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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4190/2023 promossa da:
, Parte_1
- avv. PATTONERI MASSIMO, ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. TRESCHI ELISABETTA, DRAKULIC LAURA
CONVENUTA
E contro
, TE
Controparte_3
Controparte_4
[...]
nella loro qualità di eredi con accettazione di beneficio di inventario di CP_5
- Avv. MARCHI STEFANO
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
" Piaccia al Tribunale Ill.mo di Genova, contrariis rejectis,
A) In via principale, nel caso in cui venga ritenuta e/o pronunciata e/o dichiarata la validità del contratto del contratto preliminare del 26.07.18 per cui è causa:
1 1) " Accertare, dichiarare e dare atto che le signore , , TE Controparte_3
e quali eredi del defunto sig. nonché il sig. Controparte_4 CP_4 CP_5 CP_1
si sono resi inadempienti all'obbligo previsto dall'art. IX) del contratto preliminare di
[...] compravendita immobiliare del 26.07.18 per cui è causa di formalizzare e/o ripetere il ridetto contratto preliminare di compravendita immobiliare per cui è causa del 26.07.18 nella forma dell'atto pubblico notarile ovvero nella forma della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da Notaio onde poter procedere alla relativa trascrizione ai sensi dell'art. 2645 bis cod. civ. e per l'effetto condannare le ridette signore , , TE Controparte_3 Controparte_4
e quali eredi del defunto sig . nonché il sig. a risarcire CP_4 CP_5 Controparte_1 alla sig.ra tutti i danni patiti e patiendi da liquidarsi in via equitativa nella misura di Parte_1
€uro 15.000,00 (qundicimila/00) o meglio vista somma liquidanda, anche maggiore "
2) " Accertare, dichiarare e dare atto che il recesso, l'atto, l'accordo e/o il contratto menzionato dall'avv. Treschi nella PEC del 17.06.22 (doc. 10), con il quale le signore , TE [...]
, e quali eredi del defunto sig . Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. VIII) del contratto del 26.07.18 per cui è causa nei confronti del sig. e/o l'atto, l'accordo e/o il contratto, menzionato dall'avv. Controparte_1
Marchi nella missiva a sua firma del 16.06.22 (doc. 12), con il quale le sig.re , TE
, e quali eredi del defunto sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 ed il sig. sono addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza
[...] Controparte_1 inerente al contratto del 26.07.18 per cui è causa, sono nulli, annullabili, invalidi, inopponibili e/o inefficaci nei confronti della sig.ra con tutte le conseguenziali pronunce"; Parte_1
3) "Accertare, dichiarare e dare atto che il recesso, l'atto, l'accordo e/o il contratto menzionato dall'avv. Treschi nella PEC del 17.06.22 (doc. 10), con il quale le signore , TE [...]
, e quali eredi del defunto sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. VIII) del contratto del 26.07.18 per cui è causa nei confronti del sig. e/o l'atto, l'accordo e/ il contratto, menzionato dall'avv. Marchi Controparte_1 nella missiva a sua firma del 16.06.22 (dco. 12), con il quale le sig.re , TE [...]
, e quali eredi del defunto sig. ed il Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 sig. sono addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza inerente al Controparte_1 contratto del 26.07.18 per cui è causa, sono stati posti in essere dalle ridette signore _2
, , e quali eredi del defunto sig.
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_4
senza autorizzazione giudiziaria e/o senza osservare le forme prescritte dal codice CP_5 di procedura civile, con conseguente decadenza delle ridette signore , TE [...]
, e quali eredi del defunto sig. , dal Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 beneficio di inventario con il quale le stesse avevano accettato l'eredità morendo dismessa dal sig.
"; CP_5
4) condannare in solido tra loro e/o con obbligazione indivisibile tra loro, (in subordine, singolarmente e/o alternativamente e/o nelle meglio viste forme e/o misure) il signor CP_6
e/o le signore , , e
[...] TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4 quali eredi del sig. in solido tra loro e/o con obbligazione indivisibile tra loro, (in CP_5
2 subordine, singolarmente e/o alternativamente e/o nelle meglio viste forme e/o misure) a pagare alla sig.ra (i) la somma in linea capitale pari ad €uro 91.466,66 Parte_1
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) (ii) oltre alla somma di €uro 38.416,00
(trentottomilaquattrocentosedici/00) a titolo di interessi dal 31.12.09 al 30.06.18 come quantificati nel contratto del 26.07.18 per cui è causa ovvero alla somma conseguente all'applicazione alla predetta somma capitale pari ad €uro 91.466,66 (novantunomilaquattrocentosessantasei/66) del cd tasso soglia per operazioni similari a quella per cui è causa , per il periodo dal dal 31.12.09 al
30.06.18 ; (iii) in ogni caso oltre interessi sulla somma capitale pari ad €uro €uro 91.466,66
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) nella misura cui all'art. 1284 comma 4 cod civ. dal dì della domanda al saldo " 5) Vinte le spese anche forfettarie ed i compensi di causa ".
B) In via subordinata, nel caso in cui venga ritenuta e/o pronunciata e/o dichiarata la nullità del contratto preliminare del 26.07.18 per cui è causa per violazione dell'art. 2744 cc :
1) "Accertare, dichiarare e dare atto che il recesso, l'atto, l'accordo e/o il contratto menzionato dall'avv. Treschi nella PEC del 17.06.22 (doc. 10), con il quale le signore , TE [...]
, e quali eredi del defunto sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. VIII) del contratto del 26.07.18 per cui è causa nei confronti del sig. e/o l'atto, l'accordo e/o il contratto, menzionato dall'avv. Controparte_1
Marchi nella missiva a sua firma del 16.06.22 (doc. 12), con il quale le sig.re , TE
, e quali eredi del defunto sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 ed il sig. sono addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza
[...] Controparte_1 inerente al contratto del 26.07.18 per cui è causa, sono nulli, annullabili, invalidi, inopponibili e/o inefficaci nei confronti della sig.ra con tutte le conseguenziali pronunce" ; Parte_1
2) "Accertare, dichiarare e dare atto che il recesso, l'atto, l'accordo e/o il contratto menzionato dall'avv. Treschi nella PEC del 17.06.22 (doc. 10), con il quale le signore , TE [...]
, e quali eredi del defunto sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. VIII) del contratto del 26.07.18 per cui è causa nei confronti del sig. e/o l'atto , l'accordo e/ il contratto, menzionato dall'avv. Controparte_1
Marchi nella missiva a sua firma del 16.06.22 (dco. 12), con il quale le sig.re , TE
, e quali eredi del defunto sig . Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 ed il sig. sono addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza
[...] Controparte_1 inerente al contratto del 26.07.18 per cui è causa, sono stati posti in essere dalle ridette signore
, e quali eredi del TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4 defunto sig. senza autorizzazione giudiziaria e/o senza osservare le forme prescritte CP_5 dal codice di procedura civile, con conseguente decadenza delle ridette signore , TE
, e quali eredi del defunto sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5
dal beneficio di inventario con il quale le stesse avevano accettato l'eredità morendo
[...] dismessa dal sig. "; CP_5
3) condannare in solido tra loro e/o con obbligazione indivisibile tra loro, ( in subordine, singolarmente e/o alternativamente e/o nelle meglio viste forme e/o misure) il signor CP_6
e/o le signore , , e
[...] TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4
3 quali eredi del sig. in solido tra loro e/o con obbligazione indivisibile tra loro, (in CP_5 subordine, singolarmente e/o alternativamente e/o nelle meglio viste forme e/o misure) a pagare alla sig.ra (i) la somma in linea capitale pari ad €uro 91.466,66 Parte_1
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) (ii) oltre alla somma di €uro 38.416,00
(trentottomilaquattrocentosedici/00) a titolo di interessi dal 31.12.09 al 30.06.18 come quantificati nel contratto del 26.07.18 per cui è causa ovvero alla somma conseguente all'applicazione alla predetta somma capitale pari ad €uro 91.466,66 (novantunomilaquattrocentosessantasei/66) del cd tasso soglia per operazioni similari a quella per cui è causa , per il periodo dal dal 31.12.09 al
30.06.18; (iii) in ogni caso oltre interessi sulla somma capitale pari ad €uro €uro 91.466,66
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) nella misura cui all'art. 1284 comma 4 cod civ. dal dì della domanda al saldo ".
Per parte convenuta , e TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4
quali eredi del defunto sig.
[...] CP_5
-Si insiste per l'emissione di ordine di esibizione degli assegni a mezzo dei quali il finanziamento è stato erogato.
- Si insiste per l'accoglimento delle seguenti Conclusioni
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso di legge;
in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex adverso notificato per violazione del disposto di cui all'art. 164 c.c. per assoluta incertezza della causa petendi;
-in via preliminare, in accoglimento della eccezione sollevata di prescrizione dei diritti, dichiarare inammissibile e quindi respingere la domanda avversaria perché tardiva;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice nei confronti delle convenute, con ogni consequenziale pronuncia;
in via principale e nel merito:
“Dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, respingere ogni domanda svolta, anche in relazione alla nullità del contratto preliminare per violazione del divieto del passo commissorio, in via principale ed in via subordinata, nei confronti delle convenute comparenti, accettanti con beneficio di inventario dell'eredità morendo dismessa dal IG. , perché CP_5 infondate in fatto ed in diritto e allo stato non provate”.
Con vittoria delle spese e degli onorai di giudizio.
Per Controparte_1
“si dichiara, per quanto possa occorrere, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e si insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice e nei confronti del IGnor , con ogni consequenziale pronuncia;
CP_1
4 - nel merito, rigettare perché totalmente destituite di fondamento in fatto e diritto le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto IGnor;
Parte_2 Controparte_1
- con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , Parte_1 TE Controparte_3
, , e esponendo:
[...] Controparte_4 CP_4 Controparte_1
- che in data 26.07.2018 era stato stipulato tra i TE - CP_6 CP_5 deceduto nel 2020, di cui sono eredi la moglie e le figlie Controparte_7 [...]
, e (di seguito “ Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_8
) - quali promittenti venditori - e , dante causa indiretto
[...] Persona_1 dell'attrice in forza di successive cessioni di credito, e - quali Controparte_1 promissari acquirenti - un contratto preliminare (doc. n. 1 parte attrice) di alcuni beni immobili siti in Chiavari;
- che fin dal 2008 gli stipulanti si erano accordati per edificare un complesso immobiliare, su terreno messo a disposizione dai TE per la cui realizzazione gli stessi si erano CP_5 impegnati ad adoperarsi per l'ottenimento dei necessari permessi comunali;
- che e in base agli accordi, avrebbero fornito i capitali e, in considerazione CP_1 R_ delle elevate somme richieste, al fine di essere garantiti contro un eventuale esito negativo del progetto, avevano proposto ai TE l'iscrizione di un'ipoteca su alcuni beni CP_5 immobili di proprietà di questi ultimi;
- che i tuttavia, avevano insistito per stipulare un primo preliminare di CP_5 compravendita in data 16.05.2008, avente ad oggetto alcuni beni immobili di loro proprietà;
- che in tale preliminare, all'art. 6, era stato convenuto che, se i permessi a costruire fossero stati ottenuti entro tre anni dalla stipula, la promessa di vendita sarebbe rimasta priva di effetti e le somme versate dai promittenti acquirenti sarebbero state imputate a finanziamento dell'operazione immobiliare in discorso;
nel caso contrario, i TE CP_5 avrebbero avuto diritto di recedere dal contratto, dietro restituzione delle somme ricevute, maggiorate di interessi convenzionali;
- che successivamente, nel 2009, i TE avevano sottoposto a e un CP_5 CP_1 R_ progetto immobiliare, da realizzarsi su terreno di proprietà di chiedendo CP_6 ulteriori finanziamenti e nuovamente avevano convinto i finanziatori a non inscrivere ipoteca ed invece a stipulare un altro preliminare di compravendita in data 06.05.2009, con le medesime condizioni del precedente, avente a oggetto un terreno di proprietà di CP_5
[...]
- che successivamente, scaduti i termini triennali previsti dai contratti in discorso, e CP_1 avevano insistito per ottenere ulteriori garanzie e nuovamente erano stati convinti R_ dai TE alla stipula di un nuovo preliminare di compravendita, ossia quello di CP_5 cui è causa, del 26.07.2018;
5 - che in tale contratto, i TE venivano denominati “parte promittente”, le loro CP_5 controparti “parte promissaria”. Dopo l'espresso riconoscimento, da parte di “parte promittente”, di avere già ricevuto ingenti somme di denaro da parte di “parte promissaria”, pari complessivamente al prezzo convenuto di € 206.966,66, veniva promessa da (con il consenso del fratello) la vendita di alcune sue proprietà CP_5 immobiliari a e nelle percentuali rispettivamente del 56% e del 44%. CP_1 R_
Veniva convenuto un termine di tre anni, decorrenti dalla stipula del contratto, entro il quale i TE avrebbero dovuto sottoporre alle controparti il progetto approvato CP_5 dal Comune o, in difetto, restituire quanto ricevuto;
- che scaduto inutilmente anche tale termine, e conclusasi negativamente la procedura di mediazione esperita, le eredi avevano esercitato il diritto di recesso dal preliminare, CP_5 in accordo con , con il quale erano addivenute ad una transazione. CP_1
L'odierna attrice avente causa (indirettamente) di relativamente ai crediti nascenti Pt_1 R_ dal preliminare, assumeva che le parti convenute si erano rese responsabili di inadempimento contrattuale, rispetto a quanto previsto dall'art IX del preliminare, per cui chiedeva il risarcimento del conseguente danno, oltre alla restituzione delle somme versate dal suo dante causa ai TE
CP_5
Parte attrice lamentava inoltre che le eredi e avevano transatto le vertenze tra loro CP_5 CP_1 in essere senza informarne che ignorava il contenuto dell'accordo intercorso tra gli attuali R_ convenuti, stipulato dalle eredi - che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario CP_5
- senza autorizzazione giudiziaria e/o senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Per tali ragioni, l'attrice chiedeva altresì, la declaratoria di nullità, illiceità ecc. di tale accordo transattivo.
Parte attrice rilevava, poi, che:
- i TE avevano sempre agito di comune accordo, comportandosi come se tra i medesimi CP_5 fosse stata costituita una “società di fatto”;
- il contratto di cui è causa doveva considerarsi stipulato non da quattro parti, ma da due parti complesse, rispettivamente i “promissari” e i “promittenti”. Pertanto, il diritto di recesso non era stato previsto in contratto a favore distintamente dell'uno o dell'altro dei TE bensì in CP_5 modo unitario e non frazionabile, appunto per evitare recessi “parziali”;
- risultava irrilevante il fatto che gli assegni usati per effettuare i versamenti - dei quali veniva dato atto nel preliminare - fossero stati intestati ora all'uno, ora all'altro dei due TE, perché questi ultimi risultavano come un'unica parte contrattuale;
- l'obbligazione di restituzione di quanto percepito dai TE doveva ritenersi pertanto CP_5 gravare in via solidale sugli stessi;
-
6 Le eredi di costituendosi in giudizio hanno contestato di essersi rese responsabili di CP_5 alcun inadempimento, né contrattuale né extracontrattuale, nei confronti di e, pertanto, R_ della sua avente causa.
Nel dettaglio hanno eccepito che:
- le convenute nulla avevano saputo del preliminare prima del decesso del de cuius;
- solo era obbligato al pagamento di quanto richiesto da parte attrice;
CP_6
- la vicenda riguardava esclusivamente somme date a mutuo rispettivamente da a R_ CP_6
e da a – secondo quanto risultante dall'intestazione dei relativi assegni
[...] CP_1 CP_5
- in un arco temporale piuttosto ampio e, comunque, di molto anteriore alla sottoscrizione del contratto del 2018;
- il valore degli immobili e gli interessi indicati erano incongrui ed illeciti
- il de cuius nel 2018 versava in pessime condizioni di salute;
CP_5
- l'obbligo facente già capo al de cuius non poteva ritenersi traslato in capo alle eredi, atteso che queste hanno accettato con beneficio d'inventario
- le eredi erano giunte ad una bonaria soluzione con relativamente alle somme che gli CP_1 dovevano in ragione del preliminare in causa;
- il diritto attoreo alla restituzione delle somme versate a mutuo si era estinto, in forza della decorrenza del termine di prescrizione decennale ex lege, non essendo mai stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione;
- le obbligazioni nascenti dal contratto in causa in capo a e a da un lato, e a CP_1 R_ CP_5
e dall'altro, dovevano intendersi autonome e scindibili tra loro ex art. 1314 c.c., come
[...] CP_6 confermato dalla redazione di clausole distinte per ciascuno, nonché dalle diverse percentuali di imputazione delle somme versate dai promissari acquirenti;
- del pari infondate erano le asserzioni di circa la sussistenza di una stretta collaborazione e Pt_1 di un vincolo di “società di fatto” tra i TE anche alla luce della circostanza che CP_5 committente dell'operazione immobiliare in causa era il solo CP_6
- non sussisteva pertanto solidarietà in relazione alle obbligazioni in discorso;
- il recesso da loro attuato era pienamente legittimo;
- l'attrice era carente di interesse ad agire nei confronti delle stesse;
- con riferimento al beneficio di inventario, il debito di cui è causa, risultando di natura divisibile, era riferibile al solo e non ricadeva quindi nell'asse ereditario;
CP_6
- quanto all'alienazione di uno dei beni caduti in successione, l'operazione era stata autorizzata con provvedimento del Tribunale di Genova portante R.G. 5161/2020 del 28.06.2021, al fine di provvedere al pagamento dei debiti caduti in successione ed indicati nel verbale di accettazione con beneficio di inventario (Prod. n. 3 Convenute Eredi . CP_5
7 - non vi era prova che avesse effettivamente percepito da gli assegni indicati CP_6 R_ nel contratto preliminare, dei cui importi l'attrice pretende la restituzione. si è costituito in giudizio contestando la natura inscindibile dei rapporti Controparte_1 intercorsi tra il IGnor e l'avv. da un lato e i TE dall'altro e come CP_1 R_ CP_5 indivisibili le relative obbligazioni derivanti dalla scrittura in esame.
Allegava che:
- nonostante reiterati solleciti, - unico titolare del diritto di proprietà sugli immobili CP_5 promessi in vendita - non si era reso disponibile alla sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita;
- a seguito del decesso dello stesso, dopo aver chiesto ripetutamente alle eredi, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno, di adempiere al contratto preliminare procedendo al trasferimento in suo favore della quota di immobili promessi in vendita o, in alternativa, in caso di esercitato recesso, nei termini previsti in preliminare, al versamento della somma in esso pattuita, aveva avviato Mediazione presso l'Organismo di Chiavari al fine di definire la vertenza in CP_9 essere;
- erano stati chiamati in mediazione oltre alle eredi di , anche e l'avv. CP_5 CP_6
Persona_1
- a seguito dell'esito negativo della mediazione, aveva dapprima inviato diffida ad adempiere alle eredi di e a per ottenere il trasferimento dell'immobile e quindi, attesa CP_5 CP_6 la mancata comparizione delle convenute davanti al Notaio, comunicazione di risoluzione del contratto e richiesta di restituzione delle somme pagate in favore di parte venditrice.
Così ricostruita in fatto la vicenda, eccepiva la nullità della domanda attorea, la carenza di interesse ad agire e l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto.
Con decreto del 20.07.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di dichiarava la contumacia del medesimo, respingeva l'eccezione di CP_6 nullità dell'atto di citazione attoreo sollevata dalle parti convenute costituite, e fissava l'udienza di prima comparizione al 27.11.2023.
Fallito in tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, con ordinanza in data 29.4.2024, il Giudice sottoponeva alle parti, ex art. 101 c.p.c., la questione rilevabile d'ufficio relativa alla nullità del contratto preliminare per cui è causa, in quanto stipulato a scopo di garanzia in violazione del divieto di patto commissorio, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie sulla questione e fissava contemporaneamente udienza di assegnazione della causa a sentenza, con fissazione di termini per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e difese finali.
***
8 Sono stati prodotti in giudizio l'atto di cessione di credito da a in data Persona_1 CP_10
28.7.2022 (doc. 20) e da e in data 11.2.2023 (doc. 21), in forza dei quali è CP_10 Parte_1 confermato l'acquisto in capo all'attrice dei diritti derivanti dal contratto azionato.
Venendo all'esame del contatto preliminare per cui è causa, va osservato quanto segue.
Il contratto preliminare in data 26.7.2018 risulta stipulato da e da un CP_6 CP_5 lato, quale parte “promittente venditrice” e e dall'altra, quale parte Controparte_1 Persona_1
“promissaria acquirente”.
In esso, i TE e riconoscevano di avere ricevuto, prima di allora, CP_5 CP_6
l'intera somma pattuita a titolo di prezzo per la compravendita pari a € 206.966,66. In particolare, riconoscevano di avere ricevuto da la somma complessiva di Euro 115.500,00 (pari alla CP_1 quota allo stesso promessa in vendita del 56% del totale) e da la somma di Euro 91.466,66 R_
(pari alla quota allo stesso promessa in vendita del 44% del totale).
Il preliminare elenca gli assegni a mezzo dei quali le somme suddette erano state versate da R_
e . Gli assegni versati da isultano tutti intestai a (tranne uno intestato CP_1 R_ CP_6
a per il quali il preliminare precisa “per ). Persona_2 CP_6
Secondo la ricostruzione di parte attrice, tale contratto era stato stipulato per “ricapitolare e far risultare precisamente e per iscritto le ingenti somme che essi ( e n.d.r) avevano versato ai CP_1 R_ TE . Parte attrice ha sottolineato che e “non volevano in alcun modo CP_5 CP_1 R_ acquisire la proprietà di nessun bene immobile dei TE posto che essi volevano, ben più CP_5 semplicemente, realizzare le operazioni immobiliari promesse dai TE ovvero di entrare in possesso CP_5 delle ingenti somme che gli avevano versato”.
Il contratto sarebbe stato stipulato, atteso il rifiuto dei TE a iscrivere ipoteca su beni di CP_5 loro proprietà, a garanzia della restituzione delle somme ricevute.
Le eredi dichiarano di concordare con la ricostruzione offerta da parte attrice quanto al CP_5 fatto che “l'oggetto del cd “preliminare di vendita” è altro, vale a dire è chiaro che trattasi di un contratto di somme date a mutuo dai IG.ri e in un arco temporale piuttosto ampio e, come detto, ben CP_1 R_ risalente rispetto alla sottoscrizione del contratto del 2018.”
Assumono però che “L'attrice si serve, in modo del tutto surrettizio, del contratto preliminare sottoscritto tra le parti al fine di ottenere dalle convenute somme prestate ad un soggetto terzo ( con il quale CP_6 le convenute non hanno nessun rapporto giuridico se non un vincolo di parentela.”
Nella memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c., in data 30.6.2024, hanno sostenuto che “l'intento principale (ed unico) dell'Avv. fosse quello di costituire, con il bene promesso in vendita, una R_ garanzia reale (si pensi al fatto che gli assegni risalgono a 10 anni prima della stipula del contratto e che
l'Avv. non ha esperito l'azione prevista dall'art. 2932 c.cc.) in funzione dell'adempimento delle R_ obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio collegato, sì da stabilire un collegamento negoziale e strumentale tra i due negozi. Sulla base di tale presupposto il contratto preliminare di compravendita per cui è causa incorre, senza tema di smentita, nel divieto del patto commissorio, previsto e disciplinato all'articolo 2744 cod.civ”.
9 non ha preso posizione in ordine ai progetti immobiliari riferiti da parte attrice – che CP_1 devono pertanto ritenersi non contestati e, nella memoria ex art. 171 ter n. 2, si è limitato a dichiarare che “le Parti predisposero e sottoscrissero la scrittura del 26.07.2018 precisamente per lo scopo ivi indicato: con il consenso del fratello prometteva di vendere la piena ed CP_5 CP_6 esclusiva proprietà di alcuni beni siti in Chiavari, in favore di per la quota indivisa del 56% Controparte_1
e di per la restante quota indivisa del 44%.”. Persona_1
Peraltro, non spiega per quale ragione le somme imputate a titolo di prezzo fossero state versate anni prima (in un arco temporale compreso fra il 2008 e il 2011) né da conto del susseguirsi dei precedenti contratti preliminari fra le parti, mai sfociati nella stipula di contratto definitivo e da ultimo pacificamente superati dal contratto per cui è causa.
Il contratto per cui è causa prevede poi il diritto di recesso per parte promittente entro il 31.7.2021 dietro pagamento di somme comprensive del prezzo già corrisposto maggiorato di interessi convenzionalmente pattuiti agli articoli 1 e 2.
Tali elementi, sicuramente anomali rispetto a un contratto preliminare di compravendita, connotato da causa di scambio, uniti ad una non specifica contestazione della diversa ed ulteriore finalità di messa a disposizione di somme a favore dei TE (ossia la realizzazione di CP_5 progetti immobiliari), consente di concludere che il preliminare per cui è causa sia stato concluso a scopo di garanzia della restituzione delle suddette somme che, nel corso del tempo, sono state consegnate da e a e , assicurando così, in caso di R_ CP_1 CP_6 CP_5 mancata restituzione delle stesse nel termine convenuto (31.7.2021 termine rispetto al quale era pattuito il diritto di recesso con restituzione delle somme maggiorate di interessi convenzionali) la possibilità di conseguire coattivamente il trasferimento in proprietà dell'immobile posto in garanzia tramite sua promessa in vendita.
La Suprema Corte ha affermato che:
“ Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c., con la conseguente sanzione di nullità radicale, si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, allorché esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, della illecita coercizione del debitore, costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nella ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta. In particolare, si ritiene pacificamente che il patto commissorio possa essere ravvisato anche di fronte a più negozi tra loro collegati, quando da essi scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il procedimento negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del debitore sia collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, a prescindere dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto (v. Cass. 23 ottobre 1999 n. 11924; Cass. 20 luglio 1999 n. 7740; Cass. 15 agosto 1990 n. 8325), ovvero dal momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e,
10 persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati (Cass. 19 maggio 2004 n. 9466), sempre che questi siano stati concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde risultare idonei al raggiungimento dello scopo finale di garanzia che le parti si erano prefissate (Cass. 28 giugno 2006 n. 14903; Cass. 16 settembre 2004 n. 18655). Ne consegue che, in linea di principio, anche un contratto preliminare di compravendita può incorrere nella sanzione dell'art. 2744 c.c., ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene promesso in vendita una garanzia reale in funzione dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio collegato, sì da stabilire un collegamento negoziale e strumentale tra i due negozi. È evidente, peraltro, che, allorché lo strumento negoziale adoperato dalle parti in funzione di garanzia sia rappresentato da un contratto preliminare, in tanto può configurarsi un illecito patto commissorio, in quanto i contraenti abbiano predisposto un meccanismo
(quale la previsione di una condizione) diretto a far sì che l'effetto definitivo e irrevocabile del trasferimento si realizzi solo a seguito dell'inadempimento del debitore-promittente venditore, rimanendo, in caso contrario, il bene nella titolarità di quest'ultimo.
In tal caso, infatti, il contratto preliminare viene impiegato per conseguire l'illecita coartazione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, per cui non sussiste la causa di scambio, tipica di ogni contratto di compravendita, ma il preliminare costituisce il mezzo per raggiungere il risultato vietato dalla legge (v. Cass. 10 febbraio 1997 n. 1233; Cass. 4 marzo 1996 n. 1657).
Perché, poi, possa configurarsi un collegamento di negozi in considerazione dell'unitarietà della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti - pur se non manifestato in forma espressa ma che può risultare anche tacitamente - di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass. 18 aprile 1984 n. 2544). Il detto collegamento tra negozi è configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi ed interdipendenti, al fine di un completo e complessivo regolamento di interessi (Cass.
30 ottobre 1991 n. 11638).” ( Cass. civ. 9 ottobre 2017 n. 23617)
E' del tutto evidente che nel caso in esame il mancato esercizio del diritto di recesso nel termine convenuto, condizionato alla restituzione delle somme maggiorate di interessi, obbligava TE in forza del preliminare stipulato, al trasferimento CP_5 della proprietà degli immobili promessi in vendita a scopo di garanzia, con ciò realizzandosi la violazione del divieto di patto commissorio.
Deve conseguentemente essere dichiarata la nullità del contratto preliminare azionato da parte attrice.
11 Conseguentemente devono essere prese in esame le domande attoree di cui al punto B) delle conclusioni in epigrafe riportate.
Per il caso di accertata nullità del preliminare parte attrice ha chiesto:
1) "Accertare, dichiarare e dare atto che il recesso, l'atto, l'accordo e/o il contratto menzionato dall'avv. Treschi nella PEC del 17.06.22 (doc. 10), con il quale le signore
, , e quali TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4 eredi del defunto sig . hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. CP_5
VIII) del contratto del 26.07.18 per cui è causa nei confronti del sig. Controparte_1
e/o l'atto , l'accordo e/o il contratto, menzionato dall'avv. Marchi nella missiva a sua firma del 16.06.22 (doc. 12), con il quale le sig.re , TE Controparte_3
, e quali eredi del defunto sig. ed il
[...] Controparte_4 CP_4 CP_5 sig. sono addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza Controparte_1 inerente al contratto del 26.07.18 per cui è causa, sono nulli, annullabili, invalidi, inopponibili e/o inefficaci nei confronti della sig.ra con tutte le Parte_1 conseguenziali pronunce"
In caso di accertata nullità del contratto preliminare, la nullità della transazione intervenuta fra le eredi e dovrebbe essere pronunciata, secondo parte attrice, ai sensi dell'art. 1972 CP_5 CP_1 cod.civ. in base al quale "E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo".
La domanda non è fondata posto che la nullità del preliminare non escludeva la permanenza in capo alle eredi dell'obbligo restitutorio delle somme che il loro dante causa CP_5 CP_5 aveva ricevuto da . Con tale transazione le parti hanno appunto inteso definire la CP_1 questione relativa a tale obbligo restitutorio.
Parte attrice non ha invece svolto alcuna difesa a sostegno della nullità del recesso in caso di accertata nullità del preliminare. D'altra parte la nullità del preliminare pone nel nulla lo stesso diritto di recesso ivi previsto. Pertanto, anche tale domanda deve essere respinta.
Parte attrice ha poi chiesto:
“2) "Accertare, dichiarare e dare atto che il recesso, l'atto, l'accordo e/o il contratto menzionato dall'avv. Treschi nella PEC del 17.06.22 (doc. 10), con il quale le signore
, , e quali TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4 eredi del defunto sig. hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. CP_5
VIII) del contratto del 26.07.18 per cui è causa nei confronti del sig. Controparte_1
e/o l'atto , l'accordo e/ il contratto, menzionato dall'avv. Marchi nella missiva a sua firma del 16.06.22 (dco. 12), con il quale le sig.re , TE Controparte_3
, e quali eredi del defunto sig . ed il
[...] Controparte_4 CP_4 CP_5 sig. sono addivenuti ad una bonaria definizione della vertenza Controparte_1 inerente al contratto del 26.07.18 per cui è causa, sono stati posti in essere dalle ridette signore , e TE Controparte_3 Controparte_4 CP_4 quali eredi del defunto sig. senza autorizzazione giudiziaria e/o senza CP_5
12 osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile, con conseguente decadenza delle ridette signore , , e TE Controparte_3 Controparte_4
quali eredi del defunto sig. , dal beneficio di inventario con CP_4 CP_5 il quale le stesse avevano accettato l'eredità morendo dismessa dal sig. "; CP_5
3) condannare in solido tra loro e/o con obbligazione indivisibile tra loro, (in subordine, singolarmente e/o alternativamente e/o nelle meglio viste forme e/o misure) il signor e/o le signore , CP_6 TE Controparte_3
, e quali eredi del sig. in solido tra
[...] Controparte_4 CP_4 CP_5 loro e/o con obbligazione indivisibile tra loro, (in subordine, singolarmente e/o alternativamente e/o nelle meglio viste forme e/o misure) a pagare alla sig.ra Pt_1
(i) la somma in linea capitale pari ad €uro 91.466,66
[...]
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) (ii) oltre alla somma di €uro 38.416,00
(trentottomilaquattrocentosedici/00) a titolo di interessi dal 31.12.09 al 30.06.18 come quantificati nel contratto del 26.07.18 per cui è causa ovvero alla somma conseguente all'applicazione alla predetta somma capitale pari ad €uro 91.466,66
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) del cd tasso soglia per operazioni similari a quella per cui è causa , per il periodo dal dal 31.12.09 al 30.06.18; (iii) in ogni caso oltre interessi sulla somma capitale pari ad €uro €uro 91.466,66
(novantunomilaquattrocentosessantasei/66) nella misura cui all'art. 1284 comma 4 cod civ. dal dì della domanda al saldo ".
La domanda sub 3 deve essere esaminata preliminarmente rispetto alla domanda sub 2.
Il contratto preliminare identifica nella propria intestazione entrambe i TE quale “parte CP_5 promittente”.
Entrambi i TE hanno certamente assunto un'unitaria posizione contrattuale rispetto al preliminare di vendita, impegnandosi come unica “parte promittente” venditrice a trasferire gli immobili a e . Di conseguenza, nella stessa identica posizione contrattuale, hanno R_ CP_1 rilasciato quietanza di avvenuto pagamento della somma di € 206.966,66 - pattuita quale prezzo – a titolo di caparra confirmatoria da computarsi in conto prezzo al momento del rogito.
All'art. III si legge:
13 …. segue elenco degli assegni per complessivi € 115.500 (parte a favore di e parte a CP_5 favore di CP_6
Certamente con la sottoscrizione del preliminare – avente come sopra visto scopo di garanzia - entrambi i TE hanno inteso rendersi garanti della restituzione delle somme ricevute da sia dall'uno che dall'altro. A tal fine quindi entrambi hanno assunto la posizione di parte promittente venditrice e – in tale veste - hanno rilasciato quietanza di ricevimento della somma complessiva di
€ 206.966,66 a titolo di prezzo (rectitus come caparra da computarsi in conto prezzo al momento del definitivo).
Il preliminare tuttavia - come sopra visto - dissimula un patto commissorio nullo per contrarietà a norme imperative.
Non è quindi ravvisabile una “parte promittente” venditrice né l'avvenuta ricezione da parte della stessa di somme a titolo di caparra.
Venuto meno il preliminare e la relativa garanzia che con esso si era inteso prestare, il titolo della dazione di tali somme va piuttosto rinvenuto nel mutuo sottostante.
14 Occorre pertanto verificare, sulla base del reale titolo - ossia del mutuo - a chi siano state erogate tali somme e chi sia quindi tenuto alla restituzione.
Deve ritenersi provata la dazione di somme a mutuo da parte di in favore di R_ CP_6 sulla scorta degli assegni emessi da e a lui intestati per complessivi € 91.466,66, ricapitolati R_ nel preliminare;
non altrettanto provata è la dazione delle medesime somme a titolo di mutuo anche in favore del fratello , con conseguente obbligo solidale di restituzione a carico dello CP_5 stesso e quindi delle sue eredi, odierne convenute, e pertanto la domanda di condanna alla restituzione nei confronti delle stesse deve essere respinta.
Parte attrice assume che l'obbligo restitutorio sarebbe sorto anche in capo a , in CP_5 quanto i due agivano come soci di fatto.
L'assunto, tuttavia, è rimasto del tutto generico senza allegazione di riscontri concreti e non è stato provato.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 4385 del 13/02/2023, ha da ultimo ricapitolato i requisiti necessari per l'individuazione di una società di fatto nei seguenti termini:
“È utile ricordare, allora, che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n.
19234 del 2020) è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica,
l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010). Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore e chi lo collabora nell'attività
d'impresa, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Invero, la società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù
15 del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse
3.2.1. Peraltro, Cass. n. 8981 del 2016 ha puntualizzato che è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società; mentre
Cass. n. 33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale (cfr. Cass. n. 15543 del 2013;
Cass. n. 3163 del 1999).”
Gli elementi valorizzati dalla Suprema Corte non sono stati specificamente allegati né provati.
Deve quindi essere accolta la domanda di restituzione della somma di € 91.466,66 unicamente nei confronti di Gli interessi da corrispondere in caso di recesso pattuiti con il contratto CP_6 preliminare non sono dovuti attesa la nullità del contratto in questione. La somma suddetta deve pertanto essere maggiorata di interessi legali dalla data dei singoli assegni, ai sensi dell'art. 1284 I e
IV comma c.c..
L'insussistenza di credito in capo a parte attrice nei confronti delle convenute Controparte_11 comporta il difetto di legittimazione della stessa alla domanda di decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 505 cc (“In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari”).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:
- in favore di a carico di parte attrice come da seguente tabella CP_8
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare € 8.991,00
16 - in favore di a carico di parte attrice come da seguente tabella Controparte_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare € 8.991,00
- in favore di parte attrice a carico di come da seguente tabella CP_6
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare € 8.991,00
Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione dell'espressione “in modo del tutto scellerato” contenuto a pag. 14 della comparsa di riposta delle , in quanto sconveniente. Respinge CP_8 la domanda di risarcimento posto che non si tratta di espressione offensiva estranee all'oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni diversa istanza, condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 91.466,66 oltre CP_6 interessi legali dalla data dei singoli assegni, ai sensi dell'art. 1284 I e IV comma c.c..
17 condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in € 8.991,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di , TE
, , , che liquida in € Controparte_3 Controparte_4 CP_4
8.991,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che CP_6 liquida in € 8.991,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione dell'espressione “in modo del tutto scellerato” contenuto a pag. 14 della comparsa di riposta delle . CP_8
Genova, 03/06/2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
18