente, sig.
(CF: )), all' e, quindi, annullare Parte_1 C.F._1 CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 01-003045231 relativa all'atto di accertamento
.1100.24/06/2024.0178277 del 24.06.2024 e riferite all'anno 2022 per CP_1
complessivi € 1.414,16; - condannare , in persona del Direttore Controparte_3
Generale e Legale Rappresentante p.t., con sede Via Michele Foschini n.28, al pagamento delle spese di causa, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, più rimborso forfettario per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario;
”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che avendo CP_1 provveduto all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
2 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal
3 fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a
4 permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il suddetto pagamento da parte dell' è avvenuto antecedentemente alla CP_1
celebrazione della prima udienza. La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto conto che l'adempimento della CP_1
prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano in € 1.100,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 25/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5 6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1667/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Strada Statale Parte_1
Appia7 15 82010 ROTONDI ITALIA, presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO
PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 elettivamente domiciliato in alla via Foschini , rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 24/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 parte ricorrente ha chiesto di “IN VIA
PRELIMINARE, sospendere – anche inaudita altera parte - per le ragioni di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione pagamento n. 01-003045231 –
Mancato versamento ritenute contributive e assistenziali avviso di accertamento
1 n. relativa all'atto di accertamento n. .1100.24/06/2024.0178277 del CP_1
24.06.2024 e riferite all'anno 2022 - NEL MERITO, accertare l'assenza in capo al ricorrente, sig. , di responsabilità debitoria solidale con la Parte_1
società (CF/PI: in ragione delle omissioni Controparte_2 P.IVA_1 contributive rivendicate dall' con l'ingiunzione pagamento n. 01- CP_1
003045231 – Mancato versamento ritenute contributive e assistenziali avviso di accertamento n. relativa all'atto di accertamento n.
.1100.24/06/2024.0178277 del 24.06.2024 e riferite all'anno 2022; - CP_1 conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente, sig.
(CF: )), all' e, quindi, annullare Parte_1 C.F._1 CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 01-003045231 relativa all'atto di accertamento
.1100.24/06/2024.0178277 del 24.06.2024 e riferite all'anno 2022 per CP_1
complessivi € 1.414,16; - condannare , in persona del Direttore Controparte_3
Generale e Legale Rappresentante p.t., con sede Via Michele Foschini n.28, al pagamento delle spese di causa, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, più rimborso forfettario per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario;
”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che avendo CP_1 provveduto all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
2 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal
3 fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a
4 permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il suddetto pagamento da parte dell' è avvenuto antecedentemente alla CP_1
celebrazione della prima udienza. La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto conto che l'adempimento della CP_1
prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano in € 1.100,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 25/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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