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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI ER GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 16488/2025 promossa da:
(c.f.: ) con l'avv. STEFANIA GUERINI Parte_1 C.F._1 e
(c.f.: ) con l'avv. STEFANIA GUERINI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale sita in Brescia (BS) via Nella Berther n. 35, di esclusiva proprietà della signora
, rimane alla stessa definitivamente assegnata unitamente a tutti i beni ivi contenuti. Parte_1
Il signor si è già attivato per reperire una nuova abitazione nella quale si trasferirà a vivere Pt_2 quanto prima e comunque non oltre la data di fissazione di udienza disposta dall'Ill.mo Tribunale adito, provvedendo ad asportare dall'abitazione coniugale i suoi effetti personali. Il signor Pt_2 si impegna, nel caso non vi avesse già provveduto, a trasferire la sede legale della sua attività
[...] dalla casa coniugale ad altra sede.
3. Il figlio , prossimo alla maggiore età, studente, resta affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e collocato prevalentemente presso l'abitazione familiare.
4. I figli, e , in ragione della loro età frequenteranno liberamente il padre accordandosi Per_2 Per_1 direttamente con quest'ultimo tenendo conto dei reciproci impegni lavorati-di studio-ricreativo sportivi.
5. verserà ad tramite accredito in c/c: IBAN: Parte_2 Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, il contributo al mantenimento per i figli, entrambi economicamente non autosufficienti, l'importo mensile pari ad €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico verrà percepito integralmente dal genitore collocatario e in ragione di ciò il signor si Pt_2 impegna a mettere a disposizione della signora tutta la documentazione necessaria per Parte_1 ottenere il predetto assegno.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del protocollo in essere con il Tribunale di Brescia, che di seguito integralmente si riporta:
a) Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento;
b) sono sempre da documentare e da suddividere al 50% tra ciascun genitore;
c) sono da corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta documentata,
a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate per il pagamento del contributo al mantenimento se il bonifico avviene a favore del genitore collocatario;
nel caso in cui il bonifico debba essere disposto a favore del genitore non collocatario sarà premura di quest'ultimo precisare le coordinate bancarie per la disposizione del relativo bonifico;
Spese per la salute
-spese mediche che non prevedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non prevedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap
- Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo:
Spese per divertimento
- spese che richiedono il previo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
7. I coniugi reciprocamente si dichiarano economicamente indipendenti e nulla chiedono quale contributo al loro mantenimento;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/03/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 56, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
*** Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
CH SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI ER GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 16488/2025 promossa da:
(c.f.: ) con l'avv. STEFANIA GUERINI Parte_1 C.F._1 e
(c.f.: ) con l'avv. STEFANIA GUERINI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale sita in Brescia (BS) via Nella Berther n. 35, di esclusiva proprietà della signora
, rimane alla stessa definitivamente assegnata unitamente a tutti i beni ivi contenuti. Parte_1
Il signor si è già attivato per reperire una nuova abitazione nella quale si trasferirà a vivere Pt_2 quanto prima e comunque non oltre la data di fissazione di udienza disposta dall'Ill.mo Tribunale adito, provvedendo ad asportare dall'abitazione coniugale i suoi effetti personali. Il signor Pt_2 si impegna, nel caso non vi avesse già provveduto, a trasferire la sede legale della sua attività
[...] dalla casa coniugale ad altra sede.
3. Il figlio , prossimo alla maggiore età, studente, resta affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e collocato prevalentemente presso l'abitazione familiare.
4. I figli, e , in ragione della loro età frequenteranno liberamente il padre accordandosi Per_2 Per_1 direttamente con quest'ultimo tenendo conto dei reciproci impegni lavorati-di studio-ricreativo sportivi.
5. verserà ad tramite accredito in c/c: IBAN: Parte_2 Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, il contributo al mantenimento per i figli, entrambi economicamente non autosufficienti, l'importo mensile pari ad €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico verrà percepito integralmente dal genitore collocatario e in ragione di ciò il signor si Pt_2 impegna a mettere a disposizione della signora tutta la documentazione necessaria per Parte_1 ottenere il predetto assegno.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del protocollo in essere con il Tribunale di Brescia, che di seguito integralmente si riporta:
a) Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento;
b) sono sempre da documentare e da suddividere al 50% tra ciascun genitore;
c) sono da corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta documentata,
a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate per il pagamento del contributo al mantenimento se il bonifico avviene a favore del genitore collocatario;
nel caso in cui il bonifico debba essere disposto a favore del genitore non collocatario sarà premura di quest'ultimo precisare le coordinate bancarie per la disposizione del relativo bonifico;
Spese per la salute
-spese mediche che non prevedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non prevedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap
- Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo:
Spese per divertimento
- spese che richiedono il previo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
7. I coniugi reciprocamente si dichiarano economicamente indipendenti e nulla chiedono quale contributo al loro mantenimento;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/03/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 56, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
*** Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
CH SI