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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/11/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2811/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.11.2025, promossa da
, con l'avv. Emanuele Franco;
Parte_1
ricorrente
contro
in concordato preventivo, con l'avv. Adriano De Franco;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-tuta”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.3.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento CP_1
siderurgico di Taranto dal 2.8.2008 al 30.6.2022, chiedeva condannarsi la stessa società a pagare la somma di euro 32.751,40 a titolo di retribuzione straordinaria maturata in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, per trasferirsi, utilizzando mezzi aziendali,
dalla portineria di accesso dello stabilimento allo spogliatoio e indossare
1 gli indumenti di lavoro, nonché, al termine del proprio turno di lavoro, per rientrare nello spogliatoio, dismettere gli indumenti di lavoro e raggiungere, utilizzando mezzi aziendali, la portineria dello stabilimento.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi nulla,
inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della domanda per ex art. 414 n. 4) c.p.c. per estrema genericità della esposizione della causa petendi.
L'eccezione è infondata, nel senso che le denunziate carenze di allegazione non sono così radicali da incidere sulla validità della domanda, bensì semmai, unitamente alle corrispondenti carenze di prova, sulla sua fondatezza nel merito, come si dirà più avanti.
Pure preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di somme per intervenuta ammissione della stessa convenuta al concordato preventivo poi omologato.
L'eccezione è infondata, nel senso che la convenuta non ha in alcun modo documentato l'ammissione al concordato preventivo, né tantomeno l'omologa dello stesso;
deve evidenziarsi a questo punto che l'art. 168 co.1
r.d. 16.3.1942 n. 267, nello stabilire che “dalla data della pubblicazione del ricorso (per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo) nel
2 registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, pacificamente consente, viceversa, l'esperimento delle azioni di accertamento e di condanna (cfr.
Cass. 13191/2009); né dalla pronuncia di condanna deriva alcun danno alla par condicio creditorum, potendo il credito così accertato essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria (cfr. Cass.
6672/2005).
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n. 4) c.c., decorrente in costanza del rapporto di lavoro per avere occupato essa convenuta nell'intero periodo di riferimento oltre quindici lavoratori.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del
d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n.
26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957, Cass. 15.12.2023 n. 35146,
Cass. 29.1.2024 n. 2674.
3 Manifestamente infondati si rivelano, poi, i dubbi di illegittimità costituzionale, ove si consideri che nella citata pronuncia si dà conto anche delle sentenze della Corte costituzionale 1.4.2021 n. 59 e 19.5.2022 n. 125, rilevandosi che esse “hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'”.
Nel caso in esame, decorrendo i crediti azionati dal 2.8.2008, e non essendosi pertanto ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l.
92/2012, la prescrizione quinquennale ha iniziato il suo decorso solo dalla cessazione del rapporto di lavoro inter partes, intervenuta il 30.6.2022 ed è stata quindi tempestivamente interrotta dalla notifica del ricorso giudiziale.
Nel merito, la domanda è infondata.
Nel ricorso introduttivo, infatti, così come nei conteggi che ne costituiscono parte integrante, viene del tutto omessa qualsiasi indicazione in ordine al numero delle giornate e/o dei turni di lavoro in concreto mensilmente prestati dall'istante, e in relazione ai quali sono rivendicate le differenze retributive per il c.d. “tempo-tuta”, ovvero quello occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro rispettivamente all'inizio e alla fine del turno.
Né siffatta carenza di allegazione – di per sé, comunque, ostativa all'accoglimento della domanda, non potendo essere il contenuto dell'atto introduttivo integrato da elementi ad esso estrinseci – risulta in qualche modo colmata dalla documentazione allegata al ricorso, atteso che non sono stati prodotti in giudizio i prospetti mensili di presenza, né altri
4 documenti equipollenti, rivelandosi invece allo scopo inidonee le buste paga versate in atti.
Alla suddetta carenza di allegazione ha fatto riscontro altresì una corrispondente carenza di prova, atteso che la espletata prova testimoniale, vertendo sui capitoli articolati in ricorso, non ha avuto ad oggetto la circostanza di cui sopra.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 4.630,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 18.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2811/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.11.2025, promossa da
, con l'avv. Emanuele Franco;
Parte_1
ricorrente
contro
in concordato preventivo, con l'avv. Adriano De Franco;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-tuta”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.3.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento CP_1
siderurgico di Taranto dal 2.8.2008 al 30.6.2022, chiedeva condannarsi la stessa società a pagare la somma di euro 32.751,40 a titolo di retribuzione straordinaria maturata in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, per trasferirsi, utilizzando mezzi aziendali,
dalla portineria di accesso dello stabilimento allo spogliatoio e indossare
1 gli indumenti di lavoro, nonché, al termine del proprio turno di lavoro, per rientrare nello spogliatoio, dismettere gli indumenti di lavoro e raggiungere, utilizzando mezzi aziendali, la portineria dello stabilimento.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi nulla,
inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della domanda per ex art. 414 n. 4) c.p.c. per estrema genericità della esposizione della causa petendi.
L'eccezione è infondata, nel senso che le denunziate carenze di allegazione non sono così radicali da incidere sulla validità della domanda, bensì semmai, unitamente alle corrispondenti carenze di prova, sulla sua fondatezza nel merito, come si dirà più avanti.
Pure preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di somme per intervenuta ammissione della stessa convenuta al concordato preventivo poi omologato.
L'eccezione è infondata, nel senso che la convenuta non ha in alcun modo documentato l'ammissione al concordato preventivo, né tantomeno l'omologa dello stesso;
deve evidenziarsi a questo punto che l'art. 168 co.1
r.d. 16.3.1942 n. 267, nello stabilire che “dalla data della pubblicazione del ricorso (per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo) nel
2 registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, pacificamente consente, viceversa, l'esperimento delle azioni di accertamento e di condanna (cfr.
Cass. 13191/2009); né dalla pronuncia di condanna deriva alcun danno alla par condicio creditorum, potendo il credito così accertato essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria (cfr. Cass.
6672/2005).
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n. 4) c.c., decorrente in costanza del rapporto di lavoro per avere occupato essa convenuta nell'intero periodo di riferimento oltre quindici lavoratori.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del
d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n.
26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957, Cass. 15.12.2023 n. 35146,
Cass. 29.1.2024 n. 2674.
3 Manifestamente infondati si rivelano, poi, i dubbi di illegittimità costituzionale, ove si consideri che nella citata pronuncia si dà conto anche delle sentenze della Corte costituzionale 1.4.2021 n. 59 e 19.5.2022 n. 125, rilevandosi che esse “hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'”.
Nel caso in esame, decorrendo i crediti azionati dal 2.8.2008, e non essendosi pertanto ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l.
92/2012, la prescrizione quinquennale ha iniziato il suo decorso solo dalla cessazione del rapporto di lavoro inter partes, intervenuta il 30.6.2022 ed è stata quindi tempestivamente interrotta dalla notifica del ricorso giudiziale.
Nel merito, la domanda è infondata.
Nel ricorso introduttivo, infatti, così come nei conteggi che ne costituiscono parte integrante, viene del tutto omessa qualsiasi indicazione in ordine al numero delle giornate e/o dei turni di lavoro in concreto mensilmente prestati dall'istante, e in relazione ai quali sono rivendicate le differenze retributive per il c.d. “tempo-tuta”, ovvero quello occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro rispettivamente all'inizio e alla fine del turno.
Né siffatta carenza di allegazione – di per sé, comunque, ostativa all'accoglimento della domanda, non potendo essere il contenuto dell'atto introduttivo integrato da elementi ad esso estrinseci – risulta in qualche modo colmata dalla documentazione allegata al ricorso, atteso che non sono stati prodotti in giudizio i prospetti mensili di presenza, né altri
4 documenti equipollenti, rivelandosi invece allo scopo inidonee le buste paga versate in atti.
Alla suddetta carenza di allegazione ha fatto riscontro altresì una corrispondente carenza di prova, atteso che la espletata prova testimoniale, vertendo sui capitoli articolati in ricorso, non ha avuto ad oggetto la circostanza di cui sopra.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 4.630,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 18.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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