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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1996 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 presso lo studio dell'Avv. DESOGUS SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA DEL CP_1
PLATANO 2 09127 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. PIREDDU DANIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 12.07.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Pagina 1 le figlie e rimarranno affidate ad entrambi i genitori;
(16 anni) sarà Persona_1 Per_2 Per_2 collocata presso l'abitazione paterna in Monserrato, via P. Nenni;
(6 anni), pur Persona_1
conservando la residenza presso il padre, sarà collocata presso l'abitazione materna;
il padre potrà vederla a giorni alterni con fine settimana alternati;
la considerata l'età di , potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della volontà Parte_1 Per_2
della minore.
L'assegno unico per sarà percepito dal padre, mentre l'assegno unico per Per_2 Persona_1
sarà percepito dalla madre.
Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto, poiché ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia convivente. Spese straordinarie al 50%
Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , con ricorso depositato dalla in data 30/03/2024, e CP_1 Parte_1 regolare costituzione del in data 12.06.2024, all'udienza del 12.07.2024 le parti, personalmente CP_1 comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data dell'udienza di separazione presidenziale (il
22.10.2020) svolta con le modalità della trattazione scritta, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 30/03/2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra . Parte_1 CP_1
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
Pagina 2 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in QUARTUCCIU, in data 29/12/2007 tra , nata a [...], il [...] e , nato Parte_1 CP_1
a CAGLIARI (CA), il 29/12/1980, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di QUARTUCCIU, anno 2007, parte 1, atto n. 16, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida le figlie minori, (nata il [...]) e (nata il [...]) ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori;
(16 anni) sarà collocata presso l'abitazione paterna in Monserrato, Per_2
via P. Nenni;
(6 anni), pur conservando la residenza presso il padre, sarà Persona_1 collocata presso l'abitazione materna;
3. dispone che il padre potrà vedere a giorni alterni con fine settimana alternati;
Persona_1
4. dispone che la considerata l'età di potrà vederla quando vorrà, tenuto conto Parte_1 Per_2
della volontà della minore;
5. l'assegno unico per sarà percepito dal padre, mentre l'assegno unico per Per_2 [...]
sarà percepito dalla madre;
Per_1
6. nessun assegno di mantenimento sarà dovuto, poiché ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia convivente;
7. dispone che le spese straordinarie saranno sopportate da ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno;
8. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1996 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 presso lo studio dell'Avv. DESOGUS SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA DEL CP_1
PLATANO 2 09127 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. PIREDDU DANIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 12.07.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Pagina 1 le figlie e rimarranno affidate ad entrambi i genitori;
(16 anni) sarà Persona_1 Per_2 Per_2 collocata presso l'abitazione paterna in Monserrato, via P. Nenni;
(6 anni), pur Persona_1
conservando la residenza presso il padre, sarà collocata presso l'abitazione materna;
il padre potrà vederla a giorni alterni con fine settimana alternati;
la considerata l'età di , potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della volontà Parte_1 Per_2
della minore.
L'assegno unico per sarà percepito dal padre, mentre l'assegno unico per Per_2 Persona_1
sarà percepito dalla madre.
Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto, poiché ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia convivente. Spese straordinarie al 50%
Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , con ricorso depositato dalla in data 30/03/2024, e CP_1 Parte_1 regolare costituzione del in data 12.06.2024, all'udienza del 12.07.2024 le parti, personalmente CP_1 comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data dell'udienza di separazione presidenziale (il
22.10.2020) svolta con le modalità della trattazione scritta, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 30/03/2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra . Parte_1 CP_1
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
Pagina 2 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in QUARTUCCIU, in data 29/12/2007 tra , nata a [...], il [...] e , nato Parte_1 CP_1
a CAGLIARI (CA), il 29/12/1980, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di QUARTUCCIU, anno 2007, parte 1, atto n. 16, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida le figlie minori, (nata il [...]) e (nata il [...]) ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori;
(16 anni) sarà collocata presso l'abitazione paterna in Monserrato, Per_2
via P. Nenni;
(6 anni), pur conservando la residenza presso il padre, sarà Persona_1 collocata presso l'abitazione materna;
3. dispone che il padre potrà vedere a giorni alterni con fine settimana alternati;
Persona_1
4. dispone che la considerata l'età di potrà vederla quando vorrà, tenuto conto Parte_1 Per_2
della volontà della minore;
5. l'assegno unico per sarà percepito dal padre, mentre l'assegno unico per Per_2 [...]
sarà percepito dalla madre;
Per_1
6. nessun assegno di mantenimento sarà dovuto, poiché ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia convivente;
7. dispone che le spese straordinarie saranno sopportate da ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno;
8. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pagina 3