Articolo 17 bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 17Articolo 14
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12 aprile 2006
Art. 17-bis. (( 1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 , ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054 , ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73 , alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). ))
Entrata in vigore il 12 aprile 2006
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