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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2938/2024
Verbale udienza del 1° aprile 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Pasquale Aquino per delega dell'Avv. Giulia
Cafarelli;
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello per delega dell'Avv. Katya CP_1
Lea Napoletano e dall'Avv. Dario Roberto Cosimo Adornato;
Per , parte resistente, è presente l'Avv. Giovanna Suriano per delega CP_2
dell'Avv. BUCCELLA ALFREDO
.I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2938/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
In funzione di Giudice del lavoro in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza del 1° aprile 2025, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 13,24, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2938 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(Cod. Fisc: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Cafarelli, (C.F.: ), C.F._2
gusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Controparte_3
suo presidente pro-tempore, che si costituisce anche per la con sede CP_4
in Roma e quale mandatario della stessa, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Dario Roberto
Cosimo Adornato, giusta procura generale alle liti Notaio di Persona_1
Roma del 22\3\24, in atti.
Resistente
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.10.2024, l'odierna ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 09420249009950992000 di € 22.096,48 not. il
17.09.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n.39420160002740409000 di €
5.268,56, 39420170004039556000 di € 5.337,93, 39420180003837969000 di
€5.329,05 e n. 39420190005201820000 di € 5.248,84, per un totale complessivo di
€ 21.184,38 riferiti a contributi I.V.S. – anni 2015/2016/2017 e 2018.
A sostegno della domanda, parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, nonchè degli avvisi di addebito opposti;
eccepiva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento, per inesistenza dell'obbligo contributivo, evidenziando come parte ricorrente veniva iscritta alla gestione coltivatori diretti in ragione del verbale ispettivo n.
6700000276506, notificato in data 21.09.2012. Iscrizione che veniva eseguita d'ufficio. Tuttavia, l' creditore sostanziale, ad oggi, non ha mai fornito CP_1
alcuna allegazione atta a comprovare il rapporto contributivo della sig.ra
Ebbene, dal verbale ispettivo risultava che la sig.ra insegnante Pt_2 Pt_2
di ruolo, era la titolare di un'azienda agricola della quale si occupava il coniuge collaboratore, sig. , come si evince anche da sentenze allegate in atti. In CP_5
ogni caso, con riferimento all'odierna pretesa, il credito azionato risultava riferibile al sig. pertanto, occorre precisare come nulla sia dovuto poiché, CP_5
negli anni in contestazione, lo stesso, per come risultante dall'estratto previdenziale risultava dipendente di altra azienda agricola, la quale CP_1
provvedeva a versare i relativi contributi previdenziali . Eccepiva, ulteriormente, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e , quindi, concludeva, chiedendo di” per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o l'inesigibilità del credito contributivo portato negli atti impugnati e, per l'effetto, annullarlo e/o dichiararlo comunque non dovuto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, la carenza di legittimazione passiva, la tardività ex art. 24 Dlgs n. 46\99.
Sulla prescrizione ante iscrizione a ruolo, l' aveva iscritto a ruolo CP_1
correttamente i crediti e nessuna prescrizione si era verificata e, pertanto,
l'eccezione deve essere respinta. Pertanto, concludeva, chiedendo di” in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse;
in subordine, rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti.
Si costituiva l' la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, CP_2
perché trattasi di fatti che hanno ad oggetto il merito della pretesa creditoria, di un rapporto giuridico sostanziale di cui Controparte_6
non ha alcuna titolarità. - In merito alla prescrizione, eccepiva di aver interrotto la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito con atti che non erano stati impugnati, tantomeno tempestivamente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ogni suo aspetto, ed inammissibilità della tutela recuperatoria contro gli avvisi di addebito. Quindi, concludeva, chiedendo di” rigettare l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato;
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossore con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti (ed inerenti alle attività) dell'Ente Impositore;
• rigettare l'avverso ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto;
in subordine:• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertare l'obbligo in capo all'ente impositore di tenere indenne e di manlevare l' Controparte_6
, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella misura in cui
[...]
sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio. Con vittoria di spese, come per legge”.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del citato d. lgs. del 26 febbraio
1999, n. 46: invero il ricorso è stato depositato nella Cancelleria in data
23/10/2024, nel termine di giorni 40 dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 17.09.2024.
Nel merito, l'opposizione appare fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti, secondo il criterio della ragione più liquida, senza prendere posizione sulle ulteriori questioni che si ritengono assorbite. Tale impostazione
è conforme al principio dell'economicità processuale e ad esigenze di celerità
e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionavoli.
Non vi è dubbio che il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali, benché instaurato mediante opposizione a cartella esattoriale, dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
Nella specie l' non ha assolto compiutamente il suo onere probatorio, atto CP_1
a comprovare il rapporto contributivo della sig.ra relativamente Pt_2
all'iscrizione della ricorrente nella Gestione Agricola – Lavoratori autonomi, per gli anni 2015/2016/2017 e 2018, anzi, con riferimento all'odierna pretesa, il credito azionato risultava riferibile al sig. pertanto, occorre precisare CP_5 come nulla sia dovuto poiché, negli anni in contestazione, lo stesso, per come risultante dall'estratto previdenziale risultava dipendente di altra CP_1
azienda agricola, la quale provvedeva a versare i relativi contributi previdenziali. Nulla dimostra l' relativamente al reddito percepito dalla CP_1
ricorrente, insegnante di ruolo, né quanto al reddito imputabile al coniuge, quale lavoratore autonomo da un lato e lavoratore dipendente dall'altro.
Per cui non sussistendo dati che consentano di affermare che il lavoro autonomo costituisca l'attività prevalente dell'odierna ricorrente, produttiva della maggiore fonte di reddito rispetto ai ricavi derivati da lavoro dipendente in relazione sia “al titolare non attivo” che “al coniuge collaboratore”
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito n.39420160002740409000; n.39420170004039556000,
n.39420180003837969000 e n. 39420190005201820000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420249009950992000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposto come liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda eccezione ed istanza disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda, e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente
[...]
a titolo di contributi IVS coltivatori diretti per gli anni Parte_3
2015/2016/2017 e 2018 ;2) per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n.39420160002740409000; n.39420170004039556000, n.39420180003837969000 e n. 39420190005201820000, sottesi all'intimazione di pagamento n.
09420249009950992000; 3) condanna l' alla refusione, in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite che liquida complessivamente in euro 1865,00, oltre accessori come per legge, mediante distrazione in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi, 1° aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo