Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr. Carmine Esposito - Giudice -
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Giuseppe Lucibello presso il cui studio in Vallo Scalo (SA) alla via Nazionale nr. 38 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Alice D'Agostino con studio in Omignano Scalo alla via
Nazionale, parco “la Piazzetta”, presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso in data 21.2.2025 esprimendo parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2023, l'odierno ricorrente, il SI. , Parte_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto con l'odierna resistente, la SInora , matrimonio concordatario in Controparte_1
Ceraso il 23.07.1994 dalla cui unione nascevano due figli, e Per_1 Per_2 entrambi allo stato maggiorenni;
che venuta meno l'affectio, interveniva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 28.6.2022 (sentenza
467/2022), dove veniva disposto che il SI. versi €. 200,00 per il Pt_1 mantenimento della FI non indipendente economicamente ed €. 200,00 Per_1
a titolo di assegno divorzile per la resistente. Tanto premesso, sul presupposto del mutamento delle condizioni , stante il raggiungimento dell'indipendenza economica della FI , attualmente dipendente con qualifica di barista e stante il Per_1 peggioramento delle proprie risorse economiche e di converso un miglioramento di quelle della ex moglie, la quale avrebbe anche instaurato una nuova relazione sentimentale, chiedeva revocarsi l'assegno divorzile nei confronti della SInora
e per il mantenimento della FI per i motivi di cui in Controparte_1 Per_1 atti, dichiarandosi disponibile a intestare la nuda proprietà della casa coniugale ai figli con usufrutto in favore dell'ex moglie e richiesta di restituzione della mobilia della camera da letto, con vittoria di spese.
Autorizzata la rinnovazione della notifica non andata a buon fine nei confronti della resistente, e instaurato regolarmente il contraddittorio nel tenore della norma applicabile ratione temporis, si costituiva la SInora la quale Controparte_1 contestava l'avverso dedotto e insisteva circa l'insussistenza dei presupposti idonei a giustificare la revoca richiesta sia quanto all'assegno divorzile disposto in suo favore sia per il mantenimento della FI . Chiedeva, pertanto, il rigetto Per_1 dell'avverso ricorso con vittoria di spese.
Disposti una serie di rinvii per bonario componimento su richiesta congiunta delle parti, all'udienza del 20.2.2025 celebrata dinanzi al Giudice delegato, i procuratori costituiti davano atto di aver raggiunto un accordo debitamente sottoscritto dalle parti e versato in atti di cui chiedevano il recepimento in sentenza.
In particolare, le parti, in un'ottica di reciproche concessioni, hanno concordato “ciascuno per la propria quota e rispettivamente. il primo per l'intera quota di proprietà e la seconda per la nuda proprietà, a trasferire con atto di donazione in favore del figlio (C.F.: . entro e non oltre Controparte_2 C.F._3 due anni dalla omologa della modifica delle presenti condizioni, la casa coniugale acquistata da in regime di comunione legale e consistente in un Parte_1 appartamento sito al primo piano di una palazzina ubicata nel Comune di
Castelnuovo Cilento. Via Grimmita lungo la strada statale n.267, riportata in catasto
Urbano di detto Comune alla partita n.390, fl n.6, part. lla n.302 sub 9, Cat.A/2. composta da cucina soggiorno, 3 camere e bagno, per complessivi MÌ 78.62: con tre balconi come accessori di MQ 17,40. Con riserva di usufrutto in favore di
[...]
sulla quota di proprietà della stessa, vita sua natural durante;
b) La CP_1 conferma di un assegno di divorzio di 200.00 mensili, in favore della SI.ra
[...]
, oltre agli arretrati ad oggi ancora dovuti, per la durata di anni 3 (tre). CP_1 decorrenti dalla omologa delle presenti condizioni e da corrispondersi mediante bonifico sul C/C postale intestato alla SI.ra (IBAN:IT02 K076 Controparte_1
0115 2000 0007 1879 589) entro il giorno 20 di ogni mese: C) La revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della FI . per il raggiungimento dell'età Per_1 anagrafica secondo quando ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
d) Attribuzione al SI. della mobilia della camera da Letto, già individuata Parte_1 in separata sede, con diritto dello stesso a ritirarla presso la casa coniugale” (cfr. accordo sottoscritto dalle parti in data 20.12.2024 e depositato agli atti del giudizio dall'avv. D'Agostino in data 13.2.2025).
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'intervenuto accordo sia recepibile in questa sede in quanto non contrasta con nessuna norma imperativa. In particolare, non risulta oggetto di contestazione l'intervenuto raggiungimento della autosufficienza della FI , ormai trentenne e di cui viene allegato un inserimento nel mondo del Per_1 lavoro. Quanto all'assegno di divorzio trattasi di diritto evidentemente disponibile della SInora e, quindi, può essere oggetto di regolamentazione Controparte_1 tra le parti che hanno inteso limitarne l'an per una durata di tre anni, in un'ottica di reciproche concessioni. Tale condizione è controbilanciata da quanto concordato in merito al trasferimento della proprietà della casa coniugale al figlio della coppia
, con riserva di usufrutto in favore della SInora , per cui CP_2 CP_1
è da ritenersi pattuizione equa. Quanto alle ulteriori condizioni pattuite dalle parti (in particolare in merito alla restituzione della mobilia della camera da letto al SI. esulando dal terreno Pt_1 di indagine del presente giudizio, il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania nr. 467/2022, su accordo delle parti, revoca l'obbligo del SI. di mantenimento della FI Parte_1 Per_3
[...] recepisce, per il resto, l'accordo delle parti quanto alla disciplina dell'assegno di divorzio in favore della SInora;
Controparte_1 compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di conSIlio del 10.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni