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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 972/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO VILLA e FABRIZIO CARLINO
ATTORE
Contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti COSTANZA SEMENZATO e CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
[...]
(C.F. ), difeso dagli avv.ti PAOLO DAL SOGLIO e GIUSEPPE LUPI
[...] P.IVA_3
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_3 P.IVA_4
DAMIJAN TERPIN e ANTONIO LACAPRA
APPRRESENTANZA GENERALE PER (C.F. ), con Controparte_4 CP_5 P.IVA_5
il patrocinio degli avv.ti DAVID MARIA MARINO e SARA SPARAGNA
TERZI CHIAMATI
1 CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento di (già , CP_1 Controparte_6
consistito nella consegna di beni non conformi alle specifiche tecniche del committente finale, nell'ambito del rapporto di sub-fornitura intervenuto con MD Spa avente ad oggetto cappelli di ghisa da installare su basamenti destinati ad essere incorporati dal committente nel motore F5C. CP_7
Per l'effetto, condannare (già e (già CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2
, in solido tra loro (quest'ultima in virtù di quanto sopra esposto in „Diritto‟ sub III che
[...]
qui deve intendersi riproposto e trascritto), al risarcimento di ogni danno subito dall'attrice MD Spa per effetto del gravissimo inadempimento contrattuale descritto in premessa, che si prospetta nella misura complessiva di euro 32.812.545,69, di cui euro 6.412.545,69 a titolo di danno emergente (di cui euro
61.850,27 a titolo di restituzione del prezzo ed euro 6.350.695,42 quale danno risarcito al committente), euro 17.600.000,00 a titolo di lucro cessante ed euro 8.800.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale, il tutto come specificato e determinato nel presente atto, o nei diversi importi che il Tribunale accerterà anche in via equitativa, con ogni riserva di meglio precisare e modificare/integrare nei termini di legge.
Il tutto oltre interessi moratori decorrenti dalla causazione dell'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria.
In via gradata, laddove non si ritenesse sussistente una responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. della CP_2
(già , revocare ex art. 2901 c.c. il conferimento d'azienda
[...] Parte_2
effettuato da (oggi in favore di (oggi Controparte_6 CP_1 Parte_2
con atto del 17/9/2019 per notaio (Rep. n. 36189, Racc. n. 19150), CP_2 Persona_1
dichiarandolo inefficace nei confronti della società attrice MD Spa e ordinando, ex art. 2655 c.c.,
l'annotazione della sentenza di revoca a margine della trascrizione e iscrizione dell'atto per notar sopra individuato. Per_1
2 Con condanna di (già e (già , CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione, nonché di quelle relative al giudizio di ATP già pendente dinanzi al Tribunale di Padova RG 2842/2020.
Condannare (già e (già , in CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2
solido tra loro, alla restituzione in favore di MD Spa dei costi anticipati per la perizia espletata nell'ambito del procedimento per ATP già pendente dinanzi al Tribunale di Padova RG 2842/2020.
In via istruttoria come da memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c..
: CP_1
In via principale:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate, per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte dall'attrice, condannare le terze chiamate e Controparte_8 Controparte_9
la prima nei limiti di polizza e la seconda integralmente, a manlevare e tenere indenne da CP_1 qualsiasi esborso in relazione alle domande svolte dall'attrice, incluse le spese legali sostenute per resistere all'azione, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1917 c.c.;
In ogni caso:
- spese e compensi di causa integralmente rifusi, incluse le spese legali e di CTP sostenute da CP_1
nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ante causam inscritto al n. 2842/2020 R.G. del
Tribunale di Padova e nel procedimento per sequestro conservativo svoltosi in corso di causa;
In via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che quando, nel mese di maggio 2018, iniziarono i primi contatti tra MD s.p.a. e CP_6
quest'ultima informò la MD s.p.a. di essere attrezzata per la fusione solo di pezzi di peso superiore
[...]
ai 15/20 kg?
3 2) Vero che quando, nel mese di maggio 2018, sottopose a MD s.p.a. una prima Controparte_6
offerta di acquisto di cappelli in ghisa, che Le si rammostra (doc. 7 di parte attrice), la fonderia padovana fece presente a MD s.p.a. che ne avrebbe affidato la produzione alla fonderia bosniaca CP_3
3) Vero che, nel mese di luglio 2018, venne organizzata una visita del sig. e del sig. Parte_3
di MD s.p.a., presso lo stabilimento produttivo di Sarajevo della fonderia Testimone_1 CP_3
4) Vero che MD s.p.a. chiese a di far spedire direttamente presso che gli stabilimenti Controparte_6 di dell'attrice il primo kit campione di cappelli di ghisa prodotto da agli inizi del mese di Pt_4 CP_3
luglio 2018?
5) Vero che consegnò il primo kit campione di cappelli di ghisa presso gli stabilimenti di CP_3 [...]
il 20.07.2018, come da e-mail che Le si rammostra (cfr. doc. 2)? Parte_5
6) Vero che i cappelli, di cui all'ordine n. 180758 del 20.11.2018, furono consegnati da CP_6
a MD s.p.a. nel mese di dicembre 2018, come da DDT che Le si rammostrano (cfr. docc. 10 e 11)?
[...]
7) Vero che, nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019, MD s.p.a. riferiva a di Controparte_6
avere necessità di iniziare subito le lavorazioni dei cappelli grezzi prodotti da CP_3
8) Vero che, nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019, MD s.p.a. chiedeva a di Controparte_6
spedire subito presso gli stabilimenti di i cappelli grezzi ricevuti dalla fonderia Pt_4 CP_3
9) Vero che, a partire dal mese di febbraio 2019, spediva a MD s.p.a. i cappelli Controparte_6
prodotti da solo dopo aver eseguito con esito positivo dei test a campione sui cappelli anzidetti? CP_3
10) Vero che la fonderia inviava a per ogni fornitura di cappelli di ghisa CP_3 Controparte_6
destinati a MD s.p.a., i risultati positivi dei test eseguiti a campione sui cappelli anzidetti?
11) Vero che il sig. teneva i rapporti con per conto di MD s.p.a.? Tes_2 CP_3
12) Vero che i codici da stampigliare sui cappelli di fusi da venivano indicati da MD Tes_3 CP_3
s.p.a.?
13) Vero che, in data 20.02.2019, la sig.ra ha ricevuto da l'e-mail che Le Parte_6 Tes_2
si rammostra (doc. 44)?
Si indicano come testimoni, sia a prova diretta sui capitoli anzidetti sia a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, il sig. , residente a [...]
4 Bachelet n. 55, la sig.ra , residente ad (35020) Albignasego (PD), Vicolo L. Da Vinci n. Parte_6
6 e il sig. , residente a [...]. Testimone_5
: CP_2
1) Ribadito il difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
2) In subordine, anche in applicazione delle condizioni generali di contratto delle fonderie europee, ridursi la condanna all'importo di € 51.386,40 (prezzo dei getti contestati) o al diverso importo di giustizia.
3) In denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, della convenuta, accertarsi e dichiararsi obbligate, in via solidale o parziaria, rappr. gen. per l'Italia, e a Controparte_4 Controparte_9
tenere indenne di qualsiasi costo e per l'effetto pronunciarsi: CP_2
▪ quanto all'assicuratore, la condanna alla rifusione dei costi posti a carico di comprensivi CP_2
degli accessori, dei compensi e degli esborsi sia di difesa sia di consulenza tecnica, anche per le fasi di istruzione preventiva e di sequestro conservativo, al netto della franchigia di polizza;
▪ quanto a d.d. la condanna in via di rivalsa o di regresso a favore di CP_9 CP_9 [...]
CP_ per capitale, interessi e spese, previo ogni necessario accertamento in ordine alla colpa e alle conseguenze derivate.
4) Vittoria di spese e compensi per tutti i procedimenti e le fasi, ivi compresi la consulenza tecnica preventiva R.G. 2842/2020 e il sequestro conservativo rigettato in corso di causa, oltre 15% rimb. forf.
e accessori.
5) In via istruttoria, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che a partire dal 2018 VDP s.p.a. trattava con e con Parte_7 CP_10 quest'ultima rappresentata dal sig. l'acquisto della proprietà della fonderia di Persona_2
Albignasego che allora era di proprietà di Controparte_6
2) vero che le trattative per l'acquisto della suddetta fonderia erano condotte dall'ing. Persona_3 con l'ausilio dei professionisti di Adacta Studio Associato, in particolare i dottori e Persona_4
; Persona_5
5 3) vero che il prezzo per l'acquisto della proprietà dell'intero capitale sociale di Parte_2
conferitaria dell'azienda, era calcolato senza alcuna incidenza di possibili debiti per pretese di
[...]
pretese ignote alla compratrice VDP s.p.a. e ai professionisti di Parte_8
Adacta Studio Associato;
4) vero che alla data del 17.09.2019, di cui al doc. n. 2 che si rammostra, il dott. operava Parte_9
quale avvocato in Adacta Studio Associato.
Si indicano a testi, da sentire sia a prova diretta sia a prova contraria sui capitoli avversari che fossero ammessi, i sigg. , dott. dott. , dott. . CP_11 Persona_4 Persona_5 Parte_9
FAD D.D. JELAH - TESANJ:
In via preliminare: ribadita e reiterata l'eccezione di prescrizione dei diritti da chiunque fatti valere nei confronti di Prevent, dichiararsi la prescrizione degli stessi.
In via principale e nel merito: rigettarsi ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti di siccome infondata. Spese di lite rifuse. CP_3
In via istruttoria: come da III° memoria ex art. 183 c.p.c. e da conseguenti note di udienza 12.9.2024
APPRRESENTANZA GENERALE PER L' : Controparte_4 CP_5
In via principale:
- rigettare le domande di per uno o più dei motivi indicati in narrativa Parte_1
e, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare assorbita e/o rigettare la domanda di manleva e garanzia Con avanzata da e/o da nei confronti di;
CP_1 CP_2
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei confronti di e/o rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti CP_1 CP_2
di per uno o più dei motivi esposti in narrativa;
Controparte_4
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei
Contr confronti di e/o di escludere in ogni caso il risarcimento per i danni causati da CP_1
6 o, in ogni caso, diminuire il risarcimento del danno in ragione del Parte_1 concorso colposo dell'attrice nella causazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227
c.c., e comunque accogliere la domanda avanzata da solo limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a CP_1
In via di estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei
Contr confronti di e/o di e di accertamento dell'operatività della Polizza, dichiarare l'obbligo CP_1
Con indennitario di , subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza ed entro i limiti di indennizzo indicati - in via alternativa e non cumulativa - nel seguito:
- Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000 (cinquemila/00) per sinistro (danni al prodotto finito);
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000 (diecimila/00) per sinistro (ritiro prodotti di terzi);
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 50.000,00 per sinistro.
7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (di seguito per brevità MD) – premesso di essere sin dal 2006 la Parte_1
principale fornitrice italiana di basamenti per il motore F5C per il gruppo industriale AT (di seguito per brevità CNH-FPT), di aver sottoscritto un contratto di subfornitura nel maggio 2018 con CP_6
(odierna per i cappelli di ghisa, componente necessaria dei suddetti basamenti, in
[...] CP_1
sostituzione della precedente fornitrice cinese, di aver ricevuto dalla committente, a partire da maggio
2019, segnalazioni, a loro volta provenienti da clienti, di rotture dei motori, derivanti, alla luce delle verifiche tecniche eseguite, dalla non conformità dei predetti cappelli di ghisa, aventi una resistenza a rottura inferiore alle specifiche richieste della committente finale, di aver subito denunciato la circostanza alla subcommittente, di aver quindi eseguito un sopralluogo presso la fonderia bosniaca, dalla quale a Con sua volta si era approvvigionata, nel corso del quale emergevano criticità nei cappelli di ghisa, di aver promosso un accertamento tecnico preventivo, R.G. 2842/2020, che riscontrava i difetti dei cappelli, senza tuttavia risalire con certezza alla fonderia che li aveva prodotti, di aver sottoscritto in data
4.12.2020 una transazione con la committente in ragione dei difetti dei cappelli di ghisa - ha CP_7
convenuto in giudizio già e già , newco CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2 cui era stata conferita nel settembre 2019 l'azienda da formulando in via preliminare istanza di CP_1
sequestro conservativo – da emettersi con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza – del patrimonio sociale e dei beni immobili e mobili di e di fino alla CP_1 CP_2 concorrenza di € 30.000.000,00; nel merito, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento di CP_1
e la risoluzione del contratto di subfornitura del maggio 2018, configurandosi un aliud pro alio o
[...]
comunque la mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1494
c.c., quantificati in € 32.812.545,69 (di cui € 61.850,27 a titolo di restituzione del prezzo della fornitura,
€ 6.305.695,42 quale danno risarcito alla committente in virtù di transazione del 4.12.2020, €
17.600.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 8.800.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale) in solido con ex art. 2560 c.c.; in via subordinata, laddove non CP_2
ritenuta sussistente una responsabilità solidale di la revoca ex art. 2901 c.c. del conferimento CP_2
8 d'azienda effettuato il 17.09.2019 da (oggi in favore di Controparte_6 CP_1 Parte_2
(oggi per la natura fraudolenta e preordinata dell'operazione.
[...] CP_2
1.1 Fissata udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso cautelare, si sono costituite con memoria e contestando la prima fumus e periculum in mora e la seconda invocando CP_1 CP_2
altresì il proprio difetto di titolarità passiva;
con ordinanza del 19.03.2023 è stato rigettato il ricorso ritenendo incerta, con riferimento al fumus boni iuris, la determinazione delle pretese restitutorie e risarcitorie e, in ogni caso, non sussistente il periculum in mora.
1.2 Si è quindi costituita nel procedimento di cognizione chiedendo, in via preliminare, il CP_1 differimento della prima udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e della fonderia , per essere da queste manlevata/tenuta Controparte_4 CP_9 indenne da qualsiasi esborso in relazione alle domande svolte dall'attrice, nella denegata ipotesi di condanna.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande, deducendo l'assenza di prova che i cappelli risultati viziati appartenessero al lotto fornito dall'allora eccependo la prescrizione delle Controparte_6
pretese, da ricondursi a plurimi rapporti di compravendita, successive di oltre un anno alla consegna dei cappelli;
contestando in ogni caso l'imputabilità, ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., e la quantificazione dei danni richiesti, sia per il prezzo della fornitura (inferiore e già ridotto per via della nota di credito n.
1920947 del 19.09.2019), sia per la transazione con il gruppo , non chiaramente e CP_7 integralmente riconducibile ai soli fatti di causa, sia per il lucro cessante e il danno all'immagine, non dimostrati e smentiti dai risultati di bilancio dedotti in giudizio.
In merito all'operazione societaria posta in essere con e alla natura solidale dell'obbligazione, CP_2 ha contestato la natura fraudolenta dell'operazione, avviata nel 2018, in periodo antecedente alla prima lettera di contestazione della committente;
rilevato comunque l'assenza di iniziative di tutela da parte dell'attrice, nonostante fosse a conoscenza dell'operazione societaria quantomeno dal marzo 2020 e la presenza di utili non distribuiti per € 1.000.000,00, a escludere ogni intento fraudolento.
1.3 Si è costituita nel procedimento di cognizione anche hiedendo parimenti, in via preliminare, CP_2 il differimento dell'udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa di e di Controparte_4 CP_9
, al fine di ottenere, in caso di soccombenza, nei confronti della prima, la condanna alla rifusione
[...]
9 dei costi di difesa e di consulenza tecnica (anche per le fasi di istruzione preventiva e di sequestro conservativo); nei confronti della seconda, la condanna, in via di rivalsa o di regresso, a favore della convenuta per tutto quanto eventualmente fosse condannata a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese. in principalità, ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva contestando la natura CP_2 fraudolenta del trasferimento d'azienda e comunque l'insussistenza dei presupposti ai fini della responsabilità di cui all'art. 2560 c.c., non risultando il credito oggetto di causa dalle scritture contabili obbligatorie di nel merito ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle Controparte_6
della convenuta e, in subordine, ha chiesto – anche in applicazione delle Condizioni Generali di CP_1
Contratto delle Fonderie Europee richiamate dall'offerta n. 44 del 14.05.2018 avanzata da CP_6
e accettata dall'attrice – ridursi la condanna a € 51.386,40 (prezzo dei getti contestati) o al diverso
[...]
importo ritenuto di giustizia.
1.4 Autorizzate le chiamate con provvedimento del 9.5.2023, si è costituita Controparte_12
(di seguito per brevità eccependo, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione
[...] CP_3
del giudice italiano in favore del giudice bosniaco, attesa la dichiarata assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con le chiamanti;
in via preliminare, la prescrizione della pretesa risarcitoria;
in via principale e nel merito il rigetto di ogni e qualsiasi domanda, riportandosi alle difese di e CP_1 CP_2
e contestando la conformità all'originale nonché disconoscendo la sottoscrizione e la data apposte al
[...]
doc. 14 attoreo.
