CA
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 377/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GHIA LUCIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D. QUATTRO
FONTANE N. 10 00184 ROMApresso il difensore avv. GHIA LUCIO reclamante contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
reclamato non costituito
IN PUNTO A: reclamo avverso il decreto del Tribunale di EN, Sezione Civile, pubblicato e comunicato in data 3 febbraio 2025, nel giudizio n.r.g. 88/2024.
1. propone reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Pt_1 Parte_2
EN ha rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
Società , (in quanto quest'ultima difettava del requisito Controparte_2 dimensionale di cui all'art. 2 CCII), senza, tuttavia, pronunciarsi riguardo alla domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta in via subordinata.
2. Nessuno resiste al reclamo.
pagina 1 di 3 3. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da E_
, con le quali la stessa ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione controllata
[...] ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs 14/2019, il Collegio decide come di seguito.
4. Il reclamo è fondato.
5. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta in via subordinata a quella di apertura della liquidazione giudiziale, essendo l'una e l'altra fondate sulle medesime circostanze fattuali, e rispondendosi in tal modo a esigenze di effettività della difesa ed economia processuale.
6. Tanto premesso, deve ritenersi accertata la natura di impresa minore della società debitrice: circostanza posta a fondamento del rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e non contestata dalla reclamante (che ha rinunciato in questa fase del giudizio all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice).
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'esame dei bilanci versati in atti, relativi agli esercizi 2022 e 2021, risulta che nell'anno 2021 la società ha avuto un attivo di euro 5201, ricavi per euro 2,0 e debiti complessivi per euro 208.214. Nell'anno 2022 la società ha avuto un attivo di euro 5.114, ricavi per euro 0,0, e debiti totali per euro 208.610.
Per quanto riguarda l'esercizio 2023, sebbene non sia in atti il relativo bilancio, tenuto anche conto che i debiti fiscali totali accertati in sede di istruttoria sono risultati pari ad euro
309.105,66, in linea con l'indebitamento complessivo di cui ai bilanci degli esercizi passati, è ragionevole ritenere che gli indici economico finanziari abbiano mantenuto un andamento omogeneo e, dunque, inferiore alle soglie indicate dall'art. 2 CCII.
7. Deve, poi, rilevarsi la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'apertura della procedura in discorso.
8. Ricorre lo stato di insolvenza, come è da desumersi dall'infruttuoso tentativo di recupero forzoso del credito di € 309.105,66 della reclamante, in ragione dell'assenza, riscontrata dall'ufficiale della riscossione, di beni utilmente pignorabili di proprietà della società debitrice. Sul punto si osserva inoltre che quest'ultima, a mezzo della liquidatrice IG.ra
, comparsa personalmente all'udienza del 13/01/2025, ha rappresentato Parte_3 che la Società si trova in liquidazione dall'anno 2012 e che ad oggi non risulta avere alcun patrimonio, né mobiliare né immobiliare.
Tali elementi inducono a ritenere come la complessiva situazione debitoria non consenta, a pagina 2 di 3 fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella attuale prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori.
9. L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a euro cinquantamila, e ciò solo considerando il credito della reclamante pari a € 309.105,66.
10. Non risulta, infine, che sia stata presentata dalla debitrice alcuna domanda di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
11. Il reclamo va quindi accolto e, ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della Società Controparte_2
, con rimessione degli atti al Tribunale di EN per l'adozione dei
[...] provvedimenti di cui al comma 2, art. cit.
12. L'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento de quo, e la condotta processuale tenuta dalla debitrice non costituita, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della società liquidazione c.f. con sede in Controparte_4 P.IVA_2
EN (PC) – Via Beati n. 29 c.a.p. 29122, indirizzo pec in Email_1 persona della liquidatrice IG.ra c.f. , residente in Parte_3 C.F._1
NG (PC) Via Soprani E. n. 2, c.a.p. 29020;
II. rimette gli atti al Tribunale di EN per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, CCII;
III. compensa le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25/07/2025.
Si comunichi.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 377/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GHIA LUCIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D. QUATTRO
FONTANE N. 10 00184 ROMApresso il difensore avv. GHIA LUCIO reclamante contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
reclamato non costituito
IN PUNTO A: reclamo avverso il decreto del Tribunale di EN, Sezione Civile, pubblicato e comunicato in data 3 febbraio 2025, nel giudizio n.r.g. 88/2024.
1. propone reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Pt_1 Parte_2
EN ha rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
Società , (in quanto quest'ultima difettava del requisito Controparte_2 dimensionale di cui all'art. 2 CCII), senza, tuttavia, pronunciarsi riguardo alla domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta in via subordinata.
2. Nessuno resiste al reclamo.
pagina 1 di 3 3. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da E_
, con le quali la stessa ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione controllata
[...] ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs 14/2019, il Collegio decide come di seguito.
4. Il reclamo è fondato.
5. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta in via subordinata a quella di apertura della liquidazione giudiziale, essendo l'una e l'altra fondate sulle medesime circostanze fattuali, e rispondendosi in tal modo a esigenze di effettività della difesa ed economia processuale.
6. Tanto premesso, deve ritenersi accertata la natura di impresa minore della società debitrice: circostanza posta a fondamento del rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e non contestata dalla reclamante (che ha rinunciato in questa fase del giudizio all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice).
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'esame dei bilanci versati in atti, relativi agli esercizi 2022 e 2021, risulta che nell'anno 2021 la società ha avuto un attivo di euro 5201, ricavi per euro 2,0 e debiti complessivi per euro 208.214. Nell'anno 2022 la società ha avuto un attivo di euro 5.114, ricavi per euro 0,0, e debiti totali per euro 208.610.
Per quanto riguarda l'esercizio 2023, sebbene non sia in atti il relativo bilancio, tenuto anche conto che i debiti fiscali totali accertati in sede di istruttoria sono risultati pari ad euro
309.105,66, in linea con l'indebitamento complessivo di cui ai bilanci degli esercizi passati, è ragionevole ritenere che gli indici economico finanziari abbiano mantenuto un andamento omogeneo e, dunque, inferiore alle soglie indicate dall'art. 2 CCII.
7. Deve, poi, rilevarsi la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'apertura della procedura in discorso.
8. Ricorre lo stato di insolvenza, come è da desumersi dall'infruttuoso tentativo di recupero forzoso del credito di € 309.105,66 della reclamante, in ragione dell'assenza, riscontrata dall'ufficiale della riscossione, di beni utilmente pignorabili di proprietà della società debitrice. Sul punto si osserva inoltre che quest'ultima, a mezzo della liquidatrice IG.ra
, comparsa personalmente all'udienza del 13/01/2025, ha rappresentato Parte_3 che la Società si trova in liquidazione dall'anno 2012 e che ad oggi non risulta avere alcun patrimonio, né mobiliare né immobiliare.
Tali elementi inducono a ritenere come la complessiva situazione debitoria non consenta, a pagina 2 di 3 fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella attuale prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori.
9. L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a euro cinquantamila, e ciò solo considerando il credito della reclamante pari a € 309.105,66.
10. Non risulta, infine, che sia stata presentata dalla debitrice alcuna domanda di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
11. Il reclamo va quindi accolto e, ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della Società Controparte_2
, con rimessione degli atti al Tribunale di EN per l'adozione dei
[...] provvedimenti di cui al comma 2, art. cit.
12. L'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento de quo, e la condotta processuale tenuta dalla debitrice non costituita, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della società liquidazione c.f. con sede in Controparte_4 P.IVA_2
EN (PC) – Via Beati n. 29 c.a.p. 29122, indirizzo pec in Email_1 persona della liquidatrice IG.ra c.f. , residente in Parte_3 C.F._1
NG (PC) Via Soprani E. n. 2, c.a.p. 29020;
II. rimette gli atti al Tribunale di EN per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, CCII;
III. compensa le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25/07/2025.
Si comunichi.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 3 di 3