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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10672 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Vincenzo Parte_1
AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NI ( PA ) nella via Prise n° 6
attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall‟avv. Giorgio Lo Cascio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Villareale n° 60
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
integra richiesta di risarcimento per i danni che la stessa Controparte_1
assume di aver subito a seguito di un sinistro occorsole in questa via Nicoletti, mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo dell‟autovettura Fiat
Bravo tg. BS667MD di proprietà di condotta dallo stesso e Parte_2
1 assicurato per la r.c.a. presso la suindicata compagnia assicurativa.
Rilevato come il sinistro stradale oggetto del presente giudizio sia avvenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, in data 20.08.2016 e, dunque, già nel vigore del Codice delle Assicurazioni ( C.d.A., D. Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data, va osservato che ai sensi dell‟art. 141 C.d.A. “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione dei veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma sopra menzionata disciplinando, dunque, pur con innumerevoli incertezze e problematicità, l‟azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell‟impresa assicuratrice del veicolo del vettore, quale è quella nella specie applicabile, ha introdotto una novità rilevante, poiché offre a tale soggetto uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolarlo nel conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell‟impresa assicuratrice risparmiandogli l‟onere di dimostrare l‟effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, questa previsione lo abilita all‟azione diretta e, quindi, ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall‟assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile ( v. Cass. civ. ord.
n. 29276/2008 ).
Mette poi conto evidenziare come la superiore norma andrà interpretata avuto riguardo al chiaro tenore letterale della stessa, nel senso di un‟applicabilità che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli ( “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
2 sinistro” ), circostanza evidentemente intervenuta nella specie, laddove è lo stesso rapporto di incidente stradale a firma dei VV.UU. intervenuti sui luoghi del sinistro ad informare in tal senso ( v. produzione in atti ).
Peraltro, pur nella consapevolezza della sussistenza di pronunce di legittimità di pressoché unanime segno contrario, si ritiene che nel caso di azione promossa ai sensi dell‟art. 141 C.d.A., neutralizzata l‟esigenza posta alla base del litisconsorzio necessario del responsabile del danno, ossia quella dell‟accertamento della responsabilità ( come emerge dal tenore letterale della norma già richiamata “…a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…” ), possa prescindersi dalla chiamata in causa del proprietario del mezzo a bordo del quale, secondo la prospettazione attorea, viaggiava Parte_1
Ciò premesso, va nel merito osservato come, a fronte delle difese spiegate dalla che ha contestato la veridicità del sinistro, il Controparte_1
mancato uso delle misure di ritenzione ( segnatamente delle cinture di sicurezza )
Pt_ da parte della e l‟entità dei danni lamentati, debba ritenersi provato, in ragione della ricostruzione del sinistro contenuta nel prodotto rapporto redatto dai VV.UU., il fatto storico dello stesso avvenuto nella data suindicata, in questa via Nicoletti, in cui rimaneva coinvolta l‟autovettura Fiat Bravo sopra meglio identificata, su cui viaggiava quale trasportato l‟odierna attrice, che a seguito dell‟evento riportava lesioni personali.
Ora, con riguardo alle risultanze probatorie acquisite e segnatamente al rapporto di incidente stradale redatto dai VV.UU., deve rilevarsi come, secondo giurisprudenza consolidata, lo stesso faccia piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell‟indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto
3 pubblico, ha pur sempre un‟attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria ( v. Cass. civ. n. 2262/08 ).
Alla luce di quanto sinora esposto, in difetto della prova contraria suddetta, acclarate in modo sufficientemente idoneo la qualità di terzo trasportato assunta nella specie da ( da cui discende la legittimazione attiva Parte_1
di costei ), quella di vettore riferibile al veicolo Fiat Bravo sopra menzionato ( da cui discende la legittimazione passiva della quale Controparte_1
impresa assicuratrice del vettore medesimo ) e la sussistenza di un nesso eziologico tra il sinistro e le conseguenze lesive che hanno interessato l‟attrice, non potrà che procedersi, alla luce della normativa nella specie applicabile ( art. 141 C.d.A. ), alla condanna della società convenuta al risarcimento dei danni che
Pt_ la ha provato di aver sofferto nel sinistro per cui è causa.
D‟altro canto, a fronte della deduzione difensiva della Controparte_1
in punto di responsabilità dell‟odierna attrice per mancato uso della cintura
[...]
di sicurezza al momento del sinistro e atteso che la circostanza relativa all‟utilizzo dei mezzi di ritenzione va ricondotta all‟alveo del primo comma dell‟art. 1227 c.c.
e, dunque, ad una disposizione che gioca il suo rilievo sul piano delle cause di produzione dell‟„evento dannoso‟, e non invece delle conseguenze dannose ( v.
Cass. civ. n. 4993/04 ), va osservato, con riguardo alla qualificazione da darsi alla
Contr menzionata deduzione della e al conseguente regime probatorio, che trattasi di un‟eccezione volta a paralizzare o comunque a ridurre la pretesa risarcitoria degli attori, di guisa che il relativo onere probatorio circa la sussistenza del dedotto concorso di colpa ex art. 1227 c.c. spetta a chi lo deduce e nella specie detta prova non è stata offerta.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica di Parte_1
pari all‟8% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U.
[...]
nominato, con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente
4 esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del femore sinistro operata con persistenza di mezzo di sintesi;
esiti di frattura della testa omerale destra, con distacco osseo parcellare ), ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
L‟esperto ha, altresì, accertato la sussistenza in capo alla persona dell‟odierno attore di una inabilità temporanea totale di giorni 30 e di una inabilità temporanea al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 20, al 25% di giorni 20.
Sotto il profilo del danno biologico, da intendersi, alla luce dell‟orientamento manifestato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, quale unico aspetto del danno non patrimoniale richiesto, ricomprendente anche gli aspetti cd. esistenziali o, meglio, dinamico – relazionali caratterizzanti gli effetti dei postumi, si utilizzano, trattandosi nella specie di cd. lesioni micropermanenti, i correnti parametri legislativi di stima ( tabelle risarcitorie per il danno biologico da lieve entità, da ultimo aggiornate con il D.M. 16.10.2023, di cui alla legge 57/2001 – oggi art. 139 codice delle assicurazioni, d.lvo 209/2005 ) sulla base del valore – punto adeguato all‟età del soggetto e al livello dell‟invalidità; e inoltre computando l‟inabilità temporanea totale di giorni 30 e parziale di giorni 30 al
75%, 20 al 50% e 20 al 25%, come accertato dal C.T.U..
E così in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati ( 8% ), dell‟età della parte lesa all‟epoca del sinistro ( 31 anni ), può essere liquidata equitativamente all‟odierno attore la somma complessiva, espressa in moneta attuale, di € 17.962,60, comprensiva della maggiorazione dipendente dall‟inabilità temporanea ( liquidando la somma di € 54,80 giornaliere per ITT e ITP al 75%,
50% e 25% per un totale di € 3.699,00 in valuta attuale ) per il periodo riconosciuto dal consulente ( ITT gg. 30 e ITP gg. 30 al 75%, gg. 20 al 50% e gg.
20 al 25% ).
5 A parte attrice compete, inoltre, il risarcimento dell‟ulteriore aspetto del danno non patrimoniale, afferente le conseguenze di natura morale ( quindi, come ulteriore aspetto delle conseguenze derivate dalle lesioni ); e ciò in considerazione dell‟entità delle lesioni, dal punto di vista dell‟incidenza sul complessivo assetto psico-fisico del soggetto, che può fare presuntivamente desumere la sussistenza di una particolare sofferenza emotiva quale voce di danno ulteriore rispetto a quella connessa alla lesione del bene salute e alle sue implicazioni dinamico – relazionali.
Ora, la liquidazione di tale voce, in accordo alle argomentazioni di Cassazione
SS.UU. Civili 24 giugno - 11 novembre 2008 n° 26973, segue:
- alla precisazione che tale voce di danno non patrimoniale risulta priva di autonoma rilevanza classificatoria ed è adoperata al solo fine di rendere palesi i diversi profili presi in considerazione nella liquidazione e così di evitare duplicazione di poste risarcitorie;
- alla precisazione che la liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell‟arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole intuire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d‟animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del danno biologico, esprimendosi in una frazione di esso.
Consegue a quanto premesso che, tenuto conto dell‟entità delle lesioni nella specie subite da si liquida tale voce in € 2.694,39, pari Parte_1
al 15% del danno biologico.
Il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta, pertanto, ad € 20.656,99, dal quale andrà detratto l‟importo di € 17.600,00 già corrisposto a parte attrice in sede stragiudiziale dalla società convenuta ( v. produzione in atti ), residuando € 3.056,99.
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono
6 essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al Parte_1
cui pagamento va condannata la è pari ad € 3.056,99, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Parte convenuta deve, altresì, rimborsare le spese processuali che si liquidano in favore dell‟Erario a parte attrice in complessivi € 1.276,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre a quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 4.08.20, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 3.056,99, oltre interessi e rivalutazione
[...]
da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
7 - condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in favore dell‟Erario in complessivi € 1.276,00, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre quelle di CTU, liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n° 534/95.
Così deciso in Palermo in data 19.01.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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