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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Dott.ssa Rosella Nocera Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice rel.
Dott. Emanuele Pinto Giudice ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 5214/2024 V.G. avente ad oggetto reclamo avverso provvedimento del Giudice delle Successioni, e pendente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Luigi de Felice e Parte_1
Antonio Triola,
-parte reclamante- e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Di Fronzo, CP_1
-parte reclamata-
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio marco D'Alesio, CP_2
-parte reclamata-
e , Controparte_3 Controparte_4
-parte reclamata non costituita-
avverso
Il decreto del Giudice delle Successioni del Tribunale di Bari del 20.09.2024 reso nell'ambito del procedimento V.G. 2298/2024, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'actio interrogatoria, per mancanza di chiamati all'eredità che possano validamente accettare o rinunziare ex art. 481 c.c., con condanna della ricorrente alle spese sostenute per la procedura in favore di parte resistente, determinate complessivamente in € 675,00; in particolare, parte reclamante ha chiesto la revoca della condanna alle spese a carico della ricorrente;
esaminati gli atti del giudizio;
rilevato che i reclamati costituiti hanno chiesto il rigetto dell'avverso ricorso;
verificato che la parte reclamante ha impugnato un decreto camerale pronunciato dal Giudice (non tutelare bensì) delle Successioni di Bari nell'ambito di una procedura di actio interrogatoria; considerato che le funzioni di Giudice delle Successioni sono svolte dal Tribunale in composizione monocratica;
rilevato che a norma dell'art. 739, comma I, c.p.c. – nella nuova formulazione già in vigore al momento dell'introduzione del reclamo – «contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello»; considerato in ogni caso che il giudice delle successioni, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilita dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ. (Cass. Civ., 10 marzo 2006, n. 5274); ritenuto pertanto che il presente reclamo è stato proposto erroneamente innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale anziché innanzi alla Corte di Appello;
condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui «l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”» (Cass. Siv., Sezioni Unite, 30 luglio 2021, sentenza n. 21985); considerato, quanto alle spese di lite, che esse devono seguire la soccombenza a carico della reclamante e devono essere liquidate in base alle disposizioni di cui al D.M. 147/2022, avendo riguardo ai parametri “minimi” (in ragione della attività effettivamente prestata) previsti per gli affari di volontaria giurisdizione del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di procedimento dal valore indeterminato ma a bassa complessità); rilevato, da ultimo, che la disciplina normativa di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 228 del 24.12.2012 ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, introducendo il comma 1 quater ai sensi del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente ed è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e rilevatane la sua applicabilità ratione temporis, questo Collegio deve dare atto della ricorrenza dei presupposti di applicazione del citato disposto normativo, ragion per cui parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
DICHIARA la propria incompetenza essendo piuttosto competente a conoscere il reclamo la Corte di Appello di Bari;
CONDANNA alla rifusione, in favore di ciascun reclamato costituito di spese e Parte_1 competenze di giudizio che si liquidano in € 1.168,00, oltre accessori di legge ed al contributo forfetario nella misura del 15%; MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Valeria Guaragnella dott.ssa Rosella Nocera
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Dott.ssa Rosella Nocera Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice rel.
Dott. Emanuele Pinto Giudice ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 5214/2024 V.G. avente ad oggetto reclamo avverso provvedimento del Giudice delle Successioni, e pendente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Luigi de Felice e Parte_1
Antonio Triola,
-parte reclamante- e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Di Fronzo, CP_1
-parte reclamata-
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio marco D'Alesio, CP_2
-parte reclamata-
e , Controparte_3 Controparte_4
-parte reclamata non costituita-
avverso
Il decreto del Giudice delle Successioni del Tribunale di Bari del 20.09.2024 reso nell'ambito del procedimento V.G. 2298/2024, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'actio interrogatoria, per mancanza di chiamati all'eredità che possano validamente accettare o rinunziare ex art. 481 c.c., con condanna della ricorrente alle spese sostenute per la procedura in favore di parte resistente, determinate complessivamente in € 675,00; in particolare, parte reclamante ha chiesto la revoca della condanna alle spese a carico della ricorrente;
esaminati gli atti del giudizio;
rilevato che i reclamati costituiti hanno chiesto il rigetto dell'avverso ricorso;
verificato che la parte reclamante ha impugnato un decreto camerale pronunciato dal Giudice (non tutelare bensì) delle Successioni di Bari nell'ambito di una procedura di actio interrogatoria; considerato che le funzioni di Giudice delle Successioni sono svolte dal Tribunale in composizione monocratica;
rilevato che a norma dell'art. 739, comma I, c.p.c. – nella nuova formulazione già in vigore al momento dell'introduzione del reclamo – «contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello»; considerato in ogni caso che il giudice delle successioni, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilita dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ. (Cass. Civ., 10 marzo 2006, n. 5274); ritenuto pertanto che il presente reclamo è stato proposto erroneamente innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale anziché innanzi alla Corte di Appello;
condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui «l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”» (Cass. Siv., Sezioni Unite, 30 luglio 2021, sentenza n. 21985); considerato, quanto alle spese di lite, che esse devono seguire la soccombenza a carico della reclamante e devono essere liquidate in base alle disposizioni di cui al D.M. 147/2022, avendo riguardo ai parametri “minimi” (in ragione della attività effettivamente prestata) previsti per gli affari di volontaria giurisdizione del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di procedimento dal valore indeterminato ma a bassa complessità); rilevato, da ultimo, che la disciplina normativa di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 228 del 24.12.2012 ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, introducendo il comma 1 quater ai sensi del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente ed è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e rilevatane la sua applicabilità ratione temporis, questo Collegio deve dare atto della ricorrenza dei presupposti di applicazione del citato disposto normativo, ragion per cui parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
DICHIARA la propria incompetenza essendo piuttosto competente a conoscere il reclamo la Corte di Appello di Bari;
CONDANNA alla rifusione, in favore di ciascun reclamato costituito di spese e Parte_1 competenze di giudizio che si liquidano in € 1.168,00, oltre accessori di legge ed al contributo forfetario nella misura del 15%; MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 19.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Valeria Guaragnella dott.ssa Rosella Nocera