Decreto cautelare 20 giugno 2020
Ordinanza cautelare 14 luglio 2020
Sentenza 22 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/03/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02112/2025REG.PROV.COLL.
N. 03597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3597 del 2024, proposto da:
Pad Multienergy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Villanacci, con domicilio digitale pec in registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Manganaro in Roma, via Filippo Corridoni, 25
contro
Comune di Rapino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel De Monte, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, n. 57/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Rapino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, l’avvocato Angela Ozzi in sostituzione dell’avvocato Gerardo Villanacci e l’avvocato Manuel De Monte;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Pad Multienergy s.p.a, già Petrolifera Adriatica s.p.a. (società), ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione distacca di Pescara n. 57 in data 22 febbraio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2020, adottata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009, con cui il sindaco di Rapino ha ordinato l’immediato rilascio del terreno, censito catastalmente al foglio n. 7 part. 116, di cui al contratto di locazione novennale scaduto il 13 dicembre 2019 e sul quale la società ha gestito un distributore di carburanti.
Il comune appellato si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria con cui ha difeso il proprio operato chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In vista della trattazione il comune ha depositato memoria conclusiva alla quale l’appellante ha replicato con memoria del 23 dicembre 2024.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La società appellante in data 21 aprile 2011 ha sottoscritto con il comune di Rapino un contratto, in esecuzione a quanto stabilito con delibera della giunta comunale n. 12 del 5 marzo 2011, di locazione di un terreno di circa 350 mq sito in Borgo Piano, censito in catasto al foglio 7, particella 116, facente parte un’area di 700 mq, di proprietà comunale, per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti e quelle ad essa connesse in quanto la società era proprietaria dell’impianto di distribuzione carburanti su di esso insistente nonché titolare delle necessarie autorizzazioni a seguito di acquisizione dall’AGIP Petroli s.p.a.; alla conduttrice era stata riconosciuta la facoltà di installare sul terreno tutte le attrezzature e le apparecchiature accessorie allo svolgimento della predetta attività.
La durata del contratto era convenuta in anni nove a decorrere dall’1 gennaio 2011 fino al 13 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo.
Con nota del 26 giugno 2019, prot. n. 2917, a firma del Responsabile del settore tecnico, il comune di Rapino ha comunicato alla società il diniego di rinnovo del contratto di locazione motivandolo con riferimento alla previsione, contenuta nella variante generale al P.R.E. (non ancora approvata), di destinare a parcheggio l’area sulla quale era ubicato l’impianto di distribuzione carburanti.
A tale missiva ha fatto seguito la nota dell’11 settembre 2019 con cui il comune ha comunicato alla società che avrebbe dovuto presentare un piano di bonifica dell’area occupata, propedeutico al rilascio della stessa, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2019.
Con nota del 12 novembre 2019, l’appellante ha contestato: a) l’illegittimità del diniego di rinnovo per nullità dell’art 4 del contratto di locazione, ritenendo debba applicarsi al rapporto negoziale l’art. 28 della legge n. 392/1978; b) l’improcedibilità della richiesta di rilascio per non essere stata inoltrata dodici mesi prima della scadenza contrattuale ai sensi dell’art. 28 l. 392/1978 e per non avere il locatore preventivamente corrisposto l’indennità di cui all’art. 34, comma 1, l. 392/1978. In forza di tali assunti ha sostenuto che la locazione doveva intendersi rinnovata per ulteriori sei anni, fino al 31 dicembre 2025.
Tale missiva è stata riscontrata dal legale del comune con nota del 18 dicembre 2019 con cui è stato reiterato l’invito a rilasciare l’area entro il 31 dicembre 2019 e a provvedere alle “necessarie opere di bonifica nel rispetto della legge”.
A seguire, in data 10 febbraio 2020, il comune ha notificato alla società l’ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2020 ex art. 3 legge 94/2009 ordinandole l’immediato rilascio del terreno in questione, abusivamente occupato in assenza di valido contratto di affitto, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, compresa la bonifica a sua cura e spese.
Tale ordinanza è stata notificata anche alla società Pizzeria Papi’ s.r.l. con la quale l’appellante aveva stipulato, in data 18 aprile 2019, un contratto di cessione gratuita dell’uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi ed ulteriori intese negoziali ad esso connesse, per la fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti nonché prodotti accessori per auto e per l’automobilista. In particolare, il comune ha diffidato la società Pizzeria Papì ad esercitare ogni qualsivoglia attività commerciale su detto terreno, in quanto è da ritenersi decaduta l’autorizzazione all’esercizio di distribuzione carburanti per assenza della disponibilità del terreno su cui è posizionato l’impianto di distribuzione carburanti di proprietà della Petrolifera Adriatica.
L’Ente comunale ha disposto che il Corpo della polizia municipale avrebbe dovuto provvedere a verificare l’esecuzione e l’ottemperanza del provvedimento trasmesso tanto al Comando della guardia di finanza di Chieti quanto al Comando della compagnia carabinieri di Chieti. Al contempo ha avvertito la società che in caso di inottemperanza, avrebbe provveduto coattivamente, con addebito delle relative spese, nonché a deferire il destinatario all’autorità giudiziaria per violazione degli artt. 633 e 650 c.p. e ha incaricato delle procedure di esecuzione coattiva della rimozione (e/o custodia degli eventuali beni mobili costituenti l’occupazione) il Responsabile del servizio area tecnica del comune di Rapino, che avrebbe operato in coordinamento con il personale del Corpo di polizia municipale di Rapino.
3. Il Tar Abruzzo, sede di Pescara, dinanzi al quale detta ordinanza è stata impugnata, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse in quanto:
- la variante generale al PRE, adottata con la delibera 24 novembre 2018 n. 31 (con cui il comune ha assegnato al terreno in questione una destinazione a parcheggio che concorre alla dotazione degli standard urbanistici di cui al dm 1444/68, come evidenziato nell’art. 49 delle NTA adottate), è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione in data 3 dicembre 2018 ai fini della presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 10 comma 1 e 2 della l.r. 18/83, senza che la società abbia presentato alcuna osservazione;
- le aree destinate a standard urbanistici acquisiscono una destinazione urbanistica funzionale all’interesse pubblicistico della collettività all’ordinato sviluppo del territorio e tale vincolo è incompatibile con atti privatistici o pubblicistici che impediscano o sottraggano tale destinazione;
- le previsioni di piano che imprimono una destinazione incompatibile con interessi individuali di privati devono essere impugnate immediatamente, essendo attuale la lesione e l’interesse;
- ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. n. 380 del 2001, il comune non può porre in essere attività incompatibili con il piano adottato (cd. misure di salvaguardia), che cioè vanifichino le previsioni nelle more della sua approvazione;
- essendo la locazione un contratto di durata con conseguente causa a realizzazione progressiva, il mutamento della condizione del bene può determinare, come nel caso di specie, una modifica del regime applicabile alla originaria convenzione;
- essendo stata adottata una destinazione a standard pubblico incompatibile con un diverso uso privatistico del bene, la previsione della possibilità di proroga del contratto sarebbe comunque affetta dalla cd. nullità sopravvenuta (per violazione dei principi di ordine pubblico che presiedono alla attuazione delle scelte urbanistiche dell’ente pubblico e dell’articolo 12 del d.p.r. 380 del 2001);
- detta nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice (anche amministrativo nei limiti della valutazione sull’interesse ad agire, quindi senza effetti di giudicato sostanziale) non sussistendo contrasto con il principio del petitum , cioè con una diversa causa di invalidità eventualmente invocata, essendo la statuizione rilevata d’ufficio a svantaggio della parte ricorrente e avendo la parte ricorrente chiesto proprio l’adempimento del contratto invocando una nullità parziale diversa, al fine di ottenere una proroga con modalità diverse rispetto a quelle risultanti dal contratto;
- la società è quindi carente di interesse al ricorso non potendo la parte ottenere dal comune un rinnovo della locazione e dunque della destinazione del bene non conforme alle misure di piano adottate, non avendo tempestivamente impugnato la sopraggiunta previsione urbanistica che incide con immediatezza sul regime applicabile al bene e conseguentemente sulla validità della eventuale proroga del contratto di locazione.
4. L’appellante ha affidato l’impugnazione ai motivi di seguito sintetizzati.
1) Omesso e/o erroneo esame dei fatti e della documentazione in atti; mancata e/o erronea applicazione del d.lgs. n. 32/1998, del d.lgs. n. 346/1999, della l.r. Abruzzo n. 23/2018.
Con tale motivo sostiene che, a causa della poca chiarezza degli atti pubblicati sul bollettino ufficiale della regione, essa non avrebbe avuto contezza del fatto che la variante al PRE includesse anche l’area in questione.
In ogni caso sostiene che la nuova destinazione a parcheggio sarebbe pienamente compatibile con la permanenza del contratto di locazione avendo quest’ultimo ad oggetto una minima parte dell’area, precisamente 350 mq a conformazione triangolare, a suo dire inadatta a realizzare parcheggi.
Inoltre la normativa di cui al d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (cfr. art. 2, comma 1 bis ), aggiornata con il d.lgs. 346/99, consentirebbe la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non soggette a speciali vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali (inesistenti nel caso di specie), talché la presenza dell’impianto di distribuzione - conforme anche alle disposizioni contenute nella l.r. Abruzzo 31 luglio 2018 n. 23 (testo unico in materia di commercio) - all’interno della predetta area sarebbe compatibile con la nuova destinazione a parcheggio e con le esigenze di pubblica sicurezza.
2) Omessa disamina dell’eccezione di nullità dell’art. 4 del contratto di locazione per contrasto con l’art. 28 L. 392/78; errata qualificazione del terreno locato in termini di bene funzionale all’interesse pubblicistico della collettività; errata applicazione delle misure c.d. di salvaguardia.
Lamenta l’appellante che il Tar erroneamente avrebbe disatteso l’eccezione di nullità dell’art. 4 del contratto di locazione per difformità dalla disciplina inderogabile dell’art. 28 l. 392/1978; ribadendo quanto già affermato in sede procedimentale e dinanzi al Tar, sostiene che il contratto si sarebbe tacitamente rinnovato di ulteriori sei anni, cioè fino al 31 dicembre 2025, avendo il comune trasmesso tardivamente la comunicazione di disdetta, cioè sei mesi prima la scadenza negoziale (solo il 26 giugno 2019) anziché entro i dodici mesi (ovvero entro il 31 dicembre 2018) previsti dall’art. 28 l. 392/1978. Inoltre fa rilevare che la disdetta sarebbe stata comunicata per ragioni diverse da quelle tassativamente indicate dall’art. 29 l. 392/1978.
Inoltre la semplice previsione nello strumento urbanistico della destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico non sarebbe di per sé sufficiente ad assoggettare il bene al regime proprio del patrimonio indisponibile essendo necessaria, oltre alla volontà dell’ente, anche l’effettiva ed attuale utilizzazione in conformità alla destinazione ad esso impressa.
Il Tar avrebbe errato nel richiamare le norme di salvaguardia atteso che le stesse si riferirebbero soltanto al rilascio di titoli edilizi.
Contesta la sentenza osservando che la società non avrebbe esercitato nei confronti dell’Ente comunale un interesse legittimo pretensivo attinente alla materia dell’edilizia, che si sostanzia nella pretesa rivolta alla P.A. di conseguire un’estensione della propria sfera giuridica, quanto piuttosto oppositivo avendo censurato la legittimità del potere autoritativo impiegato, nei suoi confronti, con l’ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2020.
3) Omessa valutazione della rilevata illegittimità e inammissibilità dell’ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2020 e del relativo esercizio dell’autotutela esecutiva ai sensi degli artt. 21 ter e 24 quater l. 241/1990.
Con tale motivo sostiene che il comune non avrebbe potuto esercitare i poteri pubblicistici dell’autotutela esecutiva a fronte di rapporto giuridico locativo relativo a un bene appartenente al patrimonio disponibile.
4) Errata dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.
Le suesposte vicende dimostrerebbero, secondo l’appellante, che il Tar avrebbe dovuto esaminare il merito del ricorso piuttosto che dichiararlo inammissibile per carenza di interesse. Se ciò fosse avvenuto la società avrebbe potuto richiedere il risarcimento dei danni avendo effettuato sull’area in questione una serie di lavori a seguito di s.c.i.a. inoltrata al comune di Rapino il 24 dicembre 2012. La riconsegna dell’impianto avrebbe reso del tutto inutile l’impegno economico affrontato dall’appellante, reso ancora più gravoso dai costi sostenuti successivamente per predisporre ed eseguire il progetto di bonifica finalizzato al ripristino dell’area.
Inoltre il comune, utilizzando l’autotutela esecutiva, si sarebbe sottratto all’obbligo di pagare all’appellante l’indennità di avviamento dovutagli ai sensi dell’art. 34 l. 392/1978, ragione che comproverebbe, da sola, l’interesse della società ad ottenere una pronuncia nel merito della vicenda.
5. L’appello è infondato.
5.1. Con il primo motivo l’appellante sostiene che, a causa della poca chiarezza degli atti pubblicati sul bollettino ufficiale della regione, essa non avrebbe avuto contezza del fatto che la variante al PRE includesse anche l’area in questione.
In ogni caso sostiene che la nuova destinazione a parcheggio sarebbe pienamente compatibile con la permanenza del contratto di locazione avendo quest’ultimo ad oggetto una minima parte dell’area, precisamente 350 mq a conformazione triangolare, a suo dire inadatta a realizzare parcheggi.
Inoltre la normativa di cui al d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, aggiornata con il d.lgs. 346/99, consentirebbe la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non soggette a speciali vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali per cui la presenza dell’impianto di distribuzione all’interno della predetta area sarebbe compatibile con la nuova destinazione a parcheggio e con le esigenze di pubblica sicurezza.
Il motivo è, nel complesso infondato.
5.1.1. La prima delle tre censure non coglie nel segno dal momento che, in via generale, la pubblicazione degli atti di pianificazione sul bollettino ufficiale della regione ha la finalità di garantire la partecipazione degli interessati mediante la possibilità di presentare osservazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5819): la decisione di non presentare osservazioni è una scelta certamente legittima che, tuttavia, non impedisce il decorso del termine per impugnare.
Ciò posto, nel caso di specie, la doglianza secondo la quale l’appellante non avrebbe presentato osservazioni in quanto, a suo dire, gli atti pubblicati non rendevano facilmente intellegibile che gli stessi riguardassero anche la nuova destinazione di piano impressa all’area condotta in locazione, è superata dal dato inconfutabile che neanche dopo aver appreso (dagli atti del giudizio) di tale nuova destinazione, l’appellante ha impugnato, quantunque tardivamente, la relativa previsione contenuta nella variante generale al PRE eventualmente instando per la rimessione in termini.
Ne discende che la suddetta disposizione, che ha impresso all’area in questione la destinazione a parcheggi, è divenuta inoppugnabile, con conseguente carenza di interesse dell’appellante a censurarla.
In tal senso merita conferma la sentenza del Tar nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che le previsioni di piano che imprimono una destinazione incompatibile con interessi individuali di privati devono essere impugnate immediatamente, essendo attuale la lesione e l’interesse.
È pertanto infondato anche il quarto motivo con cui l’appellante ritiene errata la declaratoria di inammissibilità.
5.1.2. Quanto precede determina l’inammissibilità anche della censura per cui l’area locata di 350 mq a conformazione triangolare, sarebbe inadatta a realizzare parcheggi: si tratta, invero, di argomentazione che la parte, fornendo il suo apporto collaborativo, avrebbe potuto sottoporre all’attenzione dell’ente presentando osservazioni.
5.1.3. Quanto all’ulteriore censura con cui la parte deduce che la permanenza dell’impianto sarebbe compatibile con la nuova destinazione a parcheggio, in disparte l’inammissibilità della stessa per le ragioni già esposte, va rilevato che la previsione in questione è contenuta in un atto di pianificazione urbanistica.
Come noto, le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7187).
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, i suddetti elementi di palese illogicità e irrazionalità non sono ravvisabili, risultando al contrario pienamente logica e razionale nonché coerente con le esigenze di pubblica sicurezza la previsione di adibire a parcheggio l’intera area, posta all’intersezione fra due strade urbane, anziché ritagliarla dei mq. 350 mantenendo a contatto con il parcheggio un impianto di distribuzione di carburanti: ne discende che la scelta pianificatoria in questione si sottrae al sindacato di questo giudice.
Il che depone, dunque, anche per l’infondatezza nel merito del ricorso, con conseguente reiezione del quarto motivo, con cui l’appellante si duole che il Tar non abbia esaminato il merito.
5.2. L’acclarata inammissibilità del ricorso introduttivo priva altresì di interesse la parte a contestare la qualificazione del contratto di locazione stipulato con il comune, contratto che l’appellante vorrebbe ricondurre alla disciplina di cui alla legge n. 392 del 1978, recante la “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, con conseguente declaratoria di nullità dell’art. 4 del contratto, in cui si prevede che la locazione “ avrà la durata di anni nove con decorrenza 1.1.2011, per cui la scadenza è fissata al 31 dicembre 2019. Essa potrà essere rinnovata per ulteriori anni nove, su richiesta previa adozione di apposita Delibera di Giunta Comunale ”.
Invero, a fronte della nuova destinazione impressa all’area, ormai divenuta inoppugnabile, non è più possibile qualsivoglia utilizzo del bene incompatibile con la ridetta destinazione: conseguentemente l’intimazione di rilascio risulta correttamente adottata né, per analoghe ragioni, può configurarsi la dedotta violazione dell’obbligo di corrispondere l’indennità di avviamento.
5.2.1. È inconferente la prima doglianza contenuta nel secondo motivo, a tenore della quale la mera previsione nello strumento urbanistico della destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico non sarebbe di per sé sufficiente ad assoggettare il bene al regime proprio del patrimonio indisponibile, essendo necessaria, oltre alla volontà dell’ente, anche l’effettiva ed attuale utilizzazione in conformità alla destinazione ad esso impressa. La censura (riproposta nel terzo motivo) è diretta a contestare che il comune potesse avvalersi dello strumento dell’autotutela esecutiva.
L’inconferenza discende dalla constatazione che, nel caso di specie, il potere esercitato dal comune non è quello dell’autotutela esecutiva, ex art. 823, comma 2 c.c., bensì quello di cui all’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, a tenore del quale « Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni ».
L’art. 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) all’art. 3 declina le definizioni stradali e di traffico, tra le quali rileva quella contenuta al numero 46) che definisce la sede stradale quale « superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza ».
Come è agevole inferire dalle riportate definizioni, la nozione di “strada” include non solo la carreggiata ma anche le fasce di pertinenza: nel caso di specie, dalla disamina degli atti, risulta che l’impianto nel suo complesso insiste su fascia di pertinenza della sede stradale, essendo ubicato in un triangolo creato dall’intersezione a “V” di due strade nel centro abitato.
In aggiunta va ricordato che il comma 3 dell’art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo dispone che « Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 ».
Ne discende che correttamente il sindaco nel caso di specie ha esercitato il potere di cui al riportato art. 3 l. n. 94 del 2009.
Invero, la disposizione normativa di cui all'art. 3 l. n. 94 del 2009 autorizza il sindaco ad ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di indebita occupazione di suolo pubblico, senza attribuirgli al riguardo alcun potere discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4651).
Quanto precede depone per l’infondatezza della terza censura con cui l’appellante contesta la legittimità del potere autoritativo esercitato con l’ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2020.
5.2.2. Inoltre le conclusioni che precedono rendono irrilevante l’argomentazione per cui il Tar avrebbe errato nel richiamare le norme di salvaguardia atteso che le stesse si riferirebbero asseritamente soltanto al rilascio di titoli edilizi.
Come innanzi chiarito il potere esercitato è quello di cui all'art. 3 l. n. 94 del 2009: il che rende ultronea ogni dissertazione in ordine all’applicabilità delle norme di salvaguardia.
5.3. Solo per completezza si osserva che la accertata legittimità dell’operato del comune esclude in radice che sussistano i presupposti per una eventuale azione risarcitoria, anche tenuto conto che nell’atto, non impugnato, di variante generale al PRE, il comune ha pur sempre individuato un’altra zona urbanistica per l’insediamento di impianti di carburanti, con possibilità per l’appellante di proseguire la sua attività previa delocalizzazione.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune appellato, di spese e competenze dell’appello, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO