Versione
22 agosto 1971
22 agosto 1971
Art. 5.
L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.
L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 07/02/1975 n. 321937 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 7 febbraio 1975 · 0.38440597
Un professionista ha chiesto di essere autorizzato ad ispezionare giornalmente, per conto di alcune banche, le formalita\' o note di trascrizione, iscrizione e rinnovazione gia\' introdotte nel registro mod. 60 e vistate dal conservatore, ma non ancora riportate nei registri particolari di cui all\'art. 2679 del Codice civile. A tale riguardo, la locale Intendenza ritiene che la chiesta autorizzazione esuli dalla competenza dell\'Amministrazione finanziaria, giusta quanto stabilito dall\'art. 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540, ed in relazione anche al disposto degli artt. 2682 Codice civile e 112 delle disposizioni di attuazione del Codice medesimo. La competente …
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