Articolo 5 della Legge 25 luglio 1971, n. 545
Articolo 4Articolo 6
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22 agosto 1971
Art. 5.

L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.
Entrata in vigore il 22 agosto 1971
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