Articolo 1 della Legge 5 novembre 1990, n. 328
Articolo 2
Versione
16 novembre 1990
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.
Entrata in vigore il 16 novembre 1990