1.5 Si è infine costituita (di seguito per brevità Controparte_13
Con
) associandosi alle difese delle chiamanti;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ha chiesto, in via subordinata, il rigetto della domanda di manleva e garanzia, contestando l'operatività della polizza e, in via di ulteriore subordine, l'esclusione o la riduzione del risarcimento per i danni in ragione del concorso colposo dell'attrice nella causazione dello stesso ex art. 1227 c.c. e, comunque, l'accoglimento della domanda avanzata limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a in via di estremo CP_1 subordine, il riconoscimento dell'obbligo indennitario subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza ed entro i limiti di indennizzo ivi indicati.
10 1.6 Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 28.10.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda attorea è infondata e va rigettata, non essendo stata raggiunta piena prova dell'invocata
Cont Contr responsabilità di e non sussistendo, in ogni caso, quella solidale di infondata, altresì, la revocatoria, per difetto dei relativi presupposti.
Va confermato, vista la riproposizione in sede di conclusioni, il rigetto delle istanze di prova orale formulate da parte attrice, in parte irrilevanti (da 1 a 18, 20, 22, 39, 40, 58, 59, 62), in parte superflue, laddove funzionali a confermare elementi già risultanti dai documenti di causa o circostanze non contestate (19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 42, 43, 53, 54, 60) e anche in parte inammissibili laddove richiedono interpretazioni (36) o sono formulati genericamente, senza specificazione delle date e dei soggetti coinvolti (22, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61) o riguardano circostanze non dedotte tempestivamente (41, 43, 46, 47, 48 e 49).
2.1 Preliminarmente si prende atto che nella nota di precisazione delle conclusioni e negli scritti CP_3 difensivi conclusivi, non ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
In ogni caso l'eccezione è infondata, trattandosi di controversia di natura esclusivamente contrattuale
(unico titolo speso dalle chiamanti per fondare l'eventuale condanna di in via di regresso), alla CP_3 luce dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles, ratificata dall'Italia con legge 21.06.1971, n. 804, poi resa di generale applicazione, anche nei confronti dei convenuti non domiciliati nel territorio di uno
Stato contraente, dall'art. 3, comma 2, legge 31.05.1995, n. 218.
In virtù di tale disposizione la chiamata in garanzia giustifica il processo davanti al giudice italiano anche nei casi in cui lo straniero, terzo chiamato, abbia domicilio in uno Stato non aderente alla Convenzione
(Cass. SS. UU. n. 503 del 2002).
2.2 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da tutti i convenuti e anche dalla terza chiamata invocando la disciplina della compravendita o della CP_3 somministrazione e i termini previsti dall'art. 1495 c.c., applicabili anche alla somministrazione in virtù del rinvio di cui all'art. 1570 c.c...
A prescindere dalla riconducibilità del rapporto in questione alla subfornitura - questione comunque non risolutiva visto che la relativa disciplina nulla prevede di specifico in punto responsabilità e prescrizione,
11 rendendo quindi necessario l'applicazione della disciplina codicistica del contratto ritenuto assimilabile
- la tesi non può essere accolta, in quanto parte attrice ha invocato, sulla scorta delle risultanze tecniche dell'atp, la risoluzione del contratto ravvisando un aliud pro alio, che, per pacifica giurisprudenza, è azione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
Si veda tra le più recenti Cass. ord. 26897 del 2023 ove si legge “Secondo il costante indirizzo di questa
Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/2016, n. 2313; Cass., sez. 2, 18/05/2011,
n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227; Cass., sez. 2,
25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ. Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus;
si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire
l'utilità richiesta”.
Nel caso in esame il ctu in sede di atp (doc. 22 att.) ha concluso che “le ghise con cui sono stati realizzati
i cappelli esaminati dallo scrivente CTU, e montati sui motori della MD S.p.A., sono di una qualità metallurgica inadatta (troppo debole) a resistere alle sollecitazioni che si sviluppano durante il
12 funzionamento dei perni di banco motori su cui i cappelli sono montati”.
Sulle conclusioni tecniche del ctu, anche in punto non utilizzabilità dei cappelli viziati, non vi sono state Cont contestazioni (e a conferma si veda l'emissione di nota di credito doc. 14 per i 12.730 pezzi riscontrati non conformi dalle parti prima dell'introduzione del giudizio).
Se ne ricava, quindi, quella totale inidoneità degli stessi a svolgere la funzione economica dedotta in contratto e a fornire l'utilità richiesta che costituisce presupposto fondante la domanda di risoluzione per aliud pro alio.
Ne consegue che nessuna prescrizione, vista la consegna nel 2018 e il termine decennale applicabile, è ancora maturata.
2.3 Ciò premesso e venendo al merito, è necessaria una breve sintesi dei fatti.
Nel 2018 MD, fornitrice italiana di basamenti per il motore F5C per il gruppo industriale AT ora CNH-
FTP, si è rivolta per la fornitura di uno specifico componente del basamento motore detto “cappello di Cont ghisa” a (oggi . Controparte_6
ha formulato in data 14.5.2018 la propria offerta, la n. 44 (doc. 7 att.), avente a oggetto CP_6
cappelli di banco e di testa grezzi realizzati con ghisa GH190, come da prescrizioni tecniche fornite da
Cont MD (doc. 6 att.); successivamente ha consegnato il 24.7.2018 i primi cappelli (doc. 9 .
Avviato quindi il rapporto tra le parti, MD in data 20.11.2018 ha effettuato l'ordine oggetto della presente causa, il n. 180758 (cfr. doc. 9 att.), per un totale di 4000 kit di cappelli di ghisa grezzi, composti ciascuno da un cappello testa e quattro cappelli banco, per un totale complessivo di 20.000 cappelli e un costo di € 51.386,40, Iva inclusa.
Per tali pezzi a sua volta si è appoggiata alla fonderia bosniaca di proprietà della terza CP_6
chiamata CP_3
I cappelli oggetto della fornitura contestata sono stati consegnati in tre tranche: in data 23 novembre 2018
n.
3.776 cappelli di banco e n. 944 cappelli di testa (doc. 1 att. seconda memoria); in data 07.12.2018 n.
Cont
5.467 cappelli di banco e n.
1.367 cappelli di testa (doc. 10 ); infine, in data 18.12.2018 n. 6.757
Cont cappelli di banco e n.
1.689 cappelli di testa (doc. 11 ).
Durante le verifiche e la lavorazione dei cappelli oggetto di causa MD ha riscontrato in alcuni pezzi
Con una elevata porosità, denunciando tale circostanza con l'e-mail del 12.12.2018 all'allora e a CP_15
[... Cont (doc. 12 ).
Le analisi chimiche effettuate a campione dall'attrice sui cappelli oggetto di causa hanno evidenziato inoltre un deterioramento dei valori di durezza rispetto a quelli riscontrati sui campioni forniti nel mese
CP_1 Cont di luglio 2018, anch'esso denunciato a con e-mail del 28.01.2019 (doc. 13 . CP_3
Dei 20.000 cappelli dell'ordine oggetto di causa 12.730 pezzi (di cui n. 11.000 cappelli banco e n.
1.730 cappelli testa) sono stati quindi considerati non utilizzabili ed è stata emessa, sull'accordo delle parti, nota di accredito n. 1920947 del 19.9.2019 con la seguente dicitura “per materiale difettoso da voi rottamato come rif. Vostro formulario XBFR del 30.7.2019 come da accordi”.
In virtù di tale nota ha rimborsato all'attrice, relativamente all'ordine n. 000180758 Controparte_6 del 20.11.2018, di cui alla fattura n. 1821340 del 19.12.2018 (cfr. docc. 9 e 10 att.), l'importo di € Cont 26.866,50 (23.320,00 + 3.546,50), oltre Iva (doc. 14 .
Cont Nelle more, nel maggio 2019 MD ha comunicato a di aver ricevuto dalla committente CP_7 la segnalazione di rottura di 5 motori ed è stato quindi organizzato l'11 e 12 giugno 2019 un sopralluogo presso la fonderia serba (e-mail doc. 11, 12, 13 att.), cui ha fatto seguito un ulteriore incontro nell'agosto del 2019 che ha portato all'adozione di una serie di correttivi tecnici.
Nel novembre 2019 CNH-FPT ha formalmente contestato la non conformità dei basamenti motore per le proprietà meccaniche della ghisa, lamentando una resistenza alla rottura inferiore alle specifiche (doc.
16 att.); CNH-FPT ha precisato che il lotto di cappelli “a rischio” è stato utilizzato per una produzione stimata di 6.000 basamenti lavorati fra fine novembre 2018 e inizio febbraio 2019.
Ha fatto seguito la richiesta danni all'odierna convenuta (pec 11.3.2020 doc. 14 allegato al ricorso per
ATP) e l'introduzione del procedimento per ATP Rg 2842/2020 (doc. 21 att.).
Tra l'attrice è poi intervenuta una transazione datata 4.12.2020 (doc. 23 att). CP_7
Le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi analizzando 8 cappelli marchiati ACL
78984 7C081, sono state le seguenti:
1) le ghise con cui sono stati realizzati i cappelli esaminati dallo scrivente CTU, e montati sui motori della MD S.p.A., sono di una qualità metallurgica inadatta (troppo debole) a resistere alle sollecitazioni che si sviluppano durante il funzionamento dei perni di banco motori su cui i cappelli sono montati;
tale affermazione, strettamente valida per i cappelli analizzati, è ragionevolmente estensibile a
14 tutta la fornitura che comprendeva anche questi ultimi;
2) circa la valutazione del danno il costo per il ripristino a regola d'arte dei motori ammalorati è stimabile in 6˙608 € per ciascun motore;
3) dalla documentazione in atti e dai risultati delle analisi sperimentali eseguite sui cappelli non è stato possibile risalire con certezza alla fonderia che li ha prodotti;
infatti, la tracciabilità documentale è incompleta e mancano, altresì, i campioni di ghisa da usare come sicuro riferimento per un esame comparativo affidabile” (doc. 22 att.).
Nessun accordo è successivamente intervenuto tra le parti, da cui l'introduzione del presente giudizio.
2.4 Così ricostruiti in sintesi i fatti, la contestazione di MD oggetto di causa riguarda, tra tutte le
Cont forniture intercorse con esclusivamente i cappelli di ghisa forniti in virtù dell'ordine n. 180758 del
20.11.2018.
Solo con riferimento a detta fornitura l'attrice lamenta la difettosità dei pezzi che poi ha determinato le contestazioni della committente principale.
In sede di decisione sul sequestro preventivo la scrivente aveva ritenuto sussistente una prova indiziaria della corrispondenza tra i cappelli riscontrati difettosi dal ctu e quelli oggetto dell'ordine n. 180758, valorizzando sia la non contestata presenza di difetti analoghi in parte dei prodotti forniti con tale ordine, sia le missive di di Tes_6 CP_7
All'esito del giudizio, rivalutato il complessivo materiale probatorio alla luce delle successive allegazioni delle parti, si ritiene non raggiunta una prova sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda.
Deve innanzitutto ribadirsi che le indagini e verifiche del ctu, sia sui documenti, sia tramite analisi sperimentali, non hanno consentito di stabilire la fonderia di provenienza dei pezzi forniti da MD per l'indagine peritale.
Le conclusioni del ctu non sono in state in alcun modo contestate dalle parti nel presente giudizio.
In sede di decisione sul sequestro preventivo era stato osservato che non era dato sapere se i documenti offerti in sede di atp corrispondessero integralmente a quelli prodotti nel presente giudizio.
Parte attrice nulla ha precisato al riguardo negli scritti successivi, in particolare non ha allegato di aver prodotto documenti diversi da quelli già offerti in sede di ctu, né ha allegato, in genere, che ci fossero dei documenti in grado di stabilire con certezza la riconducibilità dei pezzi difettosi alla fornitura oggetto di
15 causa.
In secondo luogo, costituisce fatto non contestato che dei 20.000 pezzi oggetto dell'ordine n. 180758
12.730 pezzi sono stati trovati difettosi e scartati.
Ne consegue che il numero massimo di cappelli di ghisa della fornitura che astrattamente avrebbero potuto essere utilizzati da MD ammonta a 7.270 pezzi.
Anzi, negli scritti conclusivi MD sostiene che i pezzi difettosi montati nei motori sarebbero solo i 4.720 della prima consegna di novembre 2018.
Nella missiva del 13.6.2019 proveniente dall'ing. di (doc. 11 MD e doc. 13 Per_6 CP_7
Cont
si legge però che i pezzi trovati rotti nei motori sono in numero di 19.985, marcati, come datario,
07C081 e sono stati fusi il 18.11.2018.
La conferma che il numero di cappelli incriminati e all'origine del contenzioso con la committente finale fosse ben superiore ai 7.270 o 4.720 pezzi della fornitura oggetto di causa è data dalla missiva CP_7
con la quale il 7.11.2019 ha contestato formalmente la non conformità dei basamenti motore CP_7
FC5 equipaggiati con cappelli di banco forniti da MD (doc. 16 att.).
Ivi si legge che “in base alle informazioni ricevute da MD, il lotto di cappelli di banco a rischio è stato utilizzato per la produzione di una quantità di basamenti stimati da MD in circa 6.000 unità (lavorati fra fine novembre 2018 e inizio febbraio 2019) dei quali MD ha fornito a FTP le matricole identificative”.
Considerato che per ogni basamento è necessario un kit di 5 cappelli di ghisa, ne deriva che i cappelli difettosi o comunque a rischio dovevano essere 30.000.
Già solo tali dati portano a escludere che all'origine delle rotture dei motori potessero esserci o, Cont quantomeno, esserci solo i cappelli forniti da con l'ordine n. 180758.
Il numero totale di pezzi forniti era di 20.000 e di questi 12.730 sono stati scartati perché difettosi e quindi non utilizzati da MD.
E se viceversa fossero stati comunque utilizzati da MD nonostante la consapevolezza del difetto,
Cont comunque, non vi sarebbe responsabilità di operando la condotta di MD come fattore interruttivo del nesso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (e sempre nella missiva citata del 7.11.2019 CP_7
contesta a MD proprio di non aver saputo intercettare le anomalie dei cappelli al momento dei controlli
16 di sua competenza).
E comunque i pezzi sarebbero inferiori ai complessivi contestati.
In terzo luogo, sempre nella missiva dell'ing. del 13.6.2019, vi è una tabella che riporta, con Per_6
riferimento ai 19.985 pezzi rotti, il codice identificativo ACL 78984/78985, ovvero quello presente sui cappelli consegnati da MD al ctu per le indagini peritali.
Erroneamente in sede di sequestro si è detto che detta tabella faceva riferimento ai pezzi esaminati nella fonderia serba nel giugno 2019.
In realtà la missiva parla di pezzi trovati rotti e chi li ha trovati rotti è stata la committente finale.
Non c'è prova che cappelli con il codice identificativo fossero presenti nella fonderia NumeroDiPate_1
Cont serba o fossero stati forniti da
Cont I prodotti di avevano infatti, per specifica indicazione di il codice ZP 78984/78985, CP_7
successivamente modificato, sempre su richiesta di in ZP 46121/46122, dove ZP stava per CP_7
Zen-Prevent.
Cont Né MD ha fornito una possibile spiegazione alla presenza di tale codice ACL nei pezzi forniti da
Conclusivamente, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati non può ritenersi raggiunta la prova che i pezzi difettosi esaminati dal ctu fossero parte della fornitura n. 180758 oggetto di causa.
Cont 3. Difettando la prova che pezzi forniti da in virtù dell'ordine n. 180758 siano alla base delle rotture Cont denunciate da mancando l'an della responsabilità di risulta assorbito l'esame della CP_7
Contr domanda volta ad accertare la sussistenza della responsabilità solidale di e della revocatoria svolta solo in via subordinata, così come della pretesa risarcitoria.
Parimenti assorbito l'esame delle domande di manleva e regresso.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'attrice e in favore delle convenute e delle terze chiamate, non potendosi le chiamate considerarsi manifestamente infondate o palesemente arbitrarie ed avendo altresì MD esteso espressamente la domanda nei confronti di
(Cass. ord. 6144 del 2024 tra le tante “In caso di rigetto della domanda principale, le spese CP_3
sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente
17 arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”). Con Per la terza chiamata la liquidazione è in conformità alla nota depositata.
Per le altre parti lo scaglione è individuato in base alla domanda, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria, vista la decisione allo stato degli atti, e minimi per quella decisionale, vista la ripetizione degli argomenti difensivi e aumento del 30% per la difesa contro più parti.
Contr Cont Per e , che hanno chiesto anche la liquidazione dei compensi per l'ATP e per la fase cautelare, si riconoscono i valori medi per l'ATP per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, per il cautelare ai minimi le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata l'identità delle questioni trattate, sempre con aumento del 30% per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte.
Condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti e terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano per CP_1 in € 1.713,00 per spese, € 170.507,00 per onorari, per in € 170.507,00 per onorari ed €
[...] CP_2
7.923,46 per spese, per in € 90.442,00 per onorari e per Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 34.600,00 Controparte_13
per onorari, per tutti oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 22 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 972/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO VILLA e FABRIZIO CARLINO
ATTORE
Contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti COSTANZA SEMENZATO e CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
[...]
(C.F. ), difeso dagli avv.ti PAOLO DAL SOGLIO e GIUSEPPE LUPI
[...] P.IVA_3
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_3 P.IVA_4
DAMIJAN TERPIN e ANTONIO LACAPRA
APPRRESENTANZA GENERALE PER (C.F. ), con Controparte_4 CP_5 P.IVA_5
il patrocinio degli avv.ti DAVID MARIA MARINO e SARA SPARAGNA
TERZI CHIAMATI
1 CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento di (già , CP_1 Controparte_6
consistito nella consegna di beni non conformi alle specifiche tecniche del committente finale, nell'ambito del rapporto di sub-fornitura intervenuto con MD Spa avente ad oggetto cappelli di ghisa da installare su basamenti destinati ad essere incorporati dal committente nel motore F5C. CP_7
Per l'effetto, condannare (già e (già CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2
, in solido tra loro (quest'ultima in virtù di quanto sopra esposto in „Diritto‟ sub III che
[...]
qui deve intendersi riproposto e trascritto), al risarcimento di ogni danno subito dall'attrice MD Spa per effetto del gravissimo inadempimento contrattuale descritto in premessa, che si prospetta nella misura complessiva di euro 32.812.545,69, di cui euro 6.412.545,69 a titolo di danno emergente (di cui euro
61.850,27 a titolo di restituzione del prezzo ed euro 6.350.695,42 quale danno risarcito al committente), euro 17.600.000,00 a titolo di lucro cessante ed euro 8.800.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale, il tutto come specificato e determinato nel presente atto, o nei diversi importi che il Tribunale accerterà anche in via equitativa, con ogni riserva di meglio precisare e modificare/integrare nei termini di legge.
Il tutto oltre interessi moratori decorrenti dalla causazione dell'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria.
In via gradata, laddove non si ritenesse sussistente una responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. della CP_2
(già , revocare ex art. 2901 c.c. il conferimento d'azienda
[...] Parte_2
effettuato da (oggi in favore di (oggi Controparte_6 CP_1 Parte_2
con atto del 17/9/2019 per notaio (Rep. n. 36189, Racc. n. 19150), CP_2 Persona_1
dichiarandolo inefficace nei confronti della società attrice MD Spa e ordinando, ex art. 2655 c.c.,
l'annotazione della sentenza di revoca a margine della trascrizione e iscrizione dell'atto per notar sopra individuato. Per_1
2 Con condanna di (già e (già , CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione, nonché di quelle relative al giudizio di ATP già pendente dinanzi al Tribunale di Padova RG 2842/2020.
Condannare (già e (già , in CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2
solido tra loro, alla restituzione in favore di MD Spa dei costi anticipati per la perizia espletata nell'ambito del procedimento per ATP già pendente dinanzi al Tribunale di Padova RG 2842/2020.
In via istruttoria come da memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c..
: CP_1
In via principale:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate, per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte dall'attrice, condannare le terze chiamate e Controparte_8 Controparte_9
la prima nei limiti di polizza e la seconda integralmente, a manlevare e tenere indenne da CP_1 qualsiasi esborso in relazione alle domande svolte dall'attrice, incluse le spese legali sostenute per resistere all'azione, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1917 c.c.;
In ogni caso:
- spese e compensi di causa integralmente rifusi, incluse le spese legali e di CTP sostenute da CP_1
nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ante causam inscritto al n. 2842/2020 R.G. del
Tribunale di Padova e nel procedimento per sequestro conservativo svoltosi in corso di causa;
In via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che quando, nel mese di maggio 2018, iniziarono i primi contatti tra MD s.p.a. e CP_6
quest'ultima informò la MD s.p.a. di essere attrezzata per la fusione solo di pezzi di peso superiore
[...]
ai 15/20 kg?
3 2) Vero che quando, nel mese di maggio 2018, sottopose a MD s.p.a. una prima Controparte_6
offerta di acquisto di cappelli in ghisa, che Le si rammostra (doc. 7 di parte attrice), la fonderia padovana fece presente a MD s.p.a. che ne avrebbe affidato la produzione alla fonderia bosniaca CP_3
3) Vero che, nel mese di luglio 2018, venne organizzata una visita del sig. e del sig. Parte_3
di MD s.p.a., presso lo stabilimento produttivo di Sarajevo della fonderia Testimone_1 CP_3
4) Vero che MD s.p.a. chiese a di far spedire direttamente presso che gli stabilimenti Controparte_6 di dell'attrice il primo kit campione di cappelli di ghisa prodotto da agli inizi del mese di Pt_4 CP_3
luglio 2018?
5) Vero che consegnò il primo kit campione di cappelli di ghisa presso gli stabilimenti di CP_3 [...]
il 20.07.2018, come da e-mail che Le si rammostra (cfr. doc. 2)? Parte_5
6) Vero che i cappelli, di cui all'ordine n. 180758 del 20.11.2018, furono consegnati da CP_6
a MD s.p.a. nel mese di dicembre 2018, come da DDT che Le si rammostrano (cfr. docc. 10 e 11)?
[...]
7) Vero che, nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019, MD s.p.a. riferiva a di Controparte_6
avere necessità di iniziare subito le lavorazioni dei cappelli grezzi prodotti da CP_3
8) Vero che, nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019, MD s.p.a. chiedeva a di Controparte_6
spedire subito presso gli stabilimenti di i cappelli grezzi ricevuti dalla fonderia Pt_4 CP_3
9) Vero che, a partire dal mese di febbraio 2019, spediva a MD s.p.a. i cappelli Controparte_6
prodotti da solo dopo aver eseguito con esito positivo dei test a campione sui cappelli anzidetti? CP_3
10) Vero che la fonderia inviava a per ogni fornitura di cappelli di ghisa CP_3 Controparte_6
destinati a MD s.p.a., i risultati positivi dei test eseguiti a campione sui cappelli anzidetti?
11) Vero che il sig. teneva i rapporti con per conto di MD s.p.a.? Tes_2 CP_3
12) Vero che i codici da stampigliare sui cappelli di fusi da venivano indicati da MD Tes_3 CP_3
s.p.a.?
13) Vero che, in data 20.02.2019, la sig.ra ha ricevuto da l'e-mail che Le Parte_6 Tes_2
si rammostra (doc. 44)?
Si indicano come testimoni, sia a prova diretta sui capitoli anzidetti sia a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, il sig. , residente a [...]
4 Bachelet n. 55, la sig.ra , residente ad (35020) Albignasego (PD), Vicolo L. Da Vinci n. Parte_6
6 e il sig. , residente a [...]. Testimone_5
: CP_2
1) Ribadito il difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
2) In subordine, anche in applicazione delle condizioni generali di contratto delle fonderie europee, ridursi la condanna all'importo di € 51.386,40 (prezzo dei getti contestati) o al diverso importo di giustizia.
3) In denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, della convenuta, accertarsi e dichiararsi obbligate, in via solidale o parziaria, rappr. gen. per l'Italia, e a Controparte_4 Controparte_9
tenere indenne di qualsiasi costo e per l'effetto pronunciarsi: CP_2
▪ quanto all'assicuratore, la condanna alla rifusione dei costi posti a carico di comprensivi CP_2
degli accessori, dei compensi e degli esborsi sia di difesa sia di consulenza tecnica, anche per le fasi di istruzione preventiva e di sequestro conservativo, al netto della franchigia di polizza;
▪ quanto a d.d. la condanna in via di rivalsa o di regresso a favore di CP_9 CP_9 [...]
CP_ per capitale, interessi e spese, previo ogni necessario accertamento in ordine alla colpa e alle conseguenze derivate.
4) Vittoria di spese e compensi per tutti i procedimenti e le fasi, ivi compresi la consulenza tecnica preventiva R.G. 2842/2020 e il sequestro conservativo rigettato in corso di causa, oltre 15% rimb. forf.
e accessori.
5) In via istruttoria, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che a partire dal 2018 VDP s.p.a. trattava con e con Parte_7 CP_10 quest'ultima rappresentata dal sig. l'acquisto della proprietà della fonderia di Persona_2
Albignasego che allora era di proprietà di Controparte_6
2) vero che le trattative per l'acquisto della suddetta fonderia erano condotte dall'ing. Persona_3 con l'ausilio dei professionisti di Adacta Studio Associato, in particolare i dottori e Persona_4
; Persona_5
5 3) vero che il prezzo per l'acquisto della proprietà dell'intero capitale sociale di Parte_2
conferitaria dell'azienda, era calcolato senza alcuna incidenza di possibili debiti per pretese di
[...]
pretese ignote alla compratrice VDP s.p.a. e ai professionisti di Parte_8
Adacta Studio Associato;
4) vero che alla data del 17.09.2019, di cui al doc. n. 2 che si rammostra, il dott. operava Parte_9
quale avvocato in Adacta Studio Associato.
Si indicano a testi, da sentire sia a prova diretta sia a prova contraria sui capitoli avversari che fossero ammessi, i sigg. , dott. dott. , dott. . CP_11 Persona_4 Persona_5 Parte_9
FAD D.D. JELAH - TESANJ:
In via preliminare: ribadita e reiterata l'eccezione di prescrizione dei diritti da chiunque fatti valere nei confronti di Prevent, dichiararsi la prescrizione degli stessi.
In via principale e nel merito: rigettarsi ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti di siccome infondata. Spese di lite rifuse. CP_3
In via istruttoria: come da III° memoria ex art. 183 c.p.c. e da conseguenti note di udienza 12.9.2024
APPRRESENTANZA GENERALE PER L' : Controparte_4 CP_5
In via principale:
- rigettare le domande di per uno o più dei motivi indicati in narrativa Parte_1
e, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare assorbita e/o rigettare la domanda di manleva e garanzia Con avanzata da e/o da nei confronti di;
CP_1 CP_2
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei confronti di e/o rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti CP_1 CP_2
di per uno o più dei motivi esposti in narrativa;
Controparte_4
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei
Contr confronti di e/o di escludere in ogni caso il risarcimento per i danni causati da CP_1
6 o, in ogni caso, diminuire il risarcimento del danno in ragione del Parte_1 concorso colposo dell'attrice nella causazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227
c.c., e comunque accogliere la domanda avanzata da solo limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a CP_1
In via di estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata nei
Contr confronti di e/o di e di accertamento dell'operatività della Polizza, dichiarare l'obbligo CP_1
Con indennitario di , subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza ed entro i limiti di indennizzo indicati - in via alternativa e non cumulativa - nel seguito:
- Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000 (cinquemila/00) per sinistro (danni al prodotto finito);
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000 (diecimila/00) per sinistro (ritiro prodotti di terzi);
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 50.000,00 per sinistro.
7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (di seguito per brevità MD) – premesso di essere sin dal 2006 la Parte_1
principale fornitrice italiana di basamenti per il motore F5C per il gruppo industriale AT (di seguito per brevità CNH-FPT), di aver sottoscritto un contratto di subfornitura nel maggio 2018 con CP_6
(odierna per i cappelli di ghisa, componente necessaria dei suddetti basamenti, in
[...] CP_1
sostituzione della precedente fornitrice cinese, di aver ricevuto dalla committente, a partire da maggio
2019, segnalazioni, a loro volta provenienti da clienti, di rotture dei motori, derivanti, alla luce delle verifiche tecniche eseguite, dalla non conformità dei predetti cappelli di ghisa, aventi una resistenza a rottura inferiore alle specifiche richieste della committente finale, di aver subito denunciato la circostanza alla subcommittente, di aver quindi eseguito un sopralluogo presso la fonderia bosniaca, dalla quale a Con sua volta si era approvvigionata, nel corso del quale emergevano criticità nei cappelli di ghisa, di aver promosso un accertamento tecnico preventivo, R.G. 2842/2020, che riscontrava i difetti dei cappelli, senza tuttavia risalire con certezza alla fonderia che li aveva prodotti, di aver sottoscritto in data
4.12.2020 una transazione con la committente in ragione dei difetti dei cappelli di ghisa - ha CP_7
convenuto in giudizio già e già , newco CP_1 Controparte_6 CP_2 Parte_2 cui era stata conferita nel settembre 2019 l'azienda da formulando in via preliminare istanza di CP_1
sequestro conservativo – da emettersi con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza – del patrimonio sociale e dei beni immobili e mobili di e di fino alla CP_1 CP_2 concorrenza di € 30.000.000,00; nel merito, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento di CP_1
e la risoluzione del contratto di subfornitura del maggio 2018, configurandosi un aliud pro alio o
[...]
comunque la mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1494
c.c., quantificati in € 32.812.545,69 (di cui € 61.850,27 a titolo di restituzione del prezzo della fornitura,
€ 6.305.695,42 quale danno risarcito alla committente in virtù di transazione del 4.12.2020, €
17.600.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 8.800.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale) in solido con ex art. 2560 c.c.; in via subordinata, laddove non CP_2
ritenuta sussistente una responsabilità solidale di la revoca ex art. 2901 c.c. del conferimento CP_2
8 d'azienda effettuato il 17.09.2019 da (oggi in favore di Controparte_6 CP_1 Parte_2
(oggi per la natura fraudolenta e preordinata dell'operazione.
[...] CP_2
1.1 Fissata udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso cautelare, si sono costituite con memoria e contestando la prima fumus e periculum in mora e la seconda invocando CP_1 CP_2
altresì il proprio difetto di titolarità passiva;
con ordinanza del 19.03.2023 è stato rigettato il ricorso ritenendo incerta, con riferimento al fumus boni iuris, la determinazione delle pretese restitutorie e risarcitorie e, in ogni caso, non sussistente il periculum in mora.
1.2 Si è quindi costituita nel procedimento di cognizione chiedendo, in via preliminare, il CP_1 differimento della prima udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e della fonderia , per essere da queste manlevata/tenuta Controparte_4 CP_9 indenne da qualsiasi esborso in relazione alle domande svolte dall'attrice, nella denegata ipotesi di condanna.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande, deducendo l'assenza di prova che i cappelli risultati viziati appartenessero al lotto fornito dall'allora eccependo la prescrizione delle Controparte_6
pretese, da ricondursi a plurimi rapporti di compravendita, successive di oltre un anno alla consegna dei cappelli;
contestando in ogni caso l'imputabilità, ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., e la quantificazione dei danni richiesti, sia per il prezzo della fornitura (inferiore e già ridotto per via della nota di credito n.
1920947 del 19.09.2019), sia per la transazione con il gruppo , non chiaramente e CP_7 integralmente riconducibile ai soli fatti di causa, sia per il lucro cessante e il danno all'immagine, non dimostrati e smentiti dai risultati di bilancio dedotti in giudizio.
In merito all'operazione societaria posta in essere con e alla natura solidale dell'obbligazione, CP_2 ha contestato la natura fraudolenta dell'operazione, avviata nel 2018, in periodo antecedente alla prima lettera di contestazione della committente;
rilevato comunque l'assenza di iniziative di tutela da parte dell'attrice, nonostante fosse a conoscenza dell'operazione societaria quantomeno dal marzo 2020 e la presenza di utili non distribuiti per € 1.000.000,00, a escludere ogni intento fraudolento.
1.3 Si è costituita nel procedimento di cognizione anche hiedendo parimenti, in via preliminare, CP_2 il differimento dell'udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa di e di Controparte_4 CP_9
, al fine di ottenere, in caso di soccombenza, nei confronti della prima, la condanna alla rifusione
[...]
9 dei costi di difesa e di consulenza tecnica (anche per le fasi di istruzione preventiva e di sequestro conservativo); nei confronti della seconda, la condanna, in via di rivalsa o di regresso, a favore della convenuta per tutto quanto eventualmente fosse condannata a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese. in principalità, ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva contestando la natura CP_2 fraudolenta del trasferimento d'azienda e comunque l'insussistenza dei presupposti ai fini della responsabilità di cui all'art. 2560 c.c., non risultando il credito oggetto di causa dalle scritture contabili obbligatorie di nel merito ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle Controparte_6
della convenuta e, in subordine, ha chiesto – anche in applicazione delle Condizioni Generali di CP_1
Contratto delle Fonderie Europee richiamate dall'offerta n. 44 del 14.05.2018 avanzata da CP_6
e accettata dall'attrice – ridursi la condanna a € 51.386,40 (prezzo dei getti contestati) o al diverso
[...]
importo ritenuto di giustizia.
1.4 Autorizzate le chiamate con provvedimento del 9.5.2023, si è costituita Controparte_12
(di seguito per brevità eccependo, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione
[...] CP_3
del giudice italiano in favore del giudice bosniaco, attesa la dichiarata assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con le chiamanti;
in via preliminare, la prescrizione della pretesa risarcitoria;
in via principale e nel merito il rigetto di ogni e qualsiasi domanda, riportandosi alle difese di e CP_1 CP_2
e contestando la conformità all'originale nonché disconoscendo la sottoscrizione e la data apposte al
[...]
doc. 14 attoreo.
1.5 Si è infine costituita (di seguito per brevità Controparte_13
Con
) associandosi alle difese delle chiamanti;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ha chiesto, in via subordinata, il rigetto della domanda di manleva e garanzia, contestando l'operatività della polizza e, in via di ulteriore subordine, l'esclusione o la riduzione del risarcimento per i danni in ragione del concorso colposo dell'attrice nella causazione dello stesso ex art. 1227 c.c. e, comunque, l'accoglimento della domanda avanzata limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a in via di estremo CP_1 subordine, il riconoscimento dell'obbligo indennitario subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla Polizza ed entro i limiti di indennizzo ivi indicati.
10 1.6 Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 28.10.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda attorea è infondata e va rigettata, non essendo stata raggiunta piena prova dell'invocata
Cont Contr responsabilità di e non sussistendo, in ogni caso, quella solidale di infondata, altresì, la revocatoria, per difetto dei relativi presupposti.
Va confermato, vista la riproposizione in sede di conclusioni, il rigetto delle istanze di prova orale formulate da parte attrice, in parte irrilevanti (da 1 a 18, 20, 22, 39, 40, 58, 59, 62), in parte superflue, laddove funzionali a confermare elementi già risultanti dai documenti di causa o circostanze non contestate (19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 42, 43, 53, 54, 60) e anche in parte inammissibili laddove richiedono interpretazioni (36) o sono formulati genericamente, senza specificazione delle date e dei soggetti coinvolti (22, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61) o riguardano circostanze non dedotte tempestivamente (41, 43, 46, 47, 48 e 49).
2.1 Preliminarmente si prende atto che nella nota di precisazione delle conclusioni e negli scritti CP_3 difensivi conclusivi, non ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
In ogni caso l'eccezione è infondata, trattandosi di controversia di natura esclusivamente contrattuale
(unico titolo speso dalle chiamanti per fondare l'eventuale condanna di in via di regresso), alla CP_3 luce dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles, ratificata dall'Italia con legge 21.06.1971, n. 804, poi resa di generale applicazione, anche nei confronti dei convenuti non domiciliati nel territorio di uno
Stato contraente, dall'art. 3, comma 2, legge 31.05.1995, n. 218.
In virtù di tale disposizione la chiamata in garanzia giustifica il processo davanti al giudice italiano anche nei casi in cui lo straniero, terzo chiamato, abbia domicilio in uno Stato non aderente alla Convenzione
(Cass. SS. UU. n. 503 del 2002).
2.2 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da tutti i convenuti e anche dalla terza chiamata invocando la disciplina della compravendita o della CP_3 somministrazione e i termini previsti dall'art. 1495 c.c., applicabili anche alla somministrazione in virtù del rinvio di cui all'art. 1570 c.c...
A prescindere dalla riconducibilità del rapporto in questione alla subfornitura - questione comunque non risolutiva visto che la relativa disciplina nulla prevede di specifico in punto responsabilità e prescrizione,
11 rendendo quindi necessario l'applicazione della disciplina codicistica del contratto ritenuto assimilabile
- la tesi non può essere accolta, in quanto parte attrice ha invocato, sulla scorta delle risultanze tecniche dell'atp, la risoluzione del contratto ravvisando un aliud pro alio, che, per pacifica giurisprudenza, è azione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
Si veda tra le più recenti Cass. ord. 26897 del 2023 ove si legge “Secondo il costante indirizzo di questa
Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/2016, n. 2313; Cass., sez. 2, 18/05/2011,
n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227; Cass., sez. 2,
25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ. Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus;
si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire
l'utilità richiesta”.
Nel caso in esame il ctu in sede di atp (doc. 22 att.) ha concluso che “le ghise con cui sono stati realizzati
i cappelli esaminati dallo scrivente CTU, e montati sui motori della MD S.p.A., sono di una qualità metallurgica inadatta (troppo debole) a resistere alle sollecitazioni che si sviluppano durante il
12 funzionamento dei perni di banco motori su cui i cappelli sono montati”.
Sulle conclusioni tecniche del ctu, anche in punto non utilizzabilità dei cappelli viziati, non vi sono state Cont contestazioni (e a conferma si veda l'emissione di nota di credito doc. 14 per i 12.730 pezzi riscontrati non conformi dalle parti prima dell'introduzione del giudizio).
Se ne ricava, quindi, quella totale inidoneità degli stessi a svolgere la funzione economica dedotta in contratto e a fornire l'utilità richiesta che costituisce presupposto fondante la domanda di risoluzione per aliud pro alio.
Ne consegue che nessuna prescrizione, vista la consegna nel 2018 e il termine decennale applicabile, è ancora maturata.
2.3 Ciò premesso e venendo al merito, è necessaria una breve sintesi dei fatti.
Nel 2018 MD, fornitrice italiana di basamenti per il motore F5C per il gruppo industriale AT ora CNH-
FTP, si è rivolta per la fornitura di uno specifico componente del basamento motore detto “cappello di Cont ghisa” a (oggi . Controparte_6
ha formulato in data 14.5.2018 la propria offerta, la n. 44 (doc. 7 att.), avente a oggetto CP_6
cappelli di banco e di testa grezzi realizzati con ghisa GH190, come da prescrizioni tecniche fornite da
Cont MD (doc. 6 att.); successivamente ha consegnato il 24.7.2018 i primi cappelli (doc. 9 .
Avviato quindi il rapporto tra le parti, MD in data 20.11.2018 ha effettuato l'ordine oggetto della presente causa, il n. 180758 (cfr. doc. 9 att.), per un totale di 4000 kit di cappelli di ghisa grezzi, composti ciascuno da un cappello testa e quattro cappelli banco, per un totale complessivo di 20.000 cappelli e un costo di € 51.386,40, Iva inclusa.
Per tali pezzi a sua volta si è appoggiata alla fonderia bosniaca di proprietà della terza CP_6
chiamata CP_3
I cappelli oggetto della fornitura contestata sono stati consegnati in tre tranche: in data 23 novembre 2018
n.
3.776 cappelli di banco e n. 944 cappelli di testa (doc. 1 att. seconda memoria); in data 07.12.2018 n.
Cont
5.467 cappelli di banco e n.
1.367 cappelli di testa (doc. 10 ); infine, in data 18.12.2018 n. 6.757
Cont cappelli di banco e n.
1.689 cappelli di testa (doc. 11 ).
Durante le verifiche e la lavorazione dei cappelli oggetto di causa MD ha riscontrato in alcuni pezzi
Con una elevata porosità, denunciando tale circostanza con l'e-mail del 12.12.2018 all'allora e a CP_15
[... Cont (doc. 12 ).
Le analisi chimiche effettuate a campione dall'attrice sui cappelli oggetto di causa hanno evidenziato inoltre un deterioramento dei valori di durezza rispetto a quelli riscontrati sui campioni forniti nel mese
CP_1 Cont di luglio 2018, anch'esso denunciato a con e-mail del 28.01.2019 (doc. 13 . CP_3
Dei 20.000 cappelli dell'ordine oggetto di causa 12.730 pezzi (di cui n. 11.000 cappelli banco e n.
1.730 cappelli testa) sono stati quindi considerati non utilizzabili ed è stata emessa, sull'accordo delle parti, nota di accredito n. 1920947 del 19.9.2019 con la seguente dicitura “per materiale difettoso da voi rottamato come rif. Vostro formulario XBFR del 30.7.2019 come da accordi”.
In virtù di tale nota ha rimborsato all'attrice, relativamente all'ordine n. 000180758 Controparte_6 del 20.11.2018, di cui alla fattura n. 1821340 del 19.12.2018 (cfr. docc. 9 e 10 att.), l'importo di € Cont 26.866,50 (23.320,00 + 3.546,50), oltre Iva (doc. 14 .
Cont Nelle more, nel maggio 2019 MD ha comunicato a di aver ricevuto dalla committente CP_7 la segnalazione di rottura di 5 motori ed è stato quindi organizzato l'11 e 12 giugno 2019 un sopralluogo presso la fonderia serba (e-mail doc. 11, 12, 13 att.), cui ha fatto seguito un ulteriore incontro nell'agosto del 2019 che ha portato all'adozione di una serie di correttivi tecnici.
Nel novembre 2019 CNH-FPT ha formalmente contestato la non conformità dei basamenti motore per le proprietà meccaniche della ghisa, lamentando una resistenza alla rottura inferiore alle specifiche (doc.
16 att.); CNH-FPT ha precisato che il lotto di cappelli “a rischio” è stato utilizzato per una produzione stimata di 6.000 basamenti lavorati fra fine novembre 2018 e inizio febbraio 2019.
Ha fatto seguito la richiesta danni all'odierna convenuta (pec 11.3.2020 doc. 14 allegato al ricorso per
ATP) e l'introduzione del procedimento per ATP Rg 2842/2020 (doc. 21 att.).
Tra l'attrice è poi intervenuta una transazione datata 4.12.2020 (doc. 23 att). CP_7
Le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi analizzando 8 cappelli marchiati ACL
78984 7C081, sono state le seguenti:
1) le ghise con cui sono stati realizzati i cappelli esaminati dallo scrivente CTU, e montati sui motori della MD S.p.A., sono di una qualità metallurgica inadatta (troppo debole) a resistere alle sollecitazioni che si sviluppano durante il funzionamento dei perni di banco motori su cui i cappelli sono montati;
tale affermazione, strettamente valida per i cappelli analizzati, è ragionevolmente estensibile a
14 tutta la fornitura che comprendeva anche questi ultimi;
2) circa la valutazione del danno il costo per il ripristino a regola d'arte dei motori ammalorati è stimabile in 6˙608 € per ciascun motore;
3) dalla documentazione in atti e dai risultati delle analisi sperimentali eseguite sui cappelli non è stato possibile risalire con certezza alla fonderia che li ha prodotti;
infatti, la tracciabilità documentale è incompleta e mancano, altresì, i campioni di ghisa da usare come sicuro riferimento per un esame comparativo affidabile” (doc. 22 att.).
Nessun accordo è successivamente intervenuto tra le parti, da cui l'introduzione del presente giudizio.
2.4 Così ricostruiti in sintesi i fatti, la contestazione di MD oggetto di causa riguarda, tra tutte le
Cont forniture intercorse con esclusivamente i cappelli di ghisa forniti in virtù dell'ordine n. 180758 del
20.11.2018.
Solo con riferimento a detta fornitura l'attrice lamenta la difettosità dei pezzi che poi ha determinato le contestazioni della committente principale.
In sede di decisione sul sequestro preventivo la scrivente aveva ritenuto sussistente una prova indiziaria della corrispondenza tra i cappelli riscontrati difettosi dal ctu e quelli oggetto dell'ordine n. 180758, valorizzando sia la non contestata presenza di difetti analoghi in parte dei prodotti forniti con tale ordine, sia le missive di di Tes_6 CP_7
All'esito del giudizio, rivalutato il complessivo materiale probatorio alla luce delle successive allegazioni delle parti, si ritiene non raggiunta una prova sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda.
Deve innanzitutto ribadirsi che le indagini e verifiche del ctu, sia sui documenti, sia tramite analisi sperimentali, non hanno consentito di stabilire la fonderia di provenienza dei pezzi forniti da MD per l'indagine peritale.
Le conclusioni del ctu non sono in state in alcun modo contestate dalle parti nel presente giudizio.
In sede di decisione sul sequestro preventivo era stato osservato che non era dato sapere se i documenti offerti in sede di atp corrispondessero integralmente a quelli prodotti nel presente giudizio.
Parte attrice nulla ha precisato al riguardo negli scritti successivi, in particolare non ha allegato di aver prodotto documenti diversi da quelli già offerti in sede di ctu, né ha allegato, in genere, che ci fossero dei documenti in grado di stabilire con certezza la riconducibilità dei pezzi difettosi alla fornitura oggetto di
15 causa.
In secondo luogo, costituisce fatto non contestato che dei 20.000 pezzi oggetto dell'ordine n. 180758
12.730 pezzi sono stati trovati difettosi e scartati.
Ne consegue che il numero massimo di cappelli di ghisa della fornitura che astrattamente avrebbero potuto essere utilizzati da MD ammonta a 7.270 pezzi.
Anzi, negli scritti conclusivi MD sostiene che i pezzi difettosi montati nei motori sarebbero solo i 4.720 della prima consegna di novembre 2018.
Nella missiva del 13.6.2019 proveniente dall'ing. di (doc. 11 MD e doc. 13 Per_6 CP_7
Cont
si legge però che i pezzi trovati rotti nei motori sono in numero di 19.985, marcati, come datario,
07C081 e sono stati fusi il 18.11.2018.
La conferma che il numero di cappelli incriminati e all'origine del contenzioso con la committente finale fosse ben superiore ai 7.270 o 4.720 pezzi della fornitura oggetto di causa è data dalla missiva CP_7
con la quale il 7.11.2019 ha contestato formalmente la non conformità dei basamenti motore CP_7
FC5 equipaggiati con cappelli di banco forniti da MD (doc. 16 att.).
Ivi si legge che “in base alle informazioni ricevute da MD, il lotto di cappelli di banco a rischio è stato utilizzato per la produzione di una quantità di basamenti stimati da MD in circa 6.000 unità (lavorati fra fine novembre 2018 e inizio febbraio 2019) dei quali MD ha fornito a FTP le matricole identificative”.
Considerato che per ogni basamento è necessario un kit di 5 cappelli di ghisa, ne deriva che i cappelli difettosi o comunque a rischio dovevano essere 30.000.
Già solo tali dati portano a escludere che all'origine delle rotture dei motori potessero esserci o, Cont quantomeno, esserci solo i cappelli forniti da con l'ordine n. 180758.
Il numero totale di pezzi forniti era di 20.000 e di questi 12.730 sono stati scartati perché difettosi e quindi non utilizzati da MD.
E se viceversa fossero stati comunque utilizzati da MD nonostante la consapevolezza del difetto,
Cont comunque, non vi sarebbe responsabilità di operando la condotta di MD come fattore interruttivo del nesso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (e sempre nella missiva citata del 7.11.2019 CP_7
contesta a MD proprio di non aver saputo intercettare le anomalie dei cappelli al momento dei controlli
16 di sua competenza).
E comunque i pezzi sarebbero inferiori ai complessivi contestati.
In terzo luogo, sempre nella missiva dell'ing. del 13.6.2019, vi è una tabella che riporta, con Per_6
riferimento ai 19.985 pezzi rotti, il codice identificativo ACL 78984/78985, ovvero quello presente sui cappelli consegnati da MD al ctu per le indagini peritali.
Erroneamente in sede di sequestro si è detto che detta tabella faceva riferimento ai pezzi esaminati nella fonderia serba nel giugno 2019.
In realtà la missiva parla di pezzi trovati rotti e chi li ha trovati rotti è stata la committente finale.
Non c'è prova che cappelli con il codice identificativo fossero presenti nella fonderia NumeroDiPate_1
Cont serba o fossero stati forniti da
Cont I prodotti di avevano infatti, per specifica indicazione di il codice ZP 78984/78985, CP_7
successivamente modificato, sempre su richiesta di in ZP 46121/46122, dove ZP stava per CP_7
Zen-Prevent.
Cont Né MD ha fornito una possibile spiegazione alla presenza di tale codice ACL nei pezzi forniti da
Conclusivamente, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati non può ritenersi raggiunta la prova che i pezzi difettosi esaminati dal ctu fossero parte della fornitura n. 180758 oggetto di causa.
Cont 3. Difettando la prova che pezzi forniti da in virtù dell'ordine n. 180758 siano alla base delle rotture Cont denunciate da mancando l'an della responsabilità di risulta assorbito l'esame della CP_7
Contr domanda volta ad accertare la sussistenza della responsabilità solidale di e della revocatoria svolta solo in via subordinata, così come della pretesa risarcitoria.
Parimenti assorbito l'esame delle domande di manleva e regresso.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'attrice e in favore delle convenute e delle terze chiamate, non potendosi le chiamate considerarsi manifestamente infondate o palesemente arbitrarie ed avendo altresì MD esteso espressamente la domanda nei confronti di
(Cass. ord. 6144 del 2024 tra le tante “In caso di rigetto della domanda principale, le spese CP_3
sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente
17 arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”). Con Per la terza chiamata la liquidazione è in conformità alla nota depositata.
Per le altre parti lo scaglione è individuato in base alla domanda, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria, vista la decisione allo stato degli atti, e minimi per quella decisionale, vista la ripetizione degli argomenti difensivi e aumento del 30% per la difesa contro più parti.
Contr Cont Per e , che hanno chiesto anche la liquidazione dei compensi per l'ATP e per la fase cautelare, si riconoscono i valori medi per l'ATP per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, per il cautelare ai minimi le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata l'identità delle questioni trattate, sempre con aumento del 30% per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte.
Condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti e terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano per CP_1 in € 1.713,00 per spese, € 170.507,00 per onorari, per in € 170.507,00 per onorari ed €
[...] CP_2
7.923,46 per spese, per in € 90.442,00 per onorari e per Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 34.600,00 Controparte_13
per onorari, per tutti oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 22 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
18