Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15080 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
CENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 REPUBBLICA ITALIANA modifiche al sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA 45 0 80/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17443/00 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Giammarco CAR UCCIO Consigliere Cron. 30611 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud. 30/01/2003 Consigliere - Dott. Salvatore DI PALMA ee. 16/4/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUSAFERRO LE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato е difeso dall'avvocato MARIO MANTERO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 218 avverso la sentenza n. 635/00 del Tribunale di ROVIGO, 1 depositata il 19/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 In data 4 settembre 1999 veniva notificata all'avv. Michele Brusaferro, nella qualità di proprie- tario dell'autovettura tg AC974MA, un'ordinanza- ingiunzione del Prefetto di Rovigo, emessa il 18 agosto 1999, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di lire 244.000 per la viola- zione dell'art. 145 del codice della strada (mancato arresto allo stop). L'avv. Brusaferro propose opposizione dinanzi al Tribunale di Rovigo, deducendo, tra l'altro, la viola- zione dell'art. 200 del codice della strada, per non essergli stata l'infrazione immediatamente contestata. Il Tribunale, con sentenza depositata il 14 ottobre 2000, rigettò l'opposizione in relazione a tutti i mo- tivi prospettati. L'avv. Brusaferro ricorre a questa Corte avverso tale sentenza, con atto notificato al Prefetto di Rovi- 2 go il 6 settembre 2000. Il Prefetto di Rovigo resiste con controricorso notificato il 14 ottobre 2000. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia unicamente la viola- zione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, deducendosi che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che la mancata contestazione immedia- ta dell'infrazione non avrebbe reso illegittimi tutti gli atti successivi. Inoltre si deduce che nel caso di specie la contestazione immediata era possibile, essen- do l'infrazione consistita nel mancato arresto a uno stop situato nel centro cittadino, in cui è impossibile procedere ad alte velocità ed essendo l'auto transitata dinanzi alla pattuglia dei vigili urbani. Il ricorso é fondato nei sensi di cui in motiva- zione. Questa Corte, con la più recente giurisprudenza (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494; 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123), ha rilevato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, conte- nuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ri- tenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stra- dale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della stra- 3 da. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- bale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione 24 immediata della violazione delle norme da esso stabili- te ha rilievo per la correttezza del procedimento san- zionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia pos- sibile e la sua indebita omissione costituisce viola- zione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione de- ve essere data, quindi, congrua motivazione nel verbale di contestazione e la congruità di tale motivazione può essere censurata dal giudice dell'opposizione, con sal- vezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571) - avendo la sentenza impugnata af- Ne deriva che fermato che la contestazione immediata, in materia di sanzioni amministrative previste dal codice della stra- da, non è mai necessaria, essendo sufficiente la noti- ficazione, nel termine di legge, del verbale di conte- stazione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in persona di altro magistrato, il quale dovrà fare appli- cazione del su detto principio di diritto, verificando se la mancata contestazione immediata sia stata motiva- ta nel verbale e Be le ragioni addotte appaiano con- grue, salva restando la insindacabilità delle modalità 5 di organizzazione del servizio. Il giudice di rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Rovigo in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 16 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosari De Musis)Rosario/Polly mis(Franc esco Felicetti) правиль CORTE SUPREMADICASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria Marie Jemine ! IL CANCE il - 9 OTT. 2003 Luisa Pasa u IL CANCELLIERE 6