Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00493/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Fedato in Venezia, via Santa Croce, 269;
contro
Comune di Feltre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Gaz, Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce 269;
Comune di Agordo, Comune di Auronzo di Cadore, Comune di Borca di Cadore, Comune di Borgo Valbelluna, Comune di Calalzo di Cadore, Comune di Cesiomaggiore, Comune di Domegge di Cadore, Comune di Falcade, Comune di Fonzaso, Comune di Limana, Comune di Longarone, Comune di Lorenzago di Cadore, Comune di Ospitale di Cadore, Comune di Pedavena, Comune di Perarolo di Cadore, Comune di Pieve di Cadore, Comune di Ponte Nelle Alpi, Comune di San Gregorio Nelle Alpi, Comune di San Vito di Cadore, Comune di Santa Giustina, Comune di Sedico, Comune di Seren del Grappa, Comune di Sospirolo, Comune di Soverzene, Comune di Taibon Agordino, Comune di Valle di Cadore, Comune di Vigo di Cadore, Comune di Colle Santa Lucia, Comune di Comelico Superiore, Comune di Val di Zoldo, Comune di Gosaldo, Comune di Rocca Pietore, Comune di San Nicolo' di Comelico, Comune di San Tomaso Agordino, Comune di Santo Stefano di Cadore, Comune di Selva di Cadore, Comune di Sovramonte, Comune di Cencenighe Agordino, Comune di Chies D'Alpago, Comune di La Valle Agordina e Comune di Vallada Agordina, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Gaz ed Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;
Comune di Alpago, Comune di Arsiè, Comune di EL, Comune di Cortina D’Ampezzo, Comune di Lozzo di Cadore, Comune di Vodo di Cadore, Comune di Alleghe, Comune di Cibiana di Cadore, Comune di Danta di Cadore, Comune di Lamon, Comune di Rivamonte Agordino, Comune di San Pietro di Cadore, Comune di Sappada, Comune di Tambre, Comune di Zoppè di Cadore, Comune di Canale D’Agordo e Comune di Voltago Agordino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
BI EL TT s.p.a. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di Feltre prot. n. 27818, in data 20.12.2019, comunicata alla ricorrente via pec in data 20.12.2019 ed avente ad oggetto “invio verbale Assemblea dell'ATEM del 19 dicembre 2019”;
- del Verbale di seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Atem “EL” del 19.12.2019, trasmesso via pec all'odierna ricorrente unitamente alla nota del Comune di Feltre prot. n. 27818, in data 20.12.2019, nonché degli allegati al citato Verbale della Conferenza dei Sindaci che ne costituiscono parte integrante e sostanziale il cui contenuto non è, allo stato, noto alla ricorrente non essendo stati trasmessi unitamente al Verbale stesso;
- del Verbale di seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Atem “EL” del 22.11.2019, allo stato non noto, della cui esistenza l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza essendo stato approvato nel corso della seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Atem “EL” del 19.12.2019;
- ove occorrer possa, quale atto presupposto, della convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 sottoscritta dai Comuni appartenenti all'Atem di EL, il cui contenuto non è allo stato noto alla ricorrente, limitatamente agli eventuali profili inerenti alle sole censure formulate con il presente ricorso, con riserva di impugnare la stessa anche in via diretta ed entro i predetti limiti mediante ricorso per motivi aggiunti non appena ne sarà noto il contenuto;
- ove occorrer possa, quali atti presupposti, delle delibere di Consiglio Comunale e/o di Giunta Comunale, allo stato non note, con le quali i Comuni appartenenti all'Atem avrebbero delegato al Comune di EL il ruolo di S.A. e approvato la convenzione per la gestione del servizio in forma associata, limitatamente agli eventuali profili inerenti alle sole censure formulate con il presente ricorso;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti s.p.a. il 16 maro 2020:
- del Verbale di seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Atem “EL” del 22.11.2019 già impugnato con il ricorso principale, ancorché non noto nel suo contenuto;
- della nota del Comune di Feltre in data 20.1.2020, allo stato non nota, della cui esistenza l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza in quanto richiamata nella nota prot. 4722 in data 31.1.2020 del RUP del Comune di EL;
- della delibera di C.C. del Comune di Gosaldo n. 8 del 27.1.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'Atem EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Sospirolo n. 40 del 30.12.2019 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- ove occorrer possa, dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del Comune di Feltre in data 30.1.2020 che, al punto 6, reca “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Feltre in data 30.1.2020, allo stato non nota, limitatamente alla parte in cui è stato approvato il predetto punto 6 all'ordine del giorno, recante “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- di tutte le eventuali delibere di Consiglio Comunale, allo stato non note, con le quali i Comuni appartenenti all'Atem, alla stessa stregua di quanto fatto dai Comuni di Gosaldo e Sospirolo, avrebbero/potrebbero aver confermato/ratificato le decisioni assunte nel corso della seduta della Conferenza dei Sindaci dell'ATEM “EL” del 19.12.2019;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti s.p.a. il 10 giugno 2020:
- della delibera di C.C. del Comune di Feltre n. 6 del 30.1.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Pedavena n. 1 del 7.2.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Falcade n. 4 dell'11.2.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Santa Giustina n. 10 del 2.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Cesiomaggiore n. 2 del 3.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Borca di Cadore n. 7 del 5.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di San Gregorio nelle Alpi n. 4 del 6.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Cencenighe Agordino n. 2 del 9.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Rocca Pietore n. 13 del 9.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: determinazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Taibon Agordino n. 6 del 10.3.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Canale d'Agordo n. 4 del 20.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Colle Santa Lucia n. 4 del 29.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Borgo Valbelluna n. 12 del 16.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Vallada Agordina n. 4 del 27.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Pieve di Cadore n. 8 del 28.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di San Tomaso Agordino n. 7 del 16.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Valle di Cadore n. 4 del 12.5.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- della delibera di C.C. del Comune di Calalzo di Cadore n. 5 del 27.4.2020 avente ad oggetto “gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM EL: deliberazione confermativa”;
- di tutte le eventuali delibere di Consiglio Comunale, allo stato non note, con le quali tutti gli ulteriori Comuni appartenenti all'Atem, alla stessa stregua di quanto fatto dai Comuni che hanno adottato le delibere sopra citate, avrebbero/potrebbero aver confermato/ratificato le decisioni assunte nel corso della seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Atem “EL” del 19.12.2019;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Feltre, del Comune di Agordo, del Comune di Auronzo di Cadore, del Comune di Borca di Cadore, del Comune di Borgo Valbelluna, del Comune di Calalzo di Cadore, del Comune di Cesiomaggiore, del Comune di Domegge di Cadore, del Comune di Falcade, del Comune di Fonzaso, del Comune di Limana, del Comune di Longarone, del Comune di Lorenzago di Cadore, del Comune di Ospitale di Cadore, del Comune di Pedavena, del Comune di Perarolo di Cadore, del Comune di Pieve di Cadore, del Comune di Ponte nelle Alpi, del Comune di San Gregorio nelle Alpi, del Comune di San Vito di Cadore, del Comune di Santa Giustina, del Comune di Sedico, del Comune di Seren del Grappa, del Comune di Sospirolo, del Comune di Soverzene, del Comune di Taibon Agordino, del Comune di Valle di Cadore, del Comune di Vigo di Cadore, del Comune di Colle Santa Lucia, del Comune di Comelico Superiore, del Comune di Val di Zoldo, del Comune di Gosaldo, del Comune di Rocca Pietore, del Comune di San Nicolò di Comelico, del Comune di San Tomaso Agordino, del Comune di Santo Stefano di Cadore, del Comune di Selva di Cadore, del Comune di Sovramonte, del Comune di Cencenighe Agordino, del Comune di Chies d'Alpago, del Comune di La Valle Agordina e del Comune di Vallada Agordina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Italgas Reti, odierna ricorrente, è risultata prima classificata all’esito della gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di EL (di seguito “Atem”).
La procedura è stata indetta dal Comune di EL, nella sua qualità di stazione appaltante, individuata ex lege in quanto comune capoluogo di provincia, che ha bandito, gestito e aggiudicato la gara in oggetto anche per conto degli altri enti locali concedenti, inclusi entro il perimetro dell’Atem.
2. Innanzitutto, la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Feltre, a ciò delegato dall’Assemblea dell’Atem del 19 dicembre 2019, ha comunicato che la maggioranza dei Comuni facenti parti dell’ambito territoriale si sarebbe determinata a ritirare la delega conferita al Comune di EL affinché assumesse il ruolo di stazione appaltante nella procedura di gara in questione, dopo che lo stesso Comune avrebbe disatteso il deliberato, approvato nella precedente seduta del 22 novembre 2019, volto a sospendere, revocare e annullare la procedura di gara. Privato della delega, il Comune di EL non avrebbe potuto dare corso alla procedura di gara e provvedere all’aggiudicazione a favore della ricorrente.
Detta deliberazione sarebbe stata adottata una volta accertata l’inadeguatezza della stima del rimborso spettante al gestore uscente, IM EL TT s.p.a.; ciò avrebbe comportato l’ingiustificata erosione del patrimonio di tale società e, conseguentemente, la diminuzione del valore della partecipazione dei comuni (soci).
BI EL TT non aveva infatti preso parte alla gara e sarebbe stata perciò tenuta a cedere la proprietà di reti e impianti al gestore subentrante. I comuni avrebbero quindi lamentato il danno loro derivante, in ragione della rispettiva quota di partecipazione, dall’errata stima del valore di rimborso spettante alla società partecipata, stima la cui inattendibilità conseguirebbe alla mancata applicazione del prezzario della Provincia di Trento.
3. Con i motivi aggiunti notificati il 5 marzo 2020, la ricorrente ha impugnato alcuni atti successivamente conosciuti e, in particolare, il verbale della seduta della conferenza dei Sindaci dell’Atem del 22 novembre 2019, le deliberazioni consiliari del Comune di Sospirolo n. 40/2019 e di Gosaldo n. 8/2020 e l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del Comune di Feltre, del 30 gennaio 2020, nonché la deliberazione, adottata in tale data, con la quale sarebbe stato approvato il punto 6 del predetto ordine del giorno, recante “ gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell’ATEM EL: determinazione confermativa ”.
4. Tramite i motivi aggiunti notificati il 5 marzo 2020, impugnava, infine, le restanti deliberazioni consiliari, note (espressamente menzionate in epigrafe) e non note, con le quali gli ulteriori comuni appartenenti all’Atem avrebbero confermato e ratificato (o comunque avrebbero fatto proprie) le decisioni assunte nel corso della seduta della Conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale tenutasi il 19 dicembre 2019.
5. I profili di censura dedotti nel ricorso possono essere sintetizzati come segue:
(1) Violazione e falsa applicazione art. 2 d.m. n. 226/2011 – violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. n. 69/2013 – violazione e falsa applicazione dei principi di economicità ed efficacia dell’affidamento e dei principi di trasparenza e proporzionalità – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità, contraddittorietà – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – incompetenza . I comuni facenti parti dell’Atem non possono far venir meno il potere - dovere del Comune di EL, quale stazione appaltante, di concludere le operazioni di gara: quest’ultimo è infatti il comune capoluogo di Provincia e, come tale, è l’unico soggetto legittimato a disporre dell’affidamento, trattandosi di soggetto delegato ex lege ;
(2) Violazione e falsa applicazione art. 97 della costituzione in relazione al principio di buon andamento della p.a. – violazione e falsa applicazione del principio di tutela dell’affidamento – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità, contraddittorietà – carenza dei presupposti di fatto e di diritto . Ad avviso della ricorrente gli atti di gara, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto i valori di rimborso ivi riportati, così come le delibere ARERA che hanno preceduto la procedura, “ devono ritenersi cristallizzati e definitivamente consolidati nel nostro ordinamento giuridico ” (p. 17 del ricorso); una loro rivisitazione profilerebbe la illegittima lesione dell’affidamento riposto dall’aggiudicataria sulla stabilità degli atti della procedura e sugli elementi economici ad essa sottostanti, ivi compreso il valore di rimborso dovuto al precedente gestore;
(3) Violazione e falsa applicazione art. 97 costituzione; violazione e falsa applicazione art. 15 d.lgs. 164/00 e art. 5 d.m. 226/2011; violazione e falsa applicazione delle linee guida ministeriali approvate con dm 22.5.2014; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, indeterminatezza, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto . Appare erronea e priva di fondamento la pretesa dei comuni dell’Atem di veder aggiornato “ immediatamente il valore del VIR posto a base di gara al prezzario della Provincia autonoma di Trento ”, poiché in contrasto con la normativa richiamata in rubrica in forza della quale, ai fini della determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli impianti (VRN), si deve utilizzare “ il prezzario della CCIAA provinciale della provincia o il prezzario regionale per lavori pubblici della regione a cui appartiene l’ambito (essendo la provincia di riferimento identificabile dal nome dell’ambito) ”;
(4) Violazione e falsa applicazione artt. 3, 41 e 97 costituzione – violazione e falsa applicazione l. 241/1990 – violazione e falsa applicazione art. 30 d.lgs. 267/00 – violazione e falsa applicazione art. 14 d.lgs. 164/00. Eccesso di potere per irragionevolezza e palese sviamento – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione del principio di imparzialità . I provvedimenti impugnati, poiché adottati dai comuni nella qualità di enti concedenti il servizio, non avrebbero potuto essere strumentalmente indirizzati a tutelare il patrimonio sociale di BI e, conseguentemente, la quota di partecipazione, tutela che avrebbe dovuto essere attivata soltanto nell’ambito della società partecipata senza poter invece orientare le determinazioni dell’Atem, doverosamente neutrale, rispetto alla scelta dell’affidatario.
Con i motivi aggiunti sono stati reiterate e, in parte, ulteriormente sviluppate le censure esposte nel ricorso.
6. Costituitisi in giudizio, i comuni intimati hanno dedotto nel merito.
Chiamata infine all’udienza del 21 ottobre 2020 la causa è stata discussa dalle parti e assegnata alla decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento in relazione al primo e al quarto profilo di censura, il cui carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle restanti doglianze.
7.1 Riguardo al primo motivo, deve essere richiamato quanto osservato da questo Tribunale nella sentenza n. 1208 del 2020, resa inter partes , con la quale è stato dichiarato inammissibile il parallelo ricorso dei comuni, odierni resistenti, che hanno a loro volta impugnato la determinazione n. 433 del 29 maggio 2020, di aggiudicazione del servizio ad Italgas s.p.a., unitamente agli altri atti di gara. Va richiamata in particolare, per quanto qui interessa, la considerazione secondo cui “ dopo la revoca delle deleghe deliberata dall’assemblea dei Comuni il 19 dicembre 2019, il Comune di EL non avrebbe potuto più proseguire nella procedura di gara, essendo ormai stato privato dei relativi poteri, con la conseguenza che tutti gli atti posti in essere devono considerarsi nulli o annullabili ”.
Con la richiamata decisione è stato tuttavia rilevato che “ la partecipazione all’ambito territoriale ottimale è obbligatoria per legge, e nel momento in cui è stata adottata la predetta deliberazione di revoca, il Comune di EL, in quanto Comune capoluogo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 12 novembre 2011, costituiva l’unico soggetto abilitato a svolgere le funzioni di stazione appaltante, posto che la Società BBI sin dal 2013 ha cessato di agire come mera Società patrimoniale - requisito necessario per poter acquisire il ruolo di stazione appaltante nell’ambito territoriale ottimale in alternativa al Comune capoluogo - ed è divenuta gestore del servizio tramite l’acquisizione del corrispondente ramo d’azienda di IM gestione servizi pubblici s.p.a.
Ne consegue che il Comune di EL nella fattispecie in esame trae i propri poteri di stazione appaltante, cui è connesso il dovere di svolgere la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’ambito territoriale ottimale, direttamente dalla legge, e non per effetto della delega rilasciata dagli enti partecipanti all’assemblea dei Sindaci. Sul punto è sufficiente osservare che la stessa convenzione stipulata tra il Comune di EL e i Comuni dell’Atem all’art. 10 contempla il divieto di recesso motivandolo con riferimento alla circostanza che “la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento da ottemperare con tempestività”, e tale motivazione, per l’eadem ratio, conduce ad escludere qualsiasi rilevanza anche della revoca della delega ”.
Il primo motivo di ricorso risulta perciò fondato dal momento che, diversamente da quanto ritenuto dagli Enti resistenti, le funzioni di stazione appaltante vengono svolte dal Comune di EL in diretta applicazione della legge. Con la conseguenza che, come osservato nella richiamata sentenza n. 1208 del 2020, “ la revoca della delega, nonostante il nomen iuris utilizzato, finisce per costituire in realtà nulla di più di un atto di controllo ed indirizzo esercitato dall’assemblea dei Sindaci nei confronti della stazione appaltante, che ha rilievo sotto il profilo politico ed istituzionale, ma non produce effetti giuridicamente vincolanti ” e, tanto meno, potrebbe impedire la rituale conclusione della procedura di gara mediante l’affidamento al soggetto primo classificato.
Affidamento che, pertanto, non avrebbe potuto essere posto in discussione dalle determinazioni adottate (dapprima all’interno dell’assemblea dell’ambito territoriale e, successivamente, uti singuli ) dai comuni partecipanti all’Atem.
7.2 Parimenti fondato è, come detto, il quarto motivo di impugnazione.
Deve essere rilevato, in proposito, che i provvedimenti adottati dai comuni sono volti a tutelare non già una posizione ad essi strettamente riferibile, ma, a ben vedere, un mero interesse di matrice economica, pertinente alla sola Società partecipata (BI). Questo Tribunale, nella citata sentenza n. 1208 del 2020, ha del resto osservato che “ la determinazione del VIR posto a base di gara incide solamente sulla posizione della Società dato che è l’unico soggetto avente diritto alla corresponsione di tale valore dall’aggiudicatario subentrante nel servizio. Il gestore uscente sarebbe pertanto l’unico legittimato ad agire in giudizio facendo valere tali doglianze ”.
Gli atti e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali appaiono quindi sviati, in quanto orientati a proteggere esclusivamente l’integrità patrimoniale della società partecipata: fine che ben avrebbe potuto essere perseguito da quest’ultima, titolare del diritto alla corresponsione del valore di rimborso, anche mediante l’impugnazione degli atti della stazione appaltante (ove ritenuti lesivi), ma che, nell’inerzia della società partecipata, non avrebbe comunque potuto legittimare l’esercizio da parte dei singoli soci di poteri di sostanziale autotutela, volti a favorire (precludendo l’aggiudicazione e promuovendo la riedizione della procedura) una migliore determinazione del suddetto valore di rimborso (e così accrescere il futuro valore della quota).
8. Per quanto precede il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi e nei limiti sin qui precisati.
Nondimeno, la particolarità delle questioni esaminate consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO