Art. 5.
L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.
L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.