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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO TARTAGLIA, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla
Via OSTUNI, 38, pec Email_1
OPPONENTE contro
P. IVA n. , in persona del suo rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO DEL PIZZO, elettivamente domiciliata presso l studio di questi in Pescara alla via F. Masci, 5 pec
Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - DICHIARARE il Tribunale di Pescara incompetente per valore ad emettere il
Decreto Ingiuntivo n. 193/2024 R.G. 544/2024 del 21 febbraio 2024 notificato il 7 marzo 2024
pagina 1 di 4 irritualmente richiesto dalla e conseguentemente dichiarare la sua Controparte_1 nullità e revoca, e per l'effetto, CONDANNARE la (P.IVA Controparte_1
), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, alle spese e competenze di P.IVA_1
questo giudizio oltre accessori e spese generali in misura del 15% come per legge nonché a quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. essendo stato richiesto il decreto ingiuntivo già in pendenza dinanzi questo Tribunale del procedimento R.G. 529/2024 avente medesime parti e oggetto.
Parte opposta - ritenuta la competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara a conoscere del presente giudizio, disporre con ordinanza termine per la riassunzione dinanzi all' autorità competente con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine all' accertamento della continenza della presente causa con quella rg n° 529/24 Tribunale di Pescara;
nel merito accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della e per l'effetto Controparte_1 condannare il Sig. al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di € Parte_1
5.662,00 a titolo di saldo del compenso provvigionale dovuto per l'attività di mediazione per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Pescara al C.so Parte_2
Vittorio Emanuele II n° 406. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da per ottenere la revoca al D.I. n. 193/2024 Parte_1
emesso in favore della per euro 5.662,00, oltre spese di procedura. Nella Controparte_1
sua difesa parte opponente eccepiva l'incompetenza del giudice adito nel procedimento monitorio azionato, tenuto conto del valore del credito intimato ben inferiore a euro 10.000,00, sic andava correttamente promosso ricorso per D.I. dinnanzi all'Ufficio del GdP di Pescara. Inoltre, domandava sempre nella spiegata opposizione, la condanna per lite temeraria in quanto in data precedente alla iscrizione del ricorso per D.I. era già pendente tra le medesime parti un giudizio iscritto al R.G n. 529/2024 del tribunale di Pescara.
Con la sua costituzione parte opposta aderiva all'eccezione; chiedeva che venisse disposta la riassunzione del causa dinanzi al G.d.P. Richiamava pronunciamenti di giurisprudenza in cui con l'adesione all'eccezione di incompetenza “per territorio” deriva l'esclusine della competenza del giudice adito a pronunciarsi sulle spese relative alla fase da lui svolta;
chiedeva, comunque, “per ragioni di opportunità” disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa in ragione anche del perdurare del contrasto tra le parti, in ordine alle statuizioni sulle pagina 2 di 4 spese, era rimessa a decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
Sulla questione della incompetenza del tribunale di Pescara, anche a fronte del pacifico riconoscimento in sede di prima udienza tra le difese, deve ad ogni modo evidenziarsi che il valore del credito intimato portava necessariamente a riconoscere la competenza del G.d.P. e non del tribunale di PESCARA.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara;
deve affermarsi che tale pronunciamento non può disporsi con ordinanza, ma con sentenza.
Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che, eventualmente e su impulso di parte, trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016,
Rv. 638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In merito alle spese di lite, sulla premessa, che il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva,
a ragione, eccepito l'incompetenza: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo. pagina 3 di 4 Sulla domanda per lite temeraria non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento in quanto questa azione promossa trova un rigetto con soccombenza della parte opponente e senza ulteriore danno in capo all'opposta,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 193/2024 del 22.2.2024 emesso dal Tribunale di
Pescara in quanto emesso dal Giudice incompetente per valore, essendo competente per valore il
GdP di Pescara, condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 145,50 per esborsi, € 3.397,00 per compensi di avvocati, oltre
RSP, i.v.a., c.p.a.
Pescara, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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