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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Guaglione Luciano Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 696 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 259/2021, resa dal Tribunale di Trani il 03.02.2021, non notificata, avente ad oggetto: contratto vendita beni mobili – risoluzione per inadempimento tra
rappresentato e difeso dagli avvocati Rossella Ruberto e TO Parte_1
AR, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Bari
=Appellante= e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Quagliarella, per Controparte_1 mandato a margine della comparsa di costituzione in prime cure, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Lospinoso, in Bari
=Appellato Contumace=
All'udienza collegiale del 24.11.2023, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 02.10.2015, convenne Parte_1
innanzi al Tribunale di Trani esponendo che egli, collezionista di Controparte_1 auto storiche, nel luglio del 2014, consultando il sito internet Subito.it, aveva visionato pagina 1 di 15 un annuncio di vendita di una Ferrari Mondial T. cabrio, TO56428R, con 11.000 Km di percorrenza, per il prezzo di € 33.000,00, inserito dalla concessionaria auto Style Auto di , corrente in Canosa di Puglia. Controparte_2
Reputando l'offerta interessante, tramite suo figlio, , aveva interloquito Persona_1 telefonicamente e via mail con , titolare della concessionaria che Controparte_2 aveva pubblicato l'annuncio, il quale, per conto del proprietario dell'auto, Tes_1
, aveva fornito le informazioni utili al perfezionamento dell'affare, compreso il
[...] costo per il tagliando di manutenzione, da eseguirsi presso l'officina Ferrari “Radicci” di Bari. In data 29.07.2014 esso attore, previa cancellazione della clausola “visto e piaciuto” aveva, quindi, sottoscritto il contratto di compravendita trasmessogli dal venditore, con il quale era stato concordato il prezzo di euro 33.000,00 per l'acquisto del veicolo oltre alle altre spese ivi previste. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto esso attore aveva versato il previsto acconto di € 3.000,00, laddove il saldo avrebbe dovuto versarsi al momento della consegna. Non avendo visionato il mezzo prima della stipula del contratto, il figlio di esso attore aveva contattato l'officina presso la quale l'auto era stata portata per CP_3
l'esecuzione del tagliando di manutenzione, il cui addetto lo aveva rassicurato dell'integrità del veicolo anche con riferimento all'originalità della tappezzeria in pelle e degli arredi interni, salvo che per la presenza di un buco presente nella capotte. Con nota mail del 29.09.2014, esso attore, lamentando il ritardo nella consegna, aveva richiesto chiarimenti sullo stato complessivo del veicolo, ma il venditore, senza riscontrare la richiesta, in data 07.10.2014 aveva restituito l'acconto ricevuto con la causale “annullamento contratto”. Le successive diffide di esso attore inoltrate con note del 30.10.2014 e del 18.12.2014, volte a conseguire l'adempimento del contratto erano rimaste prive di effetto;
non solo, ma da una successiva visura al PRA, egli aveva appreso che venditore in data 09.02.2015 aveva alienato l'auto allo stesso titolare della Style Auto, CP_2
[...]
Tanto premesso, l'attore chiese che, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto inter partes, per grave inadempimento del convenuto - venditore, lo stesso fosse condannato al pagamento di € 18.000,00, o della diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, anche a titolo di danni da lucro cessante e/o da perdita della chance di realizzare maggiori incrementi patrimoniali.
, costituitosi con comparsa depositata il 22.12.2015, eccepì Controparte_1 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione perché generico e la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.. Contestò, in ogni caso, la fondatezza della domanda, deducendo che l'attore aveva accettato il veicolo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava e ne aveva visionato le condizioni attraverso le foto pubblicate sull'annuncio di vendita. Era stato altresì edotto che l'auto a fine agosto 2014 era stata trasportata presso la concessionaria di Bari, la quale agli inizi di settembre CP_3 aveva eseguito le operazioni del tagliando. Il aveva però rifiutato di riceverne la Pt_1
pagina 2 di 15 consegna e nemmeno aveva provveduto al pagamento del saldo del prezzo, pretendendo con nota mail del 29.09.2014 un'ingiustificata rivisitazione del prezzo. La sua inadempienza agli obblighi assunti aveva reso inevitabile la risoluzione del contratto per sua colpa ed esso convenuto aveva restituito l'acconto ricevuto. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda per essersi il contratto risoluto per grave inadempimento dell'attore.
Istruita la causa con prova orale e disposta CTU estimativa, l'adito Tribunale, con la pronunzia in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, disattese le eccezioni preliminari del convenuto di nullità dell'atto di citazione e di decadenza e/o prescrizione ex art. 1495 c.c., ha rigettato la dimanda attorea, dichiarando l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore. Ha regolato le spese secondo soccombenza.
Ha rilevato, il Tribunale, a fondamento della decisione assunta, che l'attore aveva contestato, dopo aver visionato l'auto, il foro nella capotte, richiedendo conseguentemente una riduzione del prezzo (cfr. lettera a/r del 30.10.2014) senza ritirare l'autovettura e, dunque, non corrispondendo al venditore l'importo residuo pattuito. Tuttavia, non risultava prodotta alcuna fotografia dalla quale si potesse desumere l'asserita presenza del foro o lo stato della capotte contestata, nonostante risultasse che tale riproduzione fotografica fosse stata inviata dalla , concessionaria, al figlio CP_4 dell'odierno attore in data 29.9.2014. Erano, infatti, presenti in atti soltanto immagini fotografiche di altre parti delle vettura in questione e annunci di vendita di altre macchine dello stesso modello. Né la certezza in ordine alla presenza di tale vizio era stata raggiunta tramite le prove testimoniali, stante anche l'inattendibilità dei testi e Persona_1 Tes_2
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali emergeva, in realtà, che il , con il Pt_1 suo comportamento, aveva, di fatto, ostacolato la conclusione dell'affare pattuito sollevando contestazioni in ordine alla sussistenza di vizi di cui, peraltro, non aveva fornito la prova, così rendendosi responsabile del mancato acquisto della vettura. Sicché, verosimilmente, a fronte di tale tentativo di ottenere uno “sconto” sul prezzo dell'auto, il aveva legittimamente risolto il vincolo contrattuale, non essendo CP_1 ravvisabile a suo carico alcun inadempimento, rispetto al quale nessuna rilevanza rivestivano le circostanze che egli avesse provveduto, in data 07.10.2014, alla restituzione dell'acconto precedentemente versato dall'attore e alla vendita, dopo alcuni mesi, ovvero in data 9/2/20015, della macchina ad altro soggetto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29.04.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande proposte in prime cure ed il favore delle spese del doppio grado.
L'appellato si è ritualmente costituito con comparsa depositata il 09.07.2021, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha riproposto le eccezione di decadenza e/o prescrizione ex art. 1495 c.c.,
pagina 3 di 15 contestando, altresì, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza collegiale del 24.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato. Con la proposta impugnazione, infatti,
l'appellante, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne censura i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile delle eccezione di decadenza e prescrizione dall'azione ex art. 1495 c.c., riproposta dall'appellato in comparsa di costituzione. Tanto, per l'assorbente considerazione che sulle eccezioni il Tribunale si è espressamente pronunciato, rigettandole. Sicché la censura di detta statuizione avrebbe dovuto proporsi con appello incidentale, laddove l'appellato si è limitato a riformulare le eccezione così come proposta in prime cure, senza in alcun modo argomentare sull'erroneità delle ragioni poste dal Primo Giudice a fondamento della statuizione del suo rigetto (cfr., tra le ultime, cfr. Cass. 04/11/2024, n. 28295 e
Cass. 27/09/2024, n. 25876).
Passando, quindi, all'esame del merito del gravame, esso è affidato ad undici motivi, di seguito sinteticamente riassunti:
1)-Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza;
Errata applicazione art 1454 cc. – Mancanza diffida ad adempiere.
Assume l'appellante l'erroneità della premessa logico giuridica su cui la sentenza impugnata si fonda per aver dichiarato che il contratto si era risolto per esclusiva colpa del , così accogliendo una generica ed errata eccezione del convenuto, senza Pt_1 avvedersi che il contratto inter partes non contemplava alcuna clausola risolutiva espressa, né era mai stata intimata, dal medesimo convenuto, formale diffida ad adempiere.
La sentenza nemmeno poteva contenere una pronuncia costitutiva di risoluzione in assenza di domanda ed in carenza di presupposti, poiché nessuna domanda riconvenzionale era stata spiegata;
né la mera eccezione di accertamento di una avvenuta presunta risoluzione per colpa dell'acquirente, poteva trovare fondamento in pagina 4 di 15 mancanza di diffida ad adempiere. Sicché, in alcun modo il contratto poteva dichiararsi risolto per colpa dell'attore.
La sentenza, quindi, era incorsa in errore avendo accertato una risoluzione carente dei suoi requisiti strutturali, non domandata o, peggio, avendo accolto una eccezione
“costitutiva” di risoluzione giudiziale inammissibile ed in contrasto con la stessa esposizione dei fatti dell'appellato.
La semplice dichiarazione dell'avvocato di parte appellata, contenuta nella nota del
25.11.2014, stante il suo tenore, non aveva alcuna idoneità a provocare lo scioglimento del contratto. Conseguentemente, in assenza di valida e fondata risoluzione, le diffide immediatamente inviate da parte dell'acquirente, intervenute con note del 30 ottobre 2014 ossia dopo la restituzione dell'anticipo e del 18 dicembre 2014, contenenti l'invito a consegnare il veicolo e l'offerta di pagare il prezzo erano intervenute su un contratto pienamente efficace e il non aver dato seguito alle stesse costituiva grave e definitivo inadempimento del venditore, l'unico rilevante ai fini di una risoluzione.
2)-Risoluzione per inadempimento venditore
Escluso che il venditore avesse proposto una domanda di risoluzione del contratto, la sola ritualmente proposta, a parere dell'appellante, era la sua ed essa doveva trovare accoglimento in ragione della condotta del venditore, che, costituendo già grave inadempimento l'aver arbitrariamente “annullato” il contratto e restituito l'acconto, non aveva dato seguito agli inviti ad adempiere, alienando a terzi l'auto compravenduta.
3)-Buona Fede in fase esecutiva – buona fede precontrattuale
L'invocata risoluzione risiedeva, secondo l'appellante, nella violazione, da parte del venditore, degli obblighi di prestazione, di quelli informativi e di buona fede nella fase precontrattuale ed esecutiva.
L'auto era stata venduta espressamente come integra e in ottime condizioni anche nei componenti. Era opportuno solo un tagliando e l'auto era iscrivibile all'ASI.
La stessa non era stata mai visionata dal compratore e lo sarebbe stata solo alla consegna, posticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto.
Nelle more, il capofficina della Officina Ferrari, dove il mezzo era stato portato dal venditore nel settembre 2014 per il tagliando, aveva informato il compratore della presenza di un buco nella capote. Esso appellante aveva prontamente rivolto la sua denuncia e le sue richieste di chiarimenti al venditore onde trovare un rimedio a quanto riscontrato, utilizzandosi, a tal fine, ricambi originali.
Il venditore, pur essendo in corso trattative per una soluzione del problema, aveva unilateralmente ritenuto di risolvere il contratto, restituendo l'acconto ricevuto, sebbene egli stesso avesse riconosciuto l'esistenza del vizio, sia pur qualificandolo pagina 5 di 15 come un mero sfinimento in un punto del tessuto della capote. Era pertanto il venditore che avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di non aver celato tale circostanza e di averla comunicata e che la stessa fosse nota al compratore, considerato che la clausola “visto
e piaciuto”, originariamente riportata in contratto, era stata cancellata da esso appellante prima della sua sottoscrizione.
La scelta del venditore di non voler adempiere nemmeno dopo la immediata e formale offerta del prezzo altro significato non poteva avere se non quello di confermare che egli fosse ben consapevole che la presa in consegna dell'auto avrebbe fatto emergere ulteriori contestazioni.
4)-Inadempimento grave - carenza presupposti Art. 1453 CC.
La sentenza era priva di qualsivoglia motivazione circa la sussistenza e gravità del presunto inadempimento in cui l'appellante sarebbe incorso.
L'asserito rifiuto del compratore a prendere in consegna l'auto ed a pagare il saldo del prezzo, che detto inadempimento avrebbe concretizzato, non era stato in alcun modo dimostrato, né esso poteva evincersi dalla nota mail del 29.09.2014 il cui contenuto era di carattere meramente interlocutorio, in quanto finalizzato ad una soluzione delle problematiche ivi rappresentate. In ogni caso, il venditore giammai aveva comunicato al compratore che l'auto era disponibile per la consegna, alla quale era subordinato il pagamento del prezzo, né prova di detta comunicazione poteva rinvenirsi nell'inoltro del conto relativo alle spese di esecuzione del tagliando, le quali avrebbero dovuto anch'esse pagarsi contestualmente alla consegna del veicolo compravenduto. Tanto, senza sottacere che il compratore con nota del 30.10.2014 aveva comunque comunicato la sua disponibilità a dar corso al contratto, pagando il prezzo convenuto.
5)-Condotta acquirente – Errata applicazione SS.UU. 11 luglio 2019, n. 18672
La richiesta del compratore, volta ad accertare le reali condizioni dell'auto compravenduta, prima che la stessa fosse consegnata, nemmeno poteva configurare un grave inadempimento, considerato che secondo l'insegnamento di cui alla sentenza delle SS. UU 11.07.2019, n. 18672, la richiesta di emendare i vizi del bene compravenduto, con effetti interruttivi della prescrizione delle azioni edilizie, ben poteva inoltrarsi in via stragiudiziale, con ciò evitando il proliferarsi di azioni giudiziarie, ma, al contempo, nemmeno giustificava iniziative unilaterali ed illecite, come quella posta in essere dall'appellato, poiché la scelta del mezzo di tutela spettava in ogni caso alla parte non inadempiente.
6)-Difesa venditore
Il venditore, peraltro, aveva incentrato le sue difese sull'eccezione di decadenza dall'azione e sulla clausola “visto e piaciuto”, senza contestare l'esistenza del vizio denunciato.
pagina 6 di 15 La prima eccezione era stata disattesa dal giudicante, la seconda era invece infondata atteso che quella clausola non era stata sottoscritta dall'acquirente, il quale, prima di sottoscrivere a sua volta il contratto, l'aveva cancellata, reinoltrandolo, così emendato, al venditore, che nulla aveva osservato al riguardo.
7)-Prova dei vizi – errata valutazione prova per presunzioni, giudice di merito, valutazione globale indizi, omissione, motivazione contraddittoria
La sentenza, nello scrutinare l'esistenza del vizio, quale parametro di buona fede della condotta attorea, era incorsa in una serie di omissioni nella valutazione delle prove, in quanto la prova dell'esistenza del vizi era stata confermata dal teste capofficina Tes_3 della di Bari, ove l'auto era stata portata per l'effettuazione del tagliando. Lo CP_3 stesso venditore aveva poi trasmesso un preventivo datato 07.09.2014 per l'acquisto della capote con il relativo prezzo vergato a mano, confermando in tal modo l'esistenza del vizio e delle trattative in corso. L'esistenza del vizio era stata, in ogni caso sottaciuta al compratore, mentre il giudicante ingiustificatamente aveva ritenuto non credibili le deposizioni dei testi e senza invece considerare le Persona_1 Tes_2 contraddizioni in cui erano incorsi i testi di parte appellata, e . CP_2 CP_5
Per altro verso, la sentenza impugnata era errata laddove aveva ritenuto che l'acquirente avesse visionato l'auto, circostanza questa mai verificatasi, e che lo stesso acquirente avesse omesso di produrre foto dalle quali avrebbe potuto evincersi il vizio denunciato, atteso che le sole foto nella disponibilità dell'acquirente erano quelle allegate all'offerta di vendita, dalle quali il vizio non emergeva.
8)-Sulla portata del vizio
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza era emerso chiaramente che la capote non era solo consumata, ma proprio bucata, strappata, con “una sdrucita”, in uno stato non compatibile nemmeno con il logorio di un bene usato. Tanto configurava certamente un vizio del bene, considerato che l'auto aveva appena 11.000 chilometri di percorrenza per cui il suo stato di manutenzione doveva ritenersi ottimale. L'auto, peraltro, era stata venduta come iscrivibile all'ASI e, quindi, integra, con parti originali, presupposto indispensabile per l'iscrizione in detto registro. Era quindi legittima la denuncia del vizio da parte dell'acquirente e la conseguente richiesta di porvi rimedio.
9)-Mezzi si prova ab probationem - prova per presunzioni, giudice di merito, valutazione globale indizi, omissione, motivazione contraddittoria
Il Giudice di prime cure aveva altresì errato nel ritenere che, ai fini della prova del denunciato vizio, fosse necessaria la produzione di una foto della capote in quanto detta prova emergeva dalla valutazione globale delle risultanze istruttorie, che comunque ne attestavano l'esistenza.
10)-Erronea applicazione onere probatorio vizi della vendita – Errata applicazione SSUU sentenza n. 11748 del 03-05-2019 pagina 7 di 15 La sentenza andava riformata anche nel capo relativo all'applicazione della regola inerente all'onere della prova circa i vizi del bene.
L'appellante non era mai stato nel possesso dell'auto proprio perché questa non era mai stata consegnata e perché la consegna era posticipata rispetto al contatto.
La Sentenza delle SS. UU. richiamata nell'epigrafe del motivo, aveva precisato che tale onere era a carico del compratore che aveva ricevuto la consegna del bene in virtù del principio della vicinanza della prova. Nella specie, invece, non essendo mai avvenuta la consegna, l'onere di dimostrare l'assenza del vizio doveva incombere su venditore. Sicché, la produzione in giudizio di foto dell'auto che ne evidenziassero l'integrità era da ritenersi a suo carico.
11)-Risoluzione contratto testimonianza – Violazione principio contraddittorio e preclusioni assertive – Principio di non contestazione
Nemmeno poteva condividersi l'assunto di parte avversa, secondo cui la risoluzione del contratto sarebbe stata comunque frutto di un'intesa tra le parti.
Giammai era stata formulata la relativa eccezioni, laddove la circostanza di siffatta intesa era stata riferita spontaneamente dal solo teste . Sicché non avrebbe CP_5 potuto valorizzarsi in alcun modo un fatto nuovo non tempestivamente dedotto in giudizio.
12)-Danni
La riforma dell'impugnata pronuncia in punto di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, non anche del compratore, imponeva l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'appellante.
Circa il quantum, esso consisteva nella differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore commerciale del veicolo all'epoca della risoluzione.
Il risarcimento competeva tanto a titolo di danno emergente e/o di lucro cessante, quanto, gradatamente, a titolo di perdita di chanche.
Stante le condizioni generali del veicolo compravenduto -certamente ottimali, considerati i pochi chilometri e la possibile sua iscrizione all'ASI- il suo valore commerciale era già di per sé superiore al prezzo di acquisto, come dimostrato dai vari annunci di vendita prodotti in giudizio. Esso sarebbe certamente aumentato nel corso del tempo, così come notoriamente accadeva per le auto storiche.
Lo stesso CTU aveva accertato un valore dell'auto compreso tra i 33.000 Euro e i
50.000,00 Euro, in un caso elevato sino a 75.000 Euro. Quindi, era da ritenersi congruo il ristoro di € 18.000,00 richiesto in citazione.
I primi undici motivi vanno esaminati congiuntamente investendo, sotto diversi profili e con diversi accenti, il capo della decisione che ha dichiarato la risoluzione del pagina 8 di 15 contratto per colpa del compratore, ritenendo insussistente l'inadempimento contestato al venditore.
Essi sono fondati
Risulta dagli atti ed è incontestato tra le parti che l'odierno appellante, residente ad
Enna, nel luglio del 2014, consultando il sito internet Subito.it, aveva visionato un annuncio di vendita di una Ferrari Mondial T. cabrio, TO56428R, con 11.000 Km di percorrenza, per il prezzo di € 33.000,00, inserito dalla concessionaria auto Style Auto di , corrente in Canosa di Puglia. Controparte_2
Tramite suo figlio, , aveva interloquito telefonicamente e via mail con Persona_1
, titolare della concessionaria che aveva pubblicato l'annuncio, il Controparte_2 quale, per conto del proprietario dell'auto, , aveva fornito le informazioni Tes_1 utili al perfezionamento dell'affare, compreso il costo per il tagliando di manutenzione, da eseguirsi presso l'officina ufficiale di Bari. CP_3
Raggiunta l'intesa sulle condizioni di vendita, in data 29.07.2014 l'appellante aveva sottoscritto il contratto di compravendita predisposto e trasmessogli dal venditore, che,
a sua volta, lo aveva preventivamente sottoscritto, per il tramite della Style Auto.
Il contratto prevedeva il prezzo del veicolo in € 33.000,00, l'esecuzione di un tagliano Ferrari per € 2.622,00, come da preventivo previamente trasmesso dal venditore, l'iscrizione all'ASI con un costo di € 250,00 e la spesa per il passaggio di proprietà di
€ 230,00. Il tutto per complessivi € 36.102,00, che avrebbero dovuto corrispondersi: quanto ad € 3.000,00 a mezzo bonifico, contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
quanto alla restante parte di € 33.102,00 alla consegna della macchina.
Nel contratto era altresì precisato che l'autovettura veniva venduta “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova …. visto e piaciuto” e che l'acquirente l'avrebbe ritirata “franco sede del venditore dopo l'intervenuto pagamento per intero”.
Risulta, inoltre, dalla copia del contratto prodotta in atti dall'appellante che la clausola
“visto e piaciuto” era stata da lui preventivamente cancellata al momento della sua sottoscrizione e, con tale modifica, il contratto era stato ritrasmesso al venditore che nulla aveva osservato riguardo ad essa.
È altresì incontestato tra le parti il versamento dell'acconto di € 3.000,00 a mezzo bonifico del 29.07.2014.
È stata poi prodotta dall'originario attore la nota mail datata 29.09.2014 indirizzata dal figlio, , alla Style Auto, che aveva curato la vendita per conto di Persona_1 [...]
, con cui si lamentava la presenza di un buco nella capote, riferitagli dal CP_1 capo della officina ove l'auto era stata portata per l'esecuzione del tagliando, CP_3
e se ne sollecitava la sostituzione con ricambi originali.
pagina 9 di 15 La nota non risulta espressamente contestata dal venditore e/o, per esso, dalla Style
Auto.
È stata, invece, prodotta in giudizio la copia del bonifico di € 3.000,00 eseguito da il 07.10.2014 in favore di recante la causale Controparte_1 Parte_1
“annullamento contratto vendita . CP_3
Seguì la nota a/r del 30.10.2014, indirizzata al venditore, con la quale l'acquirente,
a mezzo del suo difensore, TO AR, richiamato il vizio Parte_1 contestato ed il mancato riscontro della richiesta di riduzione del prezzo oltre che l'avvenuta restituzione della somma versata in acconto, unilateralmente disposta dal medesimo venditore, lo diffidò ad adempiere al contratto, adoperandosi per la consegna del veicolo e ricevere la prestazione pattuita. Con la stessa nota, offri Parte_1 formalmente il pagamento del prezzo concordato nonostante la presenza dei vizi contestati.
con nota pec del 25.11.2014, per il tramite dell'avv. Giacomo Controparte_1
Quagliarella, contestò l'anzidetta nota a/r, assumendo che il contratto si era oramai risolto per esclusivo inadempimento di esso Parte_1
Senza esito risultò l'ulteriore nota pec inoltrata il 18.12.2014 dall'avv. AR all'avv. Quagliarella con la quale venne nuovamente sollecitato l'adempimento del contratto da parte del venditore, . Controparte_1
È stato infine documentato che l'auto in questione con scrittura privata del 09.02.2015
è stata venduta da a , titolare della Style Auto, che Parte_1 Controparte_2 aveva a suo tempo pubblicato l'annuncio della sua vendita su subito.it e curato le trattative per il suo acquisto da parte di Parte_1
Ebbene, i fatti testé richiamati, ad avviso della Corte, sono già di per sé sufficienti per poter affermare che, nella specie, in dissenso da quanto opinato dal Giudice di prime cure, il contratto oggetto di causa debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del venditore, . Controparte_1
Va premesso, in via generale, che in tema di inadempimenti contrattuali, in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento (ovvero, la contrapposta domanda riconvenzionale di risoluzione per colpa dell'altra parte) debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (tra le tante, cfr.: Cass. n.
4134/2025; Cass. n. 36295/2023; Cass. n. 22626/2016; Cass. n. 22626/2013; Cass. n.
15796/2009; Cass. n. 11430/2006; Cass. n. 8880/2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve pagina 10 di 15 necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale.
L'art.1460 c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art. 1375).
Nel caso di specie, dalla vicenda contrattuale come innanzi ricostruita, emerge con chiarezza ed evidenza che a fronte della richiesta del compratore di risolvere preventivamente la problematica insorta circa la presenza di un difetto della capote dell'auto compravenduta -peraltro comunicatagli dallo stesso capo officina ove CP_3
l'auto era stata portata per l'effettuazione del tagliando contrattualmente previsto (cfr. deposizione del teste , escusso all'udienza del 21.06.2017)- il rifiuto del Testimone_4 venditore di dare esecuzione al contratto, manifestato attraverso l'unilaterale restituzione dell'acconto a suo tempo versato, ha costituito una reazione sproporzionata e del tutto pretestuosa, tenuto conto che il compratore non si era rifiutato di adempiere al contratto ma aveva semplicemente manifestato l'intento di risolvere preventivamente, con una intesa bonaria tra le parti, un problema attinente all'integrità del veicolo che avrebbe potuto ingenerare una controversia tra le parti ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c..
Il venditore, ha tenuto ferma la sua posizione anche dopo che il compratore, con la nota a/r del 30.10.2014, aveva offerto il pagamento del prezzo concordato nonostante la presenza dei vizi contestati.
Contrariamente a quanto assunto nell'impugnata pronuncia, non risulta affatto dimostrato che nel momento in cui fu sollevata dall'originario attore la questione inerente al riferito vizio dell'auto compravenduta, la stessa fosse pronta per la consegna, trovandosi ancora presso l'officina ufficiale di Bari per CP_3
l'effettuazione della programmata revisione;
peraltro, non essendo stato previsto in contratto un termine per adempiere, il venditore, affinché insorgesse l'obbligo del pagamento del prezzo da parte del compratore, avrebbe dovuto espressamente comunicargli che l'auto era pronta per la consegna, invitandolo a ritirarla presso la sua residenza e/o domicilio, essendo stata prevista in contratto che questa avrebbe dovuto aver luogo “franco sede del venditore”. In ogni caso, in mancanza di clausola risolutiva espressa e/o di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ovvero della facoltà di recedere ex art. 1385 c.c. (non essendo stata prevista in contratto una caparra confirmatoria) il venditore non avrebbe potuto unilateralmente sciogliersi dal contratto, restituendo l'acconto ricevuto, senza preventivamente attivare i rimedi giudiziari all'uopo previsti.
pagina 11 di 15 Nemmeno rileva in proposito, la circostanza che il compratore non abbia fornito prova adeguata della presenza del vizio lamentato, atteso che, come già innanzi rilevato e contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, nella nota mail del 29.09.2014 il compratore non aveva affatto rifiutato il pagamento del prezzo ma solamente aveva prospettato la possibilità di addivenire ad un componimento bonario al solo fine prevenire l'insorgenza di una successiva lite giudiziaria, ribadendo poi la volontà di dar corso al contratto con la successiva nota del 31.10.2014.
In definitiva, a fronte di una pretesa tutt'altro che pretestuosa del compratore (l'aver dedotto l'esistenza di un vizio del veicolo chiedendone la rimozione) il rifiuto immotivato del venditore di dar corso al contratto, ritenendolo unilateralmente risolto per poi procedere alla sua alienazione in favore di un terzo, si appalesa come gravemente inadempiente agli obblighi assunti e, comunque, contrario ai canoni comportamentali di cui all'art. 1375 c.c..
Conseguentemente, accogliendosi l'originaria domanda di risoluzione proposta dall'attorea e rigettandosi la contrapposta eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto (non rilevando al riguardo se la stessa debba qualificarsi come mera eccezione e/o domanda riconvenzionale) il contratto intervenuto inter partes deve dichiararsi risolto per grave inadempimento del venditore, non anche del compratore, come invece statuito nell'impugnata pronuncia.
L'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'appellante importa l'esame di quella risarcitoria, contestualmente avanzata, oggetto del dodicesimo motivo di gravame.
Il motivo non merita accoglimento.
Lamenta l'appellante che l'intervenuta risoluzione del contratto avrebbe comportato la perdita della possibilità di alienare a sua volta l'auto che ne costituiva l'oggetto ad un prezzo superiore a quello di acquisto.
Allega, al riguardo, una serie di annunci di vendita di auto similari ad un prezzo superiore a quello da lui pattuito con il ed invoca, altresì, gli esiti della CTU CP_1 estimativa disposta in prime cure che aveva stimato il valore del veicolo tra i 33.000 ed i 50.000,00 euro.
Ciò posto, è opinione della Corte che il materiale probatorio acquisito agli atti di causa non sia idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza del danno lamentato, sia in termini di lucro cessante che di perdita di chanche.
Va innanzi ricordato che la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige, per il suo accoglimento, la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
pagina 12 di 15 La Suprema Corte, con ordinanza del 8 marzo 2018, n. 5613, ha infatti confermato il principio, al quale questa Corte aderisce, secondo il quale "il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicchè la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito" (ex multis: Cass. n. 24632 del 03/12/2015; Cass. n. 11254 del
20/05/2011; Cass n. 27149 del 19/12/2006; Cass. n. 7647 del 03/09/1994).
Ne consegue che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno in parola è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari -da allegare e provare da parte del preteso danneggiato- che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo. (Così anche
Cass., 4 dicembre 2018, nr. 31233).
Tanto, senza sottacere che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, i danni per lucro cessante si commisurano al periodo anteriore alla proposizione della domanda di risoluzione, poiché da quel momento il creditore manifesta la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale e non può più confidare nella sua esecuzione ((Cass.
n. 22825/2017, in termini Cass. n. 1956/2007; Cass. n. 22384/2004; Cass. n.
1298/1998).
Analoghe considerazioni valgono per il danno da perdita di chance. Esso è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. La liquidazione, necessariamente equitativa, presuppone l'onere del creditore di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Nel caso che ci occupa, l'appellante non ha assolto agli oneri probatori a suo carico in quanto si è limitato ad allegare un generico incremento fisiologico del valore delle auto d'epoca, come asseritamente dimostrato dagli annunci allegati alla citazione e dalle pagina 13 di 15 caratteristiche del veicolo compravenduto (a suo dire ottimali), invocando a tal fine anche le risultanze della CTU disposta in prime cure.
Va tuttavia rilevato che gli elementi indiziari offerti non sono «gravi, precise e concordanti», così come imposto dall'art. 2729 c.c., in quanto, nella specie, trattandosi di un bene determinato (l'auto oggetto del contratto) sarebbe stato necessario verificarne innanzitutto lo stato e le condizioni effettive, eventualmente anche mediante il ricorso al rimedio offerto dall'art. 1513 c.c., avendo lo stesso compratore lamentato l'esistenza di difetti taciuti dal venditore (il palesato buco nella capote).
Tale accertamento non è mai avvenuto e lo stesso CTU nominato in prime cure si è limitato ad effettuare una stima ipotetica del veicolo senza averlo potuto esaminare in concreto, riferendo di nulla poter riferire sul suo stato generale di uso e manutenzione, della sua componentistica meccanica e/o di carrozzeria.
Sicché, allo stato, non è dato sapere quale fosse l'effettivo valore di mercato del bene in questione né se il prezzo convenuto fosse inferiore e/o superiore allo stesso.
Tanto senza sottacere che il CTU nominato in prime cure ne ha comparativamente determinato il valore commerciale in un range da 33.000,00 e 50.000,00 euro, con punte di € 75.000,00.
Trattasi, come già detto, di una stima puramente ipotetica che, in mancanza di elementi concreti circa le condizioni effettive del veicolo, la rendono del tutto inadeguata a dimostrare la sussistenza del lamentato danno da lucro cessante e/o da perdita di chanche.
Deve da ultimo soggiungersi che il prezzo convenuto tra le parti (€ 33.000,00) comunque corrisponde ad uno dei possibili valori dell'auto, considerati altresì i concordati oneri di revisione (il tagliando da effettuarsi per il tramite dell'officina autorizzata per un costo di € 2.622,00) mentre la successiva vendita effettuata CP_3 dall'appellato a in data 09.02.2015 è avvenuta per il prezzo di € Controparte_2
32.000,00, così come indicato nella visura al PRA prodotta dallo stesso appellante.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, accogliendosi l'appello per quanto di ragione ed in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di risoluzione del contratto proposta da nei confronti di merita accoglimento Parte_1 Controparte_1 mentre quella di risarcimento danni, dallo stesso avanzata, va rigettata.
L'esito del gravame e complessivo della controversia, caratterizzato da reciproca soccombenza, giustifica, ad avviso della Corte, l'integrale compensazione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio. Conseguentemente, come espressamente richiesto dall'appellante, va disposta la restituzione in suo favore della somma di € 7.054,84 versata all'appellato a titolo di spese legali di primo grado. Al contempo, vanno poste a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, quelle per la CTU espletata in prime cure nella misura ivi liquidata.
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P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
259/2021, resa dal Tribunale di Trani il 03.02.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede in riforma dell'impugnata sentenza:
1)-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto: (a) accerta e dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento di;
Controparte_1
(b) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante nei confronti dell'appellato;
2)-compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo quelle per la espletata CTU a carico delle stesse in ragione del 50% ciascuna.
3) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 7.054,84, versatale a tiolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 14 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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