Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/09/2025, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2024, proposto da
CO ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
a) al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1459/2021, emessa in data 13.10.2021, dal Tribunale di Torre Annunziata, e assegnazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito un termine entro il quale disporre la corresponsione in favore della sig.ra ER CO della somma a titolo di TFR per un ammontare pari ad € 10.057,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.08.2014 sino all’effettivo soddisfo;
b) dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nominare, sin da ora, ove occorra, un Commissario ad acta perché provveda in luogo dell’inadempiente Ministero resistente ed ordinare il pagamento da parte della stessa Amministrazione “in conto sospeso” ove non vi sia capienza nel capitolo di bilancio apposito;
d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistano altre ragioni ostative, fissare la somma di denaro dovuta dal Ministero resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato e per ogni ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1459/2021, emessa in data 13.10.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, depositata in pari data e munita di formula esecutiva apposta in data 11.01.2022.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio, ma non ha svolto difese.
All’udienza in data 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il gravame merita accoglimento, secondo quanto si passa ad esporre.
Parte ricorrente ha assolto all’onere della prova su di essa gravante, dimostrando l’intervenuta definitività del titolo azionato (cfr. certificato di passaggio in giudicato del 8.6.2023: all. 8 al ricorso) e la relativa notifica in data 27.01.2022 (cfr. all. 4 al ricorso), e dunque in tempo utile a consentire il decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
La parte resistente, pur costituitasi, non ha svolto difese.
Deve, dunque, dichiararsi l'obbligo per l'Amministrazione intimata di conformarsi al "decisum" del giudice, per cui va assegnato alla stessa un ulteriore termine di giorni 60, dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, per provvedere motu proprio , alla scadenza del quale si insedierà il commissario ad acta come di seguito nominato.
In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione inadempiente, provvederà, infatti, un Commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, MIM, (già MIUR) o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l'effettuazione del pagamento, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
La parte ricorrente ha, altresì, domandato la condanna del Ministero resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato e per ogni ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione: sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
3. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
a) ordina all'Amministrazione, Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, in persona del Ministro pro tempore, di procedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nella sentenza azionata, oltre accessori, come per legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, assegnando a quest'ultimo un termine di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione del medesimo decisum.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) già MIUR, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO