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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 174/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NN, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 174/2023 promossa da
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'Avv.to Tiziana SODANI come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Frosinone, Via Marcello Mastroianni n. 14 scala B
- ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Giovanna Pacchiana PARRAVICINI e Marco GUASCO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabiola Lamberti in Cassino, Corso Enrico De Nicola n. 257
- resistente
Oggetto: cambio appalto – riduzione del parametro orario – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.1.2023 e ritualmente notificato,
[...]
e hanno convenuto in giudizio la società Parte_1 Parte_2 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
− in via principale dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a
17,50 ore settimanali e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 2.560,48 in favore della Sig.ra e di euro 2.515,09 in favore della Parte_1
Sig.ra oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione di ogni Parte_2
singola voce di credito al saldo;
in via subordinata e riservato gravame
− accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità e/o annullabilità della riduzione oraria disposta nei confronti delle ricorrenti da h.17,50 settimanali a h.8,50 settimanali
e per l'effetto
− dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a 14 ore settimanali e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 1.082,65 in favore della Sig.ra e di euro 1.037,26 in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito Parte_2
al saldo; con vittoria di spese da distrarsi.
2. A fondamento della domanda le ricorrenti espongono di avere lavorato, dal 2000 la e dal 2007 la alle dipendenze delle società che si sono succedute Pt_1 Pt_2
nell'appalto dei servizi di pulizia della sede di OR dell'Agenzia delle Entrate;
di essere state assunte entrambe, a far data dal 1.6.2016, dalla precedente appaltatrice,
[...]
con contratto part time per 17,50 ore settimanali;
di essere state licenziate Parte_3 da detta società a seguito del cambio di appalto, con successiva assunzione alle dipendenze della società subentrata nell'appalto, con contratto part Controparte_1
time per 8,50 ore settimanali, con riduzione di oltre il 50 per cento dell'originario parametro orario, successivamente incrementato di sole due ore settimanali;
di avere sottoscritto il contratto per non perdere il posto di lavoro, ma con la postilla “per presa visione e con riserva”; che la committente, a distanza di pochi giorni dell'affidamento dell'appalto alla convenuta, prevedeva una integrazione oraria per la pulizia del front office dell'ufficio di OR;
che, nonostante tale integrazione, la convenuta non integrava il parametro orario delle ricorrenti;
di avere inutilmente diffidato la datrice di lavoro a ripristinare l'originario parametro orario.
3. Tanto premesso, le ricorrenti contestano la sussistenza di difformità tra le condizioni dell'appalto gestito dalla società e quelle dell'appalto gestito dalla società Parte_3
e comunque che tali difformità siano tali da giustificare la riduzione di CP_1
orario di lavoro imposta alle lavoratrici dalla convenuta. Lamentano il mancato rispetto della procedura di cambio appalto di cui all'art. 4 del CCNL Multiservizi, per assenza di un corretto confronto sindacale. Evidenziano l'assoluta insufficienza del nuovo ridotto orario di lavoro per lo svolgimento, da parte delle due lavoratrici, delle attività di pulizia previste da capitolato, tenuto conto della estensione delle superfici complessive da pulire e delle mansioni di pulizia da svolgere quotidianamente e poi settimanalmente. Evidenziano che, ai sensi dell'art. 33 del CCNL Multiservizi, il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può comunque essere inferiore a 14 ore.
Osservano che l'orario di lavoro costituisce elemento essenziale del contratto, la cui modifica necessita del consenso esplicito del lavoratore. Deducono pertanto la illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro disposta dalla società convenuta e rivendicano il ripristino, con decorrenza dall'assunzione, dell'originario parametro orario di 17,50 ore settimanali o, in subordine, del parametro minimo di 14 ore settimanali, con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore delle lavoratrici delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto essere erogato in corrispondenza del maggiore orario di lavoro.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
5. La resistente eccepisce che il cambio di appalto per cui è causa è avvenuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b, del CCNL Multiservizi, relativo all'ipotesi in cui l'appalto affidato all'impresa subentrante presenti modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all'appalto affidato all'impresa uscente, e ciò in quanto l'appalto affidato dalla committente Agenzia delle Entrate a presentava e CP_1
presenta notevoli riduzioni delle attività di pulizia e delle relative frequenze di svolgimento nonché una riduzione delle superfici interessate dal servizio, rispetto a quanto previsto nel capitolato precedente, tale da determinare, per quanto riguarda il cantiere di OR, una riduzione del monte ore di attività richieste pari al 50 per cento, come si evince dall'analisi del progetto tecnico elaborato dalla committente e allegato al capitolato, che utilizza il criterio della “resa” (superficie media da pulire per ciascuna ora di lavoro, a seconda delle tipologie di aree). La fa rilevare che la menzionata CP_1
disposizione contrattuale consente all'impresa subentrante, previo esame congiunto della situazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore, di ricorrere, in funzione di armonizzazione delle mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, allo strumento della riduzione dell'orario di lavoro del personale impiegato sull'appalto. Tali presupposti, deduce la convenuta, si sono realizzati nel caso di specie. La società datrice di lavoro evidenzia, in particolare, che il 26.1.2022 si è tenuto l'incontro con le OO.SS. regionali, nell'ambito del quale ha rappresentato le modifiche in senso riduttivo dei CP_1
termini, modalità e prestazioni contrattuali previsti dal nuovo capitolato di appalto e la conseguente intenzione di assumere il personale impiegato sull'appalto dall'impresa cessante con orario di lavoro inferiore a quello pregresso, senza che le OO.SS. nulla eccepissero sul punto. La convenuta aggiunge che ulteriori incontri sindacali specifici si sono tenuti in relazione a singoli cantieri, per quello di OR in data 4.5.2022. La resistente sostiene quindi che, alla luce della disposizione contrattuale in esame, legittimamente ha assunto le ricorrenti con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello assegnato dal precedente datore di lavoro. Quanto alla prospettazione delle lavoratrici di avere diritto comunque ad un orario minimo di 14 ore settimanali, la convenuta sostiene che la relativa previsione di cui all'art. 33, comma 24, del CCNL
Multiservizi è derogabile ai sensi del successivo comma 25, allorché non sia possibile saturare l'orario di 14 ore sull'appalto di assegnazione o su altri appalti nel medesimo ambito territoriale di cui disponga il datore di lavoro, o perché tali ulteriori appalti non vi siano, o perché il lavoratore non manifesti la disponibilità ad operare su più appalti
– come avvenuto nella specie – o infine perché sussistono impedimenti di natura tecnico-produttiva a tale assegnazione. La resistente contesta infine i conteggi di controparte, rilevando una erronea riparametrazione alla percentuale di part time rivendicata.
6. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalle ricorrenti è diretta all'accertamento del diritto delle stesse, assunte dal 1.2.2022 con orario part time di 8,50 ore settimanali alle dipendenze della società convenuta subentrante in pari data nell'appalto dei servizi di Controparte_1
pulizia della sede di OR dell'Agenzia delle Entrate, alla conservazione dell'orario contrattuale part time di 17,50 ore settimanali osservato con la società uscente,
[...]
da cui erano state assunte a far data dal 1.6.2016. Le ricorrenti lamentano Parte_3
che il nuovo orario di lavoro è stato illegittimamente ed arbitrariamente imposto dalla attuale datrice di lavoro in violazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie del cambio appalto e chiedono, per effetto dell'accertamento di cui sopra, di dichiarare costituito, sin dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, un rapporto di lavoro con orario part time di 17,50 ore settimanali, corrispondente al parametro orario applicato dalla precedente datrice di lavoro, o in subordine con orario part time di 14 ore settimanali, corrispondente al minimo inderogabile previsto dalla disciplina contrattuale collettiva, con conseguenziale condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate dal febbraio 2022 al dicembre dello stesso anno tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito se avesse mantenuto l'originario parametro orario o, in Controparte_1
subordine, applicato quello minimo di 14 ore settimanali.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
9. È pacifico e documentale che e hanno lavorato Parte_1 Parte_2
alle dipendenze delle società che si sono succedute nell'appalto dei servizi di pulizia della sede di OR dell'Agenzia delle Entrate, lotto 7 Lazio, e nello specifico, per quanto rileva in questa sede, che sono state assunte dalla precedente appaltatrice Parte_3
con contratto di lavoro part time al 43,75 per cento, corrispondente a 17,50 ore
[...]
settimanali, con decorrenza dal 1.6.2016, mansioni di operaie pulitrici ed inquadramento nel 2° livello del CCNL Pulizie Multiservizi (cfr. contratto di assunzione della comunicazione e buste paga, docc. 1 e 2, prod. Parte_3 CP_2
ric.). A far data dal 1.2.2022, in virtù del provvedimento della committente che ha disposto l'esecuzione anticipata del servizio, è subentrata nella gestione dell'appalto la società (cfr. ordine di esecuzione n. 7720 del 21.1.2022, doc. 4, prod. Controparte_1
res.). Con la medesima decorrenza, quest'ultima ha assunto alle proprie dipendenze le odierne ricorrenti, lasciandone immutata qualifica ed inquadramento, ma riducendo l'orario di lavoro a 8,5 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale di part time del 21,25 per cento (cfr. buste paga, docc. 10 e 11, prod. ric.; contratti di assunzione, doc. 13 e 15, prod. res.). A tale rideterminazione dell'orario di lavoro rispetto a quello assegnato dalla precedente datrice di lavoro cessata dall'appalto le ricorrenti non hanno prestato il consenso, come risulta sia dalla sottoscrizione dei contratti “per presa visione e con riserva” sia dalle reiterate diffide che le lavoratrici, a mezzo del sindacato prima e del proprio legale poi, hanno inviato all'attuale datrice di lavoro per il ripristino dell'originario parametro orario (docc. 6 e 7, prod. ric.).
10. Ciò premesso, al fine di stabilire se sia legittima o meno l'assunzione delle ricorrenti da parte della società subentrante con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello in atto al momento del cambio appalto con l'impresa uscente, occorre prendere in esame la disciplina contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, di cui all'art. 4 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi come rinnovato dall'accordo dell'8.6.2021 (cfr. stralcio doc. 12 prod. ric. e 1 prod. res.).
11. Premesso che “il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione”, le parti collettive hanno convenuto che, in ogni caso di cambio di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì una serie di informazioni concernenti il personale addetto all'appalto (comma 1).
12. Al comma 3 è previsto quanto segue:
“L'azienda subentrante, con la massima tempestività, e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, darà comunicazione del subentro nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro
o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico - organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a)
e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
13. L'art. 4 del CCNL cit., dunque, per la parte che qui interessa, disciplina l'avvicendamento degli appaltatori, prevedendo due ipotesi: l'assunzione del lavoratore che risulti essere dipendente dell'appaltatore uscente da almeno quattro mesi, “a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali” dell'appalto; l'assunzione “con modificazioni di termini, condizioni e prestazioni contrattuali” dell'appalto, nel qual caso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sede istituzionale
(Direzione Territoriale del Lavoro) o in sede sindacale si incontreranno per un esame della situazione “al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”. 14. Orbene, la società convenuta ha apoditticamente affermato che è pacifico e documentale che il capitolato dell'appalto affidato dall'Agenzia delle Entrate a
[...]
prevede notevoli riduzioni delle attività di pulizia e delle relative CP_1
frequenze di svolgimento, nonché delle superfici interessate dai servizi di pulizia, rispetto a quanto previsto nel capitolato dell'appalto precedentemente affidato alla
[...]
cosicché può ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) Parte_3
del CCNL Multiservizi (“cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”), con conseguente legittimità dell'assunzione delle ricorrenti per un orario di lavoro inferiore a quello in essere con la società uscente, a fronte del ridotto volume di attività che era chiamata a svolgere per la committente alla luce delle CP_1
modifiche al capitolato di appalto per il servizio di pulizie presso la sede di OR dell'Agenzia delle Entrate.
15. La circostanza, tuttavia, non è né pacifica né provata documentalmente.
16. Sin dall'atto introduttivo di lite le ricorrenti hanno espressamente contestato la sussistenza di una difformità tra le condizioni dell'appalto gestito dalla società
[...]
e quelle dell'appalto gestito dalla subentrante e comunque che Pt_3 CP_1
eventuali variazioni siano state tali da determinare una riduzione dell'orario come imposta alle dipendenti al momento dell'assunzione (punto 8). Ancora, in prima udienza, le ricorrenti hanno specificamente contestato le deduzioni avversarie in ordine alla cubatura degli spazi da pulire e al capitolato tecnico (cfr. verbale di udienza del
14.6.2023).
17. La circostanza in questione, essendo rimasta controversa, avrebbe dovuto essere provata dalla resistente, in quanto la modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali nel nuovo appalto affidato all'impresa subentrante, potenzialmente idonea a giustificare l'assunzione dei dipendenti addetti all'appalto con applicazione di un parametro orario inferiore rispetto a quello precedentemente osservato con l'impresa uscente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b, del CCNL Multiservizi, costituisce un fatto di rilevanza impeditiva rispetto alla pretesa dei lavoratori addetti all'appalto al mantenimento del medesimo orario di lavoro in essere con l'impresa cessata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a del medesimo CCNL (“cessazione a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali”). L'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b del CCNL Multiservizi ha infatti una portata derogatoria rispetto alla regola generale della lett. a), giustificata dalla necessità di assicurare il contemperamento dell'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali con le mutate esigenze tecnico-organizzative del nuovo appalto con l'impresa subentrante, determinanti la modifica delle condizioni contrattuali e la riduzione del volume di attività: tra gli strumenti attuativi di tale armonizzazione è previsto anche quello della riduzione dell'orario di lavoro.
18. Ciò posto, la resistente non ha assolto all'onere della prova gravante sulla medesima ex art. 2697 cod. civ., poiché non ha prodotto il capitolato del precedente appalto tra
Agenzia delle Entrate e o altro documento idoneo a dimostrare quali Parte_3
fossero le condizioni contrattuali in essere tra la committente e la precedente appaltatrice, così da rendere possibile un raffronto con il capitolato dell'appalto con la convenuta versato in atti unitamente al progetto tecnico (docc. 2 e 3), al fine di rilevare eventuali modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali. La resistente si
è limitata alla generica affermazione di non essere a conoscenza dei rapporti contrattuali della committente con la precedente appaltatrice, senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere che il relativo documento contrattuale o altro equipollente dal punto di vista probatorio non fosse nella propria disponibilità, ed anzi formulando allegazioni specifiche ed analitiche circa le asserite – ma indimostrate – difformità delle condizioni dell'appalto precedente rispetto a quelle dell'appalto attuale, in specie sotto il profilo della frequenza delle diverse tipologie di pulizie per le diverse tipologie di aree coinvolte e correlata riduzione delle superfici interessate (punto II della memoria difensiva), deduzioni tali, dunque, da far ritenere che la resistente disponesse delle predetta documentazione. Ulteriore elemento da cui si desume in via presuntiva che la resistente avesse la piena disponibilità del precedente capitolato o comunque di documentazione che ne riproduceva i contenuti, è fornito dal verbale dell'incontro sindacale del 3.3.2022 relativo al cambio appalto dei servizi di pulizia della sede di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, in cui la società convenuta faceva presente che
“nelle more del presente incontro intanto sono pervenute in forma ufficiale le modifiche del capitolato
d'appalto in ordine a quanto dalla committenza richiesto in più da dover eseguire” (doc. 12).
Dovendo ritenersi, pertanto, che la convenuta avesse la disponibilità del precedente capitolato di appalto o di altro documento equipollente dal punto di vista probatorio, difetta il presupposto per l'accoglimento della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato nelle conclusioni istruttorie della memoria difensiva, con il quale verrebbe elusa la decadenza istruttoria maturata a carico della resistente ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.
19. La prova costituenda articolata nella memoria difensiva, volta a dimostrare il mutamento delle condizioni contrattuali nel nuovo appalto, è invece inammissibile, non potendo deferirsi ai testi elementi meramente valutativi (cfr. ad esempio i capitoli
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) o da provarsi esclusivamente in via documentale, in quanto afferenti ai dati contrattuali e tecnici del capitolato e del progetto tecnico.
20. A fronte della mancata prova della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett.
b) del CCNL Multiservizi, e dunque del presupposto previsto dal contratto collettivo per la modifica in peius del parametro orario dei lavoratori assunti alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, a nulla rilevano gli sforzi in cui si profonde la resistente nella memoria difensiva per dimostrare che il nuovo parametro orario discende dall'applicazione “matematica” dei criteri indicati nel capitolato di appalto e nell'allegato progetto tecnico, ed in particolare dall'applicazione del criterio della c.d.
“resa” – ossia l'individuazione della superficie media da pulire per ciascuna ora di lavoro – in quanto non è dato sapere se rispetto al capitolato del precedente appalto con l'impresa uscente e annesso progetto tecnico siano intervenute significative modificazioni delle condizioni contrattuali, o se tali condizioni siano rimaste sostanzialmente immutate, così da doversi escludere in radice ogni nesso di causalità con la variazione in diminuzione del parametro orario delle ricorrenti in sede di assunzione alle dipendenze della convenuta.
21. La società convenuta non ha provato neppure l'ulteriore condizione, di natura procedurale, a cui l'art. 4, comma 3, lett. b, del CCNL Multiservizi subordina la possibilità per la società subentrante di applicare ai dipendenti addetti all'appalto un orario di lavoro inferiore a quello assegnato dalla precedente datrice di lavoro, ossia l'effettivo svolgimento di un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali e con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del contratto collettivo, in sede sindacale o amministrativa, per valutare le eventuali misure adottabili al fine di armonizzare la salvaguardia dei livelli occupazionali con le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto.
22. In prima udienza le ricorrenti hanno contestato l'effettivo svolgimento dell'esame congiunto con la partecipazione della convenuta, eccependo che quest'ultima ha abbandonato le trattative relative all'ufficio di OR.
23. La società convenuta si è limitata a produrre la mail del 21.1.2022 di convocazione delle organizzazioni sindacali regionali per la giornata del 25.1.2022 o del 26.1.2022, inviata per conoscenza alla società uscente, il 24.1.2022 (doc. 8), e la riproduzione Parte_3
della schermata relativa alla riunione da remoto con le dette OO.SS. mediante applicativo Microsoft Teams nella giornata del 26.1.2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (doc.
9), nonché il link di invito a partecipare alla riunione via Microsoft Teams per il giorno
4.5.2022, dalle 15.00 alle 16.00, inviato da a tale con CP_1 Testimone_1
oggetto l'appalto relativo alla sede di OR dell'Agenzia delle Entrate (doc. 10).
24. Da tali documenti, però, non si evince né l'effettivo svolgimento ed esaurimento dell'esame congiunto con la partecipazione della società convenuta né, soprattutto, il contenuto del confronto di quest'ultima con le organizzazioni sindacali sulla situazione relativa al cambio appalto e sulle soluzioni (asseritamente) prospettate dall'azienda. Lo svolgimento dell'esame congiunto avrebbe dovuto essere debitamente documentato da apposito verbale, cioè con documentazione idonea a dare conto in modo affidabile, puntuale, completo ed esaustivo dei contenuti oggetto del confronto sindacale, ove si sia effettivamente tenuto, apparendo a tal fine del tutto inidonee anche le generiche circostanze capitolate in memoria difensiva per la prova costituenda. Gli unici verbali prodotti dalla convenuta riguardano invece le riunioni del 4.2.2022 e del 3.3.2022, aventi ad oggetto il cambio appalto dei servizi di pulizia presso la sede di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, estraneo al presente giudizio, concernente invece l'appalto relativo alla sede di OR (docc. 11 e 12, prod. . CP_1
25. Le rilevate carenze probatorie non possono essere colmate dall'attivazione dei poteri probatori officiosi ex art. 421 c.p.c., difettandone il presupposto, in quanto non si rinviene in atti alcun principio di prova o semiplena probatio degli assunti di parte resistente relativi ad una sostanziale modificazione dell'appalto nel senso di una riduzione delle attività di pulizia, delle relative frequenze di svolgimento e delle superfici interessate;
la ricorrente ha prodotto, anzi, l'integrazione dell'ordine di esecuzione con cui, a pochi giorni dall'affidamento dell'appalto, la committente
Agenzia ha disposto anche per l'ufficio Controparte_3
di OR una integrazione oraria per interventi di sanificazione straordinari, specificamente per il ripasso della zona front office, per un totale di 1,5 ore settimanali
(doc. 5).
26. Per tali ragioni, non avendo la società convenuta assolto all'onere della prova dei presupposti legittimanti l'assunzione delle ricorrenti, nell'ambito del cambio appalto, con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello previsto nel contratto di lavoro con la società uscente, va dichiarata la illegittimità di tale variazione del parametro orario con passaggio dal part time al 43,75 per cento, corrispondente a 17,50 ore settimanali, al part time al 21,25 per cento, corrispondente a 8,50 ore settimanali, con il conseguente accertamento che tra le lavoratrici ricorrenti e la società convenuta si è costituito, a far data dal 1.2.2022, un rapporto di lavoro subordinato con orario part time al 43,75 per cento, e dunque per 17,50 ore settimanali, anziché con orario part time al 21,25 per cento, pari a 8,50 ore settimanali. Per l'effetto, va condannata al Controparte_1
pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze tra la retribuzione effettivamente percepita in ragione dell'orario contrattuale illegittimamente applicato dalla convenuta e la maggiore retribuzione che le stesse avrebbero percepito se fosse rimasto invariato l'originario e maggiore orario di lavoro applicato dalla società uscente, per il periodo oggetto dei conteggi allegati al ricorso, vale a dire dal 1°febbraio 2022, data di assunzione alle dipendenze della convenuta, sino al dicembre dello stesso anno, mese antecedente al deposito del ricorso.
27. In merito alla quantificazione delle predette differenze retributive sono corretti i rilievi di parte resistente ai conteggi allegati al ricorso, in quanto l'importo “spettante” come risultante dalla riparametrazione dei minimi tabellari alla percentuale di part time del
43,75 per cento (17,50 ore settimanali) è pari ad euro 573,07 mensili sino a giugno 2022 compreso, e per il periodo successivo ad euro 581,82 mensili. Operata tale rettifica ai conteggi di parte e applicati dunque, per la determinazione dello spettante, i minimi retributivi, oltre scatti di anzianità, quali risultanti dalle buste paga e dal contratto collettivo in corrispondenza dell'inquadramento delle lavoratrici come operaie di 2° livello (euro 1.309,88 fino a giugno 2022 ed euro 1.329,88 per il periodo successivo), con riparametrazione alla percentuale di part time del 43,75 per cento (17,50 ore settimanali) e, per la determinazione del percepito, quanto indicato in busta paga, è possibile determinare il credito differenziale per la lavoratrice in euro Parte_1
2.303,28 e per la lavoratrice in euro 2.258,89. Parte_2
28. La società convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di euro 2.303,28 in favore di e della somma di euro 2.258,89 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Parte_2
29. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore delle ricorrenti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura determinata in dispositivo ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del
D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, con incremento del 30 per cento ai sensi del comma 2
e diminuzione nella stessa misura ai sensi del comma 2).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la costituzione tra le ricorrenti e Parte_1
e la società convenuta a decorrere Parte_2 Controparte_1
dal 1.2.2022, di un rapporto di lavoro subordinato con part time al 43,75 per cento, corrispondente a 17,50 ore settimanali;
− per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 2.303,28 e in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.258,89 a titolo di differenze tra la retribuzione Parte_2
percepita e quella spettante in forza dell'applicazione del parametro orario di 17,50 ore settimanali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la società rifondere le spese di giudizio al difensore Controparte_1
antistatario delle ricorrenti, Avv.to SODANI TIZIANA, liquidandole in euro 6.235,32, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NN, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 174/2023 promossa da
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'Avv.to Tiziana SODANI come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Frosinone, Via Marcello Mastroianni n. 14 scala B
- ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Giovanna Pacchiana PARRAVICINI e Marco GUASCO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabiola Lamberti in Cassino, Corso Enrico De Nicola n. 257
- resistente
Oggetto: cambio appalto – riduzione del parametro orario – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.1.2023 e ritualmente notificato,
[...]
e hanno convenuto in giudizio la società Parte_1 Parte_2 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
− in via principale dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a
17,50 ore settimanali e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 2.560,48 in favore della Sig.ra e di euro 2.515,09 in favore della Parte_1
Sig.ra oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione di ogni Parte_2
singola voce di credito al saldo;
in via subordinata e riservato gravame
− accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità e/o annullabilità della riduzione oraria disposta nei confronti delle ricorrenti da h.17,50 settimanali a h.8,50 settimanali
e per l'effetto
− dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a 14 ore settimanali e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 1.082,65 in favore della Sig.ra e di euro 1.037,26 in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito Parte_2
al saldo; con vittoria di spese da distrarsi.
2. A fondamento della domanda le ricorrenti espongono di avere lavorato, dal 2000 la e dal 2007 la alle dipendenze delle società che si sono succedute Pt_1 Pt_2
nell'appalto dei servizi di pulizia della sede di OR dell'Agenzia delle Entrate;
di essere state assunte entrambe, a far data dal 1.6.2016, dalla precedente appaltatrice,
[...]
con contratto part time per 17,50 ore settimanali;
di essere state licenziate Parte_3 da detta società a seguito del cambio di appalto, con successiva assunzione alle dipendenze della società subentrata nell'appalto, con contratto part Controparte_1
time per 8,50 ore settimanali, con riduzione di oltre il 50 per cento dell'originario parametro orario, successivamente incrementato di sole due ore settimanali;
di avere sottoscritto il contratto per non perdere il posto di lavoro, ma con la postilla “per presa visione e con riserva”; che la committente, a distanza di pochi giorni dell'affidamento dell'appalto alla convenuta, prevedeva una integrazione oraria per la pulizia del front office dell'ufficio di OR;
che, nonostante tale integrazione, la convenuta non integrava il parametro orario delle ricorrenti;
di avere inutilmente diffidato la datrice di lavoro a ripristinare l'originario parametro orario.
3. Tanto premesso, le ricorrenti contestano la sussistenza di difformità tra le condizioni dell'appalto gestito dalla società e quelle dell'appalto gestito dalla società Parte_3
e comunque che tali difformità siano tali da giustificare la riduzione di CP_1
orario di lavoro imposta alle lavoratrici dalla convenuta. Lamentano il mancato rispetto della procedura di cambio appalto di cui all'art. 4 del CCNL Multiservizi, per assenza di un corretto confronto sindacale. Evidenziano l'assoluta insufficienza del nuovo ridotto orario di lavoro per lo svolgimento, da parte delle due lavoratrici, delle attività di pulizia previste da capitolato, tenuto conto della estensione delle superfici complessive da pulire e delle mansioni di pulizia da svolgere quotidianamente e poi settimanalmente. Evidenziano che, ai sensi dell'art. 33 del CCNL Multiservizi, il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può comunque essere inferiore a 14 ore.
Osservano che l'orario di lavoro costituisce elemento essenziale del contratto, la cui modifica necessita del consenso esplicito del lavoratore. Deducono pertanto la illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro disposta dalla società convenuta e rivendicano il ripristino, con decorrenza dall'assunzione, dell'originario parametro orario di 17,50 ore settimanali o, in subordine, del parametro minimo di 14 ore settimanali, con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore delle lavoratrici delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto essere erogato in corrispondenza del maggiore orario di lavoro.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
5. La resistente eccepisce che il cambio di appalto per cui è causa è avvenuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b, del CCNL Multiservizi, relativo all'ipotesi in cui l'appalto affidato all'impresa subentrante presenti modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all'appalto affidato all'impresa uscente, e ciò in quanto l'appalto affidato dalla committente Agenzia delle Entrate a presentava e CP_1
presenta notevoli riduzioni delle attività di pulizia e delle relative frequenze di svolgimento nonché una riduzione delle superfici interessate dal servizio, rispetto a quanto previsto nel capitolato precedente, tale da determinare, per quanto riguarda il cantiere di OR, una riduzione del monte ore di attività richieste pari al 50 per cento, come si evince dall'analisi del progetto tecnico elaborato dalla committente e allegato al capitolato, che utilizza il criterio della “resa” (superficie media da pulire per ciascuna ora di lavoro, a seconda delle tipologie di aree). La fa rilevare che la menzionata CP_1
disposizione contrattuale consente all'impresa subentrante, previo esame congiunto della situazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore, di ricorrere, in funzione di armonizzazione delle mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, allo strumento della riduzione dell'orario di lavoro del personale impiegato sull'appalto. Tali presupposti, deduce la convenuta, si sono realizzati nel caso di specie. La società datrice di lavoro evidenzia, in particolare, che il 26.1.2022 si è tenuto l'incontro con le OO.SS. regionali, nell'ambito del quale ha rappresentato le modifiche in senso riduttivo dei CP_1
termini, modalità e prestazioni contrattuali previsti dal nuovo capitolato di appalto e la conseguente intenzione di assumere il personale impiegato sull'appalto dall'impresa cessante con orario di lavoro inferiore a quello pregresso, senza che le OO.SS. nulla eccepissero sul punto. La convenuta aggiunge che ulteriori incontri sindacali specifici si sono tenuti in relazione a singoli cantieri, per quello di OR in data 4.5.2022. La resistente sostiene quindi che, alla luce della disposizione contrattuale in esame, legittimamente ha assunto le ricorrenti con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello assegnato dal precedente datore di lavoro. Quanto alla prospettazione delle lavoratrici di avere diritto comunque ad un orario minimo di 14 ore settimanali, la convenuta sostiene che la relativa previsione di cui all'art. 33, comma 24, del CCNL
Multiservizi è derogabile ai sensi del successivo comma 25, allorché non sia possibile saturare l'orario di 14 ore sull'appalto di assegnazione o su altri appalti nel medesimo ambito territoriale di cui disponga il datore di lavoro, o perché tali ulteriori appalti non vi siano, o perché il lavoratore non manifesti la disponibilità ad operare su più appalti
– come avvenuto nella specie – o infine perché sussistono impedimenti di natura tecnico-produttiva a tale assegnazione. La resistente contesta infine i conteggi di controparte, rilevando una erronea riparametrazione alla percentuale di part time rivendicata.
6. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalle ricorrenti è diretta all'accertamento del diritto delle stesse, assunte dal 1.2.2022 con orario part time di 8,50 ore settimanali alle dipendenze della società convenuta subentrante in pari data nell'appalto dei servizi di Controparte_1
pulizia della sede di OR dell'Agenzia delle Entrate, alla conservazione dell'orario contrattuale part time di 17,50 ore settimanali osservato con la società uscente,
[...]
da cui erano state assunte a far data dal 1.6.2016. Le ricorrenti lamentano Parte_3
che il nuovo orario di lavoro è stato illegittimamente ed arbitrariamente imposto dalla attuale datrice di lavoro in violazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie del cambio appalto e chiedono, per effetto dell'accertamento di cui sopra, di dichiarare costituito, sin dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, un rapporto di lavoro con orario part time di 17,50 ore settimanali, corrispondente al parametro orario applicato dalla precedente datrice di lavoro, o in subordine con orario part time di 14 ore settimanali, corrispondente al minimo inderogabile previsto dalla disciplina contrattuale collettiva, con conseguenziale condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate dal febbraio 2022 al dicembre dello stesso anno tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito se avesse mantenuto l'originario parametro orario o, in Controparte_1
subordine, applicato quello minimo di 14 ore settimanali.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
9. È pacifico e documentale che e hanno lavorato Parte_1 Parte_2
alle dipendenze delle società che si sono succedute nell'appalto dei servizi di pulizia della sede di OR dell'Agenzia delle Entrate, lotto 7 Lazio, e nello specifico, per quanto rileva in questa sede, che sono state assunte dalla precedente appaltatrice Parte_3
con contratto di lavoro part time al 43,75 per cento, corrispondente a 17,50 ore
[...]
settimanali, con decorrenza dal 1.6.2016, mansioni di operaie pulitrici ed inquadramento nel 2° livello del CCNL Pulizie Multiservizi (cfr. contratto di assunzione della comunicazione e buste paga, docc. 1 e 2, prod. Parte_3 CP_2
ric.). A far data dal 1.2.2022, in virtù del provvedimento della committente che ha disposto l'esecuzione anticipata del servizio, è subentrata nella gestione dell'appalto la società (cfr. ordine di esecuzione n. 7720 del 21.1.2022, doc. 4, prod. Controparte_1
res.). Con la medesima decorrenza, quest'ultima ha assunto alle proprie dipendenze le odierne ricorrenti, lasciandone immutata qualifica ed inquadramento, ma riducendo l'orario di lavoro a 8,5 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale di part time del 21,25 per cento (cfr. buste paga, docc. 10 e 11, prod. ric.; contratti di assunzione, doc. 13 e 15, prod. res.). A tale rideterminazione dell'orario di lavoro rispetto a quello assegnato dalla precedente datrice di lavoro cessata dall'appalto le ricorrenti non hanno prestato il consenso, come risulta sia dalla sottoscrizione dei contratti “per presa visione e con riserva” sia dalle reiterate diffide che le lavoratrici, a mezzo del sindacato prima e del proprio legale poi, hanno inviato all'attuale datrice di lavoro per il ripristino dell'originario parametro orario (docc. 6 e 7, prod. ric.).
10. Ciò premesso, al fine di stabilire se sia legittima o meno l'assunzione delle ricorrenti da parte della società subentrante con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello in atto al momento del cambio appalto con l'impresa uscente, occorre prendere in esame la disciplina contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, di cui all'art. 4 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi come rinnovato dall'accordo dell'8.6.2021 (cfr. stralcio doc. 12 prod. ric. e 1 prod. res.).
11. Premesso che “il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione”, le parti collettive hanno convenuto che, in ogni caso di cambio di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì una serie di informazioni concernenti il personale addetto all'appalto (comma 1).
12. Al comma 3 è previsto quanto segue:
“L'azienda subentrante, con la massima tempestività, e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, darà comunicazione del subentro nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro
o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico - organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a)
e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
13. L'art. 4 del CCNL cit., dunque, per la parte che qui interessa, disciplina l'avvicendamento degli appaltatori, prevedendo due ipotesi: l'assunzione del lavoratore che risulti essere dipendente dell'appaltatore uscente da almeno quattro mesi, “a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali” dell'appalto; l'assunzione “con modificazioni di termini, condizioni e prestazioni contrattuali” dell'appalto, nel qual caso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sede istituzionale
(Direzione Territoriale del Lavoro) o in sede sindacale si incontreranno per un esame della situazione “al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”. 14. Orbene, la società convenuta ha apoditticamente affermato che è pacifico e documentale che il capitolato dell'appalto affidato dall'Agenzia delle Entrate a
[...]
prevede notevoli riduzioni delle attività di pulizia e delle relative CP_1
frequenze di svolgimento, nonché delle superfici interessate dai servizi di pulizia, rispetto a quanto previsto nel capitolato dell'appalto precedentemente affidato alla
[...]
cosicché può ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) Parte_3
del CCNL Multiservizi (“cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”), con conseguente legittimità dell'assunzione delle ricorrenti per un orario di lavoro inferiore a quello in essere con la società uscente, a fronte del ridotto volume di attività che era chiamata a svolgere per la committente alla luce delle CP_1
modifiche al capitolato di appalto per il servizio di pulizie presso la sede di OR dell'Agenzia delle Entrate.
15. La circostanza, tuttavia, non è né pacifica né provata documentalmente.
16. Sin dall'atto introduttivo di lite le ricorrenti hanno espressamente contestato la sussistenza di una difformità tra le condizioni dell'appalto gestito dalla società
[...]
e quelle dell'appalto gestito dalla subentrante e comunque che Pt_3 CP_1
eventuali variazioni siano state tali da determinare una riduzione dell'orario come imposta alle dipendenti al momento dell'assunzione (punto 8). Ancora, in prima udienza, le ricorrenti hanno specificamente contestato le deduzioni avversarie in ordine alla cubatura degli spazi da pulire e al capitolato tecnico (cfr. verbale di udienza del
14.6.2023).
17. La circostanza in questione, essendo rimasta controversa, avrebbe dovuto essere provata dalla resistente, in quanto la modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali nel nuovo appalto affidato all'impresa subentrante, potenzialmente idonea a giustificare l'assunzione dei dipendenti addetti all'appalto con applicazione di un parametro orario inferiore rispetto a quello precedentemente osservato con l'impresa uscente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b, del CCNL Multiservizi, costituisce un fatto di rilevanza impeditiva rispetto alla pretesa dei lavoratori addetti all'appalto al mantenimento del medesimo orario di lavoro in essere con l'impresa cessata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a del medesimo CCNL (“cessazione a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali”). L'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b del CCNL Multiservizi ha infatti una portata derogatoria rispetto alla regola generale della lett. a), giustificata dalla necessità di assicurare il contemperamento dell'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali con le mutate esigenze tecnico-organizzative del nuovo appalto con l'impresa subentrante, determinanti la modifica delle condizioni contrattuali e la riduzione del volume di attività: tra gli strumenti attuativi di tale armonizzazione è previsto anche quello della riduzione dell'orario di lavoro.
18. Ciò posto, la resistente non ha assolto all'onere della prova gravante sulla medesima ex art. 2697 cod. civ., poiché non ha prodotto il capitolato del precedente appalto tra
Agenzia delle Entrate e o altro documento idoneo a dimostrare quali Parte_3
fossero le condizioni contrattuali in essere tra la committente e la precedente appaltatrice, così da rendere possibile un raffronto con il capitolato dell'appalto con la convenuta versato in atti unitamente al progetto tecnico (docc. 2 e 3), al fine di rilevare eventuali modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali. La resistente si
è limitata alla generica affermazione di non essere a conoscenza dei rapporti contrattuali della committente con la precedente appaltatrice, senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere che il relativo documento contrattuale o altro equipollente dal punto di vista probatorio non fosse nella propria disponibilità, ed anzi formulando allegazioni specifiche ed analitiche circa le asserite – ma indimostrate – difformità delle condizioni dell'appalto precedente rispetto a quelle dell'appalto attuale, in specie sotto il profilo della frequenza delle diverse tipologie di pulizie per le diverse tipologie di aree coinvolte e correlata riduzione delle superfici interessate (punto II della memoria difensiva), deduzioni tali, dunque, da far ritenere che la resistente disponesse delle predetta documentazione. Ulteriore elemento da cui si desume in via presuntiva che la resistente avesse la piena disponibilità del precedente capitolato o comunque di documentazione che ne riproduceva i contenuti, è fornito dal verbale dell'incontro sindacale del 3.3.2022 relativo al cambio appalto dei servizi di pulizia della sede di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, in cui la società convenuta faceva presente che
“nelle more del presente incontro intanto sono pervenute in forma ufficiale le modifiche del capitolato
d'appalto in ordine a quanto dalla committenza richiesto in più da dover eseguire” (doc. 12).
Dovendo ritenersi, pertanto, che la convenuta avesse la disponibilità del precedente capitolato di appalto o di altro documento equipollente dal punto di vista probatorio, difetta il presupposto per l'accoglimento della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato nelle conclusioni istruttorie della memoria difensiva, con il quale verrebbe elusa la decadenza istruttoria maturata a carico della resistente ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.
19. La prova costituenda articolata nella memoria difensiva, volta a dimostrare il mutamento delle condizioni contrattuali nel nuovo appalto, è invece inammissibile, non potendo deferirsi ai testi elementi meramente valutativi (cfr. ad esempio i capitoli
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) o da provarsi esclusivamente in via documentale, in quanto afferenti ai dati contrattuali e tecnici del capitolato e del progetto tecnico.
20. A fronte della mancata prova della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett.
b) del CCNL Multiservizi, e dunque del presupposto previsto dal contratto collettivo per la modifica in peius del parametro orario dei lavoratori assunti alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, a nulla rilevano gli sforzi in cui si profonde la resistente nella memoria difensiva per dimostrare che il nuovo parametro orario discende dall'applicazione “matematica” dei criteri indicati nel capitolato di appalto e nell'allegato progetto tecnico, ed in particolare dall'applicazione del criterio della c.d.
“resa” – ossia l'individuazione della superficie media da pulire per ciascuna ora di lavoro – in quanto non è dato sapere se rispetto al capitolato del precedente appalto con l'impresa uscente e annesso progetto tecnico siano intervenute significative modificazioni delle condizioni contrattuali, o se tali condizioni siano rimaste sostanzialmente immutate, così da doversi escludere in radice ogni nesso di causalità con la variazione in diminuzione del parametro orario delle ricorrenti in sede di assunzione alle dipendenze della convenuta.
21. La società convenuta non ha provato neppure l'ulteriore condizione, di natura procedurale, a cui l'art. 4, comma 3, lett. b, del CCNL Multiservizi subordina la possibilità per la società subentrante di applicare ai dipendenti addetti all'appalto un orario di lavoro inferiore a quello assegnato dalla precedente datrice di lavoro, ossia l'effettivo svolgimento di un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali e con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del contratto collettivo, in sede sindacale o amministrativa, per valutare le eventuali misure adottabili al fine di armonizzare la salvaguardia dei livelli occupazionali con le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto.
22. In prima udienza le ricorrenti hanno contestato l'effettivo svolgimento dell'esame congiunto con la partecipazione della convenuta, eccependo che quest'ultima ha abbandonato le trattative relative all'ufficio di OR.
23. La società convenuta si è limitata a produrre la mail del 21.1.2022 di convocazione delle organizzazioni sindacali regionali per la giornata del 25.1.2022 o del 26.1.2022, inviata per conoscenza alla società uscente, il 24.1.2022 (doc. 8), e la riproduzione Parte_3
della schermata relativa alla riunione da remoto con le dette OO.SS. mediante applicativo Microsoft Teams nella giornata del 26.1.2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (doc.
9), nonché il link di invito a partecipare alla riunione via Microsoft Teams per il giorno
4.5.2022, dalle 15.00 alle 16.00, inviato da a tale con CP_1 Testimone_1
oggetto l'appalto relativo alla sede di OR dell'Agenzia delle Entrate (doc. 10).
24. Da tali documenti, però, non si evince né l'effettivo svolgimento ed esaurimento dell'esame congiunto con la partecipazione della società convenuta né, soprattutto, il contenuto del confronto di quest'ultima con le organizzazioni sindacali sulla situazione relativa al cambio appalto e sulle soluzioni (asseritamente) prospettate dall'azienda. Lo svolgimento dell'esame congiunto avrebbe dovuto essere debitamente documentato da apposito verbale, cioè con documentazione idonea a dare conto in modo affidabile, puntuale, completo ed esaustivo dei contenuti oggetto del confronto sindacale, ove si sia effettivamente tenuto, apparendo a tal fine del tutto inidonee anche le generiche circostanze capitolate in memoria difensiva per la prova costituenda. Gli unici verbali prodotti dalla convenuta riguardano invece le riunioni del 4.2.2022 e del 3.3.2022, aventi ad oggetto il cambio appalto dei servizi di pulizia presso la sede di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, estraneo al presente giudizio, concernente invece l'appalto relativo alla sede di OR (docc. 11 e 12, prod. . CP_1
25. Le rilevate carenze probatorie non possono essere colmate dall'attivazione dei poteri probatori officiosi ex art. 421 c.p.c., difettandone il presupposto, in quanto non si rinviene in atti alcun principio di prova o semiplena probatio degli assunti di parte resistente relativi ad una sostanziale modificazione dell'appalto nel senso di una riduzione delle attività di pulizia, delle relative frequenze di svolgimento e delle superfici interessate;
la ricorrente ha prodotto, anzi, l'integrazione dell'ordine di esecuzione con cui, a pochi giorni dall'affidamento dell'appalto, la committente
Agenzia ha disposto anche per l'ufficio Controparte_3
di OR una integrazione oraria per interventi di sanificazione straordinari, specificamente per il ripasso della zona front office, per un totale di 1,5 ore settimanali
(doc. 5).
26. Per tali ragioni, non avendo la società convenuta assolto all'onere della prova dei presupposti legittimanti l'assunzione delle ricorrenti, nell'ambito del cambio appalto, con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello previsto nel contratto di lavoro con la società uscente, va dichiarata la illegittimità di tale variazione del parametro orario con passaggio dal part time al 43,75 per cento, corrispondente a 17,50 ore settimanali, al part time al 21,25 per cento, corrispondente a 8,50 ore settimanali, con il conseguente accertamento che tra le lavoratrici ricorrenti e la società convenuta si è costituito, a far data dal 1.2.2022, un rapporto di lavoro subordinato con orario part time al 43,75 per cento, e dunque per 17,50 ore settimanali, anziché con orario part time al 21,25 per cento, pari a 8,50 ore settimanali. Per l'effetto, va condannata al Controparte_1
pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze tra la retribuzione effettivamente percepita in ragione dell'orario contrattuale illegittimamente applicato dalla convenuta e la maggiore retribuzione che le stesse avrebbero percepito se fosse rimasto invariato l'originario e maggiore orario di lavoro applicato dalla società uscente, per il periodo oggetto dei conteggi allegati al ricorso, vale a dire dal 1°febbraio 2022, data di assunzione alle dipendenze della convenuta, sino al dicembre dello stesso anno, mese antecedente al deposito del ricorso.
27. In merito alla quantificazione delle predette differenze retributive sono corretti i rilievi di parte resistente ai conteggi allegati al ricorso, in quanto l'importo “spettante” come risultante dalla riparametrazione dei minimi tabellari alla percentuale di part time del
43,75 per cento (17,50 ore settimanali) è pari ad euro 573,07 mensili sino a giugno 2022 compreso, e per il periodo successivo ad euro 581,82 mensili. Operata tale rettifica ai conteggi di parte e applicati dunque, per la determinazione dello spettante, i minimi retributivi, oltre scatti di anzianità, quali risultanti dalle buste paga e dal contratto collettivo in corrispondenza dell'inquadramento delle lavoratrici come operaie di 2° livello (euro 1.309,88 fino a giugno 2022 ed euro 1.329,88 per il periodo successivo), con riparametrazione alla percentuale di part time del 43,75 per cento (17,50 ore settimanali) e, per la determinazione del percepito, quanto indicato in busta paga, è possibile determinare il credito differenziale per la lavoratrice in euro Parte_1
2.303,28 e per la lavoratrice in euro 2.258,89. Parte_2
28. La società convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di euro 2.303,28 in favore di e della somma di euro 2.258,89 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Parte_2
29. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore delle ricorrenti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura determinata in dispositivo ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del
D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, con incremento del 30 per cento ai sensi del comma 2
e diminuzione nella stessa misura ai sensi del comma 2).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la costituzione tra le ricorrenti e Parte_1
e la società convenuta a decorrere Parte_2 Controparte_1
dal 1.2.2022, di un rapporto di lavoro subordinato con part time al 43,75 per cento, corrispondente a 17,50 ore settimanali;
− per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 2.303,28 e in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.258,89 a titolo di differenze tra la retribuzione Parte_2
percepita e quella spettante in forza dell'applicazione del parametro orario di 17,50 ore settimanali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la società rifondere le spese di giudizio al difensore Controparte_1
antistatario delle ricorrenti, Avv.to SODANI TIZIANA, liquidandole in euro 6.235,32, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NN