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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7360 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sez. III Civile
così composta: Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere Dott. Renato Castaldo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 4565/2024 TRA (C.F. - P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Pietro Brielli(C.F.. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale ex art. 16 sexies d.l. 179/12 conv. in l. 221/12 e succ. mod. all'indirizzo pec e presso il Email_1 suo studio in Via Meravigli n. 14. appellante
CONTRO
IG.ra (C.F. ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] in Largo dell'Olgiata n.15, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Colasanto (CF: ) C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F ) ed Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in Viale Mazzini n. 88 presso lo studio dell'avv. Daniele De Bonis che lo rappresenta e difende appellati
OGGETTO: azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 21.4.2023 la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, creditrice nei Parte_1 confronti della e nei confronti del sig. Controparte_2 [...]
nella qualità di socio accomandatario a seguito dello scioglimento di Parte_2 quest'ultima e della cancellazione dal registro delle imprese, dell'importo di € 732.819,62 in forza di decreto ingiuntivo n. 1941/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data 22.1.2018, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 21.7.2020 a rogito del notaio da Roma (Rep. Persona_1
n. 11894, Racc. n. 7850) con cui il ha trasferito alla sig.ra Parte_2 [...]
[...
[...] la quota di ½ della piena proprietà delle unità immobiliari site in Roma, CP_3 largo dell'Olgiata, n. 15. Si è costituito in giudizio il sig. che, nel contestare la domanda Parte_2 avversa, ne ha chiesto l'integrale rigetto. Si è costituita in giudizio la sig.ra che, nel chiedere il rigetto della CP_1 domanda attorea, ha spiegato, in via subordinata al suo eventuale accoglimento, domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto avente ad oggetto Parte_2 la condanna del predetto al pagamento in suo favore dell'equivalente in denaro della quota delle unità immobiliari oggetto del rogito del 21.7.2020, pari ad € 350.000,00. La causa, in considerazione della sua natura prettamente documentale e della possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato, previa concessione alle parti del termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. Il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza n. 3035/2024 con la quale ha rigettato la domanda dell'attrice e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) in via principale e nel merito in accoglimento dei motivi di appello (punti II e III), tutti dedotti in narrativa, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 3035/2024 - Repert. n. 3424/2024 del 19.02.2024- del Tribunale di Roma Sezione VIII Civile, emessa il 09.02.2024 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento ordinario di revocatoria R.G. n. 22298/2023, mai comunicata dalla cancelleria, notificata in data 31.07.2024, dichiararsi inefficace nei confronti di e pertanto revocarsi ex art. Controparte_4
2901 cod. civ. l'atto di disposizione del 21/07/2020 ai rogiti di Persona_1
ROMA (RM), Repertorio n. 11894, con il quale il IG. ha trasferito Parte_2 alla moglie IG.ra , la proprietà per la quota di 1/2 dell'immobile sito CP_1
a Roma (RM), Largo Dell'Olgiata n. 15, precisamente:
- Foglio 38 Particella 2818 Subalterno 2 e Foglio 38 Particella 2819 Subalterno 1, Piano S1 - T-1, Cat. A/7, Classe 9, Consistenza 13,5 vani, rendita Euro 4.462,19, superficie 233 m2
- Foglio 38 Particella 2819 Subalterno 2, Piano S1, Cat. C/6, Classe 13, Consistenza 32 m2, Rendita: Euro 150,39;
- Foglio 38 Particella 2819 Subalterno 3, Piano T, Cat. C/6, Classe 13, Consistenza 38 m2, Rendita: Euro 153,08; ordinarsi al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Roma, Servizio Pubblicità Immobiliari di Roma di procedere all'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto” e conseguentemente condannare i IGnori e a rifondere a Parte_2 CP_1 rispettivamente la somma complessiva di euro 5.197,38 ed Controparte_4 euro 4.260,15 a quest'ultimi corrisposta, a titolo di compensi e spese legali in forza della sentenza n. 3035/2024.
2 (b) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA, IVA e spese.”. Si sono costituiti in giudizio la IG.ra e il IG. CP_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto un'anticipazione dell'udienza per consentire la formalizzazione delle reciproche rinunce ed ottenere l'estinzione del giudizio. La Corte ha, pertanto, rinviato all'udienza del 03.12.2025 e, nelle more, le parti hanno provveduto a formalizzare l'accordo. A tal proposito, all'udienza del 03.12.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite e cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale. Rileva la Corte che avendo le parti raggiunto un accordo è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che preso atto della dichiarazione di rinuncia al processo ex art. 306 c.p.c. va dichiarato estinto il presente giudizio. Nulla sulle spese del presente grado di appello in considerazione del fatto che gli appellati non si sono costituiti e non hanno svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 3035/2024 emessa dal Tribunale di Roma così provvede:
[...]
- dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306;
- compensa integralmente le spese di lite;
- ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Roma di procedere alla cancellazione delle seguenti trascrizioni della domanda giudiziale: i) trascrizione in data 10.07.2023, presentazione n. 165, Reg. generale n. 86902, Registro particolare n. 63896
contro
; CP_1
ii) trascrizione in data 27.11.2023, presentazione n. 49, Reg. generale n.143490, Registro particolare n. 105825 contro . Parte_2
Roma li 03.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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