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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 991/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 11 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 991/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Marco Spataro, come Parte_1
da procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 - bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene,
[...] funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-RESISTENTE-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 31.01.2025, premettendo di aver Parte_1
prestato servizio, quale docente, alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti CP_1
a tempo determinato, negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del
Tribunale di Catania, ha esposto di non avere ottenuto la c.d. Carta docenti, per gli anni dedotti, ossia la somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e riservata, dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, ampiamente argomentando al riguardo.
Ha quindi chiesto al Tribunale adito “- ritenere e dichiarare il diritto della docente ad usufruire della Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121 della Parte_1
L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del , come indicati in ricorso;
per l'effetto, Controparte_1
- condannare il a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1
economico, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità che sarà individuata da Codesto Tribunale, quantificato per la ricorrente nella complessiva somma di euro 1.000,00; in subordine per la sola ipotesi che non permanga la condizione della parte ricorrente, di docente all'interno del sistema scolastico, alla data della decisione - si chiede condannare il a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
l'equivalente monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio. Il tutto, oltre interessi legali dalla scadenza del singolo credito annuo e sino al soddisfo, ovvero rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 28.03.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione estintiva e Controparte_1 assumendo l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di
pagina 2 di 11 prova, con condanna, in c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente, come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. n. 107/2015.
Preliminarmente, va dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che, dalla documentazione in atti, emerge che alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente presta servizio in qualità di docente su posto comune per tipologia di posto interno presso l'I. C. C. Battisti di , in virtù di un contratto a tempo CP_4
determinato, con decorrenza dal 27.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. all. 1 al ricorso).
Va, altresì, preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
In relazione al termine di prescrizione e al dies a quo di decorrenza vanno richiamati i principi di recente affermati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 29961/2023, secondo cui: “
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla
pagina 3 di 11 data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
Nel caso di specie, invero, gli incarichi di supplenza sono stati conferiti alla ricorrente a partire dall'anno scolastico 2023/24.
La superiore eccezione, pertanto, va rigettata, essendo stati gli incarichi tutti conferiti entro il quinquennio che precede la notifica del ricorso, primo atto interruttivo, effettuata in data 20.02.2025 (v. allegazione nel fascicolo di parte ricorrente).
Va disattesa, inoltre, l'istanza di riunione del presente procedimento con quelli contrassegnati dai numeri 990/2025 del RG e 986/2025 del RG, richiesta dal CP_1
resistente nella memoria depositata il 28.03.2025, stante il fatto che la stessa è riferita a procedimenti aventi differenti posizioni processuali.
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento, recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n. 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda)
2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, CP_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione della identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_5
pagina 4 di 11 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali (31 agosto) o con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201522) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
pagina 5 di 11 “Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
pagina 6 di 11 necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso
pagina 7 di 11 il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CG. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, CG 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di cassazione “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva pagina 8 di 11 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
pagina 9 di 11 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30.06) di ciascun anno.
In particolare, dovendo procedersi in concreto all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che ha Parte_1
prestato servizio di insegnamento, con contratto a tempo determinato, nell'a. s. 2023/24 dal
28.09.2023 al 30.06.2024, presso l'I. C. E. Vittorini di S. P. Clarenza (CT) e nell'a. s. 2024/25 dal 27.09.2024 al 30.06.2025 presso l'I. C. C. Battisti di (cfr. documenti nn. 1 e 2 CP_4
allegati dalla ricorrente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente, nei termini appena descritti, è, pertanto, del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2023/24 e
2024/25 – e dunque per complessivi € 1.000,00-, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.), già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale.
Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, del pagina 10 di 11 carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
991/2025 R.G. così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25;
condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini Controparte_2
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in
[...] complessivi € 257,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Salvatore Marco Spataro, dichiaratosi antistatario.
Catania, 12/04/2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 11 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 991/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Marco Spataro, come Parte_1
da procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 - bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene,
[...] funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-RESISTENTE-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 31.01.2025, premettendo di aver Parte_1
prestato servizio, quale docente, alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti CP_1
a tempo determinato, negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del
Tribunale di Catania, ha esposto di non avere ottenuto la c.d. Carta docenti, per gli anni dedotti, ossia la somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e riservata, dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, ampiamente argomentando al riguardo.
Ha quindi chiesto al Tribunale adito “- ritenere e dichiarare il diritto della docente ad usufruire della Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121 della Parte_1
L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del , come indicati in ricorso;
per l'effetto, Controparte_1
- condannare il a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1
economico, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità che sarà individuata da Codesto Tribunale, quantificato per la ricorrente nella complessiva somma di euro 1.000,00; in subordine per la sola ipotesi che non permanga la condizione della parte ricorrente, di docente all'interno del sistema scolastico, alla data della decisione - si chiede condannare il a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
l'equivalente monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio. Il tutto, oltre interessi legali dalla scadenza del singolo credito annuo e sino al soddisfo, ovvero rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 28.03.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione estintiva e Controparte_1 assumendo l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di
pagina 2 di 11 prova, con condanna, in c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente, come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. n. 107/2015.
Preliminarmente, va dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che, dalla documentazione in atti, emerge che alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente presta servizio in qualità di docente su posto comune per tipologia di posto interno presso l'I. C. C. Battisti di , in virtù di un contratto a tempo CP_4
determinato, con decorrenza dal 27.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. all. 1 al ricorso).
Va, altresì, preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
In relazione al termine di prescrizione e al dies a quo di decorrenza vanno richiamati i principi di recente affermati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 29961/2023, secondo cui: “
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla
pagina 3 di 11 data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
Nel caso di specie, invero, gli incarichi di supplenza sono stati conferiti alla ricorrente a partire dall'anno scolastico 2023/24.
La superiore eccezione, pertanto, va rigettata, essendo stati gli incarichi tutti conferiti entro il quinquennio che precede la notifica del ricorso, primo atto interruttivo, effettuata in data 20.02.2025 (v. allegazione nel fascicolo di parte ricorrente).
Va disattesa, inoltre, l'istanza di riunione del presente procedimento con quelli contrassegnati dai numeri 990/2025 del RG e 986/2025 del RG, richiesta dal CP_1
resistente nella memoria depositata il 28.03.2025, stante il fatto che la stessa è riferita a procedimenti aventi differenti posizioni processuali.
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento, recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n. 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda)
2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, CP_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione della identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_5
pagina 4 di 11 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali (31 agosto) o con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201522) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
pagina 5 di 11 “Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
pagina 6 di 11 necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso
pagina 7 di 11 il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CG. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, CG 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di cassazione “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva pagina 8 di 11 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
pagina 9 di 11 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30.06) di ciascun anno.
In particolare, dovendo procedersi in concreto all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che ha Parte_1
prestato servizio di insegnamento, con contratto a tempo determinato, nell'a. s. 2023/24 dal
28.09.2023 al 30.06.2024, presso l'I. C. E. Vittorini di S. P. Clarenza (CT) e nell'a. s. 2024/25 dal 27.09.2024 al 30.06.2025 presso l'I. C. C. Battisti di (cfr. documenti nn. 1 e 2 CP_4
allegati dalla ricorrente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente, nei termini appena descritti, è, pertanto, del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2023/24 e
2024/25 – e dunque per complessivi € 1.000,00-, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.), già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale.
Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, del pagina 10 di 11 carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
991/2025 R.G. così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25;
condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini Controparte_2
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in
[...] complessivi € 257,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Salvatore Marco Spataro, dichiaratosi antistatario.
Catania, 12/04/2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11