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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15057/2024
promossa da:
pagina 1 di 15 (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PELLICCIA VALENTINA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA G. PORZIO, 4 ISOLA G8-
INT. 110-CENTRO DIREZIONALE 80143 NAPOLI, presso il difensore avv. PELLICCIA VALENTINA
ATTORE/I
IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. PAOLUCCI MARIA GINEVRA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 35 40123
BOLOGNA, presso il difensore avv. PAOLUCCI MARIA
GINEVRA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 15 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24 luglio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, le parti richiamavano, entrambe, le memorie finali. Memorie
finali che erano state depositate il 15 luglio 2025. Anche tali memorie sono qui richiamate, con le relative conclusioni.
Nella udienza del 24 luglio 2025, la causa veniva discussa con il rito di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta senza termini all'esito della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo opposto era emesso nella procedura 12846
del 2024 R.G.
Con tale decreto ingiuntivo, la opposta, meglio indicata sopra in intestazione (nel seguito anche solo: pretendeva il CP_1
pagamento dalla opponente di crediti, nascenti dalla somministrazione di energia elettrica.
pagina 3 di 15 Nella opposizione, la attrice ( in seguito) affermava Pt_1
che non vi era prova della prestazione e che vi era onere della prova da parte della Le fatture non sono prova, in CP_1
quanto di formazione unilaterale;
aggiungeva la opposizione.
Non vi è prova della regolare tenuta dei registri contabili da parte di CP_1
Citava giurisprudenza.
Si costituiva CP_1
La stessa confermava la erogazione. Si doleva della genericità
della opposizione.
Il rito veniva trasformato in rito semplificato.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
A seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c., lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza e potrebbe essere anche integralmente omesso;
a maggiore ragione, può essere conciso,
pagina 4 di 15 come subito sopra. Per quanto qui non narrato, si rinvia agli atti di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è manifestamente infondata.
La parte opponente nega ogni cosa: <> e <>.
Occorre dunque verificare se – quanto meno con la regola del
più probabile che non – possa ritenersi provato l'assunto di parte opposta, su cui cade l'onere della prova. Non vi è infatti dubbio che l'onere della prova sia in capo ad La stessa, infatti, CP_1
pur se convenuta, è attore in senso sostanziale;
è appena il caso di rammentare come nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo, pur invertite le parti dal punto di vista formale, in punto ad onere della prova si applicano le regole generali;
dunque, trattandosi di fattispecie costitutiva, l'onere della prova è in capo ad CP_1
La prova, quanto meno con il criterio del più probabile che non,
è raggiunta.
In primo luogo, la opposizione vale come non contestazione. pagina 5 di 15 La contestazione di parte opponente è del tutto generica (omnia
nego et nego quia nego). La contestazione è dunque non credibile e, dal punto di vista tecnico, generica;
non risponde dunque ai parametri di cui all'articolo 115, primo comma, ultima parte,
c.p.c.. La intera opposizione ha caratteristiche di genericità,
con ripetizione di negative generiche (che, per essere ripetute,
non diventano per ciò solo specifiche); tali che la rendono inidonea a fungere da contestazione. Non essendo una rituale
contestazione, essa è come se mancasse. In altri termini, non vi
è una contestazione specifica, ad esempio in punto ad <>
(il pod è utilizzato da altra società) o a <> (si è
constatato un malfunzionamento del contatore); si nega tutto, in modo fra l'altro poco credibile (in presenza ad esempio di solleciti di pagamento, per quanto anche oltre).
Mancando una contestazione, specifica e rituale, ciò esime CP_1
dalla prova, in punto ad <> e <>.
pagina 6 di 15 In secondo luogo, come è noto, il sistema liberalizzato di vendita fa sì che esistano vari operatori ma che vi sia un distributore, rispetto ai venditori. è un venditore. CP_1
I consumi, nel caso di specie, sono confermati dal distributore,
come da documento 7 di parte opposta. Tale elemento è dunque tale da confermare che vi è stata una somministrazione (con prelievo da rispetto al distributore e poi somministrazione CP_1
alla parte opponente). Il dato tecnico – il documento 7 –
fornisce una prova molto solida e, di fatto, autosufficiente.
In terzo luogo, la parte opponente – nel quadro di afasia e genericità della opposizione, di cui si è detto sopra – non afferma di avere un contratto con altro venditore;
di talché non si capisce in base a quale contratto e da chi riceva energia e continui a fruirne;
risultando dunque, anche sotto questo aspetto, che si è in presenza di un SERVIZIO A TUTELE
GRADUALI o comunque altro servizio di salvaguardia. Se
avesse allegato – possibilmente, anche provato – un rapporto pagina 7 di 15 con un altro venditore, avrebbe allora escluso la necessità del servizio di legge.
In quarto luogo, non è convincente la affermazione di parte opponente, proprio in ragione di quanto subito sopra, per cui non esisterebbe contratto con Infatti, in tutti i rapporti CP_1
in senso lato di salvaguardia, il rapporto nasce per legge. Vi
sono alcuni venditori, fra cui che assumono questo CP_1
servizio in zone determinate del paese;
ciò in relazione a soggetti, rispetto ai quali non è possibile la interruzione della erogazione di energia. Pertanto, il rapporto nasce ex lege. La
c.d. welcome letter non è una proposta contrattuale, accettata tacitamente. Piuttosto, è una comunicazione del servizio attivato, per l'inadempimento del rapporto con il venditore precedente, ovvero la mancanza di altro venditore.
In quinto luogo, vi è stato un sollecito e tentativi di sospensione della fornitura.
In relazione al sollecito, occorre rilevare come la parte opponente non abbia dato alcun cenno nella sua difesa a questo pagina 8 di 15 sollecito, né abbia narrato quale la propria reazione a tale sollecito di pagamento. In questo senso, ancor meno credibile appare la negativa assoluta (omnia nego et nego quia nego).
In sesto luogo, la opponente contesta che la fatturazione di corrisponda alle scritture contabili di La CP_1 CP_1
affermazione è priva di qualsivoglia credibilità. avrebbe CP_1
emesso false fatture, non registrate in contabilità, se ben si comprende. Trattandosi di società quotata in borsa, tale negativa (ancora una volta generica) è priva di qualsivoglia credibilità. Il che ha anche un significato processuale;
fra imprenditori, le scritture contabili e le relative fatture che vi corrispondono fanno prova anche pro se, avendo il codice unificato del 1942 optato in questo campo e fra imprenditori per la soluzione commercialistica (2710 c.c.).
In questo contesto, deve allora dirsi che la pretesa dell'attore sostanziale, sia provata. CP_1
pagina 9 di 15 Le spese seguono la soccombenza. Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie, cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c. e che sono qui liquidate al punto 4 del dispositivo di questa sentenza.
Occorre, in via ufficiosa, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma,
di cui al terzo comma, è estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma dell'articolo 96
c.p.c.; il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave);
b) un evento (danno); c) una distinzione fra parte della fattispecie
che opera istanza di parte e una liquidazione “anche di ufficio”.
La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è
dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al pagina 10 di 15 regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata
(mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo
una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto,
assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu
sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile. Ciò ha anche una evidente ricaduta garantistica;
infatti, si evita di pagina 11 di 15 raggelare, con una interpretazione troppo larga della norma, il fondamentale diritto di difesa.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre. Per mala
fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto. Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è
necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa. In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, pagina 12 di 15 proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24
Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, si è in presenza di una ipotesi inquadrabile in
tale fattispecie.
Infatti, di fronte ad un consumo di energia, vi è stata una difesa del tutto negativa, priva di concretezza. Vi sono stati poi solleciti di in questo contesto, le esigenze di CP_1
collaborazione e solidarietà fra consociati – pur nella tutela dei propri diritti – imponeva una risposta ad CP_1
Afferma senza contestazioni, che la parte opponente non CP_1
ha ricevuto le fatture, con il sistema di interscambio;
inoltre,
non ha pec, pur se impresa. Anche questi ultimi elementi, pur periferici rispetto alla vicenda processuale, confermano la decisione di applicare l'articolo 96 c.p.c. Prescindendo da eventuali sanzioni amministrative o tributarie, questi due elementi hanno ulteriormente nuociuto ad CP_1
pagina 13 di 15 Infine ed in via per così dire conclusiva, la opposizione ha travalicato la infondatezza, pur manifesta, per atterrare nell'articolo 96 cit.; con una valutazione inevitabilmente discrezionale;
che tuttavia si fonda sulla mancanza assoluta di verosimiglianza della opposizione stessa.
E' prassi di questo Tribunale che la liquidazione di cui all'articolo 96 c.p.c. si ponga fra la metà ed il triplo della somma liquidata come compensi avvocati. Equo quanto al punto 5 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15057/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto 12846 del 2024
R.G. (3453 del 2024 Ing.) in ogni sua parte: capitale come
pagina 14 di 15 ivi, interessi come liquidati;
spese del monitorio come ivi
liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. ND parte opponente al pagamento delle spese
della fase di opposizione, spese che si aggiungono a quelle
del monitorio e che si liquidano in: euro 5.000,00 per
compensi; spese generali pari ad euro 750,00. Infine, IVA e
Cassa professionale come per legge.
5. ND parte opponente a pagare, ai sensi
dell'articolo 96 c.p.c., la somma omnicomprensiva di euro
4.000,00.
6. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 25 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15057/2024
promossa da:
pagina 1 di 15 (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PELLICCIA VALENTINA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA G. PORZIO, 4 ISOLA G8-
INT. 110-CENTRO DIREZIONALE 80143 NAPOLI, presso il difensore avv. PELLICCIA VALENTINA
ATTORE/I
IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. PAOLUCCI MARIA GINEVRA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 35 40123
BOLOGNA, presso il difensore avv. PAOLUCCI MARIA
GINEVRA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 15 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24 luglio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, le parti richiamavano, entrambe, le memorie finali. Memorie
finali che erano state depositate il 15 luglio 2025. Anche tali memorie sono qui richiamate, con le relative conclusioni.
Nella udienza del 24 luglio 2025, la causa veniva discussa con il rito di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta senza termini all'esito della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo opposto era emesso nella procedura 12846
del 2024 R.G.
Con tale decreto ingiuntivo, la opposta, meglio indicata sopra in intestazione (nel seguito anche solo: pretendeva il CP_1
pagamento dalla opponente di crediti, nascenti dalla somministrazione di energia elettrica.
pagina 3 di 15 Nella opposizione, la attrice ( in seguito) affermava Pt_1
che non vi era prova della prestazione e che vi era onere della prova da parte della Le fatture non sono prova, in CP_1
quanto di formazione unilaterale;
aggiungeva la opposizione.
Non vi è prova della regolare tenuta dei registri contabili da parte di CP_1
Citava giurisprudenza.
Si costituiva CP_1
La stessa confermava la erogazione. Si doleva della genericità
della opposizione.
Il rito veniva trasformato in rito semplificato.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
A seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c., lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza e potrebbe essere anche integralmente omesso;
a maggiore ragione, può essere conciso,
pagina 4 di 15 come subito sopra. Per quanto qui non narrato, si rinvia agli atti di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è manifestamente infondata.
La parte opponente nega ogni cosa: <> e <>.
Occorre dunque verificare se – quanto meno con la regola del
più probabile che non – possa ritenersi provato l'assunto di parte opposta, su cui cade l'onere della prova. Non vi è infatti dubbio che l'onere della prova sia in capo ad La stessa, infatti, CP_1
pur se convenuta, è attore in senso sostanziale;
è appena il caso di rammentare come nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo, pur invertite le parti dal punto di vista formale, in punto ad onere della prova si applicano le regole generali;
dunque, trattandosi di fattispecie costitutiva, l'onere della prova è in capo ad CP_1
La prova, quanto meno con il criterio del più probabile che non,
è raggiunta.
In primo luogo, la opposizione vale come non contestazione. pagina 5 di 15 La contestazione di parte opponente è del tutto generica (omnia
nego et nego quia nego). La contestazione è dunque non credibile e, dal punto di vista tecnico, generica;
non risponde dunque ai parametri di cui all'articolo 115, primo comma, ultima parte,
c.p.c.. La intera opposizione ha caratteristiche di genericità,
con ripetizione di negative generiche (che, per essere ripetute,
non diventano per ciò solo specifiche); tali che la rendono inidonea a fungere da contestazione. Non essendo una rituale
contestazione, essa è come se mancasse. In altri termini, non vi
è una contestazione specifica, ad esempio in punto ad <>
(il pod è utilizzato da altra società) o a <> (si è
constatato un malfunzionamento del contatore); si nega tutto, in modo fra l'altro poco credibile (in presenza ad esempio di solleciti di pagamento, per quanto anche oltre).
Mancando una contestazione, specifica e rituale, ciò esime CP_1
dalla prova, in punto ad <> e <>.
pagina 6 di 15 In secondo luogo, come è noto, il sistema liberalizzato di vendita fa sì che esistano vari operatori ma che vi sia un distributore, rispetto ai venditori. è un venditore. CP_1
I consumi, nel caso di specie, sono confermati dal distributore,
come da documento 7 di parte opposta. Tale elemento è dunque tale da confermare che vi è stata una somministrazione (con prelievo da rispetto al distributore e poi somministrazione CP_1
alla parte opponente). Il dato tecnico – il documento 7 –
fornisce una prova molto solida e, di fatto, autosufficiente.
In terzo luogo, la parte opponente – nel quadro di afasia e genericità della opposizione, di cui si è detto sopra – non afferma di avere un contratto con altro venditore;
di talché non si capisce in base a quale contratto e da chi riceva energia e continui a fruirne;
risultando dunque, anche sotto questo aspetto, che si è in presenza di un SERVIZIO A TUTELE
GRADUALI o comunque altro servizio di salvaguardia. Se
avesse allegato – possibilmente, anche provato – un rapporto pagina 7 di 15 con un altro venditore, avrebbe allora escluso la necessità del servizio di legge.
In quarto luogo, non è convincente la affermazione di parte opponente, proprio in ragione di quanto subito sopra, per cui non esisterebbe contratto con Infatti, in tutti i rapporti CP_1
in senso lato di salvaguardia, il rapporto nasce per legge. Vi
sono alcuni venditori, fra cui che assumono questo CP_1
servizio in zone determinate del paese;
ciò in relazione a soggetti, rispetto ai quali non è possibile la interruzione della erogazione di energia. Pertanto, il rapporto nasce ex lege. La
c.d. welcome letter non è una proposta contrattuale, accettata tacitamente. Piuttosto, è una comunicazione del servizio attivato, per l'inadempimento del rapporto con il venditore precedente, ovvero la mancanza di altro venditore.
In quinto luogo, vi è stato un sollecito e tentativi di sospensione della fornitura.
In relazione al sollecito, occorre rilevare come la parte opponente non abbia dato alcun cenno nella sua difesa a questo pagina 8 di 15 sollecito, né abbia narrato quale la propria reazione a tale sollecito di pagamento. In questo senso, ancor meno credibile appare la negativa assoluta (omnia nego et nego quia nego).
In sesto luogo, la opponente contesta che la fatturazione di corrisponda alle scritture contabili di La CP_1 CP_1
affermazione è priva di qualsivoglia credibilità. avrebbe CP_1
emesso false fatture, non registrate in contabilità, se ben si comprende. Trattandosi di società quotata in borsa, tale negativa (ancora una volta generica) è priva di qualsivoglia credibilità. Il che ha anche un significato processuale;
fra imprenditori, le scritture contabili e le relative fatture che vi corrispondono fanno prova anche pro se, avendo il codice unificato del 1942 optato in questo campo e fra imprenditori per la soluzione commercialistica (2710 c.c.).
In questo contesto, deve allora dirsi che la pretesa dell'attore sostanziale, sia provata. CP_1
pagina 9 di 15 Le spese seguono la soccombenza. Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie, cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c. e che sono qui liquidate al punto 4 del dispositivo di questa sentenza.
Occorre, in via ufficiosa, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma,
di cui al terzo comma, è estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma dell'articolo 96
c.p.c.; il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave);
b) un evento (danno); c) una distinzione fra parte della fattispecie
che opera istanza di parte e una liquidazione “anche di ufficio”.
La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è
dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al pagina 10 di 15 regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata
(mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo
una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto,
assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu
sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile. Ciò ha anche una evidente ricaduta garantistica;
infatti, si evita di pagina 11 di 15 raggelare, con una interpretazione troppo larga della norma, il fondamentale diritto di difesa.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre. Per mala
fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto. Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è
necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa. In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, pagina 12 di 15 proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24
Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, si è in presenza di una ipotesi inquadrabile in
tale fattispecie.
Infatti, di fronte ad un consumo di energia, vi è stata una difesa del tutto negativa, priva di concretezza. Vi sono stati poi solleciti di in questo contesto, le esigenze di CP_1
collaborazione e solidarietà fra consociati – pur nella tutela dei propri diritti – imponeva una risposta ad CP_1
Afferma senza contestazioni, che la parte opponente non CP_1
ha ricevuto le fatture, con il sistema di interscambio;
inoltre,
non ha pec, pur se impresa. Anche questi ultimi elementi, pur periferici rispetto alla vicenda processuale, confermano la decisione di applicare l'articolo 96 c.p.c. Prescindendo da eventuali sanzioni amministrative o tributarie, questi due elementi hanno ulteriormente nuociuto ad CP_1
pagina 13 di 15 Infine ed in via per così dire conclusiva, la opposizione ha travalicato la infondatezza, pur manifesta, per atterrare nell'articolo 96 cit.; con una valutazione inevitabilmente discrezionale;
che tuttavia si fonda sulla mancanza assoluta di verosimiglianza della opposizione stessa.
E' prassi di questo Tribunale che la liquidazione di cui all'articolo 96 c.p.c. si ponga fra la metà ed il triplo della somma liquidata come compensi avvocati. Equo quanto al punto 5 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15057/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto 12846 del 2024
R.G. (3453 del 2024 Ing.) in ogni sua parte: capitale come
pagina 14 di 15 ivi, interessi come liquidati;
spese del monitorio come ivi
liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. ND parte opponente al pagamento delle spese
della fase di opposizione, spese che si aggiungono a quelle
del monitorio e che si liquidano in: euro 5.000,00 per
compensi; spese generali pari ad euro 750,00. Infine, IVA e
Cassa professionale come per legge.
5. ND parte opponente a pagare, ai sensi
dell'articolo 96 c.p.c., la somma omnicomprensiva di euro
4.000,00.
6. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 25 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi pagina 15 di 15