Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 25122/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25122/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CURCIO ANTONIO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso giusta C.F._2
procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. BUCCINO GRIMALDI GIULIANO (c.f.: ) dal quale è rappr.to C.F._3
e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
E
in persona del l.r.p.t., per legge elettivamente domiciliata Controparte_2
presso il medesimo , in MILANO, al corso Sempione, 39. Controparte_1
- Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato il sig. proponeva Parte_1
1
della V sezione civile, resa in data 10 marzo 2022, depositata il 17 marzo 2022, n.
9507/2022, mai notificata.
Con la sentenza ora indicata il Giudice di prime cure rigettava la domanda dell'odierno attore volta ad accertare la responsabilità della relati- Controparte_2
vamente al sinistro verificatosi il giorno 24 marzo 2018, in Mugnano di Napoli (NA), alla via Nenni.
In fatto l'attore asserisce che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo il veicolo di sua proprietà (autovettura Ford Focus targata DE571WV) subiva dei danni allorquando il conducente del veicolo di nazionalità estera targato 0092FXJ di proprietà dell'appellata , effettuava un improvviso cambio di corsia ed urtava il Controparte_2
veicolo attoreo.
In primo grado si costituiva l' che impugnava la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre la restava contumace. Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, che constava nell'escussione di un testimone, concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il Giudice di prime cure rigettava la do- manda, ritenendo non raggiunta la prova in ordine all'effettiva titolarità del controverso rapporto giuridico sostanziale.
L'appellante ha impugnato la pronuncia di primo grado, affermando, con il primo motivo di appello, dimostrata la titolarità del bene al momento dei fatti di cui è causa e, dunque, il ricorrere della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno.
In particolare, si legge nell'atto di appello che è presente negli atti del primo gra- do di giudizio copia fronteretro della carta di circolazione relativa al veicolo targato
DE571WV, da cui si evince pacifica la proprietà del già menzionato veicolo in capo al sig.
. Detto documento viene ritenuto in grado di fornire la prova della Parte_1
proprietà del veicolo al momento del sinistro sia dal punto di vista meramente formale che da quello sostanziale.
Aggiunge la parte, inoltre, che alcun disconoscimento della carta di circolazione attorea è stato operato dal convenuto e che dunque la copia della carta Controparte_1
di circolazione prodotta dall'attore ha pienamente assolto, nell'impugnato giudizio,
2
l'opportuna valenza probatoria.
Con il secondo motivo, il sig. ha evidenziato la legittimazione passiva della Pt_1
società convenuta, stante la documentazione prodotta in primo grado da parte dell' CP_1
In particolare, l'attore produceva in giudizio la comunicazione effettuata dall' dalla quale era possibile dedurre che il veicolo danneggiante Controparte_1
era munito di regolare assicurazione. Inoltre, sempre dagli atti depositati in primo grado, emerge che l' fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie ai fini del CP_1
reperimento dell'identità del convenuto e che dall'istruttoria avesse determinato la proprietà del veicolo danneggiante in capo alla . Controparte_2
A ciò l'appellante aggiunge che dai reperti fotografici prodotti in giudizio appare agevole individuare l'indicazione della sul veicolo del danneggiante. Controparte_2
In conclusione, l'appellante chiedeva: la riforma della sentenza impugnata, con l'affermazione della legittimazione attiva in capo all'appellante e della legittimazione passiva in capo sia all' che alla;
l'accertamento della responsa- CP_1 Controparte_2
bilità di quest'ultimo e, per l'effetto, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni.
In giudizio si costituiva unicamente l' il quale, con com- Controparte_1
parsa di costituzione, riaffermava di non essere munito della legittimazione passiva e che tale legittimazione a stare in giudizio non poteva dirsi dimostrata dalle mere comunicazioni effettuate dall' stesso con gli organi competenti del paese di CP_1
origine del proprietario del veicolo.
In ordine alla legittimazione attiva del sig. , l' evi- Pt_1 Controparte_1
denziava l'insufficienza sul piano probatorio della documentazione versata in atti in primo grado da parte dell'attore.
In via gradata, infine, l'appellata asseriva l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005; la genericità dell'atto di citazione introdutti- vo della domanda risarcitoria, l'infondatezza nell'an e nel quantum della medesima richiesta.
In conclusione, la parte appellata chiedeva: in via principale e nel merito, il rigetto
3
del gravame;
in via gradata, dichiararsi dell'improponibilità della domanda.
La causa veniva rinviata al 27 gennaio 2025 per precisazione conclusioni. In tale sede il Giudice stimolava il contraddittorio in ordine alla questione dell'incidenza dell'alienazione rispetto al risarcimento e alla esatta quantificazione del danno e all'udienza del 20 marzo 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
In via preliminare l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto suffi- cientemente specifico.
L'impugnazione, infatti, risulta conforme allo standard di specificità richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., disposizione che, secondo la Corte di Cassazione, impone all'appellante di indicare «le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentati- va che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», seppur senza l'adozione di particolari forme sacramentali. Non si ritiene, inoltre, necessario un progetto alterna- tivo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n. 1932).
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa alla omessa dimostrazione tanto della legittimazione attiva quanto della legittimazione attiva.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto non provata la titolarità del veicolo danneggiato in quanto l'attore in primo grado ha dimostrato di esserne titolare solo al momento dell'ultimo trasferimento e non in costanza del sinistro per cui è causa.
Orbene, l'attore, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., è onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato, in particolare di quei fatti che ricollegano quel determinato diritto alla sua persona fondandone la titolarità.
Il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della questione, cioè alla fondatezza della domanda.
Per provare la sussistenza di quest'ultima l'attore ha offerto una copia del libretto di circolazione, ma non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza per la quale, al
4
momento del sinistro (e quindi non solo e non tanto in epoca antecedente) detto veicolo fosse effettivamente ancora di sua proprietà.
Quanto dedotto in giudizio appare, tuttavia, ampiamente sufficiente alla prova della legittimazione attiva.
La giurisprudenza di legittimità, stimolata sul punto, ha affermato che il soggetto che in base al titolo (quale appunto risultante dal libretto di circolazione esibito in giudizio) faccia valere la sua pretesa «deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria» (Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo
2015, n. 11124).
La carta di circolazione costituisce un documento capace di per sé di dimostrare la titolarità del veicolo al momento dei fatti, spettando alla controparte l'onere di dimostrare la circostanza opposta.
Invero l'onere di specifica contestazione impone alla convenuta compagnia di non limitarsi a genericamente contestare il difetto di titolarità del bene, ma, stante la piana accessibilità delle compagnie assicurative a banche dati contenenti informazioni in ordine alla titolarità degli autoveicoli ed ai relativi istituti assicuratori, di specificamente dedurre in ordine alla titolarità del bene in capo a diverso soggetto, avuto riguardo alla data di verificazione del sinistro.
L'appellante, inoltre, chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui si affermava l'insussistenza della legittimazione passiva dell'
[...]
, ai sensi degli artt. 125 e 126 del codice delle assicura- Controparte_3
zioni private, assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. Ciò implica che l'attore è tenuto a convenire in giudizio il proprietario del veicolo estero. A tal fine è sufficiente la notifica dell'atto di citazione in giudizio unicamente presso la sede del suddetto , attività Controparte_4
puntualmente svolta dall'attore.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, «i responsabili stranieri di un sinistro
5
stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso
l' solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti Controparte_1
necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio».
Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei re- sponsabili stranieri presso l' abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, che va risolta anche tenendo conto della circostanza per la quale la domiciliazione ex lege dei responsabili presso l' è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'articolo 111. Cost (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2012, n.
7932).
I giudici di legittimità, dunque, ricostruiscono la disciplina contenuta nel codice delle assicurazioni private tenendo in considerazione i principi, costituzionali e sovrana- zionali, del giusto processo.
Occorre, cioè, interpretare la normativa in modo da consentire al danneggiato
(o, comunque, a colui che si ritiene tale) di ricevere una tutela piena ed effettiva, che può ritenersi tale senza l'introduzione di oneri eccessivi, quale quello di rintracciare la persona titolare del veicolo in un paese diverso rispetto a quello di appartenenza del soggetto.
Sempre in ordine alla legittimazione passiva, tra l'altro, l'eccezione di parte con- venuta relativa alla individuazione esatta del titolare del veicolo danneggiante appare generica e disattende l'onere di specifica contestazione, nei termini sopra ricostruiti in ordine al difetto di titolarità del veicolo danneggiato, principi estensibili anche alla contestazione del difetto di prova della titolarità del veicolo danneggiante.
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva e passiva in capo alle parti, occorre valutare nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria.
La domanda risarcitoria avanzata da non può in ogni caso essere accolta Pt_1
per difetto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarci- mento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
6
Tale finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva dimi- nuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di di- ritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economi- co, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attore non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui so- stenute al fine di riparare il veicolo danneggiato,ma ha chiesto il pagamento della somma di denaro necessaria alla riduzione in pristino, somma quantificata nella com- parsa conclusionale in primo grado e richiamata nel giudizio di appello.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai soste- nuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib.
Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore non ha mai allegato di aver riparato il vei- colo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarci- mento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato alienato in data 16 luglio 2018 (dopo circa quattro mesi dal sinistro), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
7
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico di e mancando al- Pt_1
cuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale
è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n.
2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo, operato dall'appellante all'ordinanza n.
5159 del 17/2/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di
Roma Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino, 10-
10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret.
Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha tuttavia in alcun modo indicato quale
8
fosse il valore di mercato del proprio veicolo al momento del fatto né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n.7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore finanche superiore a quello di merca- to;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 2000.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 9507/2022 per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
9
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiettive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_2
• rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 9507 del 10 marzo 2022, depositata il 17 marzo 2022 e mai notificata;
• compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il pre- sente appello.
Così deciso in Napoli il 21 marzo 2025 Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
10