Sentenza 14 febbraio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2005, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN LU, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato LU VECCHIATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6771/01 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 14/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato VECCHIATO CA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 dicembre 2001, il Giudice di pace di Torino respingeva l'opposizione proposta da CA GN, avverso il decreto ingiuntivo per L.
2.000.000 richiesto ed ottenuto da OM SI, osservando che l'opponente non aveva ottemperato all'onere di produrre copia del decreto opposto, completo di relata di notifica, cosa questa che comportava l'inammissibilità dell'opposizione stessa. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia unicamente vizi processuali, CA ma, GN;
l'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia nullità del procedimento per omessa comunicazione della data di rinvio della prima udienza;
sostiene l'GN di non aver ricevuto comunicazione del differimento della data della prima udienza dal 3 al 13.12.2001 e che tanto comporterebbe violazione di tutte le norma processuali relative al contraddittorio ed anche dell'art. 24 Cost. Il ricorso non è fondato;
dagli atti processuali, che questa Corte è facultizzata a consultare, trattandosi di questione processuale, non risulta infatti che il differimento dell'udienza di prima comparizione fosse dovuto a motivi diversi da quello del non esservi udienza del giudice designato nel giorno fissato in citazione, ne' del resto il ricorrente tanto adduce.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il rinvio d'ufficio per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo (v. Cass. 25.1.2000, n. 801). Ne consegue l'onere per le parti di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva;
non essendovi pertanto obbligo di comunicazione del differimento per i motivi suesposti, il ricorso deve essere respinto;
non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